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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 546 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore (C.F. ), rappresentato e difeso e dall'avv. Dario Anzalone;
P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata n. 572/2022 del 09.02.2022 emessa dal Tribunale di Palermo, sez. II,
Dr.ssa Giardina Giardina, notificata in data 14.02.2022: - Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della Sig.ra CP_1 all'esecuzione delle opere di ripristino della parti condominiali danneggiate in quanto eseguite da quest'ultima in corso di causa. - Condannare la Sig.ra a CP_1 rimborsare al quanto dallo stesso corrisposto a titolo di spese vive e di Parte_1 compensi professionali all'Avv. Dario Anzalone per la proposizione del giudizio di accertamento tecnico preventivo Rg. 1189/17 Tribunale di Palermo ed ammontante ad €
1.533,87 nei limiti dell'attività svolta . - Condannare la Sig.ra a rimborsare CP_1 al quanto dallo stesso corrisposto a titolo di spese vive e di compensi Parte_1 professionali al proprio tecnico di parte - nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo - Arch. ed ammontante ad € 628,00. - Condannare parte Persona_1 avversa alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In subordine - Nella non temuta ipotesi in cui venissero rigettate le superiori domande
1 dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della
Sig.ra all'esecuzione delle opere di ripristino della parti condominiali CP_1 danneggiate in quanto eseguite da quest'ultima in corso di causa. Condannare alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 572 del 9 febbraio 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell'importo di € 2.927,10 chiesto dal Parte_2
, a titolo di risarcimento del danno occorso alle parti condominiali nei
[...] confronti di nuda proprietaria di una unità immobiliare nello stabile. CP_1
Dichiarò, poi, inammissibili e pure rigettò le domande di rimborso delle spese legali e del compenso del consulente tecnico di parte relativi al giudizio di accertamento tecnico preventivo introdotto dal condominio nei confronti della . CP_1
Regolò, infine, secondo soccombenza le spese di lite.
2. Avverso questa sentenza ha interposto appello il Parte_1
, con atto di citazione notificato il 16 marzo 2022, sulla scorta di due motivi con
[...] cui ha rispettivamente dedotto:
a) la violazione dei principi in materia di soccombenza virtuale;
b) la violazione del diritto alla ripetizione delle spese del procedimento di a.t.p., anche se non si era concluso, quale danno emergente dallo stesso sopportato.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, è rimasta contumace. CP_1
4. Ammessa ed espletata in questo grado la prova testimoniale con , mutato Persona_1 il relatore, all'udienza del 4 aprile 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
5. Alla decisione impugnata il Tribunale è pervenuto ritenendo che: i) la avesse CP_1 provveduto al rifacimento dell'impianto idrico della propria unità immobiliare successivamente all'instaurazione del procedimento di a.t.p. da parte del condominio;
ii) alla data 21 settembre 2017 i lavori di sostituzione dell'impianto idrico erano già completati sin dal giugno 2017 ed era, ancora, pendente il procedimento di a.t.p.; iii) la materia del contendere avrebbe dovuto essere dichiarata cessata in quanto, al momento della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di merito, le opere di ripristino erano in fase di completa definizione;
iv) era, invece, inammissibile la richiesta di ripetizione delle spese di a.t.p. in quanto non erano state liquidate dal giudice investito di quel procedimento e ne era,
2 pertanto, preclusa la richiesta nel giudizio di merito.
6. Questo, in estrema sintesi, il costrutto argomentativo della sentenza gravata, con il primo motivo il si duole dell'errore del Tribunale nell'avere ritenuto che esso Parte_1 appellante avesse depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. senza attendere la conclusione dei lavori di ripristino della scala danneggiata ed avesse notificato il ricorso nonostante l'intervenuta conclusione regolare delle opere di ripristino.
Evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, sino alla data del 14 settembre
2017, le opere non avevano avuto alcun inizio in quanto il procuratore di parte avversa riteneva che fosse necessaria una delibera assembleare autorizzativa.
Quindi, depositato il ricorso in data 21 settembre 2017, le opere di ripristino delle parti condominiali danneggiate si erano concluse in data 27 novembre 2017.
