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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 1613 dell'anno 2025
TRA
in persona del procuratore p.t. Parte_1 [...]
(CF: ), nella qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Parte_2 C.F._1
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Pt_3 Persona_1
Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25.07.2024, rilasciata da Controparte_1
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, (codice fiscale/partita IVA
[...]
n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui , CP_2 Controparte_3 svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa giusta in atti dall'Avv. Brunella Cercone presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Aldo Moro nr. 168
APPELLANTE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._2
domicilio eletto in primo grado - presso i procuratori costituiti Avv. Antonio Brunitto e Avv.
Domenico Pirozzi in Parete alla Via Terranova n. 17, difensori in primo grado
APPELLATO contumace
NONCHÉ
, C.F. con sede in Villa di Briano (CE), Via Controparte_5 P.IVA_2
Leopoldo Santagata n. 187, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
, rappresentato e difeso, in forza di Delibera di Giunta Comunale n. 73/2024 nonché di CP_6
Determinazione Dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica-Vigilanza n. 213/2024, e per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Ciro Rolando con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Giacomo Matteotti, n. 7
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 10778/2024 di cui al procedimento n. R.g. 14394/2021, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, depositata in data 29 giugno 2022, resa pubblica in data 21 agosto 2024, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820150039243657000 a, emessa per il pagamento di una sanzione irrogata per violazione cds.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, inammissibilità della domanda per tardività ex art. 7 dlgs 150/2011; inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo, nel merito infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il , regolarmente costituito, aderiva alla richiesta di declaratoria di Controparte_5 inammissibilità dell'impugnativa di estratto ruolo.
, regolarmente citato, non si costituiva, ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_4
All'esito dell'udienza celebratasi in data 24.6.2025 il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia dell'appellato , per essere stato raggiunto da regolare Controparte_4
notifica e non essersi costituito.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al motivo relativo alla tardività della domanda per essere applicabile l'art. 7 d.lgs 150/2011 si osserva che, nel corpo della motivazione, il giudice di prime ha valutato in maniera assorbente l'intervenuta prescrizione successiva, mentre la detta questione avrebbe inciso sulla valutazione di quella preventiva. L'accoglimento della domanda si fonda esclusivamente sull'accertamento di sussistenza della prescrizione successiva alla notifica della cartella, rispetto alla quale non vi sono preclusioni temporali.
Ciò non toglie che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure, con valutazione assorbente di ogni altra questione proposta.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono le ragioni per compensare le stesse integralmente tra le parti, stante la soccombenza del in entrambi i gradi di giudizio, tenuto CP_4 conto dei valori minimi per la fase di trattazione, previsti per le cause di valore ricompreso in quello di cui alla cartella, limitando alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, effettivamente svoltesi.
Analogo discorso vale per le spese sostenute dal sebbene limitatamente al presente grado i CP_5
giudizio, essendo nel primo il detto Ente contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10778/2024 di cui Controparte_1
al procedimento n. R.g. 14394/2021, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria
Galati, depositata in data 29 giugno 2022, resa pubblica in data 21 agosto 2024, non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute da Controparte_4 CP_7
che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 664,00, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, quanto al secondo grado, in euro 108,5 per esborsi e euro 1276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dal Controparte_4 [...]
che si liquidano, quanto al secondo grado, in euro 1276,00 per compensi, oltre Controparte_5
rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa il 30.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone