Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di MA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- a firma del Rettore dell’Università degli studi di MA con cui, in riscontro all’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec dalla ricorrente il -OMISSIS-, protocollata con n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sono stati trasmessi gli atti del procedimento in versione parziale e oscurata;
- della nota del -OMISSIS- numero prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “ segnalazione di accesso parziale agli atti del procedimento disciplinare-nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ” con cui l’Amministrazione ha confermato la non ostensibilità totale degli atti richiesti;
…………..nonche’ per l’accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data -OMISSIS-, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione di copia integrale della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e udita l’Avvocatura dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento e/o la riforma:
- della nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- a firma del Rettore dell’Università degli studi di MA (doc. nn. 3 e 4), con cui, in riscontro all’istanza di accesso agli atti della ricorrente inviata il -OMISSIS- e protocollata con n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. nn. 1 e 2), sono stati trasmessi gli atti del procedimento in versione parziale e oscurata;
- della nota del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ segnalazione di accesso parziale agli atti del procedimento disciplinare-nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ” con cui l’Amministrazione ha confermato la non ostensibilità totale degli atti richiesti (doc. nn. 7 e 8).
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto l’accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data -OMISSIS-, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione di copia integrale della documentazione richiesta.
Quanto ai fatti l’esponente rappresenta che:
- con nota protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata data comunicazione alla ricorrente dell'“ avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, anche quale attivazione della procedura formale ex art. 14 del codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e delle studentesse e degli studenti dell'università degli studi di MA- contestazione e trasmissione atti al collegio di disciplina ” (doc. n. 9);
- dal tenore della contestazione disciplinare emergeva che la stessa muoveva dalla nota protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, mediante la quale “ l'Azienda Ospedaliera Universitaria di MA ha reso edotto questo Ateneo di quanto comunicato al direttore generale dell'azienda dalla dottoressa -OMISSIS-, Direttrice della -OMISSIS-, a mezzo email in data -OMISSIS-, circa una riunione da lei indetta in data 16 ottobre 2024 dalle 12:30 alle 14:00 con i dirigenti medici della sua unità operativa per discutere della richiesta di nuove assunzioni ”;
- unitamente all’istanza di annullamento in autotutela art. 21- nonies della Legge n. 241/1990 (doc. 1), la ricorrente esercitava il diritto di accesso a tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo disciplinare, a partire dalla nota protocollo numero -OMISSIS- del -OMISSIS- dell'Azienda ospedaliera universitaria di MA, e a tal fine inviava l’istanza in data -OMISSIS-;
- l’Amministrazione, con nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- a firma del Rettore dell’Università degli Studi di MA, forniva copia parziale (senza allegati e con “ omissis ”) di: 1. nota prot. ris -OMISSIS-, trasmessa dall’Azienda Ospedaliera di MA in data -OMISSIS- ed assunta al protocollo in data -OMISSIS- con il n. -OMISSIS-; 2. nota rettorale avente ad oggetto “ Comunicazione avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, anche quale attivazione della procedura formale ex art. 14 del codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e delle studentesse e degli studenti dell'università degli studi di MA- contestazione e trasmissione atti al collegio di disciplina ”;
- con nota del 24 gennaio 2025 (doc. nn. 5 e 6) la ricorrente riscontrava la comunicazione di accesso agli atti, formulando apposita segnalazione di accesso parziale agli atti del procedimento disciplinare e adducendo la necessità di ostensione della restante documentazione, anche in vista dell’audizione disciplinare fissata per il 6 febbraio 2025 (doc. n. 10);
- a tale nota faceva seguito la risposta dell’Università di MA con p.e.c. del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-, che insisteva per la correttezza dell’accesso sul rilievo che “ le parti oscurate della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- hanno un contenuto che esula del tutto dalle circostanze contemplate nella contestazione e che, dunque, non rilevano ai fini del procedimento disciplinare attualmente attivato a carico della Prof. -OMISSIS- e non sono ostensibili ” ( doc n. 7).
La difesa attorea articola l’unico motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 L. 241/90 e 9, D.P.R. 184/2006. Violazione dell’art. 3, L. 241/90 e difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Difetto di istruttoria ” come segue:
- l’Amministrazione ha agito illegittimamente per aver ritenuto non ostensibile, in quanto non rilevante, l’integrale documentazione posta alla base della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ed, in particolare, la nota prot. ris -OMISSIS-, trasmessa dall’Azienda Ospedaliera di MA in data -OMISSIS- (prot. dell’Università n. -OMISSIS- di pari data), la quale è stata fornita con svariati omissis e priva dei suoi allegati;
- la ricorrente vanta un interesse concreto e attuale alla conoscenza della documentazione richiesta, poiché essa riguarda il procedimento disciplinare principiato nei suoi stessi confronti ed è il documento da cui prende avvio lo stesso procedimento;
- la ricorrente è stata nella sostanza costretta a difendersi senza aver avuto accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare prima dell’audizione del 6 febbraio 2025;
- l’abnormità del diniego si rileva vieppiù con riferimento agli allegati alla “nota prot. ris -OMISSIS-”, trasmessa dall’Azienda Ospedaliera di MA in data -OMISSIS- (prot. dell’Università n. -OMISSIS- di pari data), ed in specie a quello n. 2 che consisterebbe nella e-mail del 18 ottobre 2025 della dott.ssa -OMISSIS- che ha segnalato l’asserita condotta disciplinarmente rilevante della ricorrente: tale e-mail , diffusamente riprodotta nella contestazione disciplinare (doc. n. 9), rappresenta un documento essenziale alle difese della ricorrente anche per verificare l’esatta corrispondenza fra quanto trascritto, nella nota di contestazione, e quanto asseritamente dichiarato dalla medesima -OMISSIS- che la ricorrente ritiene del tutto non corrispondente al vero e gravemente lesivo del suo onore e della sua reputazione;
- la fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuno dei casi espressamente previsti dall’art. 24 della L. n. 241/1990, che avrebbero potuto al più legittimare il diniego di accesso, ed appartiene alle ipotesi di accesso difensivo;
- l’Amministrazione non dà atto di alcun interesse contrapposto all’ostensione, limitandosi ad un giudizio di irrilevanza senza neppure indicare, anche sul piano motivazionale, quale sarebbe il contenuto delle parti omesse ovvero le (diverse) tematiche affrontate, né l’eventuale valutazione comparativa tra gli interessi contrari in gioco da cui potesse emergere che le esigenze connesse alla tutela della potenziale riservatezza degli atti e documenti in questione fosse (per ipotesi) prevalente rispetto al diritto costituzionalmente della ricorrente assistito di difesa e tutela della propria situazione soggettiva.
Di qui, in conclusione, la richiesta di declaratoria dell’illegittimità del riscontro parziale all’istanza di accesso del -OMISSIS- e di accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a quegli atti e documenti, con conseguente ordine all’Università degli Studi di MA di loro esibizione e rilascio.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 21 febbraio 2025, ha depositato memoria difensiva il 12 maggio 2025, con cui ha controdedotto che:
- in data -OMISSIS- perveniva dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di MA la nota assunta al prot. n. -OMISSIS-, contenente una pluralità di distinte informazioni di rilievo istituzionale e di contenuto riservato;
- in relazione ad una informazione specifica, contenente la stessa fatti di rilievo disciplinare a carico della ricorrente, l’Ateneo si determinava in data -OMISSIS- ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti della medesima;
- con istanza protocollata in data -OMISSIS-, l’interessata chiedeva copia degli atti del fascicolo disciplinare aperto a suo carico;
- in riscontro all’istanza di accesso della docente, in data -OMISSIS- l’Ateneo trasmetteva la nota dell’Azienda Ospedaliera, oscurando la parte iniziale relativa all’allegato n. 1, oltre alle considerazioni formulate sul finale dall’Azienda, poiché le stesse esulano del tutto dai fatti di rilievo disciplinare contestati alla ricorrente;
- in data 24 gennaio 2025, la docente lamentava il carattere parziale dell’accesso concesso dall’Ateneo e in data -OMISSIS-, con riferimento al mancato accesso alle “parti oscurate”, l’Ateneo sottolineava che le stesse “esulano del tutto dagli addebiti contestati disciplinarmente alla Professoressa e non sono ostensibili”;
- in data 19 febbraio 2025 veniva trasmesso l’allegato n. 2 alla nota dell’Azienda Ospedaliera, comunque già integralmente trascritto nella nota di contestazione di addebito disciplinare;
- l’accesso parziale opposto dall’Ateneo è legittimo in quanto: 1. le parti della nota dell’Azienda Ospedaliera oscurate e l’allegato 1 alla stessa nota (non osteso dall’Ateneo) rappresentano informazioni e documenti che attengono a fatti che non sono stati oggetto di contestazione disciplinare e infatti non fanno parte del relativo fascicolo a disposizione del Collegio di disciplina (organismo che cura l’istruttoria del procedimento); 2. non sussiste alcun nesso tra gli atti, riservati, richiesti e il procedimento disciplinare nell’ambito del quale la ricorrente esercita il diritto di accesso difensivo;
- nell’ambito del procedimento disciplinare pendente a carico della docente, la stessa non gode di alcun “interesse diretto concreto ed attuale” all’ostensione di quegli atti ed il suo diritto di difesa non è stato/sarà compromesso dalla mancata conoscenza degli stessi: ciò emerge dal mero confronto tra i testi della contestazione e della nota dell’Azienda Ospedaliera ostesa, laddove i comportamenti contestati alla docente sono e soltanto quelli pedissequamente riportati nella nota dell’Azienda e non potrebbe essere adottata alcuna sanzione nei confronti della docente su fatti non espressamente contestati;
- l’unico atto ostensibile era l’allegato n. 2 ed è stato già trasmesso, seppur tardivamente, senza che ciò abbia compresso diritto di difesa perché il contenuto era integralmente trascritto nella contestazione.
Parte ricorrente, con memoria difensiva depositata in giudizio il 15 maggio 2025, ha dichiarato che:
1) sul rilascio della mail del -OMISSIS-, constata la cessazione parziale della materia del contendere in quanto, seppur a seguito della notifica del ricorso, l’Amministrazione ha trasmesso l’allegato n. 2 alla nota dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di MA prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ossia la mail della dott.sa -OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. i doc.ti nn. 11 e 12 del ricorso depositati in data 21 febbraio 2025);
2) sull’accesso parziale, insiste nelle doglianze formulate aggiungendo che la connotazione di atti “riservati” non è presente nel provvedimento gravato ma è stata aggiunta solo in sede difensiva giurisdizionale con motivazione “postuma”.
Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, udita l’Avvocatura dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio innanzitutto rileva che le parti concordano sulla avvenuta ostensione dell’allegato n. 2 alla nota dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di MA prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, deponendo ciò, quindi, per la cessazione della materia del contendere su tale documento.
Quanto alla ostensione parziale della suddetta nota (apposizione degli “ omissis ” e diniego di accesso all’allegato n. 1), la quaestio iuris attiene al perimetro applicativo dell’istituto del diritto di accesso c.d. “difensivo” ex art. 24, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, che è contraddistinto dalla sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra l’ostensione di dati atti o documenti e la cura o la difesa in giudizio degli interessi giuridici del richiedente – in ragione di un interesse legittimante che deve essere immediato, concreto e attuale e deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata –, con la conseguenza che le finalità dell’accesso occorre siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza onde permettere all’Amministrazione detentrice del documento il vaglio dell’indicato “nesso di strumentalità necessaria”, mentre non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2020 n. 19).
L’Amministrazione, come confermato dall’Avvocatura dello Stato, motiva nel gravato atto il diniego di accesso integrale adducendo che “ le parti oscurate della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, hanno un contenuto che esula del tutto dalle circostanze contemplate nella contestazione e che, dunque, non rilevano ai fini del procedimento disciplinare attualmente attivato a carico della Prof. -OMISSIS- e non sono ostensibili ” (in questi termini la nota rettorale del -OMISSIS-).
La difesa erariale evidenzia che il documento è riservato e che le parti coperte dagli “ omissis ” atterrebbero ad informazioni che esulano dal procedimento disciplinare e, pertanto, sarebbero inconferenti alla difesa dell’esponente, deponendo per una carenza di interesse ostensivo.
In proposito, ricorda il Collegio che l’esegesi dell’istituto dell’accesso difensivo, come innanzi definito, si compone dell’apprezzamento di plurime considerazioni relative alla oggettiva consistenza dei documenti ostensibili, ai rilievi circostanziali dell’istante nonché all’articolato motivazionale che l’Amministrazione deve necessariamente rispettare.
Quanto al profilo oggettivo della consistenza dei documenti ostensibili, è necessario che sussista un collegamento tra informazioni documentali e difesa della situazione soggettiva di cui l’istante è titolare. Come è stato rilevato, in materia di “accesso difensivo” l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare, restandone ex se escluso il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla Legge n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 18 marzo 2021 n. 4).
Sull’onere circostanziale dell’istanza ostensiva, si è chiarito che sono inammissibili richieste meramente esplorative essendo l’esponente onerato di evidenziare il suddetto collegamento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 413: “ le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione, in modo da consentire all'Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa ”).
Sinteticamente, con la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2900 del 27 marzo 2024, si è chiarito che “ - ai fini dell’accesso documentale, devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Inoltre, l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; parimenti, la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato dell’amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato e l’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Consiglio di Stato 6822/2021); - ai fini dell’accesso difensivo è necessaria la sussistenza di una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 19/2020) ”.
Quanto all’ampiezza dell’apprezzamento dell’Amministrazione e del giudizio del giudice amministrativo, come rammentato dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella decisione n. 9896 del 17 novembre 2023, “ in base ai pacifici principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia, la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 (Ad. Plen. 18 marzo 2021, n. 4) ”.
Né da tale perimetro applicativo dell’istituto del diritto di accesso c.d. “difensivo” l’Amministrazione può prescindere adducendo un giudizio ex ante di inconsistenza dell’interesse ostensivo affermando, come nel caso di specie, che alcune parti di un documento, qualificato espressamente quale segnalazione dalla quale è scaturita la contestazione disciplinare, presenterebbero contenuti privi di rilevanza per il richiedente: la situazione soggettiva sussistente in capo alla ricorrente, ossia la titolarità di un interesse difensivo legato al procedimento disciplinare a suo carico, è configurabile, infatti, in re ipsa stante la menzionata ed incontestata configurazione del documento in questione quale segnalazione utilizzata per l’avvio del procedimento disciplinare in questione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7695 dell’8 agosto 2023: “ in ambito disciplinare l’accesso ha una ineliminabile componente di difesa dei diritti del dipendente incolpato, che oltre a prescindere dall’esito del procedimento si estende a tutti gli atti sulla cui base il medesimo è stato avviato. Non ha dunque rilievo la qualificazione dell’accesso come endoprocedimentale ex art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o come accesso in generale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della medesima legge generale sul procedimento amministrativo, posto che in ogni caso è immanente l’interesse del pubblico dipendente già oggetto di incolpazione disciplinare ad avere accesso a tutti gli atti del procedimento avviato nei suoi confronti dall’amministrazione datrice di lavoro ”).
Sull’articolato motivazionale del riscontro all’istanza ostensiva difensiva, l’esigenza di segretezza/riservatezza va motivata dall’Amministrazione al fine di “ contemperare l’esigenza difensiva …. e gli interessi pubblici che da una divulgazione illimitata di quei documenti sarebbero pregiudicati ”, senza attingere ad un giudizio di “ prevalenza ” tra gli stessi ma di “ equo contemperamento ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2399 del 24 marzo 2025), come avviene con il ricorso all’oscuramento parziale o al differimento (art. 24, comma 4, Legge n. 241/1190: “ L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento” ) o all’ostensione per visione anziché per estrazione di copia cartacea.
Giungendo in medias res , al fine di correttamente individuare la posizione dell’Amministrazione, va considerato che, nel caso di specie, la motivazione del diniego parziale è circoscritta all’argomento della irrilevanza o non attinenza dei dati richiesti alla situazione soggettiva dell’interessata, con conseguente deduzione difensiva dell’Avvocatura dello Stato del difetto di interesse ostensivo: tale percorso logico – argomentativo, tuttavia, non rispetta i limiti del surriferito apprezzamento consentito dalla legge e dalla giurisprudenza all’Amministrazione in materia di diritto di accesso difensivo, avendo effettuato un inammissibile giudizio ex ante sulla pertinenza del dato al procedimento disciplinare instaurato dall’Ente nei confronti della ricorrente. La tesi erariale appare, inoltre, recessiva anche sotto il profilo tassonomico, laddove il documento parzialmente oscurato non appartiene per natura o tipologia ad una categoria di atti complessi o con pluridestinatari, conclamando ciò l’apoditticità dell’assunto dell’inconferenza dei dati oscurati alla contestazione disciplinare, considerato che ciò non è nemmeno astrattamente evincibile da elementi strutturali o tipologici del documento che possano ricondurlo ad una fattispecie provvedimentale connotata da una pluralità di contenuti o dati eterogenei. Ulteriormente, il preteso carattere “riservato” dei dati compresi nelle parti oscurate non è affatto circostanziato nemmeno sotto un profilo tipologico, in difetto di qualunque sussunzione del contenuto delle informazioni rispetto alle ipotesi contemplate dalla normativa a tutela della riservatezza di terzi.
Quanto al perimetro sostanziale del diritto di accesso azionato dalla ricorrente, va osservato che:
- l’art. 24 della Legge n. 241/1990 nell’indicare le ipotesi di «esclusione dal diritto di accesso», individua al comma 1, lett. a) , anche i “… casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge ...”, sì da farvi rientrare – tra gli altri – i documenti dell’Amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria, in quanto soggetti alla disciplina di cui all’art. 329 C.p.p. e per questo interessati, altresì, dal divieto di pubblicazione ex art. 114 C.p.p. (si veda la giurisprudenza richiamata sul rapporto tra “accesso difensivo” e atti sottoposti a “segreto”, nella pronuncia di questa Sezione n. 229 del 9 settembre 2024);
- il comma 7 dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 prevede che “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”; su tale comma, come è noto, si è espresso il Consiglio di Stato con la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 25 settembre 2020 chiarendo che “ - l’art. 24, comma 7 cit. assicura «comunque» l’accesso se necessario per la tutela delle proprie situazioni giuridiche, senza limitare tale presidio di garanzia ai casi di liti tra il privato e la pubblica amministrazione o tra i privati nei casi in cui si fa questione dell’illegittimo esercizio del potere; agli effetti della legge, è sufficiente che ricorrano le richiamate testuali ed espresse condizioni: necessità (o stretta indispensabilità per i dati sensibili o giudiziari), corrispondenza e collegamento, nei sensi dianzi esposti ”, quindi sinteticamente, nella citata pronuncia si è chiarito che il diritto di accesso difensivo prevale, in ossequio ad un criterio di necessità di cura e difesa dei propri interessi giuridici, sul diritto alla riservatezza dei dati personali (come nella fattispecie ivi decisa laddove si trattava di dati reddituali), mentre resta subordinato al giudizio di stretta “indispensabilità” in caso di dati sensibili e giudiziari ed al criterio del “pari rango costituzionale” in caso di dati c.d. “super-sensibili” (“ L’art. 24 l. n. 241/1990 prevede, al riguardo:- al comma 1, una tendenziale esclusione diretta legale dall’accesso documentale per le ipotesi ivi contemplate; - al comma 6, un’esclusione demandata ad un regolamento governativo, con cui possono essere individuati casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi, tra l’altro e per quanto qui interessa, «d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono»; - al comma 7 un’esclusione basata su un giudizio valutativo di tipo comparativo di composizione degli interessi confliggenti facenti capo al richiedente e, rispettivamente, al controinteressato, modulato in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi ed improntato ai tre criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango ”).
Applicando i principi espressi nelle citate decisioni, il Collegio ritiene che il caso di specie rientri pacificamente nell’ipotesi dell’“accesso difensivo”, azionato in relazione ad un interesse diretto, attuale e concreto dell’istante che emerge ipso facto dalla natura del provvedimento di cui è richiesta l’ostensione integrale, ossia di segnalazione finalizzata ad un eventuale avvio del procedimento disciplinare, poi effettivamente avviato a carico della ricorrente e sul quale insiste il pieno interesse difensivo.
L’oscuramento parziale, quindi, allo stato degli atti e per le ragioni summenzionate, non appare conforme al dettato legislativo e, pertanto, si deve ordinare all’Amministrazione l’esibizione integrale richiesta con la nota datata 24 gennaio 2025, salva la eventuale presenza di singole parti o dati riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, lettera a), e comma 7, secondo capoverso, della Legge n. 241/1990, ipotesi in cui, in presenza dei relativi presupposti, l’Amministrazione dovrà dare esaustiva motivazione dell’eventuale oscuramento.
In definitiva, il ricorso va accolto in parte qua , dovendosi conseguentemente ordinare all’Università degli Studi di MA di consentire, con le modalità indicate, alla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, l’accesso integrale alla documentazione richiesta con l’istanza dell’interessata datata 24 gennaio 2025, nei limiti ivi indicati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), C.p.a. (“ In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda (…) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza ”), una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di MA (con possibilità di delega a funzionario della stessa struttura amministrativa), il quale darà corso alle operazioni necessarie a dare riscontro all’istanza di accesso, nei termini suindicati, anche avvalendosi del personale e delle competenti unità operative dell’Università degli Studi di MA.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) in parte dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) accoglie il ricorso per la restante parte e per l’effetto, annullato l’atto di diniego parziale ed accertato il diritto della ricorrente all’ostensione della documentazione oggetto della richiesta datata 24 gennaio 2025 nei limiti ivi indicati, ordina all’Università degli Studi di MA di provvedere sull’istanza di accesso nei termini di cui in motivazione;
c) per il caso di inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di MA (con possibilità di delega a funzionario della stessa struttura amministrativa), il quale darà corso alle operazioni necessarie a dare riscontro all’istanza di accesso, nei termini di cui in motivazione;
d) condanna l’Università degli Studi di MA al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le persone ivi nominate.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.