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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/07/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15461/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. VITALE ANGELO in sostituzione dell'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché l'avv.DI
GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:52 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15461 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente -
Oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare di assegno sociale n.07042122/INVCIV;
-che con nota del 26 marzo 2024 l' le comunicava che era stata CP_1
2 indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra l'agosto 2002 ed il settembre 2009, la somma di euro 29.581,33 a titolo di assegno sociale n.07042122/INVCIV, della quale ne veniva intimata la restituzione;
-che in conseguenza di ciò l' opera mensilmente una trattenuta di CP_2
€ 250,00 sulla prestazione di cui è titolare;
-di avere proposto ricorso amministrativo rimasto inesitato,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti 545, comma 2, c.p.c., che
l'assegno sociale n.07042122/INVCIV di cui è titolare la ricorrente non poteva essere oggetto di trattenuta;
e per l'effetto condannare l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_2
ricorrente, a titolo di restituzione, di tutte le somme trattenute a titolo di indebito sull'assegno sociale n.07042122/INVCIV”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che il credito trae origine dalla revoca del decreto prefettizio n. 178343 del 1.6.2004, di concessione della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.8.2002, con l'insorgenza di un indebito pari ad € 61.437,66 oltre accessori.
Tale credito azionato a mezzo procedimento monitorio, diventava definitivo con sentenza n. 3939/2013 resa nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sostenendo la legittimità della compensazione impropria dei crediti e dei debiti reciproci, contestando così la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità delle trattenute sulla scorta del disposto dell'art. 545 C.p.c. comma 7° [Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
3 quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge].
Contrariamente deduce il resistente che, in base al disposto CP_2
dell'art. 69 della L. N. 153/1969 [“Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_2
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le CP_2
somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo] e considerato l'importo rateale previsto per le trattenute a scalare dalla pensione goduta, l'importo residuo sarebbe comunque superiore al minimo vitale. Sottolineando altresì che la norma invocata dalla parte ricorrente è da considerarsi limitata alle ipotesi di pignoramento presso terzi e non applicabile alle trattenute operate dall' che viceversa sono regimentate dalla norma sopra riportata. CP_2
Va però osservato che, come correttamente rilevato dall' , il CP_2
disposto dell'art. 545 comma 7° C.p.c. non deve ritenersi applicabile sul tema, atteso che: “ In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi CP_1
dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma
1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l.
4 n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' Controparte_3 CP_1
agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive” (cfr. Cass. ord. 26580/2024).
Ciò detto appare corretto in linea teorica osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità, seguendo un percorso logico più che razionale
“In caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi CP_1
dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale” (cfr. Cass. 3648/2019).
Il credito dell' non contestato né comunque più contestabile, deriva CP_1
dall'indebito percepimento di somme a titolo di pensione e indennità
d'accompagnamento; il debito corrente dell' è di erogazione di CP_1
pensione e indennità d'accompagnamento; ricorrendo pertanto perfettamente l'ipotesi di compensazione impropria.
In tal senso la Suprema Corte che, con sentenza n. 16349/2007 afferma che: “ (…) E, nel caso del (nome assistito), non vi era dubbio che il rapporto era unico, trattandosi di un unico rapporto previdenziale, caratterizzato da ripetute posizioni creditorie e debitorie, che si protraevano nel tempo nel segno della continuità. L'identità del titolo derivava dalla natura assistenziale delle prestazioni dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, entrambe fondate su uno stato invalidante tutelabile e differenziate solo per il diverso gradiente riservato allo stesso. (…)
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine, come nella specie, da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in
5 senso tecnico-giuridico, e senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. nn. 214/2004, 7337/2004, 14806/2004)”
Il trattamento minimo di pensione è per l'anno 2024 di 614,77 e per il
2025 di € 616,67.
Il cedolino di novembre 2024 riporta un importo netto del pagamento pari ad euro 739,88; il cedolino di dicembre 2024 riportano importo netto del pagamento pari ad euro 1197,84 comprensivo di tredicesima.
Appare pertanto appare pertanto che il minimo vitale è comunque garantito alla ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Spese di lite compensate giusta dichiarazione ex articolo 152 disp. att.
C.p.c..
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/07/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15461/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. VITALE ANGELO in sostituzione dell'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché l'avv.DI
GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:52 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15461 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente -
Oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare di assegno sociale n.07042122/INVCIV;
-che con nota del 26 marzo 2024 l' le comunicava che era stata CP_1
2 indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra l'agosto 2002 ed il settembre 2009, la somma di euro 29.581,33 a titolo di assegno sociale n.07042122/INVCIV, della quale ne veniva intimata la restituzione;
-che in conseguenza di ciò l' opera mensilmente una trattenuta di CP_2
€ 250,00 sulla prestazione di cui è titolare;
-di avere proposto ricorso amministrativo rimasto inesitato,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti 545, comma 2, c.p.c., che
l'assegno sociale n.07042122/INVCIV di cui è titolare la ricorrente non poteva essere oggetto di trattenuta;
e per l'effetto condannare l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_2
ricorrente, a titolo di restituzione, di tutte le somme trattenute a titolo di indebito sull'assegno sociale n.07042122/INVCIV”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che il credito trae origine dalla revoca del decreto prefettizio n. 178343 del 1.6.2004, di concessione della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.8.2002, con l'insorgenza di un indebito pari ad € 61.437,66 oltre accessori.
Tale credito azionato a mezzo procedimento monitorio, diventava definitivo con sentenza n. 3939/2013 resa nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sostenendo la legittimità della compensazione impropria dei crediti e dei debiti reciproci, contestando così la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità delle trattenute sulla scorta del disposto dell'art. 545 C.p.c. comma 7° [Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
3 quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge].
Contrariamente deduce il resistente che, in base al disposto CP_2
dell'art. 69 della L. N. 153/1969 [“Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_2
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le CP_2
somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo] e considerato l'importo rateale previsto per le trattenute a scalare dalla pensione goduta, l'importo residuo sarebbe comunque superiore al minimo vitale. Sottolineando altresì che la norma invocata dalla parte ricorrente è da considerarsi limitata alle ipotesi di pignoramento presso terzi e non applicabile alle trattenute operate dall' che viceversa sono regimentate dalla norma sopra riportata. CP_2
Va però osservato che, come correttamente rilevato dall' , il CP_2
disposto dell'art. 545 comma 7° C.p.c. non deve ritenersi applicabile sul tema, atteso che: “ In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi CP_1
dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma
1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l.
4 n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' Controparte_3 CP_1
agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive” (cfr. Cass. ord. 26580/2024).
Ciò detto appare corretto in linea teorica osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità, seguendo un percorso logico più che razionale
“In caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi CP_1
dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale” (cfr. Cass. 3648/2019).
Il credito dell' non contestato né comunque più contestabile, deriva CP_1
dall'indebito percepimento di somme a titolo di pensione e indennità
d'accompagnamento; il debito corrente dell' è di erogazione di CP_1
pensione e indennità d'accompagnamento; ricorrendo pertanto perfettamente l'ipotesi di compensazione impropria.
In tal senso la Suprema Corte che, con sentenza n. 16349/2007 afferma che: “ (…) E, nel caso del (nome assistito), non vi era dubbio che il rapporto era unico, trattandosi di un unico rapporto previdenziale, caratterizzato da ripetute posizioni creditorie e debitorie, che si protraevano nel tempo nel segno della continuità. L'identità del titolo derivava dalla natura assistenziale delle prestazioni dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, entrambe fondate su uno stato invalidante tutelabile e differenziate solo per il diverso gradiente riservato allo stesso. (…)
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine, come nella specie, da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in
5 senso tecnico-giuridico, e senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. nn. 214/2004, 7337/2004, 14806/2004)”
Il trattamento minimo di pensione è per l'anno 2024 di 614,77 e per il
2025 di € 616,67.
Il cedolino di novembre 2024 riporta un importo netto del pagamento pari ad euro 739,88; il cedolino di dicembre 2024 riportano importo netto del pagamento pari ad euro 1197,84 comprensivo di tredicesima.
Appare pertanto appare pertanto che il minimo vitale è comunque garantito alla ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Spese di lite compensate giusta dichiarazione ex articolo 152 disp. att.
C.p.c..
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/07/2025
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