Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata in [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Genova (GE), Via Stefano Canzio n. 5/14, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via XX Settembre n. 19/10, presso lo studio dell'Avv. Michela Sarcletti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nato in [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Genova (GE), Via Stefano Canzio n. 5/14, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via
XII Ottobre n. 2/92 A, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Montecucco ed Emanuela
Siffredi, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da verbale di udienza del 06/03/2025.
Con ricorso depositato in data 05/11/2024, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la separazione dal marito Sig. con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile presso la Corte d'Appello di Rabat (Marocco) in data 14/10/2019, regolarmente trascritto in Italia presso il Comune di Genova (GE) e dalla cui unione era nata a Genova (GE) la figlia minore in data 03/11/2021, rappresentando una Persona_1
situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31/01/2025, si è costituito in giudizio il Sig. il quale non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla domanda di CP_1
separazione.
Alla prima udienza del 06/03/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e pertanto la causa
è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, di cui al dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le stesse.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 14/10/2019 presso la Corte d'Appello di Rabat (Marocco) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova
(GE) al N. 16 Parte II Serie C Vol. 1 Anno 2020 Uff. 1;
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa ex coniugale e con diritto di visita del padre a weekend alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, senza pernottamento fintanto che il padre non avrà reperito idonea abitazione;
3.Tutte le altre festività civili e religiose verranno regolate dal criterio dell'alternanza previ accordi presi di volta in volta fra i genitori tenuto conto dell'età della minore;
4. La casa ex coniugale sita in Genova, Via Stefano Canzio n. 5/14, viene assegnata alla
Sig.ra nell'interesse della figlia minore con tutti gli arredi e corredi. Il Sig. Parte_1
lascerà la casa entro il 21/03/2025; Controparte_1
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1
l'importo a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, il tutto con decorrenza dalla mensilità di gennaio
2025 e pertanto al momento del rilascio della casa verserà alla stessa l'importo di € 1.500,00;
6. I coniugi concordano che l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla
Sig.ra quale collocataria prevalente della minore;
Parte_1
7. Le parti si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto
e/o del documento d'identità valido per l'espatrio proprio e della figlia minore;
8. Spese di lite integralmente compensate”.
Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025 Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni