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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Stabile Giudice
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...]-Sur-Alzette (Lussemburgo), il 06/07/2005,
[...] C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. CRAPARO SALVATORE (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sciacca, via Cappuccini C.F._3
154/B;
ADOTTANTE-ADOTTANDO
Contro
(C.F.: nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
E con l'intervento del
P.M. in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Nonché con l'intervento di
Avv. Lo Iacono Roberta (C.F. ) n.q. di curatore speciale dei minori C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
24.6.2019.
OGGETTO: Adozione di maggiorenne pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Il P.M. ha apposto il visto il 3.6.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato i sig.ri e esponevano: Parte_1 Parte_2
che è nato da precedente matrimonio contratto il 7.4.2005 dalla madre Parte_2 PE
nata a [...] il [...] e , nato a [...], il
[...] Controparte_1
16.1.1983, padre naturale. Che dopo la nascita del sig. l'unione dei genitori è Parte_2
durata per circa un anno e che gli stessi, dapprima hanno ottenuto consensualmente la separazione con ricorso omologato dal Tribunale di Sciacca in data 15.05.2007 nel procedimento R.G. 172/07 e, successivamente, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 192/2011, emessa dal
Tribunale di Sciacca in data 24/06/2011, nel procedimento R.G. n. 453/2010.
Che sin da subito dopo la nascita di il sig. si è disinteressato Pt_2 Controparte_1
del figlio, non provvedendo agli interessi dello stesso sia di natura economica che affettiva.
Che, pochi anni dopo la fine del matrimonio, la sig.ra ha iniziato una relazione con PE
, coronatasi con la loro unione in matrimonio, celebrato a Sciacca, il 2.9.2014 (Atto Parte_1
n.115, Parte II^, Serie A, anno 2014, Comune di Sciacca) e successivamente con la nascita di due figli,
(Sciacca, 23.2.2016) e (Sciacca, 24..6.2019). Persona_1 Persona_2
Che lo stesso si è preso cura, sin dal 2007 di Che ad oggi i sig.ri sono Pt_2 Parte_3
riusciti a creare una famiglia serena, affettuosa ed unita. Che il Sig. ha da sempre considerato Per_1
suo figlio, lo ha cresciuto come tale, tanto che agli occhi di tutti lo stesso è riconosciuto come Pt_2 suo figlio. Ha concluso chiedendo: “Fissare l'udienza di comparizione delle parti, ivi compresi la
Sig.ra ed il Sig. per prestare il loro assenso, ai sensi e per Persona_3 Controparte_1 gli effetti dell'art 311 c.c.; - Conseguentemente, disporre e dar luogo all'adozione di Parte_2
nato a [...]-Sur-Alzette (Lussemburgo), il 06/07/2005, e residente in [...], Via
[...]
Sant'Agata dei Goti n.54 da parte del Sig. (C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Sciacca, il 12/04/1983 ed ivi residente nella Via Sant'Agata dei Goti n.54, mandando alla cancelleria per i successivi adempimenti, ex art. 314 comma 1°, c.c.. Con condanna ai compensi professionali ed alle spese”.
All'udienza del 12.12.2023, veniva controllata la regolarità del contraddittorio, essendo stato il ricorso per adozione notificato al padre del , il Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 8 10.10.2023, dovendone essere pertanto dichiarata la contumacia;
venivano quindi sentiti l'adottando,
l'adottante, la sig.ra , madre dell'adottando e moglie dell'adottante. Persona_3
Veniva inoltre esibita dall'Avv. Craparo e successivamente depositata nel fascicolo telematico, copia della pec ricevuta dal predetto difensore, con allegata una dichiarazione di assenso all'adozione e il documento di identità di . Controparte_1
Con decreto dell'11.1.2024 veniva richiesta la seguente integrazione documentale: - atto di nascita dell'adottante; - certificati di stato libero o di matrimonio dell'adottante e dell'adottando; - documenti attestanti la situazione economico-patrimoniale dell'adottante; - assenso del padre naturale dell'adottando dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Veniva inoltre nominato l'Avv. Roberta Lo Iacono quale curatore speciale dei minori , nato a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Sciacca il 24.6.2019, rispettivamente di anni 7 e 4, fratelli uterini dell'adottando e figli di Pt_1
Al curatore speciale, oltre alla facoltà di costituirsi nel giudizio nell'interesse dei minori,
[...]
veniva chiesto di procedere anche alla loro audizione.
Detta documentazione, comprensiva della dichiarazione di assenso all'adozione da parte del padre biologico munita di autentica dell'Ufficiale dello Stato Civile, è stata Controparte_1
depositata dal difensore dei ricorrenti il 1.2.2024.
Con memoria depositata il 28.2.2024 si è costituita nell'interesse di minori , Persona_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], fratelli uterini di Persona_2
l'Avv. Roberta Lo Iacono la quale dava atto di aver incontrato i minori in data Parte_2
13.2.2024 alle ore 16.00 per quasi due ore presso la loro casa sita a Sciacca nella Via Sant'Agata dei
Goti n. 54 dando conto dell'esito dell'audizione degli stessi e così concludendo: “Ritengo, conclusivamente, che i bambini considerino il fratello maggiore come già facente parte a tutti Pt_2 gli effetti della loro famiglia e che l'eventuale adozione dello stesso non sia altro che il coronamento formale di una già consolidata situazione familiare, serena ed affettuosa”.
All'udienza del 2.4.2024 l'Avv. Craparo insisteva nel ricorso e l'Avv. Lo Iacono nella memoria difensiva depositata.
Con decreto 473 bis 28 c.p.c. del 3.4.2024 veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 4.6.2024 poi differita sino al 17.10.2024 e quindi, in tale data, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del codice civile (art. 291 ss. c.c.).
pagina 3 di 8 Pare opportuno evidenziare che, in tema di adozione di maggiorenni, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti (Corte Cost. sentenza n. 557/1988) e poi, con successiva pronuncia, nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti (Corte Cost. sentenza n. 245 del 2004).
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, l'adozione civile è possibile dunque anche in presenza di figli legittimi e legittimati dell'adottante, ma è strettamente collegata alla facoltà di assenso di questi ultimi: senza l'assenso di questi soggetti, nessuna adozione potrebbe pronunciarsi.
In particolare la Corte Costituzionale con pronuncia n. 170 del 13.5.2003 ha stabilito: “…, come più volte affermato da questa Corte, l'adozione di persone maggiori di età, anche dopo l'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha riformato la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, continua ad essere caratterizzata, diversamente dall'adozione dei minorenni, dalla originaria finalità di «procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio (adoptio in hereditatem)» il che comporta sensibili ricadute in merito ai relativi effetti (v. sentenze n. 89 del 1993, n. 53 del 1994, n. 252 del 1996, n. 240 del 1998, n. 500 del 2000, n. 120 del
2001); che tale situazione è rimasta inalterata anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 marzo
2001, n. 149, la quale, oltre a modificare la citata legge n. 184 del 1983, ha inciso sulla disciplina codicistica dell'adozione di persone maggiori di età soltanto per alcuni aspetti processuali;
che la suddetta struttura dell'istituto presuppone, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale sia sul piano patrimoniale, ha l'adozione di una persona maggiorenne da parte del loro congiunto;
che siffatta valutazione è assicurata dalla prestazione del rispettivo assenso;
che tale sistema non è stato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992, la seconda delle quali si è limitata a ritenere applicabile ai figli legittimi o legittimati maggiorenni la norma dettata dall'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ., per l'ipotesi di impossibilità di ottenere l'assenso all'adozione da parte delle persone chiamate ad esprimerlo, a causa della loro incapacità; che, nel caso ora in esame, si chiede alla Corte un intervento di revisione della suddetta normativa di tipo diverso, perché diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà, in linea con quanto deciso da questa Corte nella sentenza da ultimo citata;
che, pertanto, la relativa ratio decidendi non è applicabile alla presente questione;
che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal giudice a quo non può certamente condurre ad un diverso risultato;”
pagina 4 di 8 Tanto evidenziato va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione nel 2006 ha, in materia di adozione di maggiorenne, in un caso molto simile a quello oggetto del presente giudizio affermato, che la stessa è possibile anche ove siano presenti figli minorenni della coppia, ove assolva alla funzione di consolidamento dell'unità familiare già di fatto esistente.
In particolare, ha rappresentato che: “3.4. - Alla stregua del quadro normativo come sopra ricostruito, deve pertanto ritenersi (e convenirsi con la Corte milanese) che, normalmente, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante è di ostacolo alla adozione ordinaria di un maggiorenne. 3.5. - Occorre tuttavia considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio.
L'adozione ordinaria - figura estremamente duttile - viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient'affatto esclusa ne' resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell'adottando, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori. È quanto avviene nel caso all'esame del Collegio, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante è dato dal fatto che l'adottanda, non riconosciuta dall'altro genitore, è figlia naturale del coniuge dell'adottante, sorella da parte di madre delle figlie legittime di questo e affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare, nel quale l'adozione la immetterebbe anche formalmente. In altri termini, l'adottanda maggiorenne è non solo figlia del coniuge dell'adottante, ma parte integrante - insieme all'adottante stesso, alla madre ed alle sorelle uterine - di un comune nucleo familiare, ove è stata inserita sin da quando l'adottante e la di lui madre si sono uniti in matrimonio.
In un caso siffatto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari (ai sensi della L. n. 184 del 1963, art. 44, comma 1, lettera b); sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei valori, l'uria e l'altra, mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità” (Cass. Civ. 2426/2006 nel dare continuità a precedente indirizzo di Cass. civ. 354 del 1999).
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato, nella medesima pronuncia del 2006 che: “In una tale situazione peculiare, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante (ancora, Cass. n. 354 del 1999, cit.). 3.7. - È pertanto errata la
pagina 5 di 8 sentenza della Corte d'appello, la quale ha ritenuto ostativa alla richiesta adozione la presenza di figli minori dell'adottante, incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso”.
La Corte ha inoltre aggiunto come, nell'ambito di tale procedimento, la voce dei figli minorenni dell'adottante non sia irrilevante, dovendo questi essere ascoltati ove capaci di discernimento e dovendo essere sentito il loro curatore speciale al fine di far emergere una convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 cod. civ., primo comma, numero 2), atteso che l'unità giuridica nella famiglia, alla cui realizzazione mira l'adozione del figlio maggiorenne del coniuge, deve trovare sempre concreta rispondenza in una comunione di intenti da parte di tutti i membri di quella società naturale e quindi anche dei figli dell'adottante.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, dall'istruttoria espletata, è emerso che Parte_2
di anni 19 al momento della presente pronuncia, è cresciuto nella famiglia composta dalla
[...]
madre, dal marito della stessa e dai fratelli uterini minori. Lo stesso, sentito all'udienza del 12.12.2023, ha manifestato la volontà di essere adottato da , rappresentando di convivere con lo Parte_1
stesso dal 2014.
ha parimenti manifestato la volontà di adottare Parte_1 Parte_2
rappresentando di conoscerlo da quando aveva due anni, di essersi affezionato subito allo stesso e di essere stato anche suo padrino di battesimo;
ha aggiunto di averlo sempre considerato e trattato come un figlio e che anche i terzi lo considerano come tale, compresi i suoi genitori che lo trattano come un nipote;
ha rappresentato di aver sempre provveduto ai bisogni economici ed affettivi dello stesso e di continuare a provvedervi anche all'attualità.
La sig.ra , madre biologica di sentita in udienza, ha pure manifestato il Persona_3 Pt_2 consenso all'adozione, da parte del marito, del figlio.
Il padre biologico di , cui il ricorso per adozione è stato Pt_2 Controparte_1
notificato il 10.10.2023, pur non essendosi costituito in giudizio, ha fatto pervenire una comunicazione di assenso all'adozione corredata dal documento di identità.
