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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT RT nella causa civile iscritta al n° 6220/2023
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difesa dall'avv.to Giovanni Mercadante ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, Via Regina Margherita 23;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1 dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Palermo, presso il cui ufficio, sito in Palermo, Via Mariano Stabile 184, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 15.05.2023, l'odierno ricorrente, deducendo che in data
13.03.2020 l'allora Presidente della Regione AN, gli aveva Persona_1 conferito l'incarico di preposto e di coordinatore della struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore, incarico che aveva pienamente e correttamente svolto fino al
20.05.2020, e che tuttavia non gli erano state corrisposte le spettanze retributive dovutegli, ha convenuto l'Assessorato alla salute della Regione siciliana, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che il dott. ha espletato pienamente ed a Parte_1 perfetta regola d'arte l'incarico di Preposto e Coordinatore della Struttura Sanitaria di
Supporto al Soggetto Attuatore (Presidente della Regione Sicilia) dal 13.03.2020 al
20.05.2020 e per l'effetto condannare l' […] Controparte_1
a pagare in favore del dott. , e per la causale di cui in premessa, la Parte_1
1 somma complessiva di €.29.503,92 al lordo, di cui €.27.162,68 per retribuzioni relative al periodo dal 13.03.2020 al 20.05.2020 ed €.2.341,24 a titolo di indennità di risultato relativa al medesimo periodo, oltre gli interessi di legge nella misura di cui all'art. 5 D.lgs.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo o quella somma diversa che sarà ritenuta congrua dalla
S.V.; condannare altresì l […] a versare Controparte_1 all' a titolo di contributi previdenziali relativamente al rapporto di lavoro per cui è CP_2 causa e per tutta la sua durata, vale a dire dal 13.03.2020 al 20.05.2020, la somma di
€.8.777,70 o quella diversa che sarà ritenuta dovuta dalla S.V.; condannare l' […] al pagamento delle Controparte_1 spese e dei compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato ex art.
93 c.p.c.”
All'udienza del 7.02.2025 il procuratore del ricorrente ha limitato le domande spiegate in ricorso, rinunciando a quella volta a ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento dei contributi.
Con memoria depositata il 3.12.2024, l'Assessorato convenuto si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Tutto ciò premesso, il ricorso accoglimento, nei limiti di cui si dirà appresso.
Parte convenuta ha eccepito, anzitutto, che la convenzione di collaborazione del
30.03.2020 (con cui l'allora Presidente della Regione aveva conferito ad Parte_1
a decorrere dal 13.03.2020, l'incarico di proposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore) su cui il ricorrente fonda il suo diritto di credito al pagamento delle spettanze retributive, è invalida e inefficace. L'art. 7 della convenzione, infatti, subordinava la validità e l'efficacia della stessa “alla copertura finanziaria, alla disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da parte della Ragioneria centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica”, condizioni che non si sarebbero realizzate, non essendo stato rinvenuto alcun decreto di approvazione (e/o visto contabile) della convenzione in discorso.
Il ricorrente ha tuttavia dimostrato che il decreto approvativo della convenzione di collaborazione è stato in effetti registrato dalla Ragioneria centrale, come chiaramente emerge dalla sequenza degli atti allegati:
2 - con disposizione n. 2 del 13.03.2020 (all. 2), il Presidente della Regione siciliana, nella qualità di soggetto attuatore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 630 del 3.02.2020, istituiva la struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore, cui attribuiva il compito di adottare tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall'Assessore regionale per la salute della Regione siciliana (art. 1). Con lo stesso provvedimento, il
Presidente della Regione conferiva ad l'incarico di preposto e di Parte_1 coordinatore della medesima struttura sanitaria (art. 2), per la durata di tre mesi dall'adozione del provvedimento (quindi dal 13.03.2020 al 13.06.2020), eventualmente rinnovabile, e gli riconosceva il trattamento economico lordo omnicomprensivo di cui agli artt. 60, 61 co. 2 lett. i), 62, 64 co. 4 (nella misura massima ivi prevista) e 65 del
“C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione AN e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004-2005”, ridotto del 20% e corrisposto in dodicesimi in relazione al periodo di durata dell'incarico, oltre il rimborso delle spese vive documentate eventualmente sostenute per le trasferte al di fuori del territorio della provincia di Palermo (art. 5). La stessa disposizione prevedeva che per la copertura di questi oneri finanziari, nelle more dell'assegnazione delle risorse necessarie da parte dello Stato, si sarebbe fatto fronte a valere sul capitolo 412504 (Commissioni,
Comitati, Consigli e Collegi) del bilancio regionale per il triennio 2020/2022 (art. 5.3);
- in attuazione della predetta disposizione, con la convenzione di collaborazione del
30.03.2020 (all. 3) il presidente della Regione conferiva ad che Parte_1
l'accettava, l'incarico di preposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore (art. 1) e gli riconosceva il trattamento economico lordo omnicomprensivo negli stessi termini di cui alla disposizione n. 2 del 13.03.2020 (art. 5).
L'art. 7 della convenzione – come anticipato – subordinava la validità e l'efficacia della stessa, decorrente dal 13.03.2020 (art. 2), “alla copertura finanziaria, alla disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da parte della Ragioneria centrale della Presidenza, delle Autonomie locali
e della Funzione pubblica”;
- con disposizione n. 3 del 31.3.2020 (all. 4) il Presidente della approvava la CP_1 convenzione di collaborazione stipulata il 30.03.2020 (art. 1) e disponeva che, agli oneri derivanti dall'esecuzione del provvedimento, nelle more dell'assegnazione
3 delle risorse necessarie da parte dello Stato, si sarebbe fronte con lo stanziamento del capitolo 412504 del bilancio regionale per il triennio 2020/2022 (art. 2);
- con D.D.S. n. 596 del 30.6.2020 (all. 5) il Dirigente Area Interdipartimentale 1 dell' Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Controparte_1 Pt_2
, prendeva atto della convenzione stipulata il 30.03.2020 tra il Presidente della
[...]
e e disponeva l'impegno, per l'anno finanziario corrente, sul CP_1 Parte_1 capitolo di spesa 412504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" del bilancio della
Regione AN (Codice Siope U.1.03.02.99.999) della somma di €51.146,88 occorrente per il pagamento delle spettanze dovute ad relativamente Parte_1 al compenso lordo (€35.950,62) oltre agli oneri a carico dell'amministrazione per contributi previdenziali (€8.081,70) ed IRAP (€3.055,80) per il periodo di mesi tre a decorrere dal 13.03.2020, cui aggiungere l'indennità di risultato (€3.098,76), gli oneri a carico dell'amministrazione per contributi previdenziali (€696,60) e l'IRAP (€263,40), quindi disponeva la trasmissione del provvedimento alla Ragioneria centrale per il visto di competenza;
- con nota prot. 55268 del 12.12.2024 (allegato all'istanza di integrazione documentale depositata il 12.12.2024, ammesso all'udienza del 13.12.2024), l'Assessorato della
Salute della Regione Sicilia, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in riscontro all'istanza di accesso agli atti del difensore del ricorrente, comunicava a quest'ultimo di non aver rinvenuto il D.D.S. n. 596/2020 accompagnato dal visto della ragioneria contabile e che pertanto aveva "proceduto alla ricerca sul Sistema Contabile Regione
AN (SCORE) della Scheda di riaccertamento, che si allega, dalla quale si evince che il predetto Decreto d'Impegno sia stato registrato con indicazione del numero 2, così come anche comunicato per le vie brevi dalla medesima Ragioneria Centrale".
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, dunque, il decreto autorizzativo della convenzione del 30.03.2020, da cui è sorto il diritto di credito vantato dal ricorrente, è stato in effetti registrato dalla Ragioneria Centrale, realizzando così la condizione cui le parti avevano subordinato la validità e l'efficacia della convenzione medesima.
Non convince quanto replicato dall'Assessorato nella memoria depositata il
10.10.2025 e cioè che il visto della apposto sul D.D.S n. Controparte_3
596 del 30.06.2020 è tutt'altra cosa rispetto al visto che doveva essere apposto sulla convenzione dalla ai fini della sua Controparte_4 validità e conseguente efficacia. Invero, il D.D.S. n. 596/2020 è consequenziale e
4 strettamente connesso alla disposizione n. 3 del 31.3.2020 (che richiama espressamente in premessa) con cui il Presidente della Regione aveva approvato la convenzione di collaborazione con l'odierno ricorrente, sicché con la registrazione contabile del predetto
D.D.S. la ragioneria centrale ha sostanzialmente provveduto alla registrazione del decreto approvativo della convenzione, come richiesto dall'art. 7 della convenzione ai fini della sua validità ed efficacia.
Parte convenuta si è anche valsa dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460
c.c., deducendo che il ricorrente non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e relazione su di lui gravanti nei confronti del soggetto attuatore, in violazione di quanto previsto dall'art. 4 della convenzione, ai sensi del quale "il dott.
nell'espletamento dell'incarico di Preposto e Coordinatore della Parte_1
Struttura Sanitaria di Supporto al Soggetto Attuatore, fornirà il proprio apporto professionale e relazionerà al Soggetto Attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo alla struttura suddetta". In particolare, l'Assessorato sostiene che presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della cioè del CP_1 soggetto attuatore, non è stata rinvenuta alcuna relazione del ricorrente.
In punto di diritto giova rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, in tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni di adempimento o risoluzione per inadempimento, nel “caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. […] il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” (Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; più di recente si v., ex multis, Cass., 17 luglio 2023, n. 20719 e Cass., 11 febbraio 2021, n. 3587).
Ebbene, nel caso di specie, il creditore ricorrente ha provato il proprio adempimento, dimostrando di aver effettivamente svolto l'incarico conferitogli di preposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto al Presidente della Regione, quale soggetto attuatore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3.02.2020.
Va anzitutto rilevato che la convenzione stipulata il 30.03.2020, all'art. 4, descrive le funzioni del preposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto in termini assai laconici, limitandosi a prevedere che, nello svolgimento dell'incarico, Parte_1 avrebbe dovuto fornire il proprio apporto professionale e che avrebbe dovuto relazionare al soggetto attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo
5 alla struttura suddetta. L'art. art. 4, inoltre, prevedeva che il nello svolgimento Pt_1 delle sue funzioni, avrebbe potuto partecipare a incontri, riunioni, tavoli tecnici e gruppi di studio.
La norma, dunque, non poneva in capo ad alcun obbligo di Parte_1 relazionare per iscritto, ben potendo questi tenere informato il soggetto attuatore, sull'attività della struttura sanitaria, anche oralmente (il che, del resto, meglio si confaceva alla situazione emergenziale delle fasi iniziali della crisi pandemica del VI), come in effetti risulta che abbia fatto.
Dalla documentazione versata in atti (all. 9), invero, emerge che l'odierno ricorrente, oltre ad aver reso diversi pareri scritti al dirigente generale del Dipartimento di pianificazione strategica dell' (come il parere del 15.05.2020, prot. Controparte_1
n. 66/2020, sul riavvio delle attività assistenziali in regime di extramoenia ed intramoenia), ha relazionato per iscritto all'Assessore alla Salute (si veda, ad esempio, la relazione del
16.04.2020) e mantenuto con quest'ultimo (i cui indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica dovevano esseri eseguiti dalla struttura sanitaria di supporto coordinata dal contatti pressoché giornalieri, per tenerlo costantemente informato Pt_1 sulle attività svolte, in particolare sui sopralluoghi effettuati presso diverse strutture sanitarie della CP_1
Si veda, ad esempio, il messaggio inviato dal ricorrente all'Assessore il 19.03.2020, alle ore 20:05, per riferire su una struttura sanitaria che aveva ispezionato: “La situazione è:
70 posti letto covid subito + 4 terapia intensiva pronti già con ventilatori + 22 terapia intensiva se mettiamo noi i ventilatori. abbiamo pronta la ricognizione che ho fatto fare a
e con quadratura con GECOS e quadro sinottico attivato da noi con Parte_3 Per_2 flussi ufficiali”, per poi aggiungere, alle 20:16 "ci mancano solo 167 posti letto VI che dobbiamo reperire tra , e Asp perché 70 li acquisiamo con Per_3 CP_5
e se passa da 184 a 234 ( è stato molto collaborativo...) si CP_6 Per_4 Per_5 arriva ai 600".
