Ordinanza cautelare 10 luglio 2019
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/05/2025, n. 9521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9521 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07662/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Chiarantano, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Toscana n. 30;
contro
Comune di Genzano di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Di Benedetto, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, 76;
per l'annullamento
della Determina dir. n. 61 dell'8.4.2019, notificata in data 10.4.2019, avente ad oggetto l'“accertamento di inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 24/2004 del 1.6.2004 e n. 11/2009 del 25.5.2009 – Acquisizione ed immissione in possesso al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell'area di pertinenza posti nel Comune di Genzano di Roma in -OMISSIS-.”;
di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente con particolare riferimento al rapporto di servizio prot. 7734/19 del 4.3.2019relativo all'accertamento della mancata ottemperanza delle ordinanze di demolizione;
ed in relazione al deposito in data 2.4.2019 prot. RM0149580 del frazionamento del terreno relativo alle opere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genzano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente impugna la Determina Dirigenziale con cui il Comune di Genzano di Roma ha disposto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivo e dell’area di sedime, a seguito della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 11/2009.
2. Le opere in questione, realizzate su un terreno agricolo soggetto a vincolo paesaggistico, erano state eseguite in assenza dei necessari titoli edilizi. La ricorrente aveva presentato istanze di condono edilizio, poi rigettate dal Comune e oggetto di ricorsi respinti con decisioni definitive da parte del TAR Lazio (sentt. nn. 9295 e 9296/2014) e del Consiglio di Stato (sent. n. 2524/2020), che hanno confermato la legittimità sia del diniego di condono sia dell’ordinanza di demolizione.
3. All’esito del definitivo accertamento della legittimità dei provvedimenti adottati e constatata la persistente inottemperanza all’ordine di demolizione, l’Amministrazione ha provveduto, con la determina dirigenziale impugnata, a disporre l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.
4. La ricorrente deduce l’illegittimità della determina sia per vizi derivati che per vizi propri, sostenendo che essa sarebbe stata adottata senza una compiuta istruttoria, in violazione del contraddittorio e senza una motivazione adeguata, soprattutto in ordine alla determinazione dell’area da acquisire. Parte ricorrente sostiene, inoltre, che l’intero intervento edilizio non sarebbe esclusivamente a lei riferibile, in quanto il coniuge avrebbe partecipato alla presentazione dell’istanza di condono, lasciando intendere una possibile titolarità condivisa dell’immobile o corresponsabilità nella realizzazione delle opere.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Genzano, che ha eccepito l’infondatezza delle censure, sottolineando la natura vincolata dell’acquisizione, la definitività degli atti presupposti e la correttezza della determinazione dell’area oggetto del provvedimento, fondata sulla normativa urbanistica vigente e sul dimensionamento minimo del lotto edificabile nella zona interessata.
6. All’udienza del 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Per orientamento costante (cfr. ex multis T.A.R. Roma, Sez. II, n. 2663/2020) la presa d'atto dell'inottemperanza e dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista ex lege dall'art. 31, commi 3-4, d.P.R. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
9. Nella fattispecie, come già evidenziato, l’ordinanza di demolizione è divenuta definitiva e inoppugnabile. La legittimità degli atti presupposti – comprensivi tanto del diniego di condono quanto dell’ordine di demolizione – è stata oggetto di specifico scrutinio giurisdizionale ed è stata confermata con sentenze passate in giudicato. In particolare, il TAR Lazio, Sezione II quater, con le sentenze nn. 9295 e 9296 del 2014, ha respinto i ricorsi proposti avverso tali provvedimenti, e le relative decisioni sono state confermate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2524 del 2020, intervenuta nelle more del presente giudizio. Ne consegue che le censure volte a contestare, anche indirettamente, l’ordine di demolizione o i presupposti del diniego di sanatoria non sono più suscettibili di esame in questa sede, in ragione del giudicato sopravvenuto che ne ha definitivamente escluso l’illegittimità.
10. Quanto alle censure rivolte specificatamente al provvedimento impugnato esse risultano infondate. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’intervento edilizio oggetto di acquisizione non sarebbe a lei esclusivamente riferibile, in quanto anche il coniuge avrebbe sottoscritto l’istanza di condono. Tuttavia, tale allegazione è priva di qualsiasi riscontro oggettivo. Dalla documentazione in atti, e in particolare dalle visure catastali, risulta che la piena ed esclusiva proprietà del fondo è in capo alla ricorrente. Non risulta provato né dedotto alcun regime di comunione dei beni, né altro titolo idoneo a fondare la titolarità condivisa del bene. L’argomentazione si rivela quindi del tutto infondata, poiché smentita dalle risultanze dei pubblici registri.
11. Quanto alla contestazione relativa all’estensione dell’area oggetto di acquisizione, il Collegio rileva che l’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 consente l’acquisizione dell’area di sedime e di una porzione ulteriore non superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata, a condizione che la determinazione sia congruamente motivata. La giurisprudenza ha chiarito che tale valutazione può tenere conto, tra l’altro, della morfologia del sito, della collocazione dell’abuso e delle dimensioni minime dei lotti edificabili previsti dagli strumenti urbanistici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 8515/2023).
12. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha fornito adeguata motivazione circa la necessità di ricomprendere l’intero lotto catastale, evidenziando che l’area si trova in zona agricola soggetta a vincolo e che la superficie acquisita risulta compatibile con il parametro dimensionale previsto per il lotto minimo. La documentazione tecnica e il frazionamento allegato confermano che non è stato superato il limite legale massimo previsto dall’art. 31, comma 3.
13. La determinazione impugnata, pertanto, si inserisce nel legittimo esercizio di un potere vincolato, adottato in ossequio ai presupposti normativi e in attuazione di provvedimenti repressivi già definiti con sentenze passate in giudicato. Non risultano vizi di legittimità che ne giustifichino l’annullamento.
14. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda, oggetto di plurimi contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Tito Aru |
IL SEGRETARIO