Essendovi nel nucleo familiare i fratelli minori dell'adottando lato materno, Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...], il [...]) è
[...] Persona_2
stato nominato quale curatore speciale degli stessi l'Avv. Roberta Lo Iacono la quale ha relazionato nella memoria di costituzione depositata nell'interesse degli stessi.
Il Curatore nominato, dopo aver proceduto ad un incontro presso l'abitazione in cui gli stessi vivono, ha evidenziando come, da quanto dalla stessa potuto constatare, i fratelli minori già considerano parte della famiglia ed ha riscontrato l'esistenza tra l'adottando ed i fratelli di un Pt_2
rapporto molto affettuoso. Dalla relazione emerge il vissuto familiare dei tre fratelli e il legame pagina 6 di 8 esistente tra di loro, che ben può essere valorizzato ed apprezzato ai sensi di quanto previsto dall'art. 312 c.c.
Dagli elementi acquisiti e sopra richiamati emerge la sussistenza dei presupposti per procedere all'adozione da parte di di sussistendo una convergenza di Parte_1 Parte_2
interessi alla stessa tra i membri del nucleo familiare già di fatto essendo esistente tra adottante e adottando una relazione padre-figlio ed essendo il nucleo familiare formato da tempo.
L'adottando infatti è stabilmente inserito nel nucleo familiare costituito tra la madre e l'adottante tanto da considerare il come suo padre e da essere conosciuto agli occhi di tutti Per_1
come figlio di questi.
Nessun pregiudizio appare inoltre derivare per i minori e Persona_1 Persona_2
alla luce di quanto rilevato dal curatore speciale nominato.
[...]
Non vi sono inoltre altre cause ostative essendo la differenza di età tra adottante ed adottando conforme al dato normativo (non inferiore a 18 anni e non superiore a 45).
Ritiene in conclusione il Collegio che, alla luce di quanto sopra, possa farsi luogo all'adozione da parte di di con tutti gli effetti che per legge alla stessa conseguono. Parte_1 Controparte_2
Le spese vanno poste a carico della parte che le ha anticipate
Le spese relative al compenso del curatore speciale Avv. Roberta Lo Iacono vanno poste a carico dei ricorrenti.
In assenza di specifica disciplina, il Collegio ritiene di dare applicazione alla disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato (art. 68 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 3, lett. n., Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è ausiliario del giudice anche “qualunque altro soggetto (…) comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Da tale inquadramento, che identifica l'istituto del curatore speciale del minore come un ausiliario del giudice, derivano i criteri di quantificazione e liquidazione del suo compenso, in applicazione degli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del cpc e dagli artt. 49 e 51 del Dpr n.
115/2002 dettati, per l'appunto, per gli ausiliari del giudice.
Nello specifico, quindi, in applicazione dell'art. 52 delle disposizioni di attuazione del cpc, il compenso del curatore dovrà essere liquidato “tenuto conto dell'attività svolta”, in ragione dei criteri e dei parametri indicati agli artt. 49 e 51 del citato Dpr n. 115/2002, secondo cui, tra l'altro, il giudice deve considerare le difficoltà, la completezza e il pregio della prestazione fornita. Quanto alla misura degli onorari, ritiene il Collegio che debba farsi applicazione di quanto previsto dall'art. 50 D.P.R.
115/2002 e, mancando una disposizione specifica che disciplini il compenso in misura fissa o in pagina 7 di 8 percentuale in relazione all'attività espletata dal curatore speciale (audizione minori, costituzione e rappresentanza in giudizio nell'interesse degli stessi), deve farsi applicazione del criterio residuale della liquidazione a vacazioni che vengono riconosciute nella misura di 46 per un importo di € 381,43 per compenso professionale del curatore speciale Avv. Roberta Lo Iacono, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 decidendo sull'istanza proposta da e e diretta all'adozione Parte_1 Parte_2
di Parte_2
visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; ritenuto che non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; dichiara farsi luogo all'adozione da parte di (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], di (C.F.: ), nato a [...]-Sur- Parte_2 C.F._2
Alzette (Lussemburgo), il 06/07/2005, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Pone le spese del curatore speciale Avv. Roberta Lo Iacono liquidate in € 381,43 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge a carico dei ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Stabile Giudice
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...]-Sur-Alzette (Lussemburgo), il 06/07/2005,
[...] C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. CRAPARO SALVATORE (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sciacca, via Cappuccini C.F._3
154/B;
ADOTTANTE-ADOTTANDO
Contro
(C.F.: nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
E con l'intervento del
P.M. in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Nonché con l'intervento di
Avv. Lo Iacono Roberta (C.F. ) n.q. di curatore speciale dei minori C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
24.6.2019.
OGGETTO: Adozione di maggiorenne pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Il P.M. ha apposto il visto il 3.6.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato i sig.ri e esponevano: Parte_1 Parte_2
che è nato da precedente matrimonio contratto il 7.4.2005 dalla madre Parte_2 PE
nata a [...] il [...] e , nato a [...], il
[...] Controparte_1
16.1.1983, padre naturale. Che dopo la nascita del sig. l'unione dei genitori è Parte_2
durata per circa un anno e che gli stessi, dapprima hanno ottenuto consensualmente la separazione con ricorso omologato dal Tribunale di Sciacca in data 15.05.2007 nel procedimento R.G. 172/07 e, successivamente, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 192/2011, emessa dal
Tribunale di Sciacca in data 24/06/2011, nel procedimento R.G. n. 453/2010.
Che sin da subito dopo la nascita di il sig. si è disinteressato Pt_2 Controparte_1
del figlio, non provvedendo agli interessi dello stesso sia di natura economica che affettiva.
Che, pochi anni dopo la fine del matrimonio, la sig.ra ha iniziato una relazione con PE
, coronatasi con la loro unione in matrimonio, celebrato a Sciacca, il 2.9.2014 (Atto Parte_1
n.115, Parte II^, Serie A, anno 2014, Comune di Sciacca) e successivamente con la nascita di due figli,
(Sciacca, 23.2.2016) e (Sciacca, 24..6.2019). Persona_1 Persona_2
Che lo stesso si è preso cura, sin dal 2007 di Che ad oggi i sig.ri sono Pt_2 Parte_3
riusciti a creare una famiglia serena, affettuosa ed unita. Che il Sig. ha da sempre considerato Per_1
suo figlio, lo ha cresciuto come tale, tanto che agli occhi di tutti lo stesso è riconosciuto come Pt_2 suo figlio. Ha concluso chiedendo: “Fissare l'udienza di comparizione delle parti, ivi compresi la
Sig.ra ed il Sig. per prestare il loro assenso, ai sensi e per Persona_3 Controparte_1 gli effetti dell'art 311 c.c.; - Conseguentemente, disporre e dar luogo all'adozione di Parte_2
nato a [...]-Sur-Alzette (Lussemburgo), il 06/07/2005, e residente in [...], Via
[...]
Sant'Agata dei Goti n.54 da parte del Sig. (C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Sciacca, il 12/04/1983 ed ivi residente nella Via Sant'Agata dei Goti n.54, mandando alla cancelleria per i successivi adempimenti, ex art. 314 comma 1°, c.c.. Con condanna ai compensi professionali ed alle spese”.
All'udienza del 12.12.2023, veniva controllata la regolarità del contraddittorio, essendo stato il ricorso per adozione notificato al padre del , il Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 8 10.10.2023, dovendone essere pertanto dichiarata la contumacia;
venivano quindi sentiti l'adottando,
l'adottante, la sig.ra , madre dell'adottando e moglie dell'adottante. Persona_3
Veniva inoltre esibita dall'Avv. Craparo e successivamente depositata nel fascicolo telematico, copia della pec ricevuta dal predetto difensore, con allegata una dichiarazione di assenso all'adozione e il documento di identità di . Controparte_1
Con decreto dell'11.1.2024 veniva richiesta la seguente integrazione documentale: - atto di nascita dell'adottante; - certificati di stato libero o di matrimonio dell'adottante e dell'adottando; - documenti attestanti la situazione economico-patrimoniale dell'adottante; - assenso del padre naturale dell'adottando dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Veniva inoltre nominato l'Avv. Roberta Lo Iacono quale curatore speciale dei minori , nato a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Sciacca il 24.6.2019, rispettivamente di anni 7 e 4, fratelli uterini dell'adottando e figli di Pt_1
Al curatore speciale, oltre alla facoltà di costituirsi nel giudizio nell'interesse dei minori,
[...]
veniva chiesto di procedere anche alla loro audizione.
Detta documentazione, comprensiva della dichiarazione di assenso all'adozione da parte del padre biologico munita di autentica dell'Ufficiale dello Stato Civile, è stata Controparte_1
depositata dal difensore dei ricorrenti il 1.2.2024.
Con memoria depositata il 28.2.2024 si è costituita nell'interesse di minori , Persona_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], fratelli uterini di Persona_2
l'Avv. Roberta Lo Iacono la quale dava atto di aver incontrato i minori in data Parte_2
13.2.2024 alle ore 16.00 per quasi due ore presso la loro casa sita a Sciacca nella Via Sant'Agata dei
Goti n. 54 dando conto dell'esito dell'audizione degli stessi e così concludendo: “Ritengo, conclusivamente, che i bambini considerino il fratello maggiore come già facente parte a tutti Pt_2 gli effetti della loro famiglia e che l'eventuale adozione dello stesso non sia altro che il coronamento formale di una già consolidata situazione familiare, serena ed affettuosa”.
All'udienza del 2.4.2024 l'Avv. Craparo insisteva nel ricorso e l'Avv. Lo Iacono nella memoria difensiva depositata.
Con decreto 473 bis 28 c.p.c. del 3.4.2024 veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 4.6.2024 poi differita sino al 17.10.2024 e quindi, in tale data, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del codice civile (art. 291 ss. c.c.).
pagina 3 di 8 Pare opportuno evidenziare che, in tema di adozione di maggiorenni, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti (Corte Cost. sentenza n. 557/1988) e poi, con successiva pronuncia, nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti (Corte Cost. sentenza n. 245 del 2004).
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, l'adozione civile è possibile dunque anche in presenza di figli legittimi e legittimati dell'adottante, ma è strettamente collegata alla facoltà di assenso di questi ultimi: senza l'assenso di questi soggetti, nessuna adozione potrebbe pronunciarsi.
In particolare la Corte Costituzionale con pronuncia n. 170 del 13.5.2003 ha stabilito: “…, come più volte affermato da questa Corte, l'adozione di persone maggiori di età, anche dopo l'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha riformato la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, continua ad essere caratterizzata, diversamente dall'adozione dei minorenni, dalla originaria finalità di «procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio (adoptio in hereditatem)» il che comporta sensibili ricadute in merito ai relativi effetti (v. sentenze n. 89 del 1993, n. 53 del 1994, n. 252 del 1996, n. 240 del 1998, n. 500 del 2000, n. 120 del
2001); che tale situazione è rimasta inalterata anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 marzo
2001, n. 149, la quale, oltre a modificare la citata legge n. 184 del 1983, ha inciso sulla disciplina codicistica dell'adozione di persone maggiori di età soltanto per alcuni aspetti processuali;
che la suddetta struttura dell'istituto presuppone, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale sia sul piano patrimoniale, ha l'adozione di una persona maggiorenne da parte del loro congiunto;
che siffatta valutazione è assicurata dalla prestazione del rispettivo assenso;
che tale sistema non è stato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992, la seconda delle quali si è limitata a ritenere applicabile ai figli legittimi o legittimati maggiorenni la norma dettata dall'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ., per l'ipotesi di impossibilità di ottenere l'assenso all'adozione da parte delle persone chiamate ad esprimerlo, a causa della loro incapacità; che, nel caso ora in esame, si chiede alla Corte un intervento di revisione della suddetta normativa di tipo diverso, perché diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà, in linea con quanto deciso da questa Corte nella sentenza da ultimo citata;
che, pertanto, la relativa ratio decidendi non è applicabile alla presente questione;
che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal giudice a quo non può certamente condurre ad un diverso risultato;”
pagina 4 di 8 Tanto evidenziato va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione nel 2006 ha, in materia di adozione di maggiorenne, in un caso molto simile a quello oggetto del presente giudizio affermato, che la stessa è possibile anche ove siano presenti figli minorenni della coppia, ove assolva alla funzione di consolidamento dell'unità familiare già di fatto esistente.
In particolare, ha rappresentato che: “3.4. - Alla stregua del quadro normativo come sopra ricostruito, deve pertanto ritenersi (e convenirsi con la Corte milanese) che, normalmente, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante è di ostacolo alla adozione ordinaria di un maggiorenne. 3.5. - Occorre tuttavia considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio.
L'adozione ordinaria - figura estremamente duttile - viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient'affatto esclusa ne' resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell'adottando, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori. È quanto avviene nel caso all'esame del Collegio, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante è dato dal fatto che l'adottanda, non riconosciuta dall'altro genitore, è figlia naturale del coniuge dell'adottante, sorella da parte di madre delle figlie legittime di questo e affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare, nel quale l'adozione la immetterebbe anche formalmente. In altri termini, l'adottanda maggiorenne è non solo figlia del coniuge dell'adottante, ma parte integrante - insieme all'adottante stesso, alla madre ed alle sorelle uterine - di un comune nucleo familiare, ove è stata inserita sin da quando l'adottante e la di lui madre si sono uniti in matrimonio.
In un caso siffatto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari (ai sensi della L. n. 184 del 1963, art. 44, comma 1, lettera b); sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei valori, l'uria e l'altra, mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità” (Cass. Civ. 2426/2006 nel dare continuità a precedente indirizzo di Cass. civ. 354 del 1999).
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato, nella medesima pronuncia del 2006 che: “In una tale situazione peculiare, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante (ancora, Cass. n. 354 del 1999, cit.). 3.7. - È pertanto errata la
pagina 5 di 8 sentenza della Corte d'appello, la quale ha ritenuto ostativa alla richiesta adozione la presenza di figli minori dell'adottante, incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso”.
La Corte ha inoltre aggiunto come, nell'ambito di tale procedimento, la voce dei figli minorenni dell'adottante non sia irrilevante, dovendo questi essere ascoltati ove capaci di discernimento e dovendo essere sentito il loro curatore speciale al fine di far emergere una convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312 cod. civ., primo comma, numero 2), atteso che l'unità giuridica nella famiglia, alla cui realizzazione mira l'adozione del figlio maggiorenne del coniuge, deve trovare sempre concreta rispondenza in una comunione di intenti da parte di tutti i membri di quella società naturale e quindi anche dei figli dell'adottante.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, dall'istruttoria espletata, è emerso che Parte_2
di anni 19 al momento della presente pronuncia, è cresciuto nella famiglia composta dalla
[...]
madre, dal marito della stessa e dai fratelli uterini minori. Lo stesso, sentito all'udienza del 12.12.2023, ha manifestato la volontà di essere adottato da , rappresentando di convivere con lo Parte_1
stesso dal 2014.
ha parimenti manifestato la volontà di adottare Parte_1 Parte_2
rappresentando di conoscerlo da quando aveva due anni, di essersi affezionato subito allo stesso e di essere stato anche suo padrino di battesimo;
ha aggiunto di averlo sempre considerato e trattato come un figlio e che anche i terzi lo considerano come tale, compresi i suoi genitori che lo trattano come un nipote;
ha rappresentato di aver sempre provveduto ai bisogni economici ed affettivi dello stesso e di continuare a provvedervi anche all'attualità.
La sig.ra , madre biologica di sentita in udienza, ha pure manifestato il Persona_3 Pt_2 consenso all'adozione, da parte del marito, del figlio.
Il padre biologico di , cui il ricorso per adozione è stato Pt_2 Controparte_1
notificato il 10.10.2023, pur non essendosi costituito in giudizio, ha fatto pervenire una comunicazione di assenso all'adozione corredata dal documento di identità.
Essendovi nel nucleo familiare i fratelli minori dell'adottando lato materno, Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...], il [...]) è
[...] Persona_2
stato nominato quale curatore speciale degli stessi l'Avv. Roberta Lo Iacono la quale ha relazionato nella memoria di costituzione depositata nell'interesse degli stessi.
Il Curatore nominato, dopo aver proceduto ad un incontro presso l'abitazione in cui gli stessi vivono, ha evidenziando come, da quanto dalla stessa potuto constatare, i fratelli minori già considerano parte della famiglia ed ha riscontrato l'esistenza tra l'adottando ed i fratelli di un Pt_2
rapporto molto affettuoso. Dalla relazione emerge il vissuto familiare dei tre fratelli e il legame pagina 6 di 8 esistente tra di loro, che ben può essere valorizzato ed apprezzato ai sensi di quanto previsto dall'art. 312 c.c.
Dagli elementi acquisiti e sopra richiamati emerge la sussistenza dei presupposti per procedere all'adozione da parte di di sussistendo una convergenza di Parte_1 Parte_2
interessi alla stessa tra i membri del nucleo familiare già di fatto essendo esistente tra adottante e adottando una relazione padre-figlio ed essendo il nucleo familiare formato da tempo.
L'adottando infatti è stabilmente inserito nel nucleo familiare costituito tra la madre e l'adottante tanto da considerare il come suo padre e da essere conosciuto agli occhi di tutti Per_1
come figlio di questi.
Nessun pregiudizio appare inoltre derivare per i minori e Persona_1 Persona_2
alla luce di quanto rilevato dal curatore speciale nominato.
[...]
Non vi sono inoltre altre cause ostative essendo la differenza di età tra adottante ed adottando conforme al dato normativo (non inferiore a 18 anni e non superiore a 45).
Ritiene in conclusione il Collegio che, alla luce di quanto sopra, possa farsi luogo all'adozione da parte di di con tutti gli effetti che per legge alla stessa conseguono. Parte_1 Controparte_2
Le spese vanno poste a carico della parte che le ha anticipate
Le spese relative al compenso del curatore speciale Avv. Roberta Lo Iacono vanno poste a carico dei ricorrenti.
In assenza di specifica disciplina, il Collegio ritiene di dare applicazione alla disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato (art. 68 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 3, lett. n., Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è ausiliario del giudice anche “qualunque altro soggetto (…) comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Da tale inquadramento, che identifica l'istituto del curatore speciale del minore come un ausiliario del giudice, derivano i criteri di quantificazione e liquidazione del suo compenso, in applicazione degli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del cpc e dagli artt. 49 e 51 del Dpr n.
115/2002 dettati, per l'appunto, per gli ausiliari del giudice.
Nello specifico, quindi, in applicazione dell'art. 52 delle disposizioni di attuazione del cpc, il compenso del curatore dovrà essere liquidato “tenuto conto dell'attività svolta”, in ragione dei criteri e dei parametri indicati agli artt. 49 e 51 del citato Dpr n. 115/2002, secondo cui, tra l'altro, il giudice deve considerare le difficoltà, la completezza e il pregio della prestazione fornita. Quanto alla misura degli onorari, ritiene il Collegio che debba farsi applicazione di quanto previsto dall'art. 50 D.P.R.
115/2002 e, mancando una disposizione specifica che disciplini il compenso in misura fissa o in pagina 7 di 8 percentuale in relazione all'attività espletata dal curatore speciale (audizione minori, costituzione e rappresentanza in giudizio nell'interesse degli stessi), deve farsi applicazione del criterio residuale della liquidazione a vacazioni che vengono riconosciute nella misura di 46 per un importo di € 381,43 per compenso professionale del curatore speciale Avv. Roberta Lo Iacono, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 decidendo sull'istanza proposta da e e diretta all'adozione Parte_1 Parte_2
di Parte_2
visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; ritenuto che non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; dichiara farsi luogo all'adozione da parte di (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], di (C.F.: ), nato a [...]-Sur- Parte_2 C.F._2
Alzette (Lussemburgo), il 06/07/2005, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Pone le spese del curatore speciale Avv. Roberta Lo Iacono liquidate in € 381,43 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge a carico dei ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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