Articolo 113 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 112Articolo 114
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
>
Versione
1 ottobre 2018
>
Versione
9 febbraio 2021
Art. 113. Cancellazione 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: (45)
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; (45)
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). (45)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente