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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2546/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti CAPRETTI LUCIANO ANTONIO Parte_1 C.F._1
ANGELO e CAPRETTI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Breno (BS), in Piazza Vittoria n. 1
e
(c.f. ), con gli avv.ti CAPRETTI LUCIANO ANTONIO Parte_2 C.F._2
ANGELO e CAPRETTI ROBERTA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Breno (BS), in Piazza Vittoria n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «• Vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
• Assegnazione della casa coniugale sita in Cimbergo (BS) alla Via Fasà n. 18, di proprietà del sig.
[...] Per_
alla sig.ra ove la stessa continuerà a vivere unitamente ai figli e il Pt_1 Parte_2 Per_2 sig. provvederà alle spese di gestione dell'immobile; Pt_1 Per_
• Il sig. provvederà altresì al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente Pt_1 autosufficiente) e versando alla sig.ra la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per Per_2 Parte_2 ciascun figlio) entro il 15 di ogni mese, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, oltre a spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia da intendersi qui richiamato e trascritto;
• Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e diritto Per_2 del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il ragazzo lo desideri;
• Solo in caso di disaccordo tra i genitori ci si potrà rifare alla seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento, dalle 19.00 alle 8.00, nonché
a fine settimana alternati dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica;
trascorrerà i Per_2 giorni di Natale e Pasqua alternativamente con il padre e con la madre ed altresì con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra i genitori, oltre 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 3 (tre) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
6. I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni rapporto di carattere economico sorto con il coniugio e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento, poiché economicamente autosufficienti;
7. I ricorrenti si concedono sin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.»
PER IL DIVORZIO: « • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cimbergo (BS) il 14/09/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio parte II, serie A, del Comune di Cimbergo (BS), al numero 2, anno 2002;
• Assegnare la casa coniugale sita in Cimbergo (BS) alla Via Fasà n. 18, di proprietà del sig. Parte_1 Per_ alla sig.ra ove la stessa continuerà a vivere unitamente ai figli e il sig. Parte_2 Per_2 Pt_1 provvederà alle spese di gestione dell'immobile; Per_
• Il sig. provvederà altresì al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente Pt_1 autosufficiente) e versando alla sig.ra la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per Per_2 Parte_2 ciascun figlio) entro il 15 di ogni mese, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, oltre a spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia da intendersi qui richiamato e trascritto;
• Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e diritto Per_2 del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il ragazzo lo desideri;
• Solo in caso di disaccordo tra i genitori ci si potrà rifare alla seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento dalle 19.00 alle 8.00; nonché
a fine settimana alternati dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica;
trascorrerà i Per_2 giorni di Natale e Pasqua alternativamente con il padre e con la madre ed altresì con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra i genitori, oltre 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 3 (tre) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
• Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Cimbergo (BS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. 8. I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni rapporto di carattere economico sorto con il coniugio e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
9. I ricorrenti si concedono sin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.
10. I ricorrenti espressamente dichiarano ex art. 473 bis.51 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia della separazione sia per la fase relativa alla pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CIMBERGO (anno 2002, parte II^, serie A, n. 2).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2546/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti CAPRETTI LUCIANO ANTONIO Parte_1 C.F._1
ANGELO e CAPRETTI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Breno (BS), in Piazza Vittoria n. 1
e
(c.f. ), con gli avv.ti CAPRETTI LUCIANO ANTONIO Parte_2 C.F._2
ANGELO e CAPRETTI ROBERTA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Breno (BS), in Piazza Vittoria n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «• Vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
• Assegnazione della casa coniugale sita in Cimbergo (BS) alla Via Fasà n. 18, di proprietà del sig.
[...] Per_
alla sig.ra ove la stessa continuerà a vivere unitamente ai figli e il Pt_1 Parte_2 Per_2 sig. provvederà alle spese di gestione dell'immobile; Pt_1 Per_
• Il sig. provvederà altresì al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente Pt_1 autosufficiente) e versando alla sig.ra la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per Per_2 Parte_2 ciascun figlio) entro il 15 di ogni mese, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, oltre a spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia da intendersi qui richiamato e trascritto;
• Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e diritto Per_2 del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il ragazzo lo desideri;
• Solo in caso di disaccordo tra i genitori ci si potrà rifare alla seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento, dalle 19.00 alle 8.00, nonché
a fine settimana alternati dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica;
trascorrerà i Per_2 giorni di Natale e Pasqua alternativamente con il padre e con la madre ed altresì con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra i genitori, oltre 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 3 (tre) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
6. I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni rapporto di carattere economico sorto con il coniugio e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento, poiché economicamente autosufficienti;
7. I ricorrenti si concedono sin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.»
PER IL DIVORZIO: « • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cimbergo (BS) il 14/09/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio parte II, serie A, del Comune di Cimbergo (BS), al numero 2, anno 2002;
• Assegnare la casa coniugale sita in Cimbergo (BS) alla Via Fasà n. 18, di proprietà del sig. Parte_1 Per_ alla sig.ra ove la stessa continuerà a vivere unitamente ai figli e il sig. Parte_2 Per_2 Pt_1 provvederà alle spese di gestione dell'immobile; Per_
• Il sig. provvederà altresì al mantenimento dei figli, (maggiorenne ma non economicamente Pt_1 autosufficiente) e versando alla sig.ra la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per Per_2 Parte_2 ciascun figlio) entro il 15 di ogni mese, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, oltre a spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia da intendersi qui richiamato e trascritto;
• Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e diritto Per_2 del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il ragazzo lo desideri;
• Solo in caso di disaccordo tra i genitori ci si potrà rifare alla seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento dalle 19.00 alle 8.00; nonché
a fine settimana alternati dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica;
trascorrerà i Per_2 giorni di Natale e Pasqua alternativamente con il padre e con la madre ed altresì con il padre 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordarsi fra i genitori, oltre 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e 3 (tre) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
• Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Cimbergo (BS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. 8. I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni rapporto di carattere economico sorto con il coniugio e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
9. I ricorrenti si concedono sin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.
10. I ricorrenti espressamente dichiarano ex art. 473 bis.51 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia della separazione sia per la fase relativa alla pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CIMBERGO (anno 2002, parte II^, serie A, n. 2).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti