Sentenza breve 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 06/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Petracci, Giacomo Mattei, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Mattei in Rapagnano, via Giacomo Leopardi 69;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche - Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Del Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 26.11.2024 – PUBBLICATO SUL BUR IN DATA 05.12.2024, avente ad oggetto: “ Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrrazioni ( art. 16 L 56/87 – D.Lgs 165/2001 – DGR 203/2021 ) - Approvazione Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo di n. 3 “ Coadiutori amministrativi “ ( Istat 2011 – classificazione livello 4 “ professioni esecutive nel lavoro d'ufficio “ ) a tempo pieno e indeterminato, area del personale di supporto ( ex 4° livello sanità), con n. 7 titolari del diritto di precedenza”;
- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati che il 14\2\2025 :
per l’annullamento - previa adozione di misure cautelari collegiali ex artt. 55 cod.proc.amm.-
Della “GRADUATORIA PROVVISORIA” relativa a “Avviamento a selezione (art. 16 L. 56/87 – D. Lgs. 165/2001 – D.G.R. 203/2021) presso l’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo di n. 3 “Coadiutori amministrativi” (Istat 2011 - classificazione livello 4 “Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio”) a tempo pieno e indeterminato, area del personale di supporto (ex 4° livello sanità), con n. 7 titolari del diritto di precedenza Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 534/SIP/2024 Evasione delle domande dalle ore 00:00:00 del 04/12/2024 alle ore 23.59.59 del giorno 05/12/2024” PUBBLICATA IL GIORNO 07.01.2025;
Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato il Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro del 26.11.2024 avente ad oggetto: “Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni ( art. 16 L 56/87 – D.Lgs 165/2001 – DGR 203/2021 ) - Approvazione Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo di n. 3 “ Coadiutori amministrativi “ ( Istat 2011 – classificazione livello 4 “ professioni esecutive nel lavoro d'ufficio “ ) a tempo pieno e indeterminato, area del personale di supporto ( ex 4° livello sanità), con n. 7 titolari del diritto di precedenza”;
Con successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria provvisoria di detta procedura, pubblicata il 7 gennaio 2025.
La ricorrente espone di avere prestato servizio con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (tempo pieno 36 ore) presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo dal 1 agosto 2018 al 30 giugno 2021, in maniera continuativa e a seguito di reiterate proroghe.
In data 17 agosto 2023, la ricorrente ha depositato, presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1 comma 268 lett.b) L. 234/21e.s.m. per il profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. B.
Successivamente, in riscontro ad una richiesta via pec della ricorrente del 12 febbraio 2024, il Direttore Generale della AST di Fermo ha affermato che la c.d. Stabilizzazione del personale precario è una facoltà per la P.A., che il programma di stabilizzazione, relativo al 2023, ha riguardato profili professionali diverso da “ Coadiutore amministrativo “ e che , per tale motivo, “...non è stato possibile ammettere alla procedura di stabilizzazione di personale con il citato profilo., ancorché in possesso dei requisiti di legge,.... con la qualifica di “Coadiutore amministrativo del ruolo amministrativo”.
Parte ricorrente impugna quindi il bando con il quale la Regione Marche ha avviato la selezione di cui all’articolo 16 della legge n, 56/1987 per il reclutamento di tre coadiutori amministrativi nel ruolo cui lei stessa aspirava e, con ricorso per motivi aggiunti, il successivo provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria.
Con il primo motivo si deduce carenza, indeterminatezza e irragionevolezza della motivazione, eccesso di potere e violazione del diritto di difesa.
Parte ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione della scelta della regione Marche di utilizzare la procedura di cui alla legge 56/1987, mentre, al contrario, avrebbe dovuto procedere alla stabilizzazione.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge n. 241 del 1990, il difetto di motivazione, la falsa applicazione di norme di legge e difetto di istruttoria.
Sarebbe illegittima la decisione di indire il concorso pubblico senza motivazione, dato che si tratta di una possibilità residuale in caso di valide ed efficaci graduatoria concorsuali.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione del principio di parità di trattamento e tutela dell’affidamento, con particolare riguardo alla scelta di non indire la procedura per il profilo professionale di coadiutore amministrativo.
Si è costituita la Regione Marche, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle procedure di alla legge 56/1987, nonché l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e difetto di interesse alla decisione, resistendo comunque nel merito al ricorso
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2025, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione ai sensi articolo dell’articolo 60 cpa.
1 In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dalla Regione Marche. Se infatti è indubbio che spetti al giudice ordinario la giurisdizione sulla procedura impugnata (avviamento al lavoro ex legge 56/1987), la ricorrente non contesta il suo piazzamento nella procedura medesima, ma lamenta la scelta discrezionale di ricorrere a tale strumento in luogo di quello di cui all’1 comma 268 lett.b) L. 234/21 (cosiddetta stabilizzazione Covid). Con riguardo all’eccezione di estraneità della Regione Marche, nonché d’inammissibilità per la mancata impugnazione degli atti della Ast di Fermo e per la mancanza di interesse ad agire, parte ricorrente ha ritenuto di impugnare solo gli atti relativi all’indizione della procedura ex legge 56/187 e la relativa graduatoria, senza contestare le (come si vedrà nel merito) le presupposte decisioni dell’Ast relative ai profili professionale da stabilizzare. L’impugnazione non può, solo per questa circostanza, essere considerata inammissibile, dato che la ricorrente contesta provvedimenti che ritiene lesivi del proprio interesse legittimo a ottenere l’indizione di una procedura di stabilizzazione.
2 Il ricorso è però infondato nel merito. Con riferimento alla precedente procedura di stabilizzazione di cui all’et. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, la giurisprudenza ha condivisibilmente osservato che il ricorso alla stabilizzazione dei lavoratori precari con contratti a tempo determinato è una facoltà che l'Ente può esercitare al verificarsi dei presupposti che la rendono possibile secondo regole, procedure, criteri e limiti previsti dalla legislazione di settore e, in particolare, nel rispetto dei c.d. tetti di spesa e previa ricognizione del fabbisogno reale del personale da stabilizzare (Tar Sicilia Palermo 6 aprile 2021 n. 1228). In particolare, come ricostruito sul punto nelle difese della Regione Marche, gli stessi principi sono ribaditi delle delibere di giunta regionale 1787/2022 e 946/2023 citate in ricorso. Nel caso in esame, la decisione di non procedere alla stabilizzazione è stata presa con atti totalmente inoppugnati (come già accennato l’Ast interessata non è stata neanche evocata in giudizio). In particolare, il decreto Ast del 12 dicembre 2023, inviato alla ricorrente il 12 dicembre 2024 in risposta alla manifestazione di interesse alla stabilizzazione, riporta con chiarezza i profili professionali soggetti a stabilizzazione, tra cui non è presente quello della ricorrente. Allo stesso modo non risultano contestati il piano triennale dei fabbisogni del personale 2023/2025 e, soprattutto, la decisione contenuta nel citato decreto 12 dicembre 2023 “di dover procedere all’esame della manifestazioni di interesse pervenute, solo per i profili professionali previsti nel suddetto programma di stabilizzazione, ed alla documentazione ad esse allegate ai fini dell’ammissione/esclusione della procedura in base ai requisiti come declinati nell’avviso di cui alla determina……”. Questo atto, non oggetto di contestazione nel presente ricorso e inoppugnato, contiene la motivazione della decisione di non procedere alla stabilizzazione, decisione di cui l’indizione della procedura ex legge 56/1987 è mera conseguenza, procedura quest’ultima indetta dalla Regione Marche seguendo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale.
2.1 Ne consegue l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso. La Regione Marche, in conformità con la normativa nazionale, ha previsto un’articolata procedura per procedere alla stabilizzazione ex art. 1 comma 268 lett.b) L. 234/21, che prevedeva una specifica decisione, del tutto discrezionale, dell’Amministrazione interessata alla stabilizzazione delle posizioni a tempo determinato. In assenza di tale richiesta, e in presenza a contrario della richiesta, anche questa in atti, di stabilizzazione ex legge 56/1987 (richiesta del 21 novembre 2024 n. 71192), nessuna motivazione è dovuta per la mancata attivazione della procedura di stabilizzazione la quale, appunto, deriva da una scelta del tutto discrezionale del datore di lavoro (riportata in atti inoppugnati e non contestati): non procedere alla stabilizzazione per il profilo professionale cui appartiene la ricorrente e utilizzare, successivamente, differenti sistemi di reclutamento. Va quindi considerata irrilevante la presenza per la ricorrente, riconosciuta dalla stessa Azienda Sanitaria, dei requisiti previsti in astratto per la stabilizzazione, in assenza della decisione di utilizzare tale strumento.
2.2 In aggiunta, l’assunzione con la procedura di cui alla legge 56/1987 non è di natura concorsuale, così come la presenza di requisiti per la partecipazione a un eventuale procedura di stabilizzazione non è in alcun modo equivalente alla presenza di una graduatoria di idonei per cui, in ogni caso, il riferimento di parte ricorrente alla giurisprudenza in materia di indizione di procedure concorsuali in presenza di graduatorie valide è comunque inconferente.
3 Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La presenza in astratto dei requisiti per la stabilizzazione non determina alcun affidamento tutelabile, in assenza della richiesta per lo specifico profilo professionale, così come la scelta dei profili professionali per cui procedere alla stabilizzazione non configura disparità di trattamento, proprio per la circostanza che si tratta, appunto, differenti profili professionali.
4 Per quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4.1 La natura degli interessi oggetto del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO