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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1371/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Erasmo Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'inesistenza del diritto dell di ripetere la somma di € 15.580,77 erogata a CP_1
titolo di indennità di accompagnamento, con la consequenziale condanna dell'ente previdenziale alla restituzione degli importi recuperati medio tempore. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente - premettendo che, dopo la visita di revisione del 26 novembre 2018 in cui veniva accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, l' continuava ad erogare la prestazione fino a CP_1 maggio 2021 – ha argomentato circa l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, in
1 conseguenza della buona fede e dell'affidamento riposto nella spettanza delle somme ricevute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 giugno 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, il ricorso va immediatamente respinto per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico che la prestazione oggetto di causa non era dovuta all'odierno ricorrente
(cfr. i rispettivi atti difensivi), cosicché la soluzione della lite dipende esclusivamente dall'eccezione di irripetibilità formulata dalla . Pt_1
Chiarito quanto precede, va condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio.
Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004). D'altra parte, è del tutto evidente che una volta conosciuta (attraverso il verbale ritualmente notificato) l'insussistenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dell'indennità di accompagnamento, il solo perpetrarsi dell'erogazione non può di per sé integrare il legittimo affidamento che precluderebbe l'azione di recupero da parte dell' CP_1
2 Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma le spese di lite della parte vittoriosa vanno dichiarate irripetibili nei confronti della in conseguenza Pt_1
della dichiarazione resa da quest'ultima ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti del ricorrente. CP_1
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1371/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Erasmo Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'inesistenza del diritto dell di ripetere la somma di € 15.580,77 erogata a CP_1
titolo di indennità di accompagnamento, con la consequenziale condanna dell'ente previdenziale alla restituzione degli importi recuperati medio tempore. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente - premettendo che, dopo la visita di revisione del 26 novembre 2018 in cui veniva accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, l' continuava ad erogare la prestazione fino a CP_1 maggio 2021 – ha argomentato circa l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, in
1 conseguenza della buona fede e dell'affidamento riposto nella spettanza delle somme ricevute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 giugno 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, il ricorso va immediatamente respinto per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico che la prestazione oggetto di causa non era dovuta all'odierno ricorrente
(cfr. i rispettivi atti difensivi), cosicché la soluzione della lite dipende esclusivamente dall'eccezione di irripetibilità formulata dalla . Pt_1
Chiarito quanto precede, va condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio.
Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004). D'altra parte, è del tutto evidente che una volta conosciuta (attraverso il verbale ritualmente notificato) l'insussistenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dell'indennità di accompagnamento, il solo perpetrarsi dell'erogazione non può di per sé integrare il legittimo affidamento che precluderebbe l'azione di recupero da parte dell' CP_1
2 Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma le spese di lite della parte vittoriosa vanno dichiarate irripetibili nei confronti della in conseguenza Pt_1
della dichiarazione resa da quest'ultima ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti del ricorrente. CP_1
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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