Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1335 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione all'udienza del 19.06.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] ( C. F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo Studio dell' Avv. Caterina Palumbo in Taranto alla Via Tesoro n.17, che lo rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Raffaele Sellitti ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dello stesso sito in
Taranto alla Via Pitagora n.46, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 19.06.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 2597/2021, depositata l'11.11.2021, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
1
24.03.2023), i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
Preliminarmente, avendo parte ricorrente richiesto l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie
(cfr memoria di replica del 07.10.2024) , deve essere confermata l'ordinanza emessa dal G.I. in data
24.03.2023 la cui motivazione, per brevità, deve intendersi qui richiamata e trascritta.
Orbene, le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'affido condiviso della figlia minore (nata a [...] il 12 settembre Per_1
2007), in quanto la figlia (nata a [...] il [...]) è divenuta maggiorenne nelle more Per_2
del giudizio;
la collocazione della stessa;
la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre , quella concernente il contributo paterno al mantenimento delle figlie nonché quella riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di , della quale il ricorrente Controparte_1
ha chiesto il rigetto.
Ai fini della decisione, va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione - al momento dell'instaurazione del presente giudizio ancora pendente sulle questioni accessorie - con ordinanza presidenziale del 04.11.2013 veniva statuito l'obbligo del di versare l'assegno di Parte_1
mantenimento di euro 200,00 mensili per la moglie, oltre adeguamenti secondo gli indici Istat, nonché un assegno a titolo di mantenimento delle figlie, allora entrambe minorenni , di euro 450,00 complessivi, in ragione di euro 225,00 ciascuna , oltre rivalutazione ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute per le stesse. Veniva inoltre stabilito l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale sito in
Taranto alla Via Etolia n.2, in comproprietà tra i coniugi, e regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità ivi stabilite . In tale sede veniva disposto l'intervento dei Servizi Sociali e del
Consultorio Familiare.
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di all'udienza presidenziale del 06.10.2020, venivano confermati i provvedimenti Parte_1
della separazione di cui all'ordinanza presidenziale del 04.11.2013. Successivamente nel giudizio di separazione (iscritto al n. 2119/2013) in data 27.02.2015 veniva emessa sentenza non definitiva sullo status n. 680/2015 e in data 13.12.2022 veniva pronunciata sentenza definitiva di separazione n.
3110/2022 .
2 Tanto premesso , la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1
divorzile non può essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Tanto premesso , deve ricordarsi che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più
3 finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Va comunque evidenziato che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio la sussistenza di tutti tali presupposti (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
La resistente non ha assolto a tale impegno sicchè la sua domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Deve innanzitutto considerarsi che nessuna delle parti ha fornito un quadro esaustivo delle proprie condizioni economico- patrimoniali, non avendo depositato, in maniera tempestiva, le rispettive dichiarazioni reddituali , nonostante quanto disposto con ordinanza istruttoria del 24.03.2023.
Può considerarsi incontestato che il ricorrente risulta svolgere attività lavorativa in qualità di operaio
(come dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale del 06.10.2020) mentre la resistente , che ha dedotto di non aver svolto e non svolgere alcuna attività lavorativa per badare alle figlie , non ha fornito alcuna prova circa la ricerca di una occupazione, essendosi limitata ad individuare la causa della sua disoccupazione nella bassa scolarizzazione, nonché nella crisi dovuta Covid e nella sua condizione di straniera , adducendo resistenze in loco ad essere assunta.
Deve inoltre evidenziarsi che in sede di separazione il Tribunale di Taranto con sentenza depositata il 13 dicembre 2022 ha revocato l'obbligo previsto in capo di versare in favore della Parte_1 resistente l'assegno di mantenimento. Tale circostanza dedotta dal ricorrente in sede di conclusionali, seppur non documentata, non risulta contestata dalla resistente, la quale verosimilmente espleta attività lavorativa non dichiarata o beneficia di misure di sostegno al reddito, non spiegandosi altrimenti come fa fronte al pagamento del canone di locazione. Inoltre nulla ha dedotto in merito alla sussistenza di impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa che per ragioni di età ed essendo le figlie orami grandi può fattivamente espletare.
Quanto alla collocazione abitativa delle parti è emerso che , a seguito del pignoramento e della vendita all'asta dell'ex casa coniugale, il risulta vivere in un immobile sito in Taranto alla via Parte_1
4 Plateja n.15 ove risiede con il nuovo nucleo familiare costituito con la sig.ra Parte_2
, con la quale ha generato un figlio, (nato a [...]
[...] Persona_3
l'01.03.2014), mentre la risiede con le figlie in un immobile sito in Taranto alla Via CP_1
Scoglio del Tonno n.70 , per il quale paga un canone di locazione di euro 500,00 mensili (cfr ordine di liberazione di immobile a seguito di aggiudicazione del 27.07.2018 ; certificato cumulativo di famiglia e residenza in atti del - allegato al ricorso;
contratto di locazione in atti -allegato Parte_1
alla comparsa di costituzione) .
Tanto premesso, deve quindi ritenersi che, considerata la durata della convivenza matrimoniale ( quattro anni circa), l'età della richiedente l'assegno (oggi 48 anni) e la sua abilità ed idoneità al lavoro, nonché la verosimile circostanza che la stessa abbia reperito in altro modo fonti di reddito utili al suo sostentamento e a quello delle figlie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile. Controparte_1
Quanto alle figlie , di anni diciotto , ed , di anni diciassette , deve evidenziarsi che allo Per_2 Per_1
stato attuale avendo la prima raggiunto la maggiore età, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario, mentre per la seconda deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto liberamente concordato tra le parti e tanto in ragione dell'età della ragazza , nonché in ragione di quanto evidenziato da ultimo dalla resistente che , in sede di memoria di replica, ha rappresentato che le figlie convivono con la madre e traggono pieno giovamento non solo dal rapporto con la madre, ma anche dalla frequentazione paterna, posto che i dissidi si sono attenuati nel tempo.
In merito al mantenimento delle stesse, Il ricorrente , che continua a svolgere l'attività di operaio, è verosimile che percepisca quale unico reddito quello derivante da tale attività , più volte decurtato a causa delle procedure di pignoramento presso terzi sullo stipendio avviate dalla resistente per essersi il reso inadempiente nel versamento degli assegni di mantenimento per coniuge e figlie e Parte_1
deve far fronte alle spese necessarie per il suo nuovo nucleo familiare ( cfr ordinanza assegnazione
RG 1916/2014; ordinanza assegnazione RG 1382/2017). in considerazione dell'età delle ragazze , le cui esigenze , per dato di comune esperienza, devono considerarsi aumentate con la crescita , deve stabilirsi l'obbligo del di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie con il versamento alla dell'importo di euro 560,00 CP_1
complessivi (in ragione di euro 280,00 ciascuna) ritenuta allo stato cifra congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% assegno unico, se e in quanto percepito.
Nulla deve stabilirsi in relazione alla casa familiare in quanto dismessa.
5 In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1
confronti di , così dispone: Controparte_1
- Rigetta la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1
divorzile ;
- affida la minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con Persona_4
collocazione presso la madre;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore sia rimesso Per_1 all'accordo delle parti;
- nulla dispone in ordine alla ex casa coniugale per quanto in motivazione;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed la somma mensile di euro 560,00 (oltre assegno unico al 50%, se Per_2 Per_1
e in quanto percepito), in ragione di euro 280,00 per ciascuna, in favore della madre
[...]
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese CP_1
straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il
Tribunale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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