Ancora, il 23.03.2020, alle ore 15:26, il ricorrente scriveva all'Assessore: "Sono ancora ad Ag con e e poi vado da Firenze a Sciacca. Dopo aver 'lottato' Pt_4 Pt_5 per aumentare i posti letto ti giro il quadro riepilogativo redatto. in sostanza mancano ancora 13 pl di terapia intensiva ma almeno per VI ci siamo. Sia Ds che Da non vedono attuabile per VI e quindi sono dell'idea di spostare i reparti di Sciacca a CP_7
". Il giorno dopo, scriveva nuovamente all'Assessore, alle ore 13:18: "Buongiorno, io CP_7
6 avevo già stamattina in Assessorato redatto il quadro in Assessorato includendo i nuovi dati di Catania e di Agrigento. Adesso sto bilanciando i dati mandati anche via GECOS con i dati delle tabelle che ti stanno via via confermando con il lavoro in progress sinora svolto. Poi ti giro. Più tardi ci vediamo?" e l'Assessore rispondeva affermativamente, dandogli appuntamento “Alle 15:30 in Presidenza a Palermo", cioè presso il soggetto attuatore.
Dalla lettura dei messaggi scambiati con l'Assessore alla salute, in effetti, si desume che il ricorrente, nello svolgimento del suo incarico, ha più volte interloquito direttamente con il soggetto attuatore, cioè con l'allora Presidente della Per fare qualche CP_1 esempio, si veda ad esempio il messaggio inviato dal ricorrente il 26.03.2020, alle ore
12:50: "Sono uscito adesso dalla Presidenza, mangio un boccone e vado a fare un sopralluogo hotel Cefalù e poi vado a Catania per la stessa cosa”; in data 31.03.2020, alle ore 12:06, il ricorrente scriveva all'Assessore: “Sto andando in Protezione Civile, mi ha incaricato per la questione Messina-La Ganga provvedimento per acquisti e poi di Per_6 pomeriggio vado a Caltanissetta per gli alberghi perché il Presidente vuole un certo numero almeno 250-300 in quella provincia ed a Enna"; ancora, il 15.04.2020, alle ore
14.19, gli comunicava: "Appena terminato a Sant'Agata ti raggiungo più tardi in
Presidenza".
In definitiva, dalla documentazione allegata dal ricorrente si evince che questi abbia effettivamente adempiuto al suo incarico, fornendo il proprio apporto professionale e relazionando all'assessore alla salute e al soggetto attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo alla medesima struttura. Ciò trova, peraltro, conferma ulteriore nella circostanza che, in data 20.05.2020, il Dirigente Area
Interdipartimentale 1 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione
Strategica, ha trasmesso all'odierno ricorrente, dalla propria e-mail istituzionale, i conteggi relativi alle retribuzioni economiche spettantigli in relazione al periodo dal 13.03.2020 al
30.04.2020 (all. 6), in considerazione dell'attività svolta dal in quel lasso di tempo. Pt_1
Deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le spettanze retributive dovutegli per l'espletamento dell'incarico tra il 13.03.2020 e il 20.05.2020. Non gli si può, invece, riconoscere la chiesta indennità di risultato, atteso che il ricorrente ha abbandonato l'incarico prima della scadenza prevista (il 13.06.2020), allorché è stato coinvolto in un procedimento penale.
7 Parte convenuta va perciò condannata a pagare al ricorrente la somma di euro
27.162,68 lordi, oltre gli interessi nella misura legale (cui non si può applicare, trattandosi di credito da lavoro, il tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002). Nulla spetta a titolo di maggior danno da ritardato pagamento, vertendosi in materia di pubblico impiego e stante il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, l.
n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di euro 27.162,68 lordi, a titolo di spettanze retributive, oltre gli interessi nella misura legale, nonché la somma di euro 4.800,00 per spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione di quest'ultima somma in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025.
IL GIUDICE
NT RT
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Eliseo Davì, magistrato ordinario in tirocinio mirato.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT RT nella causa civile iscritta al n° 6220/2023
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difesa dall'avv.to Giovanni Mercadante ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, Via Regina Margherita 23;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1 dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Palermo, presso il cui ufficio, sito in Palermo, Via Mariano Stabile 184, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 15.05.2023, l'odierno ricorrente, deducendo che in data
13.03.2020 l'allora Presidente della Regione AN, gli aveva Persona_1 conferito l'incarico di preposto e di coordinatore della struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore, incarico che aveva pienamente e correttamente svolto fino al
20.05.2020, e che tuttavia non gli erano state corrisposte le spettanze retributive dovutegli, ha convenuto l'Assessorato alla salute della Regione siciliana, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che il dott. ha espletato pienamente ed a Parte_1 perfetta regola d'arte l'incarico di Preposto e Coordinatore della Struttura Sanitaria di
Supporto al Soggetto Attuatore (Presidente della Regione Sicilia) dal 13.03.2020 al
20.05.2020 e per l'effetto condannare l' […] Controparte_1
a pagare in favore del dott. , e per la causale di cui in premessa, la Parte_1
1 somma complessiva di €.29.503,92 al lordo, di cui €.27.162,68 per retribuzioni relative al periodo dal 13.03.2020 al 20.05.2020 ed €.2.341,24 a titolo di indennità di risultato relativa al medesimo periodo, oltre gli interessi di legge nella misura di cui all'art. 5 D.lgs.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo o quella somma diversa che sarà ritenuta congrua dalla
S.V.; condannare altresì l […] a versare Controparte_1 all' a titolo di contributi previdenziali relativamente al rapporto di lavoro per cui è CP_2 causa e per tutta la sua durata, vale a dire dal 13.03.2020 al 20.05.2020, la somma di
€.8.777,70 o quella diversa che sarà ritenuta dovuta dalla S.V.; condannare l' […] al pagamento delle Controparte_1 spese e dei compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato ex art.
93 c.p.c.”
All'udienza del 7.02.2025 il procuratore del ricorrente ha limitato le domande spiegate in ricorso, rinunciando a quella volta a ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento dei contributi.
Con memoria depositata il 3.12.2024, l'Assessorato convenuto si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Tutto ciò premesso, il ricorso accoglimento, nei limiti di cui si dirà appresso.
Parte convenuta ha eccepito, anzitutto, che la convenzione di collaborazione del
30.03.2020 (con cui l'allora Presidente della Regione aveva conferito ad Parte_1
a decorrere dal 13.03.2020, l'incarico di proposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore) su cui il ricorrente fonda il suo diritto di credito al pagamento delle spettanze retributive, è invalida e inefficace. L'art. 7 della convenzione, infatti, subordinava la validità e l'efficacia della stessa “alla copertura finanziaria, alla disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da parte della Ragioneria centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica”, condizioni che non si sarebbero realizzate, non essendo stato rinvenuto alcun decreto di approvazione (e/o visto contabile) della convenzione in discorso.
Il ricorrente ha tuttavia dimostrato che il decreto approvativo della convenzione di collaborazione è stato in effetti registrato dalla Ragioneria centrale, come chiaramente emerge dalla sequenza degli atti allegati:
2 - con disposizione n. 2 del 13.03.2020 (all. 2), il Presidente della Regione siciliana, nella qualità di soggetto attuatore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 630 del 3.02.2020, istituiva la struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore, cui attribuiva il compito di adottare tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall'Assessore regionale per la salute della Regione siciliana (art. 1). Con lo stesso provvedimento, il
Presidente della Regione conferiva ad l'incarico di preposto e di Parte_1 coordinatore della medesima struttura sanitaria (art. 2), per la durata di tre mesi dall'adozione del provvedimento (quindi dal 13.03.2020 al 13.06.2020), eventualmente rinnovabile, e gli riconosceva il trattamento economico lordo omnicomprensivo di cui agli artt. 60, 61 co. 2 lett. i), 62, 64 co. 4 (nella misura massima ivi prevista) e 65 del
“C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione AN e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004-2005”, ridotto del 20% e corrisposto in dodicesimi in relazione al periodo di durata dell'incarico, oltre il rimborso delle spese vive documentate eventualmente sostenute per le trasferte al di fuori del territorio della provincia di Palermo (art. 5). La stessa disposizione prevedeva che per la copertura di questi oneri finanziari, nelle more dell'assegnazione delle risorse necessarie da parte dello Stato, si sarebbe fatto fronte a valere sul capitolo 412504 (Commissioni,
Comitati, Consigli e Collegi) del bilancio regionale per il triennio 2020/2022 (art. 5.3);
- in attuazione della predetta disposizione, con la convenzione di collaborazione del
30.03.2020 (all. 3) il presidente della Regione conferiva ad che Parte_1
l'accettava, l'incarico di preposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto al soggetto attuatore (art. 1) e gli riconosceva il trattamento economico lordo omnicomprensivo negli stessi termini di cui alla disposizione n. 2 del 13.03.2020 (art. 5).
