Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle cause riunite R.G. 365/2024 e RG 1595/2024 riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore estensore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause sopra indicate promosse con ricorsi depositati, rispettivamente in data 01.02.2024 da e in data 10.05.2023 da Parte_1 Parte_2
1) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1
nato a [...] il [...] cittadino italiano residente in [...]- con l'Avv. Silvia Zappoli
e
2) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._2
nata a [...] il [...] cittadino italiana residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Rovaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Como, in data 02 Luglio 2016,
1
2016)
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 6.07.2021 omologato con decreto del 16.07.2021, pubblicato il 21.07.2021;
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, all'udienza fissata per la loro comparizione, presenti personalmente, hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di divorzio, rassegnando conclusioni congiunte alle seguenti condizioni:
I) Affidamento e collocamento dei figli: disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Genitori e collocazione prevalentemente presso la Madre nella sua attuale Per_1
residenza sita in Como -Via Giulini, 14- ove il minore manterrà la residenza anagrafica.
Il mutamento del collocamento o della residenza di è subordinato all'accordo dei Per_1
Genitori; in caso di conflitto tra questi sarà risolto giurisdizionalmente, tenendo esclusivamente conto del prevalente interesse del minore.
Entrambi i Genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, in coincidenza dei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno, invece, assunte di comune accordo tra i Genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I i impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione Pt_3 tra loro, affinché si possa garantire a di ricevere cura, educazione e istruzione da Per_1 entrambi.
II) Sul diritto di visita del genitore non collocatario: salvo diversi accordi tra i Coniugi in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, starà con il Padre a fine settimana alternati: dal Per_1
venerdì alle ore 17.00 e sino al lunedì successivo alle ore 8.00, nonchè un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con pernottamento.
2 Nel caso in cui il Padre, in relazione ai suoi impegni lavorativi, dovesse essere disponibile anche in altri giorni settimanali, lo stesso potrà vedere accompagnarlo a scuola e stare con lui, Per_1 previo accordo con la Madre, nel rispetto degli impegni di e dei suoi desideri, considerata Per_1 anche l'età di ora dodicenne. Per_1
Durante le vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività in genere, trascorrerà pari tempo Per_1
-ad anni alterni- con ciascun Genitore previo loro accordo da intervenire entro il 10 dicembre di ogni anno;
trascorrerà altresì 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il giorno del compleanno starà con entrambi i genitori, previo accordo su tempi e modi. Per_1
III) Mantenimento dei figli: il Padre contribuirà al mantenimento dei figli e con la Per_2 Per_1
somma di Euro 643,00= mensili per ciascuno di essi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con previsione di automatica rivalutazione in base alle variazioni positive degli indici ISTAT a far data dall'anno e dal mese successivi a quello della pronuncia della sentenza.
Eventuali detrazioni/deduzioni fiscali, che dovessero essere riconosciute dalla legge a fronte di specifiche spese sostenute dai Genitori per i figli, saranno usufruite da ciascun genitore in ragione della propria quota di sostenimento della spesa.
IV) Sul regime spese extra assegno: i Genitori convengono espressamente che termini il Per_1 ciclo scolastico delle scuole medie che sta attualmente frequentando presso l'Istituto Canossiane di Como, obbligandosi a sostenerne i costi in misura del 60%, a carico del Padre, e del 40% a carico della Madre. Eventuali modifiche circa la eventuale futura frequentazione da parte di di differente Istituito scolastico dovranno essere previamente concordate tra i Genitori e Per_1
-qualora concordate- vedranno i relativi costi suddivisi sempre in misura del 60% e 40% a carico
-rispettivamente- del Padre e della Madre.
Nessun obbligo di pagamento di spese scolastiche è previsto, allo stato attuale, a carico dei
Genitori relativamente alla figlia maggiorenne stante la decisione di quest'ultima di non Per_2 proseguire il percorso scolastico, che tuttavia riprenderà l'anno prossimo in una scuola statale.
Il Padre si impegna a versare, mensilmente (per i mesi di frequentazione), in favore di Per_2
l'importo di Euro 70,00 per la frequentazione al Musical Weekend finché la stessa deciderà di parteciparvi, oltre che l'importo di Euro 130,00 da corrispondere annualmente nel solo mese di maggio a titolo di contributo per lo spettacolo di fine anno.
I Genitori convengono altresì di aderire alle determinazioni in uso, riportandosi quanto alle spese ulteriori da sostenersi per e al protocollo del Tribunale di Como come seguito Per_1 Per_2
3 precisato, obbligandosi a suddividerle misura del 60% a carico del Padre e del 40% a carico della
Madre:
A. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
B. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei Genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i) mensa scolastica;
D. spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei Genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente
4 abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei
Genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza Genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 30 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
V) Casa familiare: il Padre si impegna a versare mensilmente alla Madre quale contributo per il pagamento del canone di locazione della casa sita in Como -Via Giulini, 14- in cui prevalentemente dimorano i figli con la Madre, l'importo di € 1.000,00. Detto importo verrà pagato dal Padre entro l'ultimo giorno di ogni mese di riferimento del canone.
L'obbligo del pagamento del canone di locazione, come sopra determinato, verrà proporzionalmente diminuito nel caso in cui la SI.ra dovesse trasferirsi in altro Parte_1 immobile con importo di locazione di minore importo. Verrà altresì ridotto in misura proporzionale nel caso in cui nel detto immobile dovessero convivere altre persone estranee al nucleo familiare della Madre e dei figli.
In ogni caso l'obbligo in capo al SI. cesserà nel momento di abbandono della casa Pt_2 familiare da parte dei figli o raggiungimento di loro indipendenza economica.
In nessun caso potrà aumentare il detto importo di € 1.000,00 del contributo al canone di locazione da parte del SI. . Pt_2
Il SI. rinuncia spontaneamente a richiedere alla SI.ra la somma di € Pt_2 Parte_1
2.500,00 quale quota parte di spettanza del medesimo rinveniente dalla restituzione della Pt_2 cauzione relativa al precedente contratto di locazione della casa coniugale in Como -Via Giovio-
, già restituita spontaneamente dal precedente locatore a mani della SI.ra . Parte_1
VI) Rapporti economici tra i coniugi: i danno atto di avere ciascuno una propria attività Pt_3
lavorativa e di essere indipendenti economicamente, pertanto, nessun assegno alimentare e/o divorzile dovrà essere riconosciuto, l'uno nei confronti dell'altro.
Il SI. riconosce sin d'ora alla SI.ra il diritto di percepire direttamente la Pt_2 Parte_1 quota del 50% del Secondo Pilastro (Prestazione d'uscita da ripartire) dell'Assicurazione Sociale
5 Svizzera maturato dal SI. a seguito dell'attività lavorativa dal medesimo prestata in Pt_2
Svizzera per il periodo di durata del matrimonio: dal 02.07.2016 alla data di deposito della sentenza di divorzio.
Il SI. presta sin d'ora il proprio assenso per l'incasso diretto da parte della moglie, fermo Pt_2 restando che la richiesta della SI.ra di ottenere la liquidazione direttamente a sé e Parte_1 tutti gli ulteriori adempimenti ed eventuali spese di qualsiasi genere da sostenere, eventualmente anche in Svizzera, per l'erogazione della detta prestazione restano a carico esclusivo della SI.ra
. Parte_1
Qualora la detta quota del 50% venisse versata dall'Istituto Assicurativo Svizzero al SI. , Pt_2 quest'ultimo provvederà tempestivamente a versare alla SI.ra il controvalore della Parte_1 somma ricevuta, al netto di eventuali imposte o costi per il trasferimento della ridetta somma alla
SI.ra . Parte_1
I Coniugi danno atto di avere già definito ogni altra questione relativa alla dazione di somme di denaro e di conguagli e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad altro titolo personale, anche per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie fino al deposito del presente ricorso, le cui previsioni sono immediatamente efficaci tra i Coniugi.
VII) Rinvio: Per eventuali aspetti non disciplinati dai presenti accordi, i Coniugi rinviano alle condizioni stabilite in sede di Separazione Consensuale per quanto di attualità.
VIII) Varie: i Coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e di quelli di fermo restando che la necessità di accordo tra i Genitori Per_1
ogniqualvolta un Genitore decidesse di portare il minore all'estero.
IX) Acquiescenza alla sentenza: i ichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della Pt_3
sentenza.
X) Spese legali integralmente compensate
*****
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto
6 per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473-bis.4, u.c, c.p.c, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_2
e in Como, in data 02 Luglio 2016, con atto trascritto
[...] Parte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Como (Anno 2016 - N. 37 - Parte II - Serie A – Ufficio
1 del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) SPESE di lite integralmente compensate;
7) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, nella camera di Consiglio della I sez. del Tribunale civile, il 28/03/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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