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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/10/2024, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
n. 22/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G22/2024 P.U.
Avente ad oggetto l'omologa del concordato minore presentato da , anche nella Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola Mama Chica di Moscatelli Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Donatini, con l'assistenza dell'OCC avv. Maria Chiara
Guglielmi.
Premesso in fatto che:
In data 4.3.2024 , anche nella qualità di legale rappresentante dell'azienda Parte_1 agricola Mama Chica di Moscatelli Francesco, depositava proposta di concordato minore con continuità aziendale.
Il GD, preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2, CCII, con decreto del 21.3.2024 dichiarava aperta la procedura di concordato minore e ne disponeva la comunicazione ai creditori a cura dell'OCC.
Il Gestore della crisi– all'esito del decorso dei termini concessi dal GD ai creditori per l'invio delle rispettive dichiarazioni di voto- depositava apposita relazione in cui dava atto dell'esito positivo delle votazioni in ragione della mancata adesione da parte di una minoranza dei creditori e delle contestazioni alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria da parte di
[...]
. CP_1
In particolare l'OCC dava atto della circostanza che, a seguito delle precisazioni dei crediti, il passivo
è stato rettificato come da tabella indicata alla pag. 4 delle note in replica del 5.6.2024.
L'OCC inoltre dava atto che il concordato minore aveva ottenuto il favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, nonché delle classi votanti: la proposta risulta approvata essendo risultato:
- Il voto favorevole di creditori rappresentativi di importi ammessi al voto per euro € 443.110,82 pari al 68,9% della totalità dei crediti aventi diritto al voto.
- Il voto favorevole della maggioranza dei creditori ricompresi in due delle tre classi ammesse al voto e, precisamente:
• per la classe 2 il voto favorevole dell'unico creditore BNL.
• per la classe 4 il voto favorevole di creditori rappresentativi di importi ammessi al voto per € 334.098,49 pari al 67,64% del totale dei creditori della classe. Risulta non approvata la proposta nella sola classe 3 con il voto contrario dei creditori
(amministrazione finanziaria) rappresentativi di importi ammessi al voto per euro € 40.230,66 pari al 67,9% del totale del totale dei creditori della classe.
Il GI fissava udienza ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII in ragione delle contestazioni sollevate da
[...]
e riservava la decisione sull'omologa del concordato minore. CP_1
Premesso in diritto che:
Ai sensi dell'art. 80 CCII “il giudice, verificati l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza”… “quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.”
Premesso ulteriormente che:
Nel caso di specie ha manifestato voto contrario al concordato minore e ha Controparte_1 svolto diverse contestazioni sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, riassumibili nei seguenti punti:
a) L'OCC avrebbe errato nell'effettuare una comparazione tra l'attivo disponibile dalla liquidazione e l'attivo come individuato nella proposta, in quanto il credito erariale verrebbe soddisfatto in percentuale maggiore nell'ipotesi liquidatoria, considerando che l'attivo sarebbe molto maggiore sommando:
- la stima al valore di mercato degli immobili, come stabilito e come deve essere fatto il confronto ai sensi dell'art. 75 CCII (prendendo in considerazione quanto dichiarato nell'atto di compravendita della quota di ½ ceduta dalla moglie a nel 2017 e Parte_1 pari a circa Euro 137.408,00);
- le somme disponibili sui conti correnti;
- la messa a disposizione dei creditori dei redditi di (anche solo considerando Parte_1
i redditi prodotti dall'attività di architetto e dall'insegnamento) per alcuni anni a venire.
ha così ricalcolato l'attivo disponibile dall'alternativa liquidatoria CP_1 CP_1 come segue:
IPOTESI LIQUIDATORIA ricalcolata da CP_2
(stima valore) 274.816,00
[...] reddito stimato 197.316,00 conti correnti 12.000,00
ATTIVO a disposizione 484.132,00 b) Mancata indicazione dell'ordine dei privilegi e potenziale riparto tra i creditori privilegiati nell'alternativa liquidatoria precisava altresì nuovamente il credito erariale, aumentato in ragione delle Controparte_1 circostanze di seguito evidenziate.
Rispetto a tali rilievi, tanto il ricorrente quanto l'OCC depositavano note in replica, ribadendo la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. L'istante, in ragione delle nuove precisazioni del credito e dell'aumento delle passività, ha manifestato la disponibilità a mantenere inalterata la percentuale di soddisfazione dei creditori, previo aumento della finanza esterna a disposizione da parte di . Parte_2
Le contestazioni svolte da sono prive di pregio e non possono essere condivise, anche in CP_3 ragione di quanto già evidenziato dal ricorrente e dall'OCC nelle note di replica e all'udienza del
11.7.2024.
Deve infatti osservarsi come- in disparte le osservazioni svolte da rispetto al Controparte_1 credito rideterminato a seguito di ulteriori cartelle emesse nei confronti della già cessata impresa
C.S.P. Consulting Service and Proje, le valutazioni sulla convenienza svolte dal creditore non siano condivisibili, in quanto viziate da plurimi errori metodologici.
L'opponente, infatti, non ha preso in alcuna considerazione, ai fini di una valutazione globale della convenienza, le passività gravanti sulla procedura.
Nello specifico, deve ricordarsi come il Tribunale- in caso di alternativa liquidatoria (da intendersi come liquidazione controllata) - al momento in cui dichiara aperta la procedura con sentenza ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, esclude dall'attivo le somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare dell'istante.
A sua volta, l'art. 75 lett. e) CCII in materia di concordato minore prevede che il ricorrente indichi gli stipendi, pensioni e salari e altre entrate proprie e della famiglia, con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
Parimenti non condivisibile è l'assunto secondo cui- ai fini della valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria- occorrerebbe avere riguardo al semplice valore di mercato dell'immobile ipotecato e in proprietà esclusiva dell'istante, ritenendo che tale dato sarebbe possibile evincere dalle dichiarazioni rese nel 2017 in sede di acquisto della quota di ½ dall'ex coniuge.
Sul punto si osserva invece come risulti pendente un'esecuzione immobiliare iscritta a r. es. imm. n.
1/2020, in cui l'esperto ha fornito ampia motivazione riguardo alle ragioni per cui il prezzo di stima dell'immobile fosse da decurtare di tutti i costi necessari per sanare irregolarità urbanistiche/catastali e dell'interclusione del medesimo, ai sensi dell'art. 568 c.p.c.
Aderire alla valutazione sostenuta da vorrebbe dire applicare un dato del tutto Controparte_1 sganciato dalla realtà fattuale e del caso concreto, atteso peraltro che anche nell'alternativa liquidatoria occorrerebbe provvedere a tali decurtazioni, dovendo l'eventuale aggiudicatario sostenere i costi necessari ad eliminare i vizi e l'interclusione del fondo, nei termini già precisati dall'ausiliario. Ai fini della liquidazione controllata, dunque, l'attivo ricavabile dall'immobile già sottoposto ad esecuzione e garantito da ipoteca di I grado in favore di tenuto conto del prezzo base CP_4 indicato nella perizia di stima, è pari ad Euro 192.800,00 e peraltro ulteriormente ribassato a seguito di tentativi di vendita già andati deserti, ai sensi dell'art. 572 c.p.c. e in quanto tale in sé insufficiente a garantire la soddisfazione del creditore ipotecario, che vanta un credito per Euro 313.328,67, sicché comunque l non potrebbe soddisfarsi in misura maggiore rispetto Controparte_1 all'alternativa concordataria, non essendo soddisfatti integralmente (in disparte le spese prededuttive che sul medesimo gravano proporzionalmente) neanche i creditori di grado poziore rispetto alla medesima.
A ciò si aggiunga che, nell'alternativa liquidatoria, una volta venduto l'immobile, verrebbe compromessa la stessa esistenza dell'azienda agricola che l'istante vi esercita all'interno e che è proseguibile solo dal medesimo, atteso che – come già osservato dall'OCC- l'azienda Mama Chica viene svolta grazie all'utilizzo dei terreni limitrofi, intestati ai genitori dell'istante e in assenza dei quali sarebbe compromessa la stessa attività d'impresa1. A fronte di un'azienda ormai inesistente, residuerebbero esclusivamente i redditi da lavoro dipendente per il MIUR e dalla libera professione di architetto, con una riduzione sensibile dell'attivo disponibile, senza considerare che la liquidazione dell'immobile significherebbe privare il anche Parte_1 dell'abitazione principale, in cui attualmente risiede, con conseguente necessità di reperire altra sistemazione e aumentare le somme necessarie al proprio mantenimento (i.e. sottratte a liquidazione).
In alcun modo fondati su riscontri probatori sono gli ulteriori dati inseriti nell'attivo liquidabile da parte dell' e pari ad Euro 197.316,00 riferibili ai redditi da lavoro dell'istante, Controparte_1 non essendo chiari né le somme né l'arco temporale preso in considerazione in caso di procedura liquidatoria.
L'alternativa concordataria deve quindi senz'altro ritenersi preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto altresì conto che in tale contesto è possibile fare affidamento anche sulla finanza esterna messa a disposizione dal terzo, . Parte_2
Quest'ultimo, tenuto conto del passivo rideterminato all'esito della precisazione del credito da parte dei creditori2 e ferme le percentuali di soddisfazione dei crediti come già precisati ai fini dell'espressione del voto, provvederà ad integrare la finanza a disposizione della procedura concordataria integrando l'assegno circolare già rilasciato a garanzia all'OCC (cfr. pag. 14 relazione
OCC- all. 27) al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza di omologa.
P.Q.M.
VISTO l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore depositato da , anche quale legale Parte_1 rappresentante dell' ; Controparte_5
DISPONE che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Tribunale e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
DICHIARA chiusa la procedura;
VISTO l'art. 81 CCII;
Ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
Dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato, richieda la liquidazione del proprio compenso (specificando l'eventuale importo convenuto con il debitore) e formuli istanza di autorizzazione al relativo pagamento.
Si comunichi al ricorrente e all'OCC.
La Spezia, 14.10.2024 Il Giudice
D. ssa Maria Grazia Barbuto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che peraltro concedono il passo carraio, nonché la fornitura di gas, che in alcun modo potrebbero costituire oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 2919 c.c. 2 Nello specifico, riconducibili al credito erariale per cartelle emesse nei confronti della cessata impresa C.S.P. consulting
Service and Proje.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G22/2024 P.U.
Avente ad oggetto l'omologa del concordato minore presentato da , anche nella Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola Mama Chica di Moscatelli Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Donatini, con l'assistenza dell'OCC avv. Maria Chiara
Guglielmi.
Premesso in fatto che:
In data 4.3.2024 , anche nella qualità di legale rappresentante dell'azienda Parte_1 agricola Mama Chica di Moscatelli Francesco, depositava proposta di concordato minore con continuità aziendale.
Il GD, preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2, CCII, con decreto del 21.3.2024 dichiarava aperta la procedura di concordato minore e ne disponeva la comunicazione ai creditori a cura dell'OCC.
Il Gestore della crisi– all'esito del decorso dei termini concessi dal GD ai creditori per l'invio delle rispettive dichiarazioni di voto- depositava apposita relazione in cui dava atto dell'esito positivo delle votazioni in ragione della mancata adesione da parte di una minoranza dei creditori e delle contestazioni alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria da parte di
[...]
. CP_1
In particolare l'OCC dava atto della circostanza che, a seguito delle precisazioni dei crediti, il passivo
è stato rettificato come da tabella indicata alla pag. 4 delle note in replica del 5.6.2024.
L'OCC inoltre dava atto che il concordato minore aveva ottenuto il favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, nonché delle classi votanti: la proposta risulta approvata essendo risultato:
- Il voto favorevole di creditori rappresentativi di importi ammessi al voto per euro € 443.110,82 pari al 68,9% della totalità dei crediti aventi diritto al voto.
- Il voto favorevole della maggioranza dei creditori ricompresi in due delle tre classi ammesse al voto e, precisamente:
• per la classe 2 il voto favorevole dell'unico creditore BNL.
• per la classe 4 il voto favorevole di creditori rappresentativi di importi ammessi al voto per € 334.098,49 pari al 67,64% del totale dei creditori della classe. Risulta non approvata la proposta nella sola classe 3 con il voto contrario dei creditori
(amministrazione finanziaria) rappresentativi di importi ammessi al voto per euro € 40.230,66 pari al 67,9% del totale del totale dei creditori della classe.
Il GI fissava udienza ai sensi dell'art. 80 co. 3 CCII in ragione delle contestazioni sollevate da
[...]
e riservava la decisione sull'omologa del concordato minore. CP_1
Premesso in diritto che:
Ai sensi dell'art. 80 CCII “il giudice, verificati l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza”… “quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.”
Premesso ulteriormente che:
Nel caso di specie ha manifestato voto contrario al concordato minore e ha Controparte_1 svolto diverse contestazioni sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, riassumibili nei seguenti punti:
a) L'OCC avrebbe errato nell'effettuare una comparazione tra l'attivo disponibile dalla liquidazione e l'attivo come individuato nella proposta, in quanto il credito erariale verrebbe soddisfatto in percentuale maggiore nell'ipotesi liquidatoria, considerando che l'attivo sarebbe molto maggiore sommando:
- la stima al valore di mercato degli immobili, come stabilito e come deve essere fatto il confronto ai sensi dell'art. 75 CCII (prendendo in considerazione quanto dichiarato nell'atto di compravendita della quota di ½ ceduta dalla moglie a nel 2017 e Parte_1 pari a circa Euro 137.408,00);
- le somme disponibili sui conti correnti;
- la messa a disposizione dei creditori dei redditi di (anche solo considerando Parte_1
i redditi prodotti dall'attività di architetto e dall'insegnamento) per alcuni anni a venire.
ha così ricalcolato l'attivo disponibile dall'alternativa liquidatoria CP_1 CP_1 come segue:
IPOTESI LIQUIDATORIA ricalcolata da CP_2
(stima valore) 274.816,00
[...] reddito stimato 197.316,00 conti correnti 12.000,00
ATTIVO a disposizione 484.132,00 b) Mancata indicazione dell'ordine dei privilegi e potenziale riparto tra i creditori privilegiati nell'alternativa liquidatoria precisava altresì nuovamente il credito erariale, aumentato in ragione delle Controparte_1 circostanze di seguito evidenziate.
Rispetto a tali rilievi, tanto il ricorrente quanto l'OCC depositavano note in replica, ribadendo la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. L'istante, in ragione delle nuove precisazioni del credito e dell'aumento delle passività, ha manifestato la disponibilità a mantenere inalterata la percentuale di soddisfazione dei creditori, previo aumento della finanza esterna a disposizione da parte di . Parte_2
Le contestazioni svolte da sono prive di pregio e non possono essere condivise, anche in CP_3 ragione di quanto già evidenziato dal ricorrente e dall'OCC nelle note di replica e all'udienza del
11.7.2024.
Deve infatti osservarsi come- in disparte le osservazioni svolte da rispetto al Controparte_1 credito rideterminato a seguito di ulteriori cartelle emesse nei confronti della già cessata impresa
C.S.P. Consulting Service and Proje, le valutazioni sulla convenienza svolte dal creditore non siano condivisibili, in quanto viziate da plurimi errori metodologici.
L'opponente, infatti, non ha preso in alcuna considerazione, ai fini di una valutazione globale della convenienza, le passività gravanti sulla procedura.
Nello specifico, deve ricordarsi come il Tribunale- in caso di alternativa liquidatoria (da intendersi come liquidazione controllata) - al momento in cui dichiara aperta la procedura con sentenza ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, esclude dall'attivo le somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare dell'istante.
A sua volta, l'art. 75 lett. e) CCII in materia di concordato minore prevede che il ricorrente indichi gli stipendi, pensioni e salari e altre entrate proprie e della famiglia, con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
Parimenti non condivisibile è l'assunto secondo cui- ai fini della valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria- occorrerebbe avere riguardo al semplice valore di mercato dell'immobile ipotecato e in proprietà esclusiva dell'istante, ritenendo che tale dato sarebbe possibile evincere dalle dichiarazioni rese nel 2017 in sede di acquisto della quota di ½ dall'ex coniuge.
Sul punto si osserva invece come risulti pendente un'esecuzione immobiliare iscritta a r. es. imm. n.
1/2020, in cui l'esperto ha fornito ampia motivazione riguardo alle ragioni per cui il prezzo di stima dell'immobile fosse da decurtare di tutti i costi necessari per sanare irregolarità urbanistiche/catastali e dell'interclusione del medesimo, ai sensi dell'art. 568 c.p.c.