Acclarata, pertanto, la responsabilità della nella causazione dei danni (per come CP_1 ammesso dallo stesso suo tecnico arch. era emerso che la aveva Per_2 CP_1 eseguito, solo dopo la notifica del ricorso per ATP, le opere volte all'eliminazione della causa dei danni e solo dopo un anno dalla superiore notifica e successivamente alla notifica del ricorso ex art 702 bis le opere di ripristino delle parti ammalorate.
Il motivo è fondato.
Non vi è contesa – anzi lo stesso appellante ha insistito per la conferma di tale capo – che la materia del contendere debba essere dichiarata cessata.
Infatti “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023).
Ebbene, nella fattispecie in esame, era - ad un certo punto - pacifico che i lavori per il risanamento delle parti condominiali danneggiate erano stati eseguiti dalla sicchè CP_1 privata dell'originario interesse era la questione relativa alla condanna di quest'ultima al pagamento delle somme occorrenti per tali lavori.
3 La regolamentazione delle spese processuale andava, dunque operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993 n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
Ebbene, sulla scorta di questo canone, era evidente che le spese legali andavano poste a carico dell'appellata.
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di merito era stato depositato il 22 settembre 2017; che i lavori per il risanamento degli ambienti iniziarono il 21 ottobre 2017 e terminarono il 27 novembre CP_2
2017.
Ne consegue che, in disparte l'inesistenza di alcun obbligo giuridico del di Parte_1 astenersi dalla notifica del ricorso introduttivo, in ogni caso, al momento dell'esecuzione di tale incombente – avvenuto il 21 novembre 2017 – i lavori di risanamento non erano stati, ancora, completati sicchè sussisteva certamente l'interesse giuridico del ad Parte_1 agire per ottenere il ristoro del danno subito.
E', quindi, del tutto eccentrico l'assunto della sentenza gravata per cui, al momento della notifica del ricorso, i lavori di risanamento erano in fase di completamento, ciò che rileva – invero – era soltanto la definitiva ultimazione degli stessi, pacificamente avvenuta soltanto nelle more del giudizio.
Palesemente erroneo è, ancora, l'ulteriore assunto della sentenza gravata per cui il
“non ha dimostrato di avere adeguatamente sollecitato la convenuta a riparare Parte_1 il danno occorso alle parti condominiali”, trattandosi di circostanza giuridicamente irrilevante ai fini del dovuto ristoro, trattandosi di mora ex re (art. 1219 comma due n. 1)
c.c.).
Contrasta con la produzione documentale in atti e con diversi passaggi della sentenza gravata l'assunto per cui il “senza attendere la conclusione degli stessi Parte_1 depositava il ricorso introduttivo del presente giudizio e, nonostante l'intervenuta conclusione regolare delle opere di ripristino, provvedeva in data 20/11/2017 alla notifica del ricorso”.
Ed infatti, in altri passaggi della stessa, gravata, decisione, lo stesso Tribunale aveva, di contro sostenuto che “le opere di ripristino delle parti condominiali erano già in fase di completa definizione al momento della notifica del ricorso introduttivo” e che “detti lavori furono conclusi il 27/11/2017, come si evince dall'atto di verifica della regolarità degli
4 stessi sottoscritta dalle parti”.
In conclusione, per le ragioni rassegnate, stante la palese fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal , le spese legali del giudizio di merito andavano poste Parte_1
a carico della . CP_1
7. Con il secondo motivo il si duole che il Tribunale abbia ritenuto Parte_1 inammissibile la domanda di condanna al rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo e quelle tecniche corrisposte all'Arch. . Persona_1
Sostiene che tali voci di spesa facevano parte del danno patrimoniale (danno emergente) subito dal per causa imputabile all'appellata e, come tali, andavano risarcite. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, non era di ostacolo la circostanza per cui alla liquidazione delle spese non aveva provveduto il giudice dell'atp in quanto, dopo che le parti avevano condiviso la responsabilità della convenuta e gli interventi da eseguirsi, esso aveva cessato la sua funzione ed era necessario un giudizio di tipo condannatorio.
Il motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va premesso che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020).
La Corte di legittimità ha pure chiarito che tali spese “vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Sez. 3 - , Sentenza n. 14268 del
08/06/2017).
