Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1963, n. 2116
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Sentenza 29 luglio 1963

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Il debito d'interessi, pur avendo carattere autonomo riguardo al debito di capitale, costituisce tuttavia una prestazione accessoria,la quale, per sua natura, non puo sorgere, se non preesiste un debito principalè viene, pertanto, meno, con effetto ex tunc, quando questo ultimo debito risulta inesistente e, quando gia abbia avuto esecuzione, crea il presupposto per il richiamo al principio sulla ripetizione d'indebito oggettivo, di portata generale in Mancanza di contraria deroga di legge o pattizia, ed applicabile, pertanto, quando il solvens abbia eseguito il pagamento con l'animus di adempiere ad un'obbligazione originariamente inesistente o successivamente venuta a mancare. ( V 235/62, 835/61, 1182/60, 729/60).*

In virtu del carattere astratto della legge che determina gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, l'accertamento costituisce, nello schema tipico delle imposte dirette, un momento essenziale ed imprescindibile dello svolgimento del rapporto giuridico d'imposta sotto il profilo della necessita della verifica del concorso in concreto dei presupposti per l'applicazione del tributo, della loro valutazione e della concreta Determinazione della somma che il contribuente dovra corrispondere. Con specifico riferimento alla legge tributaria sulle successioni, la possibilita che ha l'accertamento di divenire definitivo e immutabile nei riguardi del contribuente in dipendenza della di lui accettazione (espressa o per decorrenza dei termini d'impugnativa) non puo esercitare influenza negativa sulla possibilita dell'amministrazione, ente impositore, di procedere, in Sede di concordato a modificazioni nella classificazione o nella misura dell'obbligazione tributaria,ovvero di sostituire all'accertamento originario un altro atto, egualmente di accertamento, che, tenendo conto della acquisizione di nuovi elementi di Determinazione del tributo successivamente emersi e tali da dimostrare errori o manchevolezze nella precedente Determinazione del valore, riduca quest'ultimo con motivata decisione (art 37, ult comma RD n 3270 del 1923). In tale ultima ipotesi, rimane caducato il precedente accertamento con conseguente retroattivita ex tunc da attribuirsi al nuovo dal momento che anche tale secondo atto va necessariamente riportato al momento dell'apertura della successione, che costituisce pur sempre il presupposto di fatto della obbligazione tributaria, al quale occorre riferirsi, in ogni caso, per la stima dei beni pervenuti mortis causa e per l'identificazione delle passivita eventualmente detraibili. La natura retroattiva della riduzione, connaturata al rilievo che essa si concreta in una rettifica d'ufficio, provocata da domanda del contribuente ma che sostanzialmente si traduce nel riconoscimento, da parte dello stesso ente impositore, di un errore iniziale per eccesso e di una conseguente illegittimita della originaria imposizione, importa la conseguenza che l'ammontare dell'imposta si debba ritenere della misura ridotta fin dalla origine, senza soluzioni intermedie di continuita e che non sia ne logico ne giuridico configurare, per la stessa successione, per gli stessi beni e alla stessa stregua dello stesso momento di valutazione, la possibile coesistenza di due accertamenti di diverso contenuto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1963, n. 2116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2116
    Data del deposito : 29 luglio 1963

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