Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n° 17554/2024 R.G.L., promossa
D A
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dagli avv.ti Stefania Fasano e Angela Maria Fasano ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Palermo, via XX Settembre, n. 69.
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Renzo Cavadi ed elettivamente domiciliato in Palermo, via della Ferrovia n. 54.
- resistente -
All'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara che le parti ricorrenti hanno diritto al riconoscimento del servizio preruolo prestato presso le scuole pareggiate indicate nel ricorso considerandolo a tali fini alla stregua del servizio prestato presso scuole statali;
condanna il a computare il predetto servizio pre-ruolo ai fini Controparte_1
della ricostruzione della carriera di ciascuna parte ricorrente e per l'effetto ad attribuire loro la classe stipendiale corrispondente e, conseguentemente, dal giorno della maturazione del diritto,
condanna il suddetto convenuto al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle CP_1
differenze retributive;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
[...]
per sentire “ordinare alle amministrazioni convenute la rettifica dei Controparte_1
decreti di ricostruzione di carriera delle docenti e nello specifico: decreto n. 8669/2022 del
28/06/2022 per la professoressa;
decreto n. 5229/2022 del 08/04/2022 per la professoressa Per_1
decreto n. 4419/2022 del 25.03.2022 per la professoressa (cfr. all. 6), Parte_2 Parte_3
nella parte in cui non è stato riconosciuto il periodo pre ruolo prestato presso le scuole regionali indicato in narrativa e per l'effetto determinarne il computo del servizio pre ruolo secondo quanto in atti documentato, riconoscendo alla ricorrente l'anzianità// complessivamente maturata
(progressione e scatti). 1) In via principale e nel merito riconoscere il punteggio pre - ruolo maturato dalla docente in istituti regionali valido ai fini delle graduatorie interne di istituto. 2)
Ordinare alle amministrazioni convenute il riconoscimento del punteggio pre ruolo paritarie e per l'effetto modificare il punteggio e la collocazione all'interno delle graduatorie interne di istituto, previa disapplicazione delle norme contrattuali di cui al CCNI scuola allegato. 3) Condannare il a corrispondere all'odierne ricorrenti tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta CP_2
ricostruzione di carriera a partire dal giorno della domanda oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo.
[…] Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, preliminarmente, eccependo la prescrizione quinquennale delle differenze retributive eventualmente riconosciute e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 3 aprile 2025.
Vanno accolte le domande di riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera, poiché le ricorrenti hanno prestato servizio in scuola pareggiata nella precedente disciplina, come da documentazione in atti.
Occorre evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, in relazione alle scuole paritarie che non fossero in precedenza pareggiate, con la sentenza n. 32386/2019 ha affermato che la disposizione in tema di assegnazione del punteggio dei servizi nelle GAE (art. 2, comma 2, D.L. 3 luglio 2001 n.
255), poiché dettata solo ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego, non può fondare il diritto dei docenti al riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera, laddove la norma dell'art. l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 fa riferimento unicamente alla scuole pareggiate. Ha affermato la Corte: “Dunque, è preliminare l'esame, rispetto alle altre, della censura, come illustrata nei diversi motivi di ricorso, relativa alla
2 computabilità o meno del servizio pre-ruolo presso scuole paritarie di secondo grado nella determinazione dell'anzianità di servizio del docente con rapporto di lavoro di impiego pubblico contrattualizzato, in sede di ricostruzione della carriera. Computabilità esclusa dalla Corte
d'Appello di Trento. 10. La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma,
Cost., affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. 10.1. Prima della legge 10 marzo
2000, n. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione. 10.2. Occorre ricordare, in particolare,
che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento. Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118. L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".
10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali. Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita». Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che re fanno richiesta e che siano in possesso dei
3 requisiti stabiliti dalla legge, tra cui personale docente fornito del titolo di abilitazione;
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento;
ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge;
a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio (Corte cost., n. 220 del 2007,
n. 242 del 2014). 11. Successivamente, il decreto-legge n 255 de 2001, conv. dalla legge n. 333 del
2001, nel dettare "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. 12. Interveniva, quindi, l'art.
1-bis del di. n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, che sanciva come le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, el testo unico di cui al d Igs. n. 297 del 1994, sono ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo
2000, n. 62, e scuole non paritarie.
13. L'attuale disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastatico.
Nel tempo, l'attuazione dell'art. 33 Cost., ha visto, infatti, il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata.
13.1. La Corte costituzionale ha avuto un ruolo significativo in materia, basti pensare alla pronuncia n. 42 del 2003 che ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria intervenuta su diverse diposizioni della legge n. 62 del 2000.
Il Giudice delle Leggi, nel ritenere inammissibile la richiesta di referendum ha affermato che «Le scuole paritarie, che, per effetto di una pronuncia popolare, si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario. Ove si conformino ai prescritti standard
4 qualitativi, esse non potrebbero infatti non concorrere, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di quello che la stessa legge definisce "obiettivo prioritario della Repubblica", vale a dire "l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"». (...) «il principio della esclusione dal sistema scolastico nazionale che si pretende di introdurre in via referendaria rende attiva una connotazione discriminatoria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina dettagliata che realizza un sostanziale regime di parità» (citata sentenza n. 42 del 2003).
13.2. La Corte costituzionale ha altresì affermato (sentenza n. 33 del 2005) che «la legge n. 62 del
2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate». 14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.
Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.
15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica
Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime
5 contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.
17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970,
come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970.
La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio preruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
La seconda disposizione (si v., in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie). Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del 1986, Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n. 16623 del 2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012).”.
Tale orientamento, tuttavia, non coinvolge la valutazione dei servizi prestati presso scuole paritarie già in precedenza riconosciute come pareggiate.
La Corte, infatti, ha operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
Orbene, nella specie, gli istituti nei quali le ricorrenti hanno prestato servizio pre-ruolo erano scuole pareggiate (cfr. allegato n. 4 del ricorso introduttivo), cui si applica proprio la norma citata, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole
6 statali, proprio ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l'esistenza del presupposto dell'omogeneità delle posizioni professionali.
Appare, quindi, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell'Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni – il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta
– deve ritenersi che i servizi prestati presso di essi abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Deve, quindi, reputarsi che la norma dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 continui ad applicarsi alle scuole che prima della riforma erano pareggiate, a meno che risulti provato che esse, nelle more, hanno mutato le proprie caratteristiche tanto da portare ad escludere in concreto che esse siano equiparabili alle scuole statali, come la norma in parola prevede quanto ai servizi in esse prestati.
Pertanto, deve riconoscersi:
- alla ricorrente il servizio pre-ruolo Per_1 prestato presso l'Istituto Regionale d'arte “Don Gaspare Morello” (ex Istituto Regionale
d'Arte) di Mazara del Vallo per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
2018/2019;
- alla ricorrente il servizio pre-ruolo Parte_2
prestato presso il Liceo Artistico Regionale “L. e M. Cascio di Enna (ex Istituto Regionale
d'Arte di Enna) per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018;
- alla ricorrente il servizio pre-ruolo Parte_3 prestato presso il Liceo Artistico “Renato Guttuso” di IA (ex Istituto Regionale
D'Arte di IA) per gli aa.ss. 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020 (cfr. allegato n. 3 del ricorso).
La domanda relativa alla ricostruzione della carriera, con l'inclusione del predetto servizio pre-ruolo prestato presso scuole pareggiate, appare fondata e va accolta per le ragioni che sono state di recente esposte dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 313149/2019 (per i docenti) e n. 31150/2019 (per il personale A.T.A.), poiché, nella specie, dai conteggi depositati in atti dalle parti ricorrenti e dalla documentazione dei servizi prodotta in atti è risultato accertato che avevano prestato di fatto servizi
7 pre-ruolo e per un periodo ben più lungo di quello riconosciuto loro in sede di ricostruzione della carriera.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni ivi contenute, ci si limita a riepilogarne i passaggi essenziali necessari ad individuare e risolvere le questioni rilevanti per la decisione.
Il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al CP_1 completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui anteriormente CP_1 all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L' operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del d.lvo 297/1994 e dal c.d. degli art. 4 comma 3 l.
399/1988 e 11 comma 14 l. 124 del 1999.
L'art. 485, intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988 stabilisce però che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile
8 ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” e l'art. 11 comma 14 l. 124 del
1999 che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i CP_1
servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento;
quindi, prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione CP_1 dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti ed ha spiegato perché tale conclusione non è affatto smentita dalla sentenza della CGUE emessa in data 20 settembre 2018 nella causa
Motter, nonostante quest'ultima abbia affermato che «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale» possono configurare una ragione oggettiva.
La Corte, in particolare, ha ricordato come la stessa Corte di Giustizia abbia rimesso al giudice nazionale la verifica della effettiva sussistenza nel caso concreto delle predette ragioni fatte valere dallo Stato Italiano, sottolineando che detta verifica “non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto” e, pertanto, “ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa
9 essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto”.
Con specifico riferimento al sistema di ricostruzione della carriera del personale docente, la Corte di
Cassazione ha quindi ritenuto che “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente” e che ciò “implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento”, dovendosi configurare un problema di discriminazione solo quando “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”.
Per tale ragione, il docente non può pretendere “una commistione di regimi” (ovvero la disapplicazione dell'art. 485 e la perdurante applicazione dell'art. 489) e, nel calcolo dell'anzianità, occorre tener conto “del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)” ed anche in un ruolo diverso, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485.
Non possono essere considerati, invece, “né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi”.
Nel caso di specie l'applicazione delle norme citate ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore delle parti ricorrenti, in ragione anche del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole già pareggiate, cui esse hanno invece diritto, come sopra detto.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì alle parti ricorrenti l'attribuzione della corretta fascia stipendiale, nonché dal giorno di maturazione del diritto le differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità rivendicata (comprensive di interessi legali).
Occorre rilevare, sul punto, che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta. Difatti, in accordo con il principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto
10 può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale termine deve farsi coincidere con il fatto giuridico che ha determinato la lesione del diritto, cioè a dire con:
- decreto n. 8669/2022 del 28/06/2022 per la professoressa;
Per_1
- decreto n. 5229/2022 del 08/04/2022 per la professoressa Parte_2
- decreto n. 4419/2022 del 25.03.2022 per la professoressa;
Parte_3
tutti protocollati nel quinquennio antecedente alla data di deposito e notifica del ricorso (cfr. all. 6 del ricorso introduttivo).
In ragione dell'esistenza di pronunce di segno contrario, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 3 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
11