L'art. 7 della convenzione – come anticipato – subordinava la validità e l'efficacia della stessa, decorrente dal 13.03.2020 (art. 2), “alla copertura finanziaria, alla disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da parte della Ragioneria centrale della Presidenza, delle Autonomie locali
e della Funzione pubblica”;
- con disposizione n. 3 del 31.3.2020 (all. 4) il Presidente della approvava la CP_1 convenzione di collaborazione stipulata il 30.03.2020 (art. 1) e disponeva che, agli oneri derivanti dall'esecuzione del provvedimento, nelle more dell'assegnazione
3 delle risorse necessarie da parte dello Stato, si sarebbe fronte con lo stanziamento del capitolo 412504 del bilancio regionale per il triennio 2020/2022 (art. 2);
- con D.D.S. n. 596 del 30.6.2020 (all. 5) il Dirigente Area Interdipartimentale 1 dell' Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Controparte_1 Pt_2
, prendeva atto della convenzione stipulata il 30.03.2020 tra il Presidente della
[...]
e e disponeva l'impegno, per l'anno finanziario corrente, sul CP_1 Parte_1 capitolo di spesa 412504 "Commissioni, comitati, consigli e collegi" del bilancio della
Regione AN (Codice Siope U.1.03.02.99.999) della somma di €51.146,88 occorrente per il pagamento delle spettanze dovute ad relativamente Parte_1 al compenso lordo (€35.950,62) oltre agli oneri a carico dell'amministrazione per contributi previdenziali (€8.081,70) ed IRAP (€3.055,80) per il periodo di mesi tre a decorrere dal 13.03.2020, cui aggiungere l'indennità di risultato (€3.098,76), gli oneri a carico dell'amministrazione per contributi previdenziali (€696,60) e l'IRAP (€263,40), quindi disponeva la trasmissione del provvedimento alla Ragioneria centrale per il visto di competenza;
- con nota prot. 55268 del 12.12.2024 (allegato all'istanza di integrazione documentale depositata il 12.12.2024, ammesso all'udienza del 13.12.2024), l'Assessorato della
Salute della Regione Sicilia, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in riscontro all'istanza di accesso agli atti del difensore del ricorrente, comunicava a quest'ultimo di non aver rinvenuto il D.D.S. n. 596/2020 accompagnato dal visto della ragioneria contabile e che pertanto aveva "proceduto alla ricerca sul Sistema Contabile Regione
AN (SCORE) della Scheda di riaccertamento, che si allega, dalla quale si evince che il predetto Decreto d'Impegno sia stato registrato con indicazione del numero 2, così come anche comunicato per le vie brevi dalla medesima Ragioneria Centrale".
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, dunque, il decreto autorizzativo della convenzione del 30.03.2020, da cui è sorto il diritto di credito vantato dal ricorrente, è stato in effetti registrato dalla Ragioneria Centrale, realizzando così la condizione cui le parti avevano subordinato la validità e l'efficacia della convenzione medesima.
Non convince quanto replicato dall'Assessorato nella memoria depositata il
10.10.2025 e cioè che il visto della apposto sul D.D.S n. Controparte_3
596 del 30.06.2020 è tutt'altra cosa rispetto al visto che doveva essere apposto sulla convenzione dalla ai fini della sua Controparte_4 validità e conseguente efficacia. Invero, il D.D.S. n. 596/2020 è consequenziale e
4 strettamente connesso alla disposizione n. 3 del 31.3.2020 (che richiama espressamente in premessa) con cui il Presidente della Regione aveva approvato la convenzione di collaborazione con l'odierno ricorrente, sicché con la registrazione contabile del predetto
D.D.S. la ragioneria centrale ha sostanzialmente provveduto alla registrazione del decreto approvativo della convenzione, come richiesto dall'art. 7 della convenzione ai fini della sua validità ed efficacia.
Parte convenuta si è anche valsa dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460
c.c., deducendo che il ricorrente non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e relazione su di lui gravanti nei confronti del soggetto attuatore, in violazione di quanto previsto dall'art. 4 della convenzione, ai sensi del quale "il dott.
nell'espletamento dell'incarico di Preposto e Coordinatore della Parte_1
Struttura Sanitaria di Supporto al Soggetto Attuatore, fornirà il proprio apporto professionale e relazionerà al Soggetto Attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo alla struttura suddetta". In particolare, l'Assessorato sostiene che presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della cioè del CP_1 soggetto attuatore, non è stata rinvenuta alcuna relazione del ricorrente.
In punto di diritto giova rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, in tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni di adempimento o risoluzione per inadempimento, nel “caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. […] il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” (Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; più di recente si v., ex multis, Cass., 17 luglio 2023, n. 20719 e Cass., 11 febbraio 2021, n. 3587).
Ebbene, nel caso di specie, il creditore ricorrente ha provato il proprio adempimento, dimostrando di aver effettivamente svolto l'incarico conferitogli di preposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto al Presidente della Regione, quale soggetto attuatore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3.02.2020.
Va anzitutto rilevato che la convenzione stipulata il 30.03.2020, all'art. 4, descrive le funzioni del preposto e coordinatore della struttura sanitaria di supporto in termini assai laconici, limitandosi a prevedere che, nello svolgimento dell'incarico, Parte_1 avrebbe dovuto fornire il proprio apporto professionale e che avrebbe dovuto relazionare al soggetto attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo
5 alla struttura suddetta. L'art. art. 4, inoltre, prevedeva che il nello svolgimento Pt_1 delle sue funzioni, avrebbe potuto partecipare a incontri, riunioni, tavoli tecnici e gruppi di studio.
La norma, dunque, non poneva in capo ad alcun obbligo di Parte_1 relazionare per iscritto, ben potendo questi tenere informato il soggetto attuatore, sull'attività della struttura sanitaria, anche oralmente (il che, del resto, meglio si confaceva alla situazione emergenziale delle fasi iniziali della crisi pandemica del VI), come in effetti risulta che abbia fatto.
Dalla documentazione versata in atti (all. 9), invero, emerge che l'odierno ricorrente, oltre ad aver reso diversi pareri scritti al dirigente generale del Dipartimento di pianificazione strategica dell' (come il parere del 15.05.2020, prot. Controparte_1
n. 66/2020, sul riavvio delle attività assistenziali in regime di extramoenia ed intramoenia), ha relazionato per iscritto all'Assessore alla Salute (si veda, ad esempio, la relazione del
16.04.2020) e mantenuto con quest'ultimo (i cui indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica dovevano esseri eseguiti dalla struttura sanitaria di supporto coordinata dal contatti pressoché giornalieri, per tenerlo costantemente informato Pt_1 sulle attività svolte, in particolare sui sopralluoghi effettuati presso diverse strutture sanitarie della CP_1
Si veda, ad esempio, il messaggio inviato dal ricorrente all'Assessore il 19.03.2020, alle ore 20:05, per riferire su una struttura sanitaria che aveva ispezionato: “La situazione è:
70 posti letto covid subito + 4 terapia intensiva pronti già con ventilatori + 22 terapia intensiva se mettiamo noi i ventilatori. abbiamo pronta la ricognizione che ho fatto fare a
e con quadratura con GECOS e quadro sinottico attivato da noi con Parte_3 Per_2 flussi ufficiali”, per poi aggiungere, alle 20:16 "ci mancano solo 167 posti letto VI che dobbiamo reperire tra , e Asp perché 70 li acquisiamo con Per_3 CP_5
e se passa da 184 a 234 ( è stato molto collaborativo...) si CP_6 Per_4 Per_5 arriva ai 600".
Ancora, il 23.03.2020, alle ore 15:26, il ricorrente scriveva all'Assessore: "Sono ancora ad Ag con e e poi vado da Firenze a Sciacca. Dopo aver 'lottato' Pt_4 Pt_5 per aumentare i posti letto ti giro il quadro riepilogativo redatto. in sostanza mancano ancora 13 pl di terapia intensiva ma almeno per VI ci siamo. Sia Ds che Da non vedono attuabile per VI e quindi sono dell'idea di spostare i reparti di Sciacca a CP_7
". Il giorno dopo, scriveva nuovamente all'Assessore, alle ore 13:18: "Buongiorno, io CP_7
6 avevo già stamattina in Assessorato redatto il quadro in Assessorato includendo i nuovi dati di Catania e di Agrigento. Adesso sto bilanciando i dati mandati anche via GECOS con i dati delle tabelle che ti stanno via via confermando con il lavoro in progress sinora svolto. Poi ti giro. Più tardi ci vediamo?" e l'Assessore rispondeva affermativamente, dandogli appuntamento “Alle 15:30 in Presidenza a Palermo", cioè presso il soggetto attuatore.
Dalla lettura dei messaggi scambiati con l'Assessore alla salute, in effetti, si desume che il ricorrente, nello svolgimento del suo incarico, ha più volte interloquito direttamente con il soggetto attuatore, cioè con l'allora Presidente della Per fare qualche CP_1 esempio, si veda ad esempio il messaggio inviato dal ricorrente il 26.03.2020, alle ore
12:50: "Sono uscito adesso dalla Presidenza, mangio un boccone e vado a fare un sopralluogo hotel Cefalù e poi vado a Catania per la stessa cosa”; in data 31.03.2020, alle ore 12:06, il ricorrente scriveva all'Assessore: “Sto andando in Protezione Civile, mi ha incaricato per la questione Messina-La Ganga provvedimento per acquisti e poi di Per_6 pomeriggio vado a Caltanissetta per gli alberghi perché il Presidente vuole un certo numero almeno 250-300 in quella provincia ed a Enna"; ancora, il 15.04.2020, alle ore
14.19, gli comunicava: "Appena terminato a Sant'Agata ti raggiungo più tardi in
Presidenza".
In definitiva, dalla documentazione allegata dal ricorrente si evince che questi abbia effettivamente adempiuto al suo incarico, fornendo il proprio apporto professionale e relazionando all'assessore alla salute e al soggetto attuatore sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività in capo alla medesima struttura. Ciò trova, peraltro, conferma ulteriore nella circostanza che, in data 20.05.2020, il Dirigente Area
Interdipartimentale 1 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione
Strategica, ha trasmesso all'odierno ricorrente, dalla propria e-mail istituzionale, i conteggi relativi alle retribuzioni economiche spettantigli in relazione al periodo dal 13.03.2020 al
30.04.2020 (all. 6), in considerazione dell'attività svolta dal in quel lasso di tempo. Pt_1
Deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le spettanze retributive dovutegli per l'espletamento dell'incarico tra il 13.03.2020 e il 20.05.2020. Non gli si può, invece, riconoscere la chiesta indennità di risultato, atteso che il ricorrente ha abbandonato l'incarico prima della scadenza prevista (il 13.06.2020), allorché è stato coinvolto in un procedimento penale.
7 Parte convenuta va perciò condannata a pagare al ricorrente la somma di euro
27.162,68 lordi, oltre gli interessi nella misura legale (cui non si può applicare, trattandosi di credito da lavoro, il tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002). Nulla spetta a titolo di maggior danno da ritardato pagamento, vertendosi in materia di pubblico impiego e stante il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, l.
n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di euro 27.162,68 lordi, a titolo di spettanze retributive, oltre gli interessi nella misura legale, nonché la somma di euro 4.800,00 per spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione di quest'ultima somma in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025.
IL GIUDICE
NT RT
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Eliseo Davì, magistrato ordinario in tirocinio mirato.
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