Ora questo regime non è applicabile alla fattispecie in esame perché il procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto ante causam dal è stato Parte_1 pacificamente abbandonato e non si è proceduto alla relativa liquidazione nel giudizio che gli è proprio.
A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta dell'ulteriore percorso, indicato dall'appellante, per cui dovrebbero essere trattate quali spese stragiudiziali.
Va, anzitutto, ricordato che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da
5 quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”. (Cass. Sez. U - , Sentenza
n. 16990 del 10/07/2017).
Vi è – però – che tali spese possono “formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive
o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione” (Sez.
3, Sentenza n. 14594 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9548 del 13/04/2017).
E, nella specie, tali spese non possono essere sottratte al giudizio di superfluità afferendo ad un procedimento che non è stato portato a termine.
Diversa è invece la valutazione che deve essere fatta per le spese di consulenza tecnica di parte, ad opera dell'arch. , certamente necessarie anche per il successivo Persona_1 giudizio di merito ove si è continuato a discutere circa l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria della . CP_1
8. Quest'ultima, in conclusione, deve essere condannata al pagamento delle spese del primo grado, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte, pari ad euro 628,00 (cfr. allegato 7 della produzione del primo grado e verbale della prova testimoniale assunta in questo grado).
Detto importo, devalutato alla data del pagamento, si rivaluta in attuali euro 694,67.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellata va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'appellante, nella contumacia dell'appellata, così provvede:
in parziale riforma della sentenza nr. 572 del 9 febbraio 2022 resa dal Tribunale di
Palermo, appellata dal con atto di Parte_1 citazione notificato il 16 marzo 2022, condanna a pagare al primo in CP_1 persona dell'amministratore pro tempore, per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 694,67, oltre interessi legali dalla data di questa decisione al saldo;
conferma, nel resto, la sentenza appellata;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppo grado, liquidate per il primo in complessivi euro 1701,00 per compensi e per questo grado in
6 complessivi euro 1923,00 per compensi, in ambo i casi oltre contributo unificato pagato ed accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 546 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore (C.F. ), rappresentato e difeso e dall'avv. Dario Anzalone;
P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata n. 572/2022 del 09.02.2022 emessa dal Tribunale di Palermo, sez. II,
Dr.ssa Giardina Giardina, notificata in data 14.02.2022: - Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della Sig.ra CP_1 all'esecuzione delle opere di ripristino della parti condominiali danneggiate in quanto eseguite da quest'ultima in corso di causa. - Condannare la Sig.ra a CP_1 rimborsare al quanto dallo stesso corrisposto a titolo di spese vive e di Parte_1 compensi professionali all'Avv. Dario Anzalone per la proposizione del giudizio di accertamento tecnico preventivo Rg. 1189/17 Tribunale di Palermo ed ammontante ad €
1.533,87 nei limiti dell'attività svolta . - Condannare la Sig.ra a rimborsare CP_1 al quanto dallo stesso corrisposto a titolo di spese vive e di compensi Parte_1 professionali al proprio tecnico di parte - nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo - Arch. ed ammontante ad € 628,00. - Condannare parte Persona_1 avversa alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In subordine - Nella non temuta ipotesi in cui venissero rigettate le superiori domande
1 dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della
Sig.ra all'esecuzione delle opere di ripristino della parti condominiali CP_1 danneggiate in quanto eseguite da quest'ultima in corso di causa. Condannare alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 572 del 9 febbraio 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell'importo di € 2.927,10 chiesto dal Parte_2
, a titolo di risarcimento del danno occorso alle parti condominiali nei
[...] confronti di nuda proprietaria di una unità immobiliare nello stabile. CP_1
Dichiarò, poi, inammissibili e pure rigettò le domande di rimborso delle spese legali e del compenso del consulente tecnico di parte relativi al giudizio di accertamento tecnico preventivo introdotto dal condominio nei confronti della . CP_1
Regolò, infine, secondo soccombenza le spese di lite.
2. Avverso questa sentenza ha interposto appello il Parte_1
, con atto di citazione notificato il 16 marzo 2022, sulla scorta di due motivi con
[...] cui ha rispettivamente dedotto:
a) la violazione dei principi in materia di soccombenza virtuale;
b) la violazione del diritto alla ripetizione delle spese del procedimento di a.t.p., anche se non si era concluso, quale danno emergente dallo stesso sopportato.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, è rimasta contumace. CP_1
4. Ammessa ed espletata in questo grado la prova testimoniale con , mutato Persona_1 il relatore, all'udienza del 4 aprile 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
5. Alla decisione impugnata il Tribunale è pervenuto ritenendo che: i) la avesse CP_1 provveduto al rifacimento dell'impianto idrico della propria unità immobiliare successivamente all'instaurazione del procedimento di a.t.p. da parte del condominio;
ii) alla data 21 settembre 2017 i lavori di sostituzione dell'impianto idrico erano già completati sin dal giugno 2017 ed era, ancora, pendente il procedimento di a.t.p.; iii) la materia del contendere avrebbe dovuto essere dichiarata cessata in quanto, al momento della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di merito, le opere di ripristino erano in fase di completa definizione;
iv) era, invece, inammissibile la richiesta di ripetizione delle spese di a.t.p. in quanto non erano state liquidate dal giudice investito di quel procedimento e ne era,
2 pertanto, preclusa la richiesta nel giudizio di merito.
6. Questo, in estrema sintesi, il costrutto argomentativo della sentenza gravata, con il primo motivo il si duole dell'errore del Tribunale nell'avere ritenuto che esso Parte_1 appellante avesse depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. senza attendere la conclusione dei lavori di ripristino della scala danneggiata ed avesse notificato il ricorso nonostante l'intervenuta conclusione regolare delle opere di ripristino.
Evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, sino alla data del 14 settembre
2017, le opere non avevano avuto alcun inizio in quanto il procuratore di parte avversa riteneva che fosse necessaria una delibera assembleare autorizzativa.
Quindi, depositato il ricorso in data 21 settembre 2017, le opere di ripristino delle parti condominiali danneggiate si erano concluse in data 27 novembre 2017.
Acclarata, pertanto, la responsabilità della nella causazione dei danni (per come CP_1 ammesso dallo stesso suo tecnico arch. era emerso che la aveva Per_2 CP_1 eseguito, solo dopo la notifica del ricorso per ATP, le opere volte all'eliminazione della causa dei danni e solo dopo un anno dalla superiore notifica e successivamente alla notifica del ricorso ex art 702 bis le opere di ripristino delle parti ammalorate.
Il motivo è fondato.
Non vi è contesa – anzi lo stesso appellante ha insistito per la conferma di tale capo – che la materia del contendere debba essere dichiarata cessata.
Infatti “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023).
Ebbene, nella fattispecie in esame, era - ad un certo punto - pacifico che i lavori per il risanamento delle parti condominiali danneggiate erano stati eseguiti dalla sicchè CP_1 privata dell'originario interesse era la questione relativa alla condanna di quest'ultima al pagamento delle somme occorrenti per tali lavori.
3 La regolamentazione delle spese processuale andava, dunque operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993 n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
Ebbene, sulla scorta di questo canone, era evidente che le spese legali andavano poste a carico dell'appellata.
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di merito era stato depositato il 22 settembre 2017; che i lavori per il risanamento degli ambienti iniziarono il 21 ottobre 2017 e terminarono il 27 novembre CP_2
2017.
Ne consegue che, in disparte l'inesistenza di alcun obbligo giuridico del di Parte_1 astenersi dalla notifica del ricorso introduttivo, in ogni caso, al momento dell'esecuzione di tale incombente – avvenuto il 21 novembre 2017 – i lavori di risanamento non erano stati, ancora, completati sicchè sussisteva certamente l'interesse giuridico del ad Parte_1 agire per ottenere il ristoro del danno subito.
E', quindi, del tutto eccentrico l'assunto della sentenza gravata per cui, al momento della notifica del ricorso, i lavori di risanamento erano in fase di completamento, ciò che rileva – invero – era soltanto la definitiva ultimazione degli stessi, pacificamente avvenuta soltanto nelle more del giudizio.
Palesemente erroneo è, ancora, l'ulteriore assunto della sentenza gravata per cui il
“non ha dimostrato di avere adeguatamente sollecitato la convenuta a riparare Parte_1 il danno occorso alle parti condominiali”, trattandosi di circostanza giuridicamente irrilevante ai fini del dovuto ristoro, trattandosi di mora ex re (art. 1219 comma due n. 1)
c.c.).
Contrasta con la produzione documentale in atti e con diversi passaggi della sentenza gravata l'assunto per cui il “senza attendere la conclusione degli stessi Parte_1 depositava il ricorso introduttivo del presente giudizio e, nonostante l'intervenuta conclusione regolare delle opere di ripristino, provvedeva in data 20/11/2017 alla notifica del ricorso”.
Ed infatti, in altri passaggi della stessa, gravata, decisione, lo stesso Tribunale aveva, di contro sostenuto che “le opere di ripristino delle parti condominiali erano già in fase di completa definizione al momento della notifica del ricorso introduttivo” e che “detti lavori furono conclusi il 27/11/2017, come si evince dall'atto di verifica della regolarità degli
4 stessi sottoscritta dalle parti”.
In conclusione, per le ragioni rassegnate, stante la palese fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal , le spese legali del giudizio di merito andavano poste Parte_1
a carico della . CP_1
7. Con il secondo motivo il si duole che il Tribunale abbia ritenuto Parte_1 inammissibile la domanda di condanna al rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo e quelle tecniche corrisposte all'Arch. . Persona_1
Sostiene che tali voci di spesa facevano parte del danno patrimoniale (danno emergente) subito dal per causa imputabile all'appellata e, come tali, andavano risarcite. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, non era di ostacolo la circostanza per cui alla liquidazione delle spese non aveva provveduto il giudice dell'atp in quanto, dopo che le parti avevano condiviso la responsabilità della convenuta e gli interventi da eseguirsi, esso aveva cessato la sua funzione ed era necessario un giudizio di tipo condannatorio.
Il motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va premesso che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020).
La Corte di legittimità ha pure chiarito che tali spese “vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Sez. 3 - , Sentenza n. 14268 del
08/06/2017).
Ora questo regime non è applicabile alla fattispecie in esame perché il procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto ante causam dal è stato Parte_1 pacificamente abbandonato e non si è proceduto alla relativa liquidazione nel giudizio che gli è proprio.
A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta dell'ulteriore percorso, indicato dall'appellante, per cui dovrebbero essere trattate quali spese stragiudiziali.
Va, anzitutto, ricordato che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da
5 quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”. (Cass. Sez. U - , Sentenza
n. 16990 del 10/07/2017).
Vi è – però – che tali spese possono “formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive
o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione” (Sez.
3, Sentenza n. 14594 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9548 del 13/04/2017).
E, nella specie, tali spese non possono essere sottratte al giudizio di superfluità afferendo ad un procedimento che non è stato portato a termine.
Diversa è invece la valutazione che deve essere fatta per le spese di consulenza tecnica di parte, ad opera dell'arch. , certamente necessarie anche per il successivo Persona_1 giudizio di merito ove si è continuato a discutere circa l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria della . CP_1
8. Quest'ultima, in conclusione, deve essere condannata al pagamento delle spese del primo grado, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte, pari ad euro 628,00 (cfr. allegato 7 della produzione del primo grado e verbale della prova testimoniale assunta in questo grado).
Detto importo, devalutato alla data del pagamento, si rivaluta in attuali euro 694,67.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellata va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'appellante, nella contumacia dell'appellata, così provvede:
in parziale riforma della sentenza nr. 572 del 9 febbraio 2022 resa dal Tribunale di
Palermo, appellata dal con atto di Parte_1 citazione notificato il 16 marzo 2022, condanna a pagare al primo in CP_1 persona dell'amministratore pro tempore, per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 694,67, oltre interessi legali dalla data di questa decisione al saldo;
conferma, nel resto, la sentenza appellata;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppo grado, liquidate per il primo in complessivi euro 1701,00 per compensi e per questo grado in
6 complessivi euro 1923,00 per compensi, in ambo i casi oltre contributo unificato pagato ed accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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