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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 471 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 471 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DELUCA LOREDANA (C.F. e Avv. GIULIA C.F._4
FALGHERA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/03/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1.12.2012, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge
e, conseguentemente, dichiarare la separazione personale dei IG.ri nata il [...], Parte_2
in Cattolica (RN), C.F. , e residente in [...]
n. 78/4, e nato il [...], in [...], C.F. , Parte_1 C.F._6
residente Via San Marco, n. 349 Comune MontescudoMonte Colombo (RN), matrimonio contratto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montescudo (RN), Atto N. 11 parte 2 serie A - anno 2012.
2. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_2
la responsabilità genitoriale in modo condiviso. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. Il figlio imarrà collocato in via anagrafica e preferenziale presso la madre, nell'immobile ove Per_1 già entrambi risiedono e seguirà il seguente calendario nei tempi e modi di permanenza con l'uno e l'altro genitore, con ulteriori esplicitazioni:
SETTIMANA 1: senza turno lavorativo domenicale della madre.
Lunedì – madre;
Martedì – madre;
salvo impegni lavorativi della medesima quando il padre preleverà il minore all'uscita di scuola alle ore 13.00 e lo riaccompagna a casa della mamma alle ore 21.30; Mercoledì – padre con pernotto;
Giovedì – madre;
Venerdì – il padre preleva il minore da scuola alle ore 13.00 e lo terrà con sé sino al sabato sera alle ore 21.00/21.30;
Sabato – padre sino alle 21.00 /21.30 per poi riaccompagnare il minore presso la casa della madre.
– madre. Per_3
SETTIMANA 2: che tiene conto del turno lavorativo domenicale della madre.
Lunedì – Madre
Martedì – il padre, salvo turno libero lavorativo della madre, preleva il minore all'uscita di scuola alle ore 13.00 e lo riaccompagna a casa della mamma alle ore 21.30;
Mercoledì – il padre preleva il minore alle ore 17.00 per condurlo a calcio, dove viene prelevato alle
18.30 dalla nonna materna, che lo conduce a casa della madre;
Giovedì – madre;
Venerdì – il padre preleva il minore da scuola alle ore 13.00 con pernotto tenendolo con sé sino alla domenica ore 14.00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
Domenica – con la madre dalle ore 14.00.
Resta comunque inteso che i genitori potranno sempre concordare, anche verbalmente, giorni ed orari diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi.
Qualora, peraltro, un genitore fosse impossibilitato a tenere con sé il figlio minore per qualsiasi ragione, con congruo preavviso ed accordo tra le parti, questo rimarrà con l'altro genitore.
Trascorrerà le festività natalizie in modo alternato a partire dall'anno corrente il giorno 24 dicembre con la madre, il 25 con il padre e il 26 con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1 gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, tutti dalla mattina alle 9 alla sera alle 21,30 con prelievo e riaccompagnamento sempre nell'immobile ove il minore risiede;
trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e ET con il padre, sempre in applicazione del principio dell'alternanza.
Ulteriori specificazioni:
a) Vacanze natalizie in cui ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio in modo esclusivo 7 giorni, anche non consecutivi;
b) Periodo di vacanze estive in cui ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio, in modo esclusivo
7 giorni che potranno, in accordo tra le parti, successivamente essere aumentati a giorni 15 anche non consecutivi.
Per ciò che concerne gli sport frequentati dal minore e altri impegni: attualmente requenta calcio Per_1
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle 18.30, oltre eventuali partite;
nei giorni di martedì (dalle 15.00 alle 17.15) e venerdì (dalle 15.00 alle 16.00) frequenta il corso di accademia acrobatica/pianoforte; nei giorni di sabato o domenica, con variazione mensile, frequenta il catechismo per la preparazione alla comunione. Le spese per l'accademia di pianoforte acrobatico sono sostenute dai nonni paterni come loro regalo.
Con separato regolamento genitoriale vengono ulteriormente definite le modalità e i tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore nonché ogni altra evenienza allo stesso minore relativa (doc.
