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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai IGnori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 506 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Vincenzo Taurisano;
[...]
[...]
[...]
[...] (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tedesco;
-APPELLATA-
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Alfonso Oggiano;
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 31.05.2022, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2
al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto ad agire esecutivamente in Parte_1
forza dell'atto di precetto ritualmente notificato in data 16.12.2015 nonché accertare la non opponibilità dell'atto di vendita del veicolo pignorato e, per l'effetto, ordinarne il trasferimento del bene, l'assegnazione
e/o vendita;
con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la IG.ra , la quale preliminarmente Controparte_2
eccepiva la nullità dell'opposizione di terzo perché totalmente irrituale per violazione ex art.619 c.p.c., mentre nel merito chiedeva che fosse riconosciuto il diritto del creditore procedente ovvero dichiarare legittima
l'esecuzione, con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, inoltre, il IG. il quale Parte_1
contestava tutte le eccezioni e chiedeva che fosse accertata l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 12.07.2019, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa non veniva istruita perché di natura documentale.
Pertanto, all'udienza del 13.11.2019, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice si riservava per la decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 641/2020, pubblicata il 21.05.2020, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art.619 c.p.c. perché totalmente irrituale;
con condanna di al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e per la somma di € 900,00, oltre iva e cpa se dovute.
[...] Controparte_2
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2020, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, notificata il 29.05.2020 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di rigettare la domanda di primo grado proposta da rigettare la domanda riconvenzionale proposta in Controparte_1
primo grado da;
accertare e dichiarare la illegittimità del pignoramento Controparte_2
perché eseguito su beni di esclusiva proprietà del terzo opponente e non di proprietà del debitore, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento, ordinandone la cancellazione al competente Direttore dell'Ufficio del Territorio;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 19.10.2020, si è costituita la quale ha richiesto di dichiarare Controparte_1
inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello e confermare la sentenza impugnata;
con condanna della parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 05.11.2020, si è costituita la quale ha chiesto nel rito di dichiarare inammissibile l'appello principale Controparte_2
in violazione dell'art.342 c.p.c. con vittoria di spese ed onorari del presente grado in favore del procuratore anticipatario.; nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
(imponendosi la precisazione che, nei successivi atti, ossia nelle note di trattazione scritta del 15.06.2022 e nella comparsa conclusionale il procuratore ha richiesto solo la vittoria delle spese ed onorari del presente grado, non chiedendo la distrazione)
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza di p.c. del 22.06.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta: “Evidente erronea interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 617 c.p.c.”.
1.1. Il Giudice di primo grado, quale giudice del merito, avrebbe errato nel pronunciarsi in rito sulle ritenuta irritualità del procedimento esecutivo consistente nell'omissione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e conseguente mancata notifica del ricorso in opposizione e dell'(omesso) decreto di fissazione di udienza ex art. 619 c.p.c.) e nel ritenere che “…l'accertata carenza circa l'emissione del decreto di fissazione di udienza andava sollevata con l'opposizione ex art. 617 c.p.c, gravando di tanto l'incolpevole terzo opponente: infatti, avendo il G.E, pur investito di tale questione procedurale, dalle parti, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo n. 267/16 - ciò nonostante, sospeso, con l'ordinanza del 23.06.2017 il procedimento esecutivo, con assegnazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, il rimedio per la riforma di tale ultimo provvedimento avrebbe dovuto essere, piuttosto, il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
1.2. L'appellante sostiene, comunque, di avere, con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di esecuzione, correttamente proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.,
e che in ordine a tale opposizione si era correttamente sviluppato il contraddittorio fra le parti del processo esecutivo, con conseguente sanatoria di eventuali vizi procedurali.
1.4. Il motivo è fondato.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, che questa Corte non ha motivo di disattendere, “sia per l'opposizione all'esecuzione sia per quella agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento esecutivo già iniziato – le forme rispettivamente previste dagli artt. 615, secondo comma e 617, secondo comma, c.p.c. non sono richieste a pena di nullità e le opposizioni stesse possono essere proposte oralmente nell'udienza davanti ai giudici dell'esecuzione ovvero mediante deposito in tale udienza di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti di opposizione predetti” (Cass. Civ. n. 27162/2006; Cass. Civ., SS.UU., n. 10187/1998;). Sul punto soccorre anche il principio affermato in sede di legittimità, sulla scorta del quale “le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste per la realizzazione di un certo risultato, con la conseguenza che è irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato” (Cass. civ. Ord. n.5674/2021).
Si è in tal senso precisato che “l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex art. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619 c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale è nullo ma la nullità resta sanata per raggiungimento dello scopo se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione” (Cass. Civ. n. 25170/2018).
1.4.1. Da tali principi, ispirati dal rifiuto di superflui formalismi e da chiari fini acceleratori del procedimento, deve desumersi che non può ritenersi invalida la procedura ex art.619
c.p.c. per il mancato adempimento degli oneri formali, poiché l'opposizione è stata regolarmente proposta e il contraddittorio instaurato.
1.5. Pertanto, deve ritenersi che le questioni relative alla irritualità dell'opposizione del terzo sono state superate dalla pronuncia del giudice dell'esecuzione, che, valutando nel merito l'opposizione di e ritenendo sussistenti i presupposti per la Parte_1
sospensione, ha ritenuto sanabili le irregolarità formali, sulle quali si era già formato il contraddittorio, sospeso la procedura e fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta: “Omessa pronuncia nel merito – violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c.”.
2.1. Il Giudice di primo grado, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione di terzo per irritualità, ha omesso di pronunciarsi nel merito su tutte le questioni sollevate dalle parti e sulle rispettive domande, affermando che "ogni ulteriore questione resta assorbita dall'accertata inammissibilità"
2.2. In particolare, il Giudice ha omesso di statuire in merito all'efficacia dell'atto di vendita intervenuto tra il terzo acquirente, e la debitrice esecutata in data Parte_1
30.12.2015, ossia antecedentemente alla trascrizione del pignoramento del 17.02.2016.
2.2.1. Secondo l'appellante, non assume alcuna rilevanza la circostanza che la trascrizione dell'atto di vendita sia avvenuta successivamente rispetto a quella del pignoramento.
2.2.2. Inoltre, il Tribunale non si è pronunciato in merito all'improcedibilità della procedura esecutiva per violazione dell'art. 521-bis c.p.c., derivante dalla mancata apprensione del veicolo pignorato da parte dell' . Infatti, tale circostanza non poteva che verificarsi, poiché, al momento dell'avvio della procedura, il debitore non solo non aveva la disponibilità del bene, ma nemmeno il possesso, avendo già venduto e consegnato il veicolo al terzo opponente.
2.3. Il motivo è infondato.
2.4. L'art. 2914 c.c., invero, espressamente prevede che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento”.
Sulla scorta di detto inequivocabile dispositivo, ciò che rileva nel caso di specie non è
l'avvenuto perfezionamento del contratto o la validità della vendita dell'autoveicolo, che trattandosi di un contratto ad effetti reali si perfeziona attraverso il mero consenso, quanto la concreta opponibilità dell'alienazione al creditore pignorante;
opponibilità, che trattandosi di beni mobili registrati, è possibile solo se trascritti e se la relativa trascrizione sia anteriore all'avvio dell'esecuzione forzata.
La giurisprudenza ha sul punto chiarito che “la trascrizione non risulta preordinata solo a risolvere conflitti tra diritti incompatibili, ma assolve anche la funzione di rendere opponibili ai terzi situazioni idonee a determinare vincoli di indisponibilità relativamente a beni o a diritti immobiliari” (Cass. civ.
20292/2004; Cass. Civ.5194/1985).
2.4.1. Orbene, nel caso che ci occupa, la vendita, dalla sig.ra al sig. , CP_2 Parte_1
dell'autovettura Ford Fiesta Tg. EP149HX avvenuta in data 30.12.2015, alla data di notifica dell'atto di pignoramento (17.02.2016) e della sua trascrizione al P.R.A.
(17.02.2016), era di proprietà della debitrice, considerando che la trascrizione del trasferimento è avvenuta solo in data 01.08.2016.
In considerazione di ciò, è rimasta la formale proprietaria dell'autovettura Controparte_2
de qua nei confronti del creditore pignorante, a cui nulla il terzo può opporre.
2.4.2. Né d'altra parte può essere invocata l'applicazione ai fini dell'opponibilità della regola del c.d. “possesso vale titolo”, valido per i beni mobili comuni ma non anche per i beni mobili registrati, in presenza, come anzidetto, di una norma specifica – l'art. 2914 c.c. – che disciplina in modo differente le due fattispecie.
2.4.3. Ed ancora, non appare condivisibile la censura mossa dall'appellante secondo cui
“l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva possa essere effettuata solo se i veicoli pignorati sono stati consegnati all'Istituto Vendite Giudiziarie o dal debitore procedente o dagli organi di polizia che ne abbiano accertato la circolazione”.
In relazione all'ipotesi in cui il dies a quo del termine legale di 30 giorni per il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo ex art.521 bis commi 3, 5 e 6 c.p.c. non decorre per mancata consegna del veicolo pignorato in capo all'I.V.G., l'impasse va superata con il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e dell'istanza di vendita, in applicazione dell'ultimo comma dell'art.521 che prevede che si “applicano in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo”, e dunque rinvia alle norme in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore ex artt.513 ss.c.p.c.. (Tribunale di Padova, 25 agosto 2015)
L'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva non può ritenersi subordinata alla materiale consegna del veicolo all'I.V.G., soprattutto quando – come nel caso di specie – tale consegna sia risultata impossibile a causa della sottrazione del bene, ad opera del terzo, ai danni della debitrice.
Nel caso di specie, la sottrazione del veicolo è stata oggetto di formale denuncia-querela sporta dalla stessa , circostanza che conferma l'oggettiva impossibilità della CP_2
consegna del bene all'I.V.G. e la piena validità dell'iscrizione a ruolo e la pendenza della procedura confermano in modo inequivoco la correttezza dell'iter processuale seguito. 3. Con riferimento alla richiesta dell'appellante di veder riformate le statuizioni sulle spese emesse in primo grado, considerato l'esito finale della lite, che conferma la soccombenza di si ritiene di dover confermare le statuizioni sulle spese emesse Parte_1
in primo grado, condannandolo altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellati, nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di avverso la sentenza n. 641/2020 pubblicata il 21.05.2020 dal Controparte_2
Tribunale di Brindisi, così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui alla parte motiva, e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione del terzo all'esecuzione Parte_1
avviata da nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1
nel presente grado di giudizio da e da che liquida, con Controparte_1 CP_2
riferimento a ciascuna parte, in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori antistatari.
Così deciso in Lecce, il 4.07.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele