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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 178/2025 promossa da:
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo pec e con domicilio Email_1 fisico presso il suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220 RICORRENTE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca R.Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
RESISTENTE
OGGETTO
INDENNITA DI MALATTIA
Conclusioni delle parti all'udienza del 06\05\2025:
Per la parte ricorrente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale Parte_1 l' affinchè venisse accertato il suo diritto al pagamento diretto dell'indennità CP_1 di malattia per il periodo 18.01.2024 – 29.02.2024.
Si perveniva così all'udienza del giorno 06\05\2025 nella quale si prendeva atto che l' nelle more del giudizio in forma di autotutela aveva effettuato in data CP_1
10\03\2025 il pagamento della indennità di malattia richiesta .
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 26\02\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.600,00 oltre a spese generali ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 06\05\2025 .
Il Giudice Dott. Lucio ARDIGO'