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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1414/2020 R.G. promossa da:
Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. IUDICA MARIA
[...] P.IVA_1
ANGELA, ; C.F._1
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, e , nato a [...] l'[...], C.F.: C.F._2 Controparte_2
, entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. MARINO CodiceFiscale_3
GIUSEPPE, ; C.F._4
Appellato
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e in proprio e Controparte_1 Controparte_2
quali eredi di convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1
Catania l'azienda . Controparte_3
Esponevano che il giorno 31/12/2011 di anni 81, subiva un Persona_1 episodio sincopale a causa del quale si rese necessario il suo ricovero presso l'U.O. di
Medicina dell'Ospedale Maggiore di Modica. Svolti accertamenti ed esami che denotavano una grave stenosi valvolare aortica manifestantesi con perdita di coscienza
(sincope da sforzo), il paziente, in data 5/1/2012, veniva dimesso ed inviato presso l'U.O. di Cardiochirurgia del P.O. Ferrarotto di per essere sottoposto ad CP_3
intervento a cuore aperto di sostituzione della valvola aortica con un Euroscore
(previsione di rischio mortalità operatoria in cardiochirurgia) pari a 11.2%.
Il ricovero presso U.O. di Cardiochirurgia dell'Ospedale Ferrarotto di avveniva CP_3
nella tarda mattinata del 5/1/2012 ed il paziente veniva sottoposto ad esami ed accertamenti. Risulta dalla relativa cartella clinica (n. 5085/2012) che il paziente all'ingresso era “asintomatico per angor, dispnea e cardiopalmo” e tali condizioni si mantenevano stabili nei giorni seguenti in cui venivano eseguiti ulteriori accertamenti, fra cui in data 10/1/2012 una coronarografia esitata senza complicanze.
In data 12/1/2012, alle ore 02,10, il paziente (come risulta dal diario Per_1 infermieristico) “nel tentativo di andare in bagno scivolava provocando un forte rumore che richiamava l'attenzione dei pazienti in stanza e quella del personale. Soccorso immediatamente, il paziente presentava un marcato disorientamento ed un rilassamento degli sfinteri. Successivamente perdeva coscienza fino all'arresto cardiaco.
Prontamente veniva rianimato con esito favorevole e trasferito in S.I. …”.
Dopo tale ulteriore episodio sincopale le condizioni generali del paziente nella giornata del 12/1/2012 si mantenevano stazionarie ed alle ore 16,30 il medesimo veniva trasferito nel reparto di degenza.
- 2 - Il 13.01.2012 il paziente risultava clinicamente stabile, apiretico con discreto compenso emodinamico, senza edemi declivi e deficit motori.
Il 14/1/2012, alle ore 21,10, il paziente subiva un arresto cardiocircolatorio che, pur se trattato con shock elettrico e massaggio cardiaco per 40 minuti, ne provocava il decesso.
Gli attori imputavano ai sanitari della U.O. di Cardiochirurgia del P.O. Ferrarotto di il decesso del loro congiunto in quanto l'evoluzione CP_3 Persona_1
peggiorativa delle condizioni cliniche del paziente nel ricovero intercorso dal 5 al 14 gennaio 2012 era dipesa dall'ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento cardochirurgico che avrebbe, invece, dovuto eseguirsi tempestivamente in presenza della diagnosi di stenosi aortica severa. Domandavano, pertanto, la condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento del danno sia iure hereditatis che iure proprio.
Si costituiva in giudizio l'azienda sanitaria convenuta negando ogni responsabilità in ordine all'evento accaduto e chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis e seguenti cpc, pubblicata il 14/03/2022, il Tribunale di Catania ha accolto la domanda risarcitoria e condannato l'
[...]
al pagamento delle spese del giudizio. Parte_2
Avverso la sentenza di primo grado l'azienda propone i motivi di Controparte_3
gravame di seguito esaminati e domanda la riforma della decisione impugnato con il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
Gli appellati, costituitasi, domandano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
In diritto
Mancata prova della qualità di eredi (p. 26 dell'atto di appello)
Il motivo è infondato.
