Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2025, proposto da
CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e MO ET, in relazione alla procedura CIG B58FC49477, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Bocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Coeso - Società della Salute delle Zone Amiata grossetana, Colline Metallifere e area grossetana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Antichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Galli Torrini S.r.l. Società Benefit, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 403/2025 del direttore del Coeso - Società della salute delle zone Amiata grossetana, Colline Metallifere e area grossetana;
- nonché ogni atto presupposto o conseguente, ivi compresi i verbali delle sedute del 16 e 20 maggio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coeso - Società della Salute delle Zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa LV De LI e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione n. 87/2025 del 5 febbraio 2025 il COeSO, Società della salute delle zone Amiata grossetana, Colline Metallifere e area grossetana (di seguito solo COeSO), ha avviato la procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione e comunicazione per gli anni 2025/2028.
La società CA s.r.l. e l’impresa individuale della dott.ssa MO ET hanno preso parte alla procedura in questione, nelle rispettive vesti di mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.
In data 5 maggio 2025, la commissione di gara ha proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli otto operatori economici che hanno presentato offerta.
Al termine di tale seduta, è stato attivato il soccorso istruttorio nei riguardi di sei concorrenti, chiedendo loro di integrare i dati mancanti nella parte IV del DGUE, attinenti ai requisiti di capacità economica finanziaria ex art. 100, comma 1, lett.b) del d.lgs. n. 36/2023.
A tal fine, l’Amministrazione ha fornito agli operatori economici interessati apposita scheda, nella quale indicare, nel dettaglio, i dati dei servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Nella seduta del 16 maggio 2025, la commissione ha esaminato la documentazione trasmessa e ha rilevato che “… l’operatore economico ha trasmesso il medesimo documento (DGUE) della mandataria ARCA SRL per due volte. Pertanto rileva l’assenza del DGUE della mandante MO ET, come invece richiesto nel soccorso istruttorio. Accertata l’assenza del DGUE della mandante MO ET, il RUP dispone l’esclusione dell’’operatore economico dalla partecipazione alla successiva fase di gara”.
Con determinazione n. 403/2025 è stata quindi disposta l’esclusione del costituendo R.T.I. tra la società CA e la dott.ssa ET (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
2. Queste ultime hanno impugnato il provvedimento di esclusione e gli atti ad esso presupposti, per ottenerne l’annullamento.
Con un’unica censura esse evidenziano che, in base agli art. 8.2. e 8.4 del disciplinare di gara, il requisito di capacità economica e finanziaria ivi previsto (consistente nell’aver eseguito nel triennio 2022/2024 servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, per conto di pubbliche amministrazioni e/o privati, per un importo totale non inferiore a € 100.000,00) non doveva essere posseduto da ciascun componente del R.T.I., ma poteva essere soddisfatto da quest’ultimo nel suo complesso. Conseguentemente, nel caso di specie sarebbe stato necessario e sufficiente l’invio dell’integrazione del DGUE, contenente le dichiarazioni sui servizi analoghi, da parte della sola società CA che, nel costituendo raggruppamento, soddisfa interamente il requisito di capacità economica e finanziaria prescritto dalla legge di gara.
3. Si è costituita COeSO per chiedere il rigetto del ricorso.
La stessa sostiene, in sintesi, che l’esclusione del costituendo R.T.I. sarebbe avvenuta per la mancanza del DGUE della dott.ssa ET e per la conseguente impossibilità di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale della concorrente.
4. Con ordinanza n. 444 del 24 luglio 2025, l’istanza della cautelare è stata accolta ai soli fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alle fasi successive della procedura di gara.
5. Nell’udienza pubblica del 20 novembre 2025, in vista delle quali le parti non hanno depositato ulteriori memorie o documenti, la causa è stata posta in decisione sulla base dei soli scritti difensivi, come da richiesta degli interessati.
6. La censura formulata nel ricorso è fondata.
Dalla documentazione versata in atti dalla stessa stazione appaltante risulta infatti che la società CA e la dott.ssa ET, assieme alla domanda di partecipazione, hanno entrambi regolarmente prodotto il DGUE richiesto (cfr. doc. 2 di parte resistente).
Nel DGUE della dott.ssa ET, inoltre, sono contenute le dichiarazioni attinenti al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, che consentono all’Amministrazione di svolgere le verifiche previste dalla legge.
Non sussiste pertanto la carenza sostanziale dedotta nelle difese di COeSO.
Ciò trova del resto conferma nel fatto che, come evidenziato nella stessa determina impugnata, il soccorso istruttorio attivato nella seduta del 5 maggio 2025 riguardava esclusivamente l’integrazione della parte IV del DGUE, relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria; tanto che la stazione appaltante ha trasmesso agli operatori economici interessati una scheda da compilare con la sola indicazione dei servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio (cfr. doc. 6 di parte ricorrente cit.).
La società CA - che conformemente a quanto consentito dall’art. 8 del disciplinare di gara possiede, da sola, il requisito attinente al fatturato - ha quindi prodotto l’integrazione del DGUE contenente l’indicazione dei servizi analoghi svolti, come da richiesta (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
La dott.ssa ET, invece, non avendo, in proprio, il requisito di capacità economica e finanziaria, ha omesso l’invio del documento integrativo richiesto, che si sarebbe rivelato del tutto inutile ai fini della verifica del possesso del fatturato per servizi analoghi in capo al costituendo R.T.I..
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.
Per l’effetto, deve essere annullata l’esclusione disposta nei riguardi del R.T.I. tra CA e la dott.ssa ET, che potrà pertanto prendere parte alle successive fasi della procedura di gara.
8. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto precisato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidandole in € 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La IA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
LV De LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De LI | LV La IA |
IL SEGRETARIO