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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 721/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/5/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Floridia, Corso V. Emanuele 561/A, elettivamente domiciliato in Floridia, Viale Papa
Paolo VI n. 38, presso lo studio dell'avv. Fontana Cristian, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Floridia, Via P.S. Mattarella 24, elettivamente domiciliata in Floridia, Viale Papa Paolo VI n. 38, presso lo studio dell'avv. Fontana Cristian, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/03/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
27/5/2017 (Atto n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Floridia, il giorno 27/5/2017;
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa il 10/12/2016) ad oggi minorenne;
Persona_1
pagina1 di 4 -di essersi separati consensualmente con sentenza n. 1676/2023 pubblicata il 26/9/2023
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/3/2025, il Presidente fissava udienza del 19/5/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1 – I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, senza darsi reciproche molestie e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, senza l'obbligo di comunicare all'altro il cambiamento di residenza.
2 – si obbliga a versare a , in favore della figlia e a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento di questa, la somma mensile di euro 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà oggetto di rivalutazione ISTAT, oltre le spese straordinarie che potranno presentarsi
e che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Verrà in ogni caso seguito il protocollo in atto presso il Tribunale di Siracusa.
3 - I coniugi espressamente prevedono che l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre, quale genitore coabitante.
4 – Ogni decisione riguardante lo sviluppo psicofisico dei figli dovrà essere presa di comune accordo tra i coniugi seguendo le aspirazioni della figlia.
5 – In ordine ai principi generali della genitorialità, all'esercizio della responsabilità genitoriale e della bi-genitorialità, all'istruzione, alle spese mediche, al credo religioso della figlia, alla calendarizzazione del diritto di visita del genitore non coabitante, alle comunicazioni con la figlia, alle persone che potranno occuparsi della cura della minore, alle eventuali modifiche dell'accordo
pagina2 di 4 che potrebbero rendersi necessarie per sopraggiunte condizioni non previste, ai criteri di spostamento della minore, al piano settimanale delle frequentazioni, alle periodo delle vacanze, pause scolastiche e giorni festivi, nonché alle vacanze estive e i periodi di vacanza, i coniugi concordemente stabiliscono:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qual volta lo desidererà secondo ovviamente gli impegni scolastici e ludici della stessa e le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
b) la figlia minore pernotterà con il padre due fine settimana al mese alternati, dal venerdì sera alla domenica sera. Nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel week end, il padre, compatibilmente con i turni di lavoro, farà pernottare seco la figlia durante la settimana tenendola con sé dall'uscita di scuola al giorno dopo, allorquando la accompagnerà a scuola.
c) le feste di precetto seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno (24 dicembre/25 dicembre, 31 dicembre /1 gennaio, 6 gennaio, Domenica di Pasqua/Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre). I genitori potranno concordare, durante i vari periodi di vacanza, pernotti con il padre. Durante il tempo estivo, il padre potrà trascorrere con la figlia, tre settimane, anche non continuative, da concordare entro il mese di maggio, nel tempo intercorrente dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno. Resta fermo il principio relativo ai giorni festa che la figlia trascorrerà con ciascun genitore: compleanno della mamma e festa della mamma con quest'ultima
a prescindere dal giorno in cui cada e il padre recupererà eventuali giorni la settimana successiva.
Festa del papà e compleanno del papà con quest'ultimo, il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme, ove possibile. Viceversa, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno del compleanno e la domenica successiva.
6 – rinuncia ad ogni forma di mantenimento nei confronti di .” Parte_2 Parte_1
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
pagina3 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Floridia, il giorno 27/5/2017 (Atto n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2017), in conformità Parte_2
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 23/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 721/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/5/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Floridia, Corso V. Emanuele 561/A, elettivamente domiciliato in Floridia, Viale Papa
Paolo VI n. 38, presso lo studio dell'avv. Fontana Cristian, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Floridia, Via P.S. Mattarella 24, elettivamente domiciliata in Floridia, Viale Papa Paolo VI n. 38, presso lo studio dell'avv. Fontana Cristian, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/03/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
27/5/2017 (Atto n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Floridia, il giorno 27/5/2017;
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa il 10/12/2016) ad oggi minorenne;
Persona_1
pagina1 di 4 -di essersi separati consensualmente con sentenza n. 1676/2023 pubblicata il 26/9/2023
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/3/2025, il Presidente fissava udienza del 19/5/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1 – I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, senza darsi reciproche molestie e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, senza l'obbligo di comunicare all'altro il cambiamento di residenza.
2 – si obbliga a versare a , in favore della figlia e a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento di questa, la somma mensile di euro 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà oggetto di rivalutazione ISTAT, oltre le spese straordinarie che potranno presentarsi
e che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Verrà in ogni caso seguito il protocollo in atto presso il Tribunale di Siracusa.
3 - I coniugi espressamente prevedono che l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre, quale genitore coabitante.
4 – Ogni decisione riguardante lo sviluppo psicofisico dei figli dovrà essere presa di comune accordo tra i coniugi seguendo le aspirazioni della figlia.
5 – In ordine ai principi generali della genitorialità, all'esercizio della responsabilità genitoriale e della bi-genitorialità, all'istruzione, alle spese mediche, al credo religioso della figlia, alla calendarizzazione del diritto di visita del genitore non coabitante, alle comunicazioni con la figlia, alle persone che potranno occuparsi della cura della minore, alle eventuali modifiche dell'accordo
pagina2 di 4 che potrebbero rendersi necessarie per sopraggiunte condizioni non previste, ai criteri di spostamento della minore, al piano settimanale delle frequentazioni, alle periodo delle vacanze, pause scolastiche e giorni festivi, nonché alle vacanze estive e i periodi di vacanza, i coniugi concordemente stabiliscono:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qual volta lo desidererà secondo ovviamente gli impegni scolastici e ludici della stessa e le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
b) la figlia minore pernotterà con il padre due fine settimana al mese alternati, dal venerdì sera alla domenica sera. Nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel week end, il padre, compatibilmente con i turni di lavoro, farà pernottare seco la figlia durante la settimana tenendola con sé dall'uscita di scuola al giorno dopo, allorquando la accompagnerà a scuola.
c) le feste di precetto seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno (24 dicembre/25 dicembre, 31 dicembre /1 gennaio, 6 gennaio, Domenica di Pasqua/Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre). I genitori potranno concordare, durante i vari periodi di vacanza, pernotti con il padre. Durante il tempo estivo, il padre potrà trascorrere con la figlia, tre settimane, anche non continuative, da concordare entro il mese di maggio, nel tempo intercorrente dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno. Resta fermo il principio relativo ai giorni festa che la figlia trascorrerà con ciascun genitore: compleanno della mamma e festa della mamma con quest'ultima
a prescindere dal giorno in cui cada e il padre recupererà eventuali giorni la settimana successiva.
Festa del papà e compleanno del papà con quest'ultimo, il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme, ove possibile. Viceversa, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno del compleanno e la domenica successiva.
6 – rinuncia ad ogni forma di mantenimento nei confronti di .” Parte_2 Parte_1
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
pagina3 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Floridia, il giorno 27/5/2017 (Atto n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 2017), in conformità Parte_2
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 23/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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