La decisione di primo grado che ha (implicitamente) accertato la qualità di eredi accogliendo la domanda proposta è assistita da una presunzione di legittimità ed era, dunque, onere dell'appellante dare prova positiva dell'assenza della qualità di eredi in
- 3 - capo agli odierni appellati. L'onere probatorio individuato non può ritenersi soddisfatto dalla mera difesa che sostiene l'assenza della qualità di eredi.
In ogni caso, e esercitando l'azione risarcitoria Controparte_1 Controparte_2
hanno compiuto uno di quegli atti che, inequivocabilmente, li qualifica come eredi.
Nullità della consulenza tecnica esperita in primo grado
L'appellante premesso che il tribunale nell'ordinanza oggetto di censura, ha posto a fondamento della propria decisione le risposte elaborate dai consulenti nominati alle note critiche formulate dagli eredi di , rileva che tali risposte non Persona_1
sono state trasfuse in una consulenza definitiva e che si pongono in contrasto con la relazione trasmessa alle parti che aveva escluso qualsiasi responsabilità professionale dei medici dipendenti dell'azienda sanitaria.
Secondo l'appellante “…la consulenza tecnica deve essere dichiarata nulla, non avendo
i CC.TT.UU. poi redatto una consulenza definitiva, con la quale avrebbero dovuto chiarire il motivo del loro diverso convincimento. Successivamente, modificano il loro convincimento, senza depositare la relazione definitiva, pertanto si insiste nella nullità della consulenza”.
Il motivo rimane assorbito dall'avvenuta rinnovazione (nel presente grado di giudizio) della consulenza tecnica.
In ogni caso, l'eccezione di nullità era infondata perché per un verso è del tutto legittimo che i consulenti possano cambiare opinione all'esito delle osservazioni critiche alla bozza di consulenza trasmessa alle parti e, per altro verso, non è affatto necessario che le risposte alle note critiche vengano poi trasfuse in una nuova relazione di consulenza, valendo le stesse ad integrare, rendendola definitiva la bozza trasmessa alle parti.
Assenza di responsabilità dell'azienda sanitaria
Secondo gli appellanti l'atteggiamento attendista dei sanitari a seguito dell'evento sincopale del 12.01.2012 sarebbe del tutto giustificato alla luce dell'esito della TAC eseguita che suggeriva una ulteriore ed approfondita valutazione delle condizioni cliniche.
- 4 - L'arresto cardiaco del 14.01.2012 che determinò il decesso del paziente non denoterebbe, dunque, inerzia colpevole ma attendismo prudente e giustificabile proprio perché dovevano eseguirsi ulteriori accertamenti.
Il primo giudice non ha condiviso tale assunto e ritenuto che già prima dell'episodio sincopale del 12.01.2012 si sarebbe dovuto eseguire l'intervento necessario.
La corte ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica esperita in primo grado ponendo ai consulenti i seguenti quesiti: “Se l'anamnesi – sia quella remota (condizioni del paziente anteriori al ricovero anche in relazione agli accertamenti eseguiti nel ricovero all'ospedale di Modica) che quella prossima (accertamenti eseguiti nell'Azienda
Policlinico di Catania a far data dal ricovero del 05/01/2012) – delineava una situazione di necessità dell'intervento cardiochirurgico ed in caso positivo se detto intervento fosse da qualificare urgente ovvero di emergenza;
d) se, in relazione alle condizioni di salute del paziente, il lasso temporale (dal 5 al 10 gennaio del 2012) impiegato per l'esecuzione degli accertamenti ed esami preliminari all'intervento chirurgico sia o meno congruo e giustificato;
e) se alla luce dell'esito della coronarografia eseguita il 10/01/2012 e della complessiva anamnesi del paziente,
l'intervento chirurgico fosse da qualificare come intervento urgente ovvero di emergenza e, in entrambi i casi, specificare quali sarebbero dovuti essere i tempi di esecuzione dell'intervento; f) se, verificatasi la sincope del giorno 12/01/2012 (ore
02.10) ed alla luce della TAC eseguita il medesimo giorno, il paziente potesse o meno essere egualmente sottoposto all'intervento cardiochirurgico (valutando il rischio/beneficio) e, nel caso in cui l'intervento non fosse eseguibile nell'immediatezza per ragioni prudenziali, se dovesse (in ragione della patologia in atto) optarsi per
l'intervento alternativo di …”. CP_4
I consulenti hanno concluso che “Il Sig. era affetto da stenosi valvolare Per_1
aortica serrata e calcifica. Sulla base dei dati clinico-strumentali disponibili, è evidente che presentasse una serie di fattori che indicavano un alto rischio di prevedibili eventi avversi correlati a detta patologia. La presenza di sincope, condizioni cardiovascolari instabili, aritmie sopraventricolari e un significativo danno miocardico in evoluzione
- 5 - suggerivano la necessità di un intervento di sostituzione valvolare aortica con urgenza in quanto, sulla base delle informazioni emergenti dalla documentazione sanitaria, il
[...]
presentava un alto rischio di morte improvvisa a causa dell'elevato livello di pro Per_1
BNP, che è un marcatore di stress miocardico di parete correlato all'entità della stenosi aortica. Inoltre, nel caso de quo il aveva sofferto qualche giorno prima del Per_1
ricovero di un episodio sincopale, evento prognosticamente rilevante, in quanto associato allo stato anatomo-funzionale della valvola aortica. ….. Era essenziale quindi, mettere in atto un tempestivo intervento diagnostico terapeutico in linea con
l'esperienza cardiochirurgica prevista dalle linee guida e dalle best practices in pazienti con caratteristiche similari a quelle presentate dal . ….. 4) La Per_1
raccolta anamnestica e gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, come desunto dagli atti sanitari (P.O. di Modica e ) confermavano Controparte_5
concordemente la gravità della stenosi aortica valvolare del paziente da cui discendeva la necessità di un intervento urgente (entro 2-3 giorni dal ricovero). 5) Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che il lasso di tempo compreso tra il 5 gennaio 2012 ed il 10 gennaio dello stesso anno, sia stato eccessivamente prolungato, tenuto conto delle caratteristiche routinarie degli esami preoperatori che dovevano e potevano essere effettuati entro il 07 gennaio 2012: ecocardiogramma color-doppler, radiografia del torace, esami di laboratorio, coronarografia.
Era quindi evidente che il presentasse numerosi fattori di rischio per eventi Per_1
avversi e che un intervento chirurgico tempestivo avrebbe potuto prevenirli, soprattutto considerando che la mortalità operatoria attesa era bassa intorno al 5-7%...... In definitiva, e conclusivamente, alla luce della letteratura scientifica di settore e della evidenza che deriva dal caso concreto, si ritiene che il comportamento professionale dei sanitari dell'U.O. di Cardiochirurgia del P.O. Ferrarotto, sia censurabile e causalmente legato al decesso del Sig. in quanto non è stato attivato il Per_1
tempestivo iter diagnostico terapeutico in un soggetto portatore di una stenosi valvolare aortica serrata. L'esame controfattuale conferma che in presenza di un tempestivo intervento la prognosi del Sig. in quel preciso momento storico, sarebbe Per_1
- 6 - stata positiva con una percentuale di sopravvivenza ospedaliera ben superiore al
90%”.
I consulenti hanno, inoltre, chiarito, smentendo una delle ragioni di critica mosse alla prima decisione, che l'indagine TAC encefalo eseguita dopo l'evento sincopale del
12.01.2012 e ripetuta dopo 6 ore “… ha escluso la presenza di lesioni emorragiche a carico dell'encefalo, che avrebbero potuto controindicare l'intervento di sostituzione valvolare in circolazione extracorporea per il tempo necessario, valutabile in alcune settimane, per il riassorbimento dell'eventuale spandimento emorragico encefalico ove presente”.
Infine, i consulenti hanno escluso che la preesistente patologia del La (cd. Per_1
comorbilità) abbia potuto assumere un qualche rilievo causale operando come fattore interruttivo del nesso di causalità.
La relazione dei consulenti, i cui tratti salienti sono stati sopra riferiti, appare alla corte del tutto condivisibile perché fondata su corrette premesse scientifiche e metodologiche e su un corretto iter logico-argomentativo.
I consulenti hanno, dunque, fornito pieno chiarimento ai quesiti posti in merito alla condotta professionale dei sanitari, accertandone la responsabilità per avere omesso la tempestiva esecuzione di un intervento che si palesava urgente e salvavita e che poteva e doveva essere eseguito già prima del 12.5.2012 e, comunque, non aveva ragione di essere postergato a seguito della caduta e trauma sofferte dal paziente in data 12.5.12.
Tali considerazioni la corte ritiene di condividere e fare proprie.
Muovendo da tale conclusione risulta anche accertato il nesso di causalità tra l'omesso intervento chirurgico ed il decesso del paziente, posto che se l'intervento fosse stato tempestivamente eseguito il paziente – con un alto grado di probabilità, tale da soddisfare il criterio causale del “più probabile che non” – sarebbe sopravvissuto.
L'adesione alle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici consente di affermare l'infondatezza del motivo di censura in esame.
Danno terminale iure hereditatis
- 7 - La decisione di primo grado viene criticata perché non sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento del danno morale terminale liquidato dal primo giudice, per mancanza della percezione dell'imminente morte (cfr. p. 25 dell'appello).
Il motivo è infondato.
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” Cass. 7923/24; 33009/24).
Nella fattispecie, l'assenza di percezione dell'approssimarsi della morte che l'appellante collega alla caduta del giorno 12.5.12 e pone a fondamento della critica (si veda p. 25, rigo 6 e seguenti) in esame è smentita dalla stessa difesa dell'appellante ove si legge che il giorno 13.01.2012 “ …. vi è stata una ripresa del paziente il quale appariva clinicamente stabile, collaborante e senza deficit motori….” (cfr. p. 25 appello), descrivendo, quindi, una piena consapevolezza del paziente della propria situazione.
°°°
Il motivo di appello sulle spese individuato al punto 4) dell'atto di appello, rimane assorbito nel rigetto dell'appello.
°°°
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1414/2020
- 8 - R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna l'
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_6
di e in solido tra loro, che si liquidano in euro Controparte_1 Controparte_2
12.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_6
Dichiara l' Controparte_6
tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania il 16.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello.
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1414/2020 R.G. promossa da:
Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. IUDICA MARIA
[...] P.IVA_1
ANGELA, ; C.F._1
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, e , nato a [...] l'[...], C.F.: C.F._2 Controparte_2
, entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. MARINO CodiceFiscale_3
GIUSEPPE, ; C.F._4
Appellato
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e in proprio e Controparte_1 Controparte_2
quali eredi di convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1
Catania l'azienda . Controparte_3
Esponevano che il giorno 31/12/2011 di anni 81, subiva un Persona_1 episodio sincopale a causa del quale si rese necessario il suo ricovero presso l'U.O. di
Medicina dell'Ospedale Maggiore di Modica. Svolti accertamenti ed esami che denotavano una grave stenosi valvolare aortica manifestantesi con perdita di coscienza
(sincope da sforzo), il paziente, in data 5/1/2012, veniva dimesso ed inviato presso l'U.O. di Cardiochirurgia del P.O. Ferrarotto di per essere sottoposto ad CP_3
intervento a cuore aperto di sostituzione della valvola aortica con un Euroscore
(previsione di rischio mortalità operatoria in cardiochirurgia) pari a 11.2%.
Il ricovero presso U.O. di Cardiochirurgia dell'Ospedale Ferrarotto di avveniva CP_3
nella tarda mattinata del 5/1/2012 ed il paziente veniva sottoposto ad esami ed accertamenti. Risulta dalla relativa cartella clinica (n. 5085/2012) che il paziente all'ingresso era “asintomatico per angor, dispnea e cardiopalmo” e tali condizioni si mantenevano stabili nei giorni seguenti in cui venivano eseguiti ulteriori accertamenti, fra cui in data 10/1/2012 una coronarografia esitata senza complicanze.
In data 12/1/2012, alle ore 02,10, il paziente (come risulta dal diario Per_1 infermieristico) “nel tentativo di andare in bagno scivolava provocando un forte rumore che richiamava l'attenzione dei pazienti in stanza e quella del personale. Soccorso immediatamente, il paziente presentava un marcato disorientamento ed un rilassamento degli sfinteri. Successivamente perdeva coscienza fino all'arresto cardiaco.