Aderire alla valutazione sostenuta da vorrebbe dire applicare un dato del tutto Controparte_1 sganciato dalla realtà fattuale e del caso concreto, atteso peraltro che anche nell'alternativa liquidatoria occorrerebbe provvedere a tali decurtazioni, dovendo l'eventuale aggiudicatario sostenere i costi necessari ad eliminare i vizi e l'interclusione del fondo, nei termini già precisati dall'ausiliario. Ai fini della liquidazione controllata, dunque, l'attivo ricavabile dall'immobile già sottoposto ad esecuzione e garantito da ipoteca di I grado in favore di tenuto conto del prezzo base CP_4 indicato nella perizia di stima, è pari ad Euro 192.800,00 e peraltro ulteriormente ribassato a seguito di tentativi di vendita già andati deserti, ai sensi dell'art. 572 c.p.c. e in quanto tale in sé insufficiente a garantire la soddisfazione del creditore ipotecario, che vanta un credito per Euro 313.328,67, sicché comunque l non potrebbe soddisfarsi in misura maggiore rispetto Controparte_1 all'alternativa concordataria, non essendo soddisfatti integralmente (in disparte le spese prededuttive che sul medesimo gravano proporzionalmente) neanche i creditori di grado poziore rispetto alla medesima.
A ciò si aggiunga che, nell'alternativa liquidatoria, una volta venduto l'immobile, verrebbe compromessa la stessa esistenza dell'azienda agricola che l'istante vi esercita all'interno e che è proseguibile solo dal medesimo, atteso che – come già osservato dall'OCC- l'azienda Mama Chica viene svolta grazie all'utilizzo dei terreni limitrofi, intestati ai genitori dell'istante e in assenza dei quali sarebbe compromessa la stessa attività d'impresa1. A fronte di un'azienda ormai inesistente, residuerebbero esclusivamente i redditi da lavoro dipendente per il MIUR e dalla libera professione di architetto, con una riduzione sensibile dell'attivo disponibile, senza considerare che la liquidazione dell'immobile significherebbe privare il anche Parte_1 dell'abitazione principale, in cui attualmente risiede, con conseguente necessità di reperire altra sistemazione e aumentare le somme necessarie al proprio mantenimento (i.e. sottratte a liquidazione).
In alcun modo fondati su riscontri probatori sono gli ulteriori dati inseriti nell'attivo liquidabile da parte dell' e pari ad Euro 197.316,00 riferibili ai redditi da lavoro dell'istante, Controparte_1 non essendo chiari né le somme né l'arco temporale preso in considerazione in caso di procedura liquidatoria.
L'alternativa concordataria deve quindi senz'altro ritenersi preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto altresì conto che in tale contesto è possibile fare affidamento anche sulla finanza esterna messa a disposizione dal terzo, . Parte_2
Quest'ultimo, tenuto conto del passivo rideterminato all'esito della precisazione del credito da parte dei creditori2 e ferme le percentuali di soddisfazione dei crediti come già precisati ai fini dell'espressione del voto, provvederà ad integrare la finanza a disposizione della procedura concordataria integrando l'assegno circolare già rilasciato a garanzia all'OCC (cfr. pag. 14 relazione
OCC- all. 27) al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza di omologa.
P.Q.M.
VISTO l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore depositato da , anche quale legale Parte_1 rappresentante dell' ; Controparte_5
DISPONE che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Tribunale e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
DICHIARA chiusa la procedura;
VISTO l'art. 81 CCII;
Ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;
Dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato, richieda la liquidazione del proprio compenso (specificando l'eventuale importo convenuto con il debitore) e formuli istanza di autorizzazione al relativo pagamento.
Si comunichi al ricorrente e all'OCC.
La Spezia, 14.10.2024 Il Giudice
D. ssa Maria Grazia Barbuto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che peraltro concedono il passo carraio, nonché la fornitura di gas, che in alcun modo potrebbero costituire oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 2919 c.c. 2 Nello specifico, riconducibili al credito erariale per cartelle emesse nei confronti della cessata impresa C.S.P. consulting
Service and Proje.