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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/10/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 520/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Di Giorno Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
AT e DA EN opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_2
Arcidiacono opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Lieto Vincenzo opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.2.2025 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249015643750/000, notificata dall'agente della riscossione il 15.1.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi assicurativi nonché agli CP_2
1 avvisi di addebito meglio indicati alla pag. 2 dell'atto introduttivo, CP_1 chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intimazione opposta e degli atti presupposti nonché di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti;
2) la prescrizione dei crediti, anche in ipotesi avvenuta notifica degli atti presupposti.
, e si costituivano in giudizio CP_1 CP_2 Controparte_3 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile poiché la parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del credito maturata (anche) in epoca successiva alla data di asserita notifica degli atti presupposti sicchè l'azione, sotto questo profilo, deve essere qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione e, come tale, non sottoposta al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, tanto meno, a quello di cui all'art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. 46/99 (che attiene all'opposizione all'avviso di addebito).
Ciò detto, la presente opposizione è proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249015643750/000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420170018294383000, n. 03420180016755018000, n.
03420210030004530000 e n. 03420220017288476000, nonché agli avvisi di addebito n. 33420120001251716000, n. 33420120004340023000, n. CP_1
33420130004318804000, n. 33420160000175062000, n.
33420160001853918000, n. 33420170000329509000, n.
33420170000740123000, n. 33420170001113638000, n.
33420170003110310000, n. 33420170003597849000, n.
33420170004049812000, n. 33420180000303713000, n.
33420180001602877000, n. 33420180002320088000, n.
33420180002671872000, n. 33420180002998685000, n.
33420180006708981000, n. 33420190000088374000, n.
33420190001073063000, n. 33420190003234206000.
2 Ebbene, costituendosi in giudizio l' ha provato l'avvenuta notifica CP_1 all'opponente (nel periodo compreso tra il 22.6.2012 ed il 6.8.2019) degli avvisi di addebito per cui è causa depositandone copia con i relativi avvisi di ricevimento e ricevute PEC (cfr. fasc. ) - non oggetto di contestazione CP_1 alcuna da parte del ricorrente - mentre ha dimostrato l'avvenuta notifica CP_4
(nel periodo compreso tra il 22.9.2017 ed 5.9.2023) delle cartelle di pagamento qui di interesse depositando le ricevute PEC con le attestazioni di deposito dell'atto presso (per le cartelle di pagamento n. CP_5
03420170018294383000 e n. 03420180016755018000) nonché la documentazione attestante il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. mediante la produzione dell'attestazione di deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'avviso di ricevimento attestante la spedizione/ricezione della relativa raccomandata c.d. informativa, non ritirata per compiuta giacenza (per le cartelle di pagamento n. 03420210030004530000 e n.
03420220017288476000).
L'agente della riscossione ha, altresì, provato che in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento in questione ha notificato alla parte ricorrente - in relazione a tutti gli atti presupposti per cui è causa - l'intimazione di pagamento n. 03420229003232029000 in data 5.6.2023 e l'intimazione di pagamento n. 03420239003456626000 in data 27.7.2023 (cfr. avviso di ricevimento per l'intimazione di pagamento n. 03420239003456626000 e attestazione deposito atto presso casa comunale e avviso di ricevimento attestante la spedizione/ricezione della c.d. raccomandata informativa per la intimazione di pagamento n. 03420229003232029000 in fasc. ). CP_4
Parte ricorrente con le note scritte ha contestato la documentazione prodotta dall'agente della riscossione deducendo che “[..] l' si è Controparte_6 limitata a produrre esclusivamente le relate di notifica presuntivamente riferibile alle richiamate cartelle, omettendo di depositare l'originale o la copia degli atti asseritamente notificati ed impedendo, dunque, di esaminare il contenuto dell'atto e pertanto la validità della cartella [..]” e che “[..] relativamente agli avvisi di intimazione, lo scrivente procuratore non può esimersi nell'eccepire il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che i medesimi documenti, per come si evince dalle relate
3 di notifica in atti prodotta, venivano notificatati a soggetti diversi dal destinatario e non veniva, successivamente inviata la raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973.
Difatti in atti non risulta prodotta la lettera raccomandata informativa [..]”
(così alla pag. 2 delle note).
Le contestazioni di parte ricorrente non colgono nel segno.
Ed invero, quanto all'omessa produzione dell'atto notificato (ossia della cartella di pagamento), va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento laddove tali documenti rechino – come nella specie - il numero identificativo della cartella notificata
(cfr. Cass. n. 13961/2024), mentre rispetto alle intimazioni di pagamento, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, si osserva che, come detto,
ha depositato per l'intimazione di pagamento n. CP_4
03420229003232029000 anche l'avviso di ricevimento della c.d. raccomandata informativa previsto in caso di notifica ex art. 140 c.p.c. (da cui si ricava che l'atto è stato notificato per compiuta giacenza) mentre per l'intimazione di pagamento n. 03420239003456626000 dall'avviso di ricevimento prodotto risulta che l'atto è stato ritirato dal destinatario.
Lamenta, poi, il ricorrente con le citate note scritte che “[..] anche volendo riconoscere una validità alle notifiche afferenti le cartelle e gli avvisi di intimazione, l'Avv. Di Giorno insiste sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, essendo abbondantemente trascorso il termine prescrizionale previsto applicabile ai tributi in esame [..] nell'arco temporale tra la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito alla notifica della prima intimazione di pagamento eseguita nell'annualità 2023 [..]” (così alle pagg.
2-3 delle note).
Anche detta doglianza non merita accoglimento.
Le intimazioni di pagamento n. 03420229003232029000 e n.
03420239003456626000 – come detto ritualmente notificate – non sono state impugnate dalla parte ricorrente, ciò che ha determinato la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in
4 precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024) sicchè posto che dalla notifica di dette intimazioni (avvenuta il 5.6.2023 ed il 27.7.2023) e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 15.1.2025) non è decorso il termine quinquennale è evidente che non è maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in € 4.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 520/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Di Giorno Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
AT e DA EN opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_2
Arcidiacono opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Lieto Vincenzo opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.2.2025 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249015643750/000, notificata dall'agente della riscossione il 15.1.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi assicurativi nonché agli CP_2
1 avvisi di addebito meglio indicati alla pag. 2 dell'atto introduttivo, CP_1 chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intimazione opposta e degli atti presupposti nonché di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti;
2) la prescrizione dei crediti, anche in ipotesi avvenuta notifica degli atti presupposti.
, e si costituivano in giudizio CP_1 CP_2 Controparte_3 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile poiché la parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del credito maturata (anche) in epoca successiva alla data di asserita notifica degli atti presupposti sicchè l'azione, sotto questo profilo, deve essere qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione e, come tale, non sottoposta al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, tanto meno, a quello di cui all'art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. 46/99 (che attiene all'opposizione all'avviso di addebito).
Ciò detto, la presente opposizione è proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249015643750/000 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420170018294383000, n. 03420180016755018000, n.
03420210030004530000 e n. 03420220017288476000, nonché agli avvisi di addebito n. 33420120001251716000, n. 33420120004340023000, n. CP_1
33420130004318804000, n. 33420160000175062000, n.
33420160001853918000, n. 33420170000329509000, n.
33420170000740123000, n. 33420170001113638000, n.
33420170003110310000, n. 33420170003597849000, n.
33420170004049812000, n. 33420180000303713000, n.
33420180001602877000, n. 33420180002320088000, n.
33420180002671872000, n. 33420180002998685000, n.
33420180006708981000, n. 33420190000088374000, n.
33420190001073063000, n. 33420190003234206000.
2 Ebbene, costituendosi in giudizio l' ha provato l'avvenuta notifica CP_1 all'opponente (nel periodo compreso tra il 22.6.2012 ed il 6.8.2019) degli avvisi di addebito per cui è causa depositandone copia con i relativi avvisi di ricevimento e ricevute PEC (cfr. fasc. ) - non oggetto di contestazione CP_1 alcuna da parte del ricorrente - mentre ha dimostrato l'avvenuta notifica CP_4
(nel periodo compreso tra il 22.9.2017 ed 5.9.2023) delle cartelle di pagamento qui di interesse depositando le ricevute PEC con le attestazioni di deposito dell'atto presso (per le cartelle di pagamento n. CP_5
03420170018294383000 e n. 03420180016755018000) nonché la documentazione attestante il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. mediante la produzione dell'attestazione di deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'avviso di ricevimento attestante la spedizione/ricezione della relativa raccomandata c.d. informativa, non ritirata per compiuta giacenza (per le cartelle di pagamento n. 03420210030004530000 e n.
03420220017288476000).
L'agente della riscossione ha, altresì, provato che in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento in questione ha notificato alla parte ricorrente - in relazione a tutti gli atti presupposti per cui è causa - l'intimazione di pagamento n. 03420229003232029000 in data 5.6.2023 e l'intimazione di pagamento n. 03420239003456626000 in data 27.7.2023 (cfr. avviso di ricevimento per l'intimazione di pagamento n. 03420239003456626000 e attestazione deposito atto presso casa comunale e avviso di ricevimento attestante la spedizione/ricezione della c.d. raccomandata informativa per la intimazione di pagamento n. 03420229003232029000 in fasc. ). CP_4
Parte ricorrente con le note scritte ha contestato la documentazione prodotta dall'agente della riscossione deducendo che “[..] l' si è Controparte_6 limitata a produrre esclusivamente le relate di notifica presuntivamente riferibile alle richiamate cartelle, omettendo di depositare l'originale o la copia degli atti asseritamente notificati ed impedendo, dunque, di esaminare il contenuto dell'atto e pertanto la validità della cartella [..]” e che “[..] relativamente agli avvisi di intimazione, lo scrivente procuratore non può esimersi nell'eccepire il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che i medesimi documenti, per come si evince dalle relate
3 di notifica in atti prodotta, venivano notificatati a soggetti diversi dal destinatario e non veniva, successivamente inviata la raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973.
Difatti in atti non risulta prodotta la lettera raccomandata informativa [..]”
(così alla pag. 2 delle note).
Le contestazioni di parte ricorrente non colgono nel segno.
Ed invero, quanto all'omessa produzione dell'atto notificato (ossia della cartella di pagamento), va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento laddove tali documenti rechino – come nella specie - il numero identificativo della cartella notificata
(cfr. Cass. n. 13961/2024), mentre rispetto alle intimazioni di pagamento, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, si osserva che, come detto,
ha depositato per l'intimazione di pagamento n. CP_4
03420229003232029000 anche l'avviso di ricevimento della c.d. raccomandata informativa previsto in caso di notifica ex art. 140 c.p.c. (da cui si ricava che l'atto è stato notificato per compiuta giacenza) mentre per l'intimazione di pagamento n. 03420239003456626000 dall'avviso di ricevimento prodotto risulta che l'atto è stato ritirato dal destinatario.
Lamenta, poi, il ricorrente con le citate note scritte che “[..] anche volendo riconoscere una validità alle notifiche afferenti le cartelle e gli avvisi di intimazione, l'Avv. Di Giorno insiste sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, essendo abbondantemente trascorso il termine prescrizionale previsto applicabile ai tributi in esame [..] nell'arco temporale tra la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito alla notifica della prima intimazione di pagamento eseguita nell'annualità 2023 [..]” (così alle pagg.
2-3 delle note).
Anche detta doglianza non merita accoglimento.
Le intimazioni di pagamento n. 03420229003232029000 e n.
03420239003456626000 – come detto ritualmente notificate – non sono state impugnate dalla parte ricorrente, ciò che ha determinato la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in
4 precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024) sicchè posto che dalla notifica di dette intimazioni (avvenuta il 5.6.2023 ed il 27.7.2023) e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 15.1.2025) non è decorso il termine quinquennale è evidente che non è maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in € 4.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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