Prontamente veniva rianimato con esito favorevole e trasferito in S.I. …”.
Dopo tale ulteriore episodio sincopale le condizioni generali del paziente nella giornata del 12/1/2012 si mantenevano stazionarie ed alle ore 16,30 il medesimo veniva trasferito nel reparto di degenza.
- 2 - Il 13.01.2012 il paziente risultava clinicamente stabile, apiretico con discreto compenso emodinamico, senza edemi declivi e deficit motori.
Il 14/1/2012, alle ore 21,10, il paziente subiva un arresto cardiocircolatorio che, pur se trattato con shock elettrico e massaggio cardiaco per 40 minuti, ne provocava il decesso.
Gli attori imputavano ai sanitari della U.O. di Cardiochirurgia del P.O. Ferrarotto di il decesso del loro congiunto in quanto l'evoluzione CP_3 Persona_1
peggiorativa delle condizioni cliniche del paziente nel ricovero intercorso dal 5 al 14 gennaio 2012 era dipesa dall'ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento cardochirurgico che avrebbe, invece, dovuto eseguirsi tempestivamente in presenza della diagnosi di stenosi aortica severa. Domandavano, pertanto, la condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento del danno sia iure hereditatis che iure proprio.
Si costituiva in giudizio l'azienda sanitaria convenuta negando ogni responsabilità in ordine all'evento accaduto e chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis e seguenti cpc, pubblicata il 14/03/2022, il Tribunale di Catania ha accolto la domanda risarcitoria e condannato l'
[...]
al pagamento delle spese del giudizio. Parte_2
Avverso la sentenza di primo grado l'azienda propone i motivi di Controparte_3
gravame di seguito esaminati e domanda la riforma della decisione impugnato con il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
Gli appellati, costituitasi, domandano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
In diritto
Mancata prova della qualità di eredi (p. 26 dell'atto di appello)
Il motivo è infondato.
La decisione di primo grado che ha (implicitamente) accertato la qualità di eredi accogliendo la domanda proposta è assistita da una presunzione di legittimità ed era, dunque, onere dell'appellante dare prova positiva dell'assenza della qualità di eredi in
- 3 - capo agli odierni appellati. L'onere probatorio individuato non può ritenersi soddisfatto dalla mera difesa che sostiene l'assenza della qualità di eredi.
In ogni caso, e esercitando l'azione risarcitoria Controparte_1 Controparte_2
hanno compiuto uno di quegli atti che, inequivocabilmente, li qualifica come eredi.
Nullità della consulenza tecnica esperita in primo grado
L'appellante premesso che il tribunale nell'ordinanza oggetto di censura, ha posto a fondamento della propria decisione le risposte elaborate dai consulenti nominati alle note critiche formulate dagli eredi di , rileva che tali risposte non Persona_1
sono state trasfuse in una consulenza definitiva e che si pongono in contrasto con la relazione trasmessa alle parti che aveva escluso qualsiasi responsabilità professionale dei medici dipendenti dell'azienda sanitaria.
Secondo l'appellante “…la consulenza tecnica deve essere dichiarata nulla, non avendo
i CC.TT.UU. poi redatto una consulenza definitiva, con la quale avrebbero dovuto chiarire il motivo del loro diverso convincimento. Successivamente, modificano il loro convincimento, senza depositare la relazione definitiva, pertanto si insiste nella nullità della consulenza”.
Il motivo rimane assorbito dall'avvenuta rinnovazione (nel presente grado di giudizio) della consulenza tecnica.
In ogni caso, l'eccezione di nullità era infondata perché per un verso è del tutto legittimo che i consulenti possano cambiare opinione all'esito delle osservazioni critiche alla bozza di consulenza trasmessa alle parti e, per altro verso, non è affatto necessario che le risposte alle note critiche vengano poi trasfuse in una nuova relazione di consulenza, valendo le stesse ad integrare, rendendola definitiva la bozza trasmessa alle parti.
Assenza di responsabilità dell'azienda sanitaria
Secondo gli appellanti l'atteggiamento attendista dei sanitari a seguito dell'evento sincopale del 12.01.2012 sarebbe del tutto giustificato alla luce dell'esito della TAC eseguita che suggeriva una ulteriore ed approfondita valutazione delle condizioni cliniche.
- 4 - L'arresto cardiaco del 14.01.2012 che determinò il decesso del paziente non denoterebbe, dunque, inerzia colpevole ma attendismo prudente e giustificabile proprio perché dovevano eseguirsi ulteriori accertamenti.
Il primo giudice non ha condiviso tale assunto e ritenuto che già prima dell'episodio sincopale del 12.01.2012 si sarebbe dovuto eseguire l'intervento necessario.
La corte ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica esperita in primo grado ponendo ai consulenti i seguenti quesiti: “Se l'anamnesi – sia quella remota (condizioni del paziente anteriori al ricovero anche in relazione agli accertamenti eseguiti nel ricovero all'ospedale di Modica) che quella prossima (accertamenti eseguiti nell'Azienda
Policlinico di Catania a far data dal ricovero del 05/01/2012) – delineava una situazione di necessità dell'intervento cardiochirurgico ed in caso positivo se detto intervento fosse da qualificare urgente ovvero di emergenza;
d) se, in relazione alle condizioni di salute del paziente, il lasso temporale (dal 5 al 10 gennaio del 2012) impiegato per l'esecuzione degli accertamenti ed esami preliminari all'intervento chirurgico sia o meno congruo e giustificato;
e) se alla luce dell'esito della coronarografia eseguita il 10/01/2012 e della complessiva anamnesi del paziente,
l'intervento chirurgico fosse da qualificare come intervento urgente ovvero di emergenza e, in entrambi i casi, specificare quali sarebbero dovuti essere i tempi di esecuzione dell'intervento; f) se, verificatasi la sincope del giorno 12/01/2012 (ore
02.10) ed alla luce della TAC eseguita il medesimo giorno, il paziente potesse o meno essere egualmente sottoposto all'intervento cardiochirurgico (valutando il rischio/beneficio) e, nel caso in cui l'intervento non fosse eseguibile nell'immediatezza per ragioni prudenziali, se dovesse (in ragione della patologia in atto) optarsi per
l'intervento alternativo di …”. CP_4
I consulenti hanno concluso che “Il Sig. era affetto da stenosi valvolare Per_1
aortica serrata e calcifica. Sulla base dei dati clinico-strumentali disponibili, è evidente che presentasse una serie di fattori che indicavano un alto rischio di prevedibili eventi avversi correlati a detta patologia. La presenza di sincope, condizioni cardiovascolari instabili, aritmie sopraventricolari e un significativo danno miocardico in evoluzione
- 5 - suggerivano la necessità di un intervento di sostituzione valvolare aortica con urgenza in quanto, sulla base delle informazioni emergenti dalla documentazione sanitaria, il
[...]
presentava un alto rischio di morte improvvisa a causa dell'elevato livello di pro Per_1
BNP, che è un marcatore di stress miocardico di parete correlato all'entità della stenosi aortica. Inoltre, nel caso de quo il aveva sofferto qualche giorno prima del Per_1
ricovero di un episodio sincopale, evento prognosticamente rilevante, in quanto associato allo stato anatomo-funzionale della valvola aortica. ….. Era essenziale quindi, mettere in atto un tempestivo intervento diagnostico terapeutico in linea con
l'esperienza cardiochirurgica prevista dalle linee guida e dalle best practices in pazienti con caratteristiche similari a quelle presentate dal . ….. 4) La Per_1
raccolta anamnestica e gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, come desunto dagli atti sanitari (P.O. di Modica e ) confermavano Controparte_5
concordemente la gravità della stenosi aortica valvolare del paziente da cui discendeva la necessità di un intervento urgente (entro 2-3 giorni dal ricovero). 5) Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che il lasso di tempo compreso tra il 5 gennaio 2012 ed il 10 gennaio dello stesso anno, sia stato eccessivamente prolungato, tenuto conto delle caratteristiche routinarie degli esami preoperatori che dovevano e potevano essere effettuati entro il 07 gennaio 2012: ecocardiogramma color-doppler, radiografia del torace, esami di laboratorio, coronarografia.
Era quindi evidente che il presentasse numerosi fattori di rischio per eventi Per_1
avversi e che un intervento chirurgico tempestivo avrebbe potuto prevenirli, soprattutto considerando che la mortalità operatoria attesa era bassa intorno al 5-7%...... In definitiva, e conclusivamente, alla luce della letteratura scientifica di settore e della evidenza che deriva dal caso concreto, si ritiene che il comportamento professionale dei sanitari dell'U.O. di Cardiochirurgia del P.O. Ferrarotto, sia censurabile e causalmente legato al decesso del Sig. in quanto non è stato attivato il Per_1
tempestivo iter diagnostico terapeutico in un soggetto portatore di una stenosi valvolare aortica serrata. L'esame controfattuale conferma che in presenza di un tempestivo intervento la prognosi del Sig. in quel preciso momento storico, sarebbe Per_1
- 6 - stata positiva con una percentuale di sopravvivenza ospedaliera ben superiore al
90%”.
I consulenti hanno, inoltre, chiarito, smentendo una delle ragioni di critica mosse alla prima decisione, che l'indagine TAC encefalo eseguita dopo l'evento sincopale del
12.01.2012 e ripetuta dopo 6 ore “… ha escluso la presenza di lesioni emorragiche a carico dell'encefalo, che avrebbero potuto controindicare l'intervento di sostituzione valvolare in circolazione extracorporea per il tempo necessario, valutabile in alcune settimane, per il riassorbimento dell'eventuale spandimento emorragico encefalico ove presente”.
Infine, i consulenti hanno escluso che la preesistente patologia del La (cd. Per_1
comorbilità) abbia potuto assumere un qualche rilievo causale operando come fattore interruttivo del nesso di causalità.
La relazione dei consulenti, i cui tratti salienti sono stati sopra riferiti, appare alla corte del tutto condivisibile perché fondata su corrette premesse scientifiche e metodologiche e su un corretto iter logico-argomentativo.
I consulenti hanno, dunque, fornito pieno chiarimento ai quesiti posti in merito alla condotta professionale dei sanitari, accertandone la responsabilità per avere omesso la tempestiva esecuzione di un intervento che si palesava urgente e salvavita e che poteva e doveva essere eseguito già prima del 12.5.2012 e, comunque, non aveva ragione di essere postergato a seguito della caduta e trauma sofferte dal paziente in data 12.5.12.
Tali considerazioni la corte ritiene di condividere e fare proprie.
Muovendo da tale conclusione risulta anche accertato il nesso di causalità tra l'omesso intervento chirurgico ed il decesso del paziente, posto che se l'intervento fosse stato tempestivamente eseguito il paziente – con un alto grado di probabilità, tale da soddisfare il criterio causale del “più probabile che non” – sarebbe sopravvissuto.
L'adesione alle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici consente di affermare l'infondatezza del motivo di censura in esame.
Danno terminale iure hereditatis
- 7 - La decisione di primo grado viene criticata perché non sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento del danno morale terminale liquidato dal primo giudice, per mancanza della percezione dell'imminente morte (cfr. p. 25 dell'appello).
Il motivo è infondato.
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” Cass. 7923/24; 33009/24).
Nella fattispecie, l'assenza di percezione dell'approssimarsi della morte che l'appellante collega alla caduta del giorno 12.5.12 e pone a fondamento della critica (si veda p. 25, rigo 6 e seguenti) in esame è smentita dalla stessa difesa dell'appellante ove si legge che il giorno 13.01.2012 “ …. vi è stata una ripresa del paziente il quale appariva clinicamente stabile, collaborante e senza deficit motori….” (cfr. p. 25 appello), descrivendo, quindi, una piena consapevolezza del paziente della propria situazione.
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Il motivo di appello sulle spese individuato al punto 4) dell'atto di appello, rimane assorbito nel rigetto dell'appello.
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Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1414/2020
- 8 - R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna l'
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_6
di e in solido tra loro, che si liquidano in euro Controparte_1 Controparte_2
12.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_6
Dichiara l' Controparte_6
tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania il 16.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello.
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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