CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5416/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027939428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2019 deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione Calabria che evidenziavano il proprio difetto di legittimazione passiva (AD) e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 8.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva a mani del ricorrente in data 2.3.2022.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Dalla documentazione prodotta da AD (relata di notifica), infatti, emerge che la consegna all'ufficio postale avveniva in data 22.7.2024 e che la successiva consegna al destinatario avveniva in data 21.7.2025.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: “……Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.I.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
La cartella di pagamento impugnata, pertanto, in relazione al notificante, veniva notificata in data 22.7.2024
e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di AD e Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5416/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027939428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2019 deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione Calabria che evidenziavano il proprio difetto di legittimazione passiva (AD) e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 8.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva a mani del ricorrente in data 2.3.2022.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Dalla documentazione prodotta da AD (relata di notifica), infatti, emerge che la consegna all'ufficio postale avveniva in data 22.7.2024 e che la successiva consegna al destinatario avveniva in data 21.7.2025.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: “……Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.I.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
La cartella di pagamento impugnata, pertanto, in relazione al notificante, veniva notificata in data 22.7.2024
e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di AD e Regione Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.