8 piano genitoriale).
4. Il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio minore la somma di €.
250,00 mensili, rivalutabile ISTAT, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
inoltre, i coniugi provvederanno in ragione del 60% il padre e 40% la madre, delle spese straordinarie di dando comunque atto di aderire sul punto al Protocollo Per_1
del Tribunale di Bologna (doc. 9 Protocollo Tribunale di Bologna).
Gli esborsi straordinari di cui sopra saranno accreditati su conto corrente del Genitore che le ha sostenute, previa esibizione della relativa documentazione, con cadenza mensile e saranno versate sull'IBAN di riferimento che le parti provvederanno a comunicarsi.
5. Le parti dichiarano che l'assegno unico e/o gli assegni famigliari comunque denominati, verranno percepiti per intero dalla madre, IG.ra ; a tale fine il IG. si impegna a fornire a Parte_2 Pt_1
richiesta della ualsivoglia documentazione necessaria a tale scopo. Pt_2
6. Le parti danno atto che, a regolamentazione della sistemazione complessiva dei di loro rapporti economici, il sig. ha corrisposto in sede di separazione alla sig.ra a somma di €. 500,00. Pt_1 Pt_2
7. Il IG. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di liquidazione, in un'unica Parte_3 Parte_2
soluzione (c.d. una tantum), ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, l'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00), il giorno dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il presente procedimento di divorzio.
8. I veicoli di proprietà rimangono intestati separatamente a ciascuna parte.
9. I coniugi prestano sin da ora l'espresso consenso al rinnovo o all'emissione dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nei confronti l'uno dell'altro nonché del figlio minore Per_1
10. Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca nell'interesse di entrambi e in particolar modo del figlio minore.
11. Le parti dichiarano che non vi sono ulteriori procedimenti tra le stesse pendenti al momento del deposito del presente ricorso.
12. Le parti dichiarano che ognuna di esse provvederà al pagamento delle competenze legali del proprio patrocinatore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] Parte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie A Anno
2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 471 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DELUCA LOREDANA (C.F. e Avv. GIULIA C.F._4
FALGHERA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/03/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1.12.2012, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge
e, conseguentemente, dichiarare la separazione personale dei IG.ri nata il [...], Parte_2
in Cattolica (RN), C.F. , e residente in [...]
n. 78/4, e nato il [...], in [...], C.F. , Parte_1 C.F._6
residente Via San Marco, n. 349 Comune MontescudoMonte Colombo (RN), matrimonio contratto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montescudo (RN), Atto N. 11 parte 2 serie A - anno 2012.
2. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_2
la responsabilità genitoriale in modo condiviso. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. Il figlio imarrà collocato in via anagrafica e preferenziale presso la madre, nell'immobile ove Per_1 già entrambi risiedono e seguirà il seguente calendario nei tempi e modi di permanenza con l'uno e l'altro genitore, con ulteriori esplicitazioni:
SETTIMANA 1: senza turno lavorativo domenicale della madre.
Lunedì – madre;
Martedì – madre;
salvo impegni lavorativi della medesima quando il padre preleverà il minore all'uscita di scuola alle ore 13.00 e lo riaccompagna a casa della mamma alle ore 21.30; Mercoledì – padre con pernotto;
Giovedì – madre;
Venerdì – il padre preleva il minore da scuola alle ore 13.00 e lo terrà con sé sino al sabato sera alle ore 21.00/21.30;
Sabato – padre sino alle 21.00 /21.30 per poi riaccompagnare il minore presso la casa della madre.
– madre. Per_3
SETTIMANA 2: che tiene conto del turno lavorativo domenicale della madre.
Lunedì – Madre
Martedì – il padre, salvo turno libero lavorativo della madre, preleva il minore all'uscita di scuola alle ore 13.00 e lo riaccompagna a casa della mamma alle ore 21.30;
Mercoledì – il padre preleva il minore alle ore 17.00 per condurlo a calcio, dove viene prelevato alle
18.30 dalla nonna materna, che lo conduce a casa della madre;
Giovedì – madre;
Venerdì – il padre preleva il minore da scuola alle ore 13.00 con pernotto tenendolo con sé sino alla domenica ore 14.00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
Domenica – con la madre dalle ore 14.00.
Resta comunque inteso che i genitori potranno sempre concordare, anche verbalmente, giorni ed orari diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi.
Qualora, peraltro, un genitore fosse impossibilitato a tenere con sé il figlio minore per qualsiasi ragione, con congruo preavviso ed accordo tra le parti, questo rimarrà con l'altro genitore.
Trascorrerà le festività natalizie in modo alternato a partire dall'anno corrente il giorno 24 dicembre con la madre, il 25 con il padre e il 26 con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1 gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, tutti dalla mattina alle 9 alla sera alle 21,30 con prelievo e riaccompagnamento sempre nell'immobile ove il minore risiede;
trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e ET con il padre, sempre in applicazione del principio dell'alternanza.
Ulteriori specificazioni:
a) Vacanze natalizie in cui ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio in modo esclusivo 7 giorni, anche non consecutivi;
b) Periodo di vacanze estive in cui ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio, in modo esclusivo
7 giorni che potranno, in accordo tra le parti, successivamente essere aumentati a giorni 15 anche non consecutivi.
Per ciò che concerne gli sport frequentati dal minore e altri impegni: attualmente requenta calcio Per_1
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle 18.30, oltre eventuali partite;
nei giorni di martedì (dalle 15.00 alle 17.15) e venerdì (dalle 15.00 alle 16.00) frequenta il corso di accademia acrobatica/pianoforte; nei giorni di sabato o domenica, con variazione mensile, frequenta il catechismo per la preparazione alla comunione. Le spese per l'accademia di pianoforte acrobatico sono sostenute dai nonni paterni come loro regalo.
Con separato regolamento genitoriale vengono ulteriormente definite le modalità e i tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore nonché ogni altra evenienza allo stesso minore relativa (doc.
8 piano genitoriale).
4. Il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio minore la somma di €.
250,00 mensili, rivalutabile ISTAT, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
inoltre, i coniugi provvederanno in ragione del 60% il padre e 40% la madre, delle spese straordinarie di dando comunque atto di aderire sul punto al Protocollo Per_1
del Tribunale di Bologna (doc. 9 Protocollo Tribunale di Bologna).
Gli esborsi straordinari di cui sopra saranno accreditati su conto corrente del Genitore che le ha sostenute, previa esibizione della relativa documentazione, con cadenza mensile e saranno versate sull'IBAN di riferimento che le parti provvederanno a comunicarsi.
5. Le parti dichiarano che l'assegno unico e/o gli assegni famigliari comunque denominati, verranno percepiti per intero dalla madre, IG.ra ; a tale fine il IG. si impegna a fornire a Parte_2 Pt_1
richiesta della ualsivoglia documentazione necessaria a tale scopo. Pt_2
6. Le parti danno atto che, a regolamentazione della sistemazione complessiva dei di loro rapporti economici, il sig. ha corrisposto in sede di separazione alla sig.ra a somma di €. 500,00. Pt_1 Pt_2
7. Il IG. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di liquidazione, in un'unica Parte_3 Parte_2
soluzione (c.d. una tantum), ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, l'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00), il giorno dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il presente procedimento di divorzio.
8. I veicoli di proprietà rimangono intestati separatamente a ciascuna parte.
9. I coniugi prestano sin da ora l'espresso consenso al rinnovo o all'emissione dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nei confronti l'uno dell'altro nonché del figlio minore Per_1
10. Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca nell'interesse di entrambi e in particolar modo del figlio minore.
11. Le parti dichiarano che non vi sono ulteriori procedimenti tra le stesse pendenti al momento del deposito del presente ricorso.
12. Le parti dichiarano che ognuna di esse provvederà al pagamento delle competenze legali del proprio patrocinatore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] Parte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie A Anno
2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi