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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BALLADORE MARIAROSA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Anna Osti;
PARTE CONVENUTA
Avv. BARBARA LEPORE - CURATORE SPECIALE DELLA
MINORE (C.F. ), in Persona_1 C.F._3
proprio; PARTE INTERVENUTA
Pubblico Ministero, intervenuto ex lege
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'On.le Tribunale, a Parte_1
modifica delle condizioni di responsabilità genitoriale adottate con decreto n.
6548/2021 in data 2.7.2021 e dato atto della rinuncia del resistente al decreto n.
352/2024 del 9.1.2024, e con integrale rigetto di ogni avversaria domanda e/o istanza siccome inammissibili e/o infondate, statuire l'affidamento super esclusivo della minore alla madre con potere esclusivo di quest'ultima di decidere sulle Persona_1
questioni che ineriscono gli studi ed il percorso di crescita e formativo, la salute e le scelte religiose della minore;
statuire la sospensione di ogni rapporto di frequentazione con il padre e fintanto che la minore non sarà in grado/non vorrà ripristinare il rapporto;
rideterminare l'assegno di mantenimento che è tenuto a CP_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della minore
in relazione, oltre che alle rispettive condizioni economiche dei genitori, ai Per_1 tempi di permanenza della minore stessa con l'uno e con l'altro genitore e alle aumentate esigenze di vita della stessa, nell'importo mensile di € 400,00 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie come già disciplinato;
condannare il resistente alla refusione delle spese di lite ed altresì ai sensi dell'art. 96 I c. c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria che si quantificano in euro 5.000,00 o in quella diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito potrà liquidare d'ufficio ed in via equitativa e, in subordine, con condanna al pagamento di somma equitativamente determinata che il
Tribunale vorrà statuire ai sensi dell'art. 96 III c. c.p.c.; condannare il resistente alla refusione delle spese di CTU e di CTP. Si depositano n. 2 fatture emesse dal dr.
e n. 3 fatture emesse dalla CTP, dr.ssa relativamente alle rimesse CP_2 Per_2 ricevute dalla sig.ra ”; Parte_1
pag. 2/15 Per la parte resistente “1. Disporre l'affido condiviso della CP_1 minore con collocamento prevalente presso la madre.
2. Disporre l'immediata presa in carico di entrambi i genitori da parte dei SS Aulss 5 con incarico di predisporre un percorso individuale per il padre e percorsi di coppia finalizzati alla ripresa degli incontri padre-figlia secondo modalità e tempistiche demandate al Consultorio. 3.
Confermarsi, a far data dalla domanda, le vigenti statuizioni in tema di mantenimento della figlia minore anche con riferimento alle spese straordinarie.
4. Disporre che
intensifichi con regolarità settimanale o quindicinale il percorso di Persona_1
psicoterapia con un professionista specializzato nella fascia di età della minore scelto di comune accordo da entrambi i genitori o in subordine con la Dott.ssa
[...]
.
5. Con vittoria di spese di lite”; CP_3
Per il curatore speciale della minore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice designato, nel prioritario interesse della minore 1) Persona_1
affidare in via esclusiva la minore alla madre, con la previsione che Per_1 quest'ultima possa assumere ogni decisione inerente la figlia senza la preventiva consultazione e il previo consenso del padre 2) disporre la stabile CP_1
collocazione della minore presso il domicilio materno in Badia Polesine (RO), Via Cà
Mignola Nuova n. 870; 3) sospendere la frequentazione di con il padre in Per_1
quanto allo stato attuale gravemente pregiudizievole per la minore;
4) disporre che il
Sig. partecipi al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento CP_1 alla Sig.ra di una somma mensile che sia proporzionata all'effettiva Parte_1 capacità contributiva del medesimo e parametrata all'esclusività dei tempi di permanenza della minore presso la madre;
5) stabilire che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le tipologie e le modalità indicate nel Protocollo sulle spese in uso eventualmente in presso il Tribunale di Rovigo e/o comunque secondo quanto già disciplinato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, la ricorrente ha Parte_1
domandato la modifica del Decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del 26.7.2021,
pag. 3/15 emesso alla luce dell'accordo raggiunto delle parti, chiedendo di disporre nuove modalità di frequentazione tra il padre, e la figlia minore della CP_1
coppia, (30.09.2010), allegando che dopo un grave episodio di scontro e Per_1
litigio tra i genitori occorso in data 26.09.2023, la minore ha interrotto ogni frequentazione e contatto con il padre, chiedendo anche l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre previsto per la stessa, da euro 200,00, ad euro 400,00 mensili.
Il costituendosi in giudizio, ha allegato che la crisi del rapporto con la figlia CP_1
sarebbe imputabile non soltanto al grave episodio del settembre 2023, ma anche alla scarsa collaborazione materna nella gestione del rapporto padre-figlia e alle condotte ostative perpetrate dalla Ha chiesto in via riconvenzionale l'affidamento Parte_1
esclusivo a sé della minore, nonché l'immediata ripresa degli incontri tra il padre e e l'attivazione di un percorso di valutazione delle ragioni di disagio della Per_1
minore, da parte dei servizi sociali della ULSS 5 Polesana, già a conoscenza della situazione del nucleo familiare.
La ricorrente, a sua volta, ha formulato una reconventio reconventionis, avente ad oggetto l'accertamento dell'attualità dei presupposti dell'affidamento condiviso della minore, prevedendosi, in alternativa, l'affidamento esclusivo o super-esclusivo della stessa alla madre e autorizzando a proseguire un percorso di supporto Per_1
psicologico, attualmente in atto con la psicologa della scuola.
All'esito delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 5.04.2024, il Collegio ha nominato l'avv. Barbara Lepore quale curatore speciale della minore ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., non essendo risultati i genitori adeguati a rappresentarne gli interessi, e ha provveduto all'ascolto della minore ex art. 473-bis.4 c.p.c., Persona_1 svoltosi all'udienza del 3.05.2024.
All'esito, è stata ammessa una consulenza tecnica psicologica sulla minore e sull'intero nucleo familiare, nominando il dott. . Controparte_4
Con ordinanza del 22.07.2024, vista la dichiarazione di avvenuto decesso del primo difensore del convenuto, avv. Marcello Vinci, il Collegio ha dichiarato l'interruzione pag. 4/15 del processo, che è stato riassunto con ricorso della del 12.09.2024, a seguito Parte_1
del quale, instaurato il contraddittorio con il convenuto e con il CP_1
curatore speciale della minore avv. Lepore, è stata disposta la prosecuzione delle operazioni peritali.
In seguito al deposito della perizia da parte del CTU dott. , le parti hanno CP_2
precisato le rispettive conclusioni, con deposito dei termini per memorie conclusive ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., e all'udienza del 7.03.2025, il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Al fine della migliore comprensione delle modalità di affidamento e frequentazione della minore, più idonee alla stessa, occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta, nello specifico in relazione a quanto manifestato dalla stessa e a Per_1 quanto evidenziato dal Consulente d'ufficio nella propria relazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che la nomina del curatore speciale per la minore è stata necessaria in quanto è emersa una situazione di conflitto genitoriale, non ridottasi neppure nel corso del procedimento.
Difatti, alla luce della situazione di estrema conflittualità genitoriale e viste le ripercussioni verificatesi sul benessere psico-fisico di , dato che il conflitto si Per_1
è manifestato già soltanto sul nominativo dello psicoterapeuta per la minore e sul percorso da intraprendere di comune accordo al fine del recupero del rapporto tra la minore e il padre della stessa, i genitori non sono risultati adeguati a rappresentare gli interessi della stessa.
In particolare, in data 3.05.2024 il Collegio ha proceduto all'audizione ex art. 473-bis.4
c.p.c. della minore (30.09.2010), la quale ha riferito il suo attuale e Persona_1
perdurante disagio, manifestatosi anche con crisi di pianto nel corso dell'audizione, rispetto alla figura paterna e alle criticità emerse nel rapporto con il padre dopo l'episodio di scontro del settembre 2023, occasione nella quale la minore ha manifestato svariate criticità nel rapporto con il risalenti anche ad un periodo antecedente CP_1
pag. 5/15 all'episodio avvenuto nel settembre 2023, tra la stessa e la madre da un lato, e il padre dall'altro.
La stessa ha dichiarato “il 26 settembre, infatti, è accaduto un episodio per me molto grave in quanto mio padre ha cercato di trattenermi con la forza a casa sua, benchè sapesse che io volevo tornare a casa dove avrei trovato mia madre. Lei è venuta a prendermi e mio padre ha assunto atteggiamenti violenti anche nei suoi confronti.
Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che io ho sempre avuto un rapporto di contrasto con mio padre. Aggiungo che lui spesso beve, nel senso che torna
a casa dal bar palesemente ubriaco. Ho viso io stessa mio padre alterato per aver bevuto e spesso è tornato a casa dopo l'una di notte mentre ero sveglia ad aspettarlo.
Dopo l'episodio che ho raccontato, ci siamo sentiti mio padre ed io solo per telefono, ma alla fine ho deciso di non chiamarlo più perché continuavo a litigare per telefono.
Non credo che mio padre possa fare qualcosa per recuperare il suo rapporto con me.
Sono molto stanca si questa situazione a lui sta ostacolando anche il mio desiderio di proseguire con la dott.ssa il percorso terapeutico che avevo cominciato a CP_3 scuola”.
Sul punto, occorre premettere che la minore si è presentata dinanzi al Giudice delegato in modo consapevole e disinvolto, con molta disponibilità, rispondendo alle domande in modo sereno, maturo e con atteggiamento educato. La stessa inoltre è apparsa curata, adeguata. Si è anche posta al giudice senza gesticolare, senza abbassare o volgere lo sguardo altrove, ed è apparsa pienamente capace di discernere, così come le sue risposte risultano frutto del suo volere privo di condizionamenti, nonostante, come visto, le sue parole sono state spesso intervallate da crisi di pianto.
Per ciò che concerne la perizia tecnica svolta nel corso del procedimento, si rileva che il dott. , nonostante abbia tentato una conciliazione con le parti, è giunto ad CP_2
evidenziare il malessere di rispetto al rapporto con il padre. Per_1
Il CTU dott. , dopo aver valutato l'intero nucleo familiare, ha esposto il CP_2
malessere manifestato da , riscontrandone l'origine nel rapporto pregresso tra Per_1 la minore e la figura genitoriale paterna che l'episodio del 26.09.2023 ha fatto emergere pag. 6/15 con maggiore chiarezza (“la prima origine del disagio di deriva da Per_1
comportamenti ascrivibile ad entrambi i genitori durante la convivenza, successivamente al padre per le difficoltà di esprimere adeguate competenze funzionali
e relazionali nei confronti della figlia” – cfr pag. 49 elaborato peritale).
Il CTU ha posto in evidenza che “nello sviluppo preadolescenziale, si è Per_1 proposta con un'affermazione di sé in contrasto con il padre, in ragione di manifeste difficoltà comunicative ed empatiche paterne, dapprima contenuta e poi esplicitata” (cfr pag. 44 elaborato peritale) e ancora “ ha fissato nella memoria la figura di un Per_1
padre che non si sa contenere e che mette angoscia. Aspetti traumatizzanti di disregolazione affettiva evidenti nella scena (episodio del 26.09.2023) giustificano il distanziamento autoprotettivo di (…). In merito al rifiuto di , va Per_1 Per_1
considerata la frustrazione cumulativa delle esigenze di valorizzazione vissute in riferimento al padre, da cui l'importanza dell'appoggio e comprensione della madre”
(cfr. pag. 46 elaborato peritale).
Nello specifico, il consulente, ha illustrato che non trovava concordanza Per_1
empatica da parte del padre rispetto al suo sentire di preadolescente, dovendosi confrontare con lacune della rispondenza affettiva e con un pensiero paterno orientato all'esterno. Da ciò il bisogno di riferirsi alla madre per la conferma del valore del sé, dell'identità in formazione oltre per l'identificazione di genere” (cfr pag. 46 elaborato peritale).
Il dott. ha esposto le seguenti valutazioni nelle proprie conclusioni (pagg. 48- CP_2
51):
- “Il rifiuto di nei confronti del padre deriva da esperienze frustranti Per_1
con il sig. non in grado di proporsi in accordo con la sensibilità della CP_1
figlia. Al rifiuto concorrono esperienze codificate a livelli diversi di consapevolezza, di mancata integrazione genitoriale nell'infanzia e successivamente alla separazione: il rapporto con genitori conviventi ma
“separati in casa”, non ha favorito l'interiorizzazione di figure genitoriali integrate che confermano la sicurezza di base e stimolano l'autonomia; alla
pag. 7/15 separazione dei genitori si è confrontata con dinamiche Per_1
destabilizzanti. La lite con il padre del settembre 2023, oltre ad essere di per sé traumatizzante, ha aggregato eventi cumulativi negativi diffusamente presenti nella memoria autobiografica, da cui il distanziamento da una figura paterna codificata come inaccettabile per una generalizzazione emozionale scaturita dall'episodio”;
- il rifiuto della medesima nei confronti della figura paterna “deriva da esperienze frustranti con il Sig. non in grado di proporsi in accordo con la figlia” CP_1
e che “la prescrizione di eventuali incontri, allo stato attuale, è da ritenersi pregiudizievole per lo sviluppo della minore (…) in quanto il Sig. non è CP_1
in grado di garantire una crescita equilibrata della figlia per le tensioni esistenti” e attesa “la difficoltà (del medesimo) di raffigurarsi gli elementi salienti del sentire della figlia, di abbandonare semplificazioni disfunzionali, di sviluppare iniziative che possano raggiungere la sensibilità della figlia preadolescente”.
- “La sig.ra si pone con la figlia in modo affettuoso e sensibile, cura la Parte_1
sua formazione, istruzione e favorisce la socializzazione, preoccupata che non si aggiungano ulteriori stress e disagi in danno allo sviluppo della figlia. Il sig. non riesce ad esprimere il proprio affetto manifestando un'empatia e CP_1
un'intimità che incontrino i codici affettivi della figlia, da cui la dissintonia e i fraintendimenti che hanno costellato il rapporto, fino alla rottura del
26/09/2023 e al rifiuto di incontrarlo. Allo stato attuale il sig. non è in CP_1 grado di garantire una crescita equilibrata della figlia per le tensioni esistenti”;
- “L'attuale non idoneità all'espletamento del ruolo genitoriale da parte del padre deriva dalla difficoltà di raffigurarsi gli elementi salienti del sentire della figlia, di abbandonare semplificazioni disfunzionali, di sviluppare iniziative che possano raggiungere la sensibilità della figlia preadolescente. , dopo Per_1
aver accumulato esperienze frustranti, si è confrontata con un profilo paterno traumatizzante;
il padre, vincolato da modelli interpretativi semplicistici, non ha trovato modo di proporsi con lei in maniera efficace”; e ancora “Per discordanza di sensibilità e di linguaggio, la presenza paterna è venuta a
pag. 8/15 realizzarsi come frustrante e in contrasto con le esigenze di comprensione e di supporto della figlia. Lo scrivente ritiene attualmente controindicata la prescrizione di incontri padre-figlia, in quanto incrementerebbe i vissuti di estraneità e di frustrazione, coartati o esteriorizzati. Ritiene che il sig. CP_1
debba migliorare le proprie competenze comunicative ed empatiche. E' vincolato da schemi semplificati, dalla fissità del punto di vista, da narrative inadeguate del rapporto con la figlia;
ritiene erroneamente di poter evitare di porsi in prima persona con iniziative di avvicinamento a lei”.
Alla luce delle pregresse valutazioni, il CTU ha affermato di ritenere che
“difficilmente il signor da solo riesca a correggere un'impostazione che CP_1
porta a confliggere con la figlia, da cui la necessità di una guida che lo aiuti a riproporsi attivamente. Potrà proporsi con la figlia con brevi scritti esplicativi, con la presenza alle gare sportive della figlia, con offerta di corsi formativi che possono esserle utili, con doni indicativi della sua attenzione alle ricorrenze, possibilmente concordati con la madre. Le possibilità di recupero del rapporto dipendono dalla ricodificazione da parte del sig. degli eventi che hanno determinato il CP_1
rifiuto, con atteggiamenti nuovi che facilitino tale ricodificazione, oltre che dalla evoluzione maturativa della minore, che insieme possono portare alla reinterpretazione del significato degli eventi disturbanti. Il Consultorio Familiare potrà valutare l'esito della revisione del ruolo paterno che il sig. vorrà CP_1
intraprendere, il miglioramento delle forme di comunicazione, la validità della prospezione che può guidare ad iniziative personali. Il Consultorio potrà poi coinvolgere la sig.ra e considerare l'opportunità di alcuni incontri Parte_1
protetti di verifica. All'esito positivo, potranno essere programmati tempi, forme e durata di successivi incontri liberi”. Il perito d'ufficio ha infine suggerito come altamente opportuna, in questa fase, la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
Il Collegio reputa del tutto esaustive le indicazioni fornite dal CTU all'esito delle operazioni peritali svolte, avendo il perito condotto un approfondimento privo di vizi pag. 9/15 logici o motivazionali, anche sorretto dall'adeguata risposta alle osservazioni dei
CCTTPP di parte.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, alla luce delle rilevanti carenze genitoriali individuate nel Dacome sotto il profilo della comunicazione nell'esclusivo interesse di
, e alla luce del possibile e grave stallo che potrebbe verificarsi nelle scelte Per_1 inerenti alla minore, reputa il Collegio che sia opportuna la previsione dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della figlia alla madre, come chiesto dalla madre stessa e dal curatore speciale della minore.
Peraltro, come noto, l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), può essere derogato (“salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 316 quater c.c.) dando così luogo al c.d. affido “super-esclusivo”.
Per quanto sinora esposto, tale deroga appare necessaria ed opportuna nell'interesse di
, per cui si dispone l'affidamento c.d. super esclusivo della minore alla Per_1
madre, con esercizio esclusivo da parte di quest'ultima della responsabilità genitoriale e rimessione alla stessa di tutte le decisioni inerenti alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza abituale.
Tale decisione deriva anche, ad esempio, dal grave stallo verificatosi nella coppia genitoriale per l'individuazione del nominativo di uno psico-terapeuta per la minore, circostanza descritta anche dalla stessa , che ha condotto il Collegio con Per_1
ordinanza in corso di causa del 27.05.2024 ad autorizzare la madre della minore ad avviare, anche in assenza del consenso paterno, un percorso di supporto psico- terapeutico in favore della figlia presso un/una professionista individuata dalla madre stessa.
Per quanto attiene alla disciplina delle visite tra il padre e la figlia, come visto, lo stesso
Consulente tecnico ne ha sconsigliato allo stato l'attuazione e l'imposizione alla minore, suggerendo in ogni caso che ogni tentativo di riavvicinamento del padre alla figlia deve essere preceduto da un percorso di supporto dello stesso volto a “correggere CP_1
pag. 10/15 un'impostazione che porta a confliggere con la figlia, da cui la necessità di una guida che lo aiuti a riproporsi attivamente”.
La domanda del resistente di disporre l'immediata attivazione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare confligge con le chiare valutazioni del Consulente d'ufficio, considerato che l'attivazione del Consultorio familiare è stata indicata solo come necessaria in una fase successiva alla revisione del ruolo e dell'impostazione paterna, al fine di valutare l'esito di tale revisione, il miglioramento delle sue forme di comunicazione, avendo il CTU suggerito che il Consultorio potrà nel futuro coinvolgere la madre della minore e la minore stessa, solo dopo il positivo superamento da parte del di questo personale percorso di revisione. CP_1
Va tuttavia richiamato il principio secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma
2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione” (Cass. n. 13506/2015).
Al contrario, non è nelle facoltà del Tribunale quella di prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n. 18222).
A tale proposito, quindi, il Dacome potrà valutare in via autonoma il percorso da intraprendere in prima persona, di modo che le parti potranno valutare all'esito una complessiva modifica della situazione attualmente in essere.
pag. 11/15 Per ciò che concerne , quindi, non possono allo stato esserle imposti incontri Per_1
con il padre, né in forma libera, né in forma protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti, considerati il chiaro rifiuto in tal senso dalla stessa espresso per tutto il corso del procedimento e l'età della stessa, attualmente di 14 anni e mezzo.
Difatti, la Corte di Cassazione recentemente ha precisato che: “Nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio” (Cass. Civile Ord. 21341/2019).
Ben si comprende quindi come, allo stato attuale, il rifiuto della minore di dare luogo ad una ripresa degli incontri e della frequentazione con il padre possano dirsi derivanti da una scelta consapevole della stessa, radicata e rimasta ferma per tutto il corso del procedimento.
Per l'effetto, tenuto conto della autodeterminazione della minore e delle peculiarità del caso concreto, il diritto della figlia alla bigenitorialità, può essere esercitato anche nella sua accezione negativa, vale a dire, come diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ. n. 11170 del 2019).
Difatti, indipendentemente dalla indagine eziologica relative alle cause che hanno comportato il cristallizzarsi di tale situazione, non può non evidenziarsi che l'imposizione di un affidamento congiunto o di un diritto di visita del padre in maniera continuativa, lederebbe l'interesse e il benessere psicofisico della minore.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'imposizione alla minore di un percorso di riavvicinamento al padre (richiesto dal non risulti conforme al benessere CP_1
psico-fisico della minore, che è risultata consapevole delle proprie valutazioni e le ha espresse in plurime occasioni, sia dinanzi al Collegio, sia al curatore speciale dalla stessa sentita, sia nel corso delle valutazioni del perito d'ufficio.
pag. 12/15 Si dichiarano, quindi, sospese le visite e gli incontri tra il padre e la figlia, fatti salvi i futuri sviluppi che potranno esservi, all'esito del positivo superamento in via individuale di un percorso da parte del secondo le indicazioni fornite dal CTU CP_1
nella propria perizia.
Per quanto attiene alla domanda della ricorrente di aumento del contributo paterno al mantenimento della minore, occorre esaminare i rispettivi redditi delle parti.
La all'udienza del 5.04.2024 ha dichiarato “il mio reddito mensile è di poco Parte_1
meno di 3.000,00 euro, inclusi i miei compensi, la rendita locatizia di 410,00 euro e il
50,00 euro mensili a titolo di assegno unico e universale. La giacenza attualmente presente sul mio conto corrente ammonta a 180.000,00 euro. La casa in cui vivo con mia figlia è di mia proprietà e non sono tenuta al pagamento di alcun mutuo”.
Dal modello 730/2024, è risultato che la stessa abbia percepito nell'anno d'imposta
2023 un reddito netto complessivo di circa 34.000,00 euro.
Per quanto riguarda il lo stesso ha dichiarato: “il mio reddito da agente di CP_1
commercio ammonta a circa 1.500,00 euro al mese. Vivo in una casa di mia proprietà, ho una giacenza sul conto corrente ci circa 40.000,00 euro”, avendo lo stesso dichiarato per l'anno d'imposta 2023 un reddito netto di circa 20.000,00 euro.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Valutata l'età della minore, di quasi 15 anni, e l'attuale assenza di tempi di permanenza della stessa presso il padre, anche alla luce della situazione reddituale delle parti, e della capacità di risparmio delle stesse (sicuramente più elevata in capo alla ricorrente), e pag. 13/15 considerato che con decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del 2.7.2021, era stato previsto a carico del padre della minore un assegno di euro 200,00 euro mensili, si ritiene opportuno prevedere allo stato un contributo paterno al mantenimento di pari a 320,00 euro mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Per_1
Resta ferma la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come già disciplinata nel decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del
2.7.2021.
Inoltre, si prevede che l'assegno unico e universale per la minore sia percepito per l'intero dalla che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il Parte_1
consenso paterno.
Per quanto concerne la domanda avanzata dalla ricorrente di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., la stessa non merita accoglimento, considerato che non si ravvisa una difesa in giudizio da parte del improntata alla mala fede o alla colpa grave. CP_1
Visto l'art. 92 co. 2 c.p.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un quarto, ponendo la quota residua (i tre quarti) a carico del con obbligo di CP_1
refusione delle stesse a favore della Le stesse si liquidano come da Parte_1
dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, e in riferimento ad una casa di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo a tutte le fasi di giudizio.
Per quanto riguarda le spese di CTU, avendo l'accertamento peritale risposto alla necessità di assicurare il benessere psico-fisico della figlia minore della coppia, le stesse, già liquidate nel decreto del 6.02.2025, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, restando a carico da ciascuna parte il costo del proprio CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del 2.7.2021, così provvede:
pag. 14/15 1) DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore Persona_1
alla madre con facoltà della stessa di assumere anche le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
2) DISPONE la sospensione della frequentazione tra il padre e la figlia Persona_1
[...]
3) DICHIARA tenuto a contribuire al mantenimento della figlia CP_1
minore mediante versamento alla madre della stessa entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno di euro 320,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
4) PONE definitivamente le spese di CTU già liquidate nel decreto del 6.02.2025, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto, e
CONDANNA a rifondere ad la quota CP_1 Parte_1 residua (3/4), delle stesse, che si liquidano qui per l'intero in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BALLADORE MARIAROSA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Anna Osti;
PARTE CONVENUTA
Avv. BARBARA LEPORE - CURATORE SPECIALE DELLA
MINORE (C.F. ), in Persona_1 C.F._3
proprio; PARTE INTERVENUTA
Pubblico Ministero, intervenuto ex lege
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'On.le Tribunale, a Parte_1
modifica delle condizioni di responsabilità genitoriale adottate con decreto n.
6548/2021 in data 2.7.2021 e dato atto della rinuncia del resistente al decreto n.
352/2024 del 9.1.2024, e con integrale rigetto di ogni avversaria domanda e/o istanza siccome inammissibili e/o infondate, statuire l'affidamento super esclusivo della minore alla madre con potere esclusivo di quest'ultima di decidere sulle Persona_1
questioni che ineriscono gli studi ed il percorso di crescita e formativo, la salute e le scelte religiose della minore;
statuire la sospensione di ogni rapporto di frequentazione con il padre e fintanto che la minore non sarà in grado/non vorrà ripristinare il rapporto;
rideterminare l'assegno di mantenimento che è tenuto a CP_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della minore
in relazione, oltre che alle rispettive condizioni economiche dei genitori, ai Per_1 tempi di permanenza della minore stessa con l'uno e con l'altro genitore e alle aumentate esigenze di vita della stessa, nell'importo mensile di € 400,00 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie come già disciplinato;
condannare il resistente alla refusione delle spese di lite ed altresì ai sensi dell'art. 96 I c. c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria che si quantificano in euro 5.000,00 o in quella diversa maggior o minor somma che il Tribunale adito potrà liquidare d'ufficio ed in via equitativa e, in subordine, con condanna al pagamento di somma equitativamente determinata che il
Tribunale vorrà statuire ai sensi dell'art. 96 III c. c.p.c.; condannare il resistente alla refusione delle spese di CTU e di CTP. Si depositano n. 2 fatture emesse dal dr.
e n. 3 fatture emesse dalla CTP, dr.ssa relativamente alle rimesse CP_2 Per_2 ricevute dalla sig.ra ”; Parte_1
pag. 2/15 Per la parte resistente “1. Disporre l'affido condiviso della CP_1 minore con collocamento prevalente presso la madre.
2. Disporre l'immediata presa in carico di entrambi i genitori da parte dei SS Aulss 5 con incarico di predisporre un percorso individuale per il padre e percorsi di coppia finalizzati alla ripresa degli incontri padre-figlia secondo modalità e tempistiche demandate al Consultorio. 3.
Confermarsi, a far data dalla domanda, le vigenti statuizioni in tema di mantenimento della figlia minore anche con riferimento alle spese straordinarie.
4. Disporre che
intensifichi con regolarità settimanale o quindicinale il percorso di Persona_1
psicoterapia con un professionista specializzato nella fascia di età della minore scelto di comune accordo da entrambi i genitori o in subordine con la Dott.ssa
[...]
.
5. Con vittoria di spese di lite”; CP_3
Per il curatore speciale della minore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice designato, nel prioritario interesse della minore 1) Persona_1
affidare in via esclusiva la minore alla madre, con la previsione che Per_1 quest'ultima possa assumere ogni decisione inerente la figlia senza la preventiva consultazione e il previo consenso del padre 2) disporre la stabile CP_1
collocazione della minore presso il domicilio materno in Badia Polesine (RO), Via Cà
Mignola Nuova n. 870; 3) sospendere la frequentazione di con il padre in Per_1
quanto allo stato attuale gravemente pregiudizievole per la minore;
4) disporre che il
Sig. partecipi al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento CP_1 alla Sig.ra di una somma mensile che sia proporzionata all'effettiva Parte_1 capacità contributiva del medesimo e parametrata all'esclusività dei tempi di permanenza della minore presso la madre;
5) stabilire che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le tipologie e le modalità indicate nel Protocollo sulle spese in uso eventualmente in presso il Tribunale di Rovigo e/o comunque secondo quanto già disciplinato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, la ricorrente ha Parte_1
domandato la modifica del Decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del 26.7.2021,
pag. 3/15 emesso alla luce dell'accordo raggiunto delle parti, chiedendo di disporre nuove modalità di frequentazione tra il padre, e la figlia minore della CP_1
coppia, (30.09.2010), allegando che dopo un grave episodio di scontro e Per_1
litigio tra i genitori occorso in data 26.09.2023, la minore ha interrotto ogni frequentazione e contatto con il padre, chiedendo anche l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre previsto per la stessa, da euro 200,00, ad euro 400,00 mensili.
Il costituendosi in giudizio, ha allegato che la crisi del rapporto con la figlia CP_1
sarebbe imputabile non soltanto al grave episodio del settembre 2023, ma anche alla scarsa collaborazione materna nella gestione del rapporto padre-figlia e alle condotte ostative perpetrate dalla Ha chiesto in via riconvenzionale l'affidamento Parte_1
esclusivo a sé della minore, nonché l'immediata ripresa degli incontri tra il padre e e l'attivazione di un percorso di valutazione delle ragioni di disagio della Per_1
minore, da parte dei servizi sociali della ULSS 5 Polesana, già a conoscenza della situazione del nucleo familiare.
La ricorrente, a sua volta, ha formulato una reconventio reconventionis, avente ad oggetto l'accertamento dell'attualità dei presupposti dell'affidamento condiviso della minore, prevedendosi, in alternativa, l'affidamento esclusivo o super-esclusivo della stessa alla madre e autorizzando a proseguire un percorso di supporto Per_1
psicologico, attualmente in atto con la psicologa della scuola.
All'esito delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 5.04.2024, il Collegio ha nominato l'avv. Barbara Lepore quale curatore speciale della minore ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., non essendo risultati i genitori adeguati a rappresentarne gli interessi, e ha provveduto all'ascolto della minore ex art. 473-bis.4 c.p.c., Persona_1 svoltosi all'udienza del 3.05.2024.
All'esito, è stata ammessa una consulenza tecnica psicologica sulla minore e sull'intero nucleo familiare, nominando il dott. . Controparte_4
Con ordinanza del 22.07.2024, vista la dichiarazione di avvenuto decesso del primo difensore del convenuto, avv. Marcello Vinci, il Collegio ha dichiarato l'interruzione pag. 4/15 del processo, che è stato riassunto con ricorso della del 12.09.2024, a seguito Parte_1
del quale, instaurato il contraddittorio con il convenuto e con il CP_1
curatore speciale della minore avv. Lepore, è stata disposta la prosecuzione delle operazioni peritali.
In seguito al deposito della perizia da parte del CTU dott. , le parti hanno CP_2
precisato le rispettive conclusioni, con deposito dei termini per memorie conclusive ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., e all'udienza del 7.03.2025, il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Al fine della migliore comprensione delle modalità di affidamento e frequentazione della minore, più idonee alla stessa, occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta, nello specifico in relazione a quanto manifestato dalla stessa e a Per_1 quanto evidenziato dal Consulente d'ufficio nella propria relazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che la nomina del curatore speciale per la minore è stata necessaria in quanto è emersa una situazione di conflitto genitoriale, non ridottasi neppure nel corso del procedimento.
Difatti, alla luce della situazione di estrema conflittualità genitoriale e viste le ripercussioni verificatesi sul benessere psico-fisico di , dato che il conflitto si Per_1
è manifestato già soltanto sul nominativo dello psicoterapeuta per la minore e sul percorso da intraprendere di comune accordo al fine del recupero del rapporto tra la minore e il padre della stessa, i genitori non sono risultati adeguati a rappresentare gli interessi della stessa.
In particolare, in data 3.05.2024 il Collegio ha proceduto all'audizione ex art. 473-bis.4
c.p.c. della minore (30.09.2010), la quale ha riferito il suo attuale e Persona_1
perdurante disagio, manifestatosi anche con crisi di pianto nel corso dell'audizione, rispetto alla figura paterna e alle criticità emerse nel rapporto con il padre dopo l'episodio di scontro del settembre 2023, occasione nella quale la minore ha manifestato svariate criticità nel rapporto con il risalenti anche ad un periodo antecedente CP_1
pag. 5/15 all'episodio avvenuto nel settembre 2023, tra la stessa e la madre da un lato, e il padre dall'altro.
La stessa ha dichiarato “il 26 settembre, infatti, è accaduto un episodio per me molto grave in quanto mio padre ha cercato di trattenermi con la forza a casa sua, benchè sapesse che io volevo tornare a casa dove avrei trovato mia madre. Lei è venuta a prendermi e mio padre ha assunto atteggiamenti violenti anche nei suoi confronti.
Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che io ho sempre avuto un rapporto di contrasto con mio padre. Aggiungo che lui spesso beve, nel senso che torna
a casa dal bar palesemente ubriaco. Ho viso io stessa mio padre alterato per aver bevuto e spesso è tornato a casa dopo l'una di notte mentre ero sveglia ad aspettarlo.
Dopo l'episodio che ho raccontato, ci siamo sentiti mio padre ed io solo per telefono, ma alla fine ho deciso di non chiamarlo più perché continuavo a litigare per telefono.
Non credo che mio padre possa fare qualcosa per recuperare il suo rapporto con me.
Sono molto stanca si questa situazione a lui sta ostacolando anche il mio desiderio di proseguire con la dott.ssa il percorso terapeutico che avevo cominciato a CP_3 scuola”.
Sul punto, occorre premettere che la minore si è presentata dinanzi al Giudice delegato in modo consapevole e disinvolto, con molta disponibilità, rispondendo alle domande in modo sereno, maturo e con atteggiamento educato. La stessa inoltre è apparsa curata, adeguata. Si è anche posta al giudice senza gesticolare, senza abbassare o volgere lo sguardo altrove, ed è apparsa pienamente capace di discernere, così come le sue risposte risultano frutto del suo volere privo di condizionamenti, nonostante, come visto, le sue parole sono state spesso intervallate da crisi di pianto.
Per ciò che concerne la perizia tecnica svolta nel corso del procedimento, si rileva che il dott. , nonostante abbia tentato una conciliazione con le parti, è giunto ad CP_2
evidenziare il malessere di rispetto al rapporto con il padre. Per_1
Il CTU dott. , dopo aver valutato l'intero nucleo familiare, ha esposto il CP_2
malessere manifestato da , riscontrandone l'origine nel rapporto pregresso tra Per_1 la minore e la figura genitoriale paterna che l'episodio del 26.09.2023 ha fatto emergere pag. 6/15 con maggiore chiarezza (“la prima origine del disagio di deriva da Per_1
comportamenti ascrivibile ad entrambi i genitori durante la convivenza, successivamente al padre per le difficoltà di esprimere adeguate competenze funzionali
e relazionali nei confronti della figlia” – cfr pag. 49 elaborato peritale).
Il CTU ha posto in evidenza che “nello sviluppo preadolescenziale, si è Per_1 proposta con un'affermazione di sé in contrasto con il padre, in ragione di manifeste difficoltà comunicative ed empatiche paterne, dapprima contenuta e poi esplicitata” (cfr pag. 44 elaborato peritale) e ancora “ ha fissato nella memoria la figura di un Per_1
padre che non si sa contenere e che mette angoscia. Aspetti traumatizzanti di disregolazione affettiva evidenti nella scena (episodio del 26.09.2023) giustificano il distanziamento autoprotettivo di (…). In merito al rifiuto di , va Per_1 Per_1
considerata la frustrazione cumulativa delle esigenze di valorizzazione vissute in riferimento al padre, da cui l'importanza dell'appoggio e comprensione della madre”
(cfr. pag. 46 elaborato peritale).
Nello specifico, il consulente, ha illustrato che non trovava concordanza Per_1
empatica da parte del padre rispetto al suo sentire di preadolescente, dovendosi confrontare con lacune della rispondenza affettiva e con un pensiero paterno orientato all'esterno. Da ciò il bisogno di riferirsi alla madre per la conferma del valore del sé, dell'identità in formazione oltre per l'identificazione di genere” (cfr pag. 46 elaborato peritale).
Il dott. ha esposto le seguenti valutazioni nelle proprie conclusioni (pagg. 48- CP_2
51):
- “Il rifiuto di nei confronti del padre deriva da esperienze frustranti Per_1
con il sig. non in grado di proporsi in accordo con la sensibilità della CP_1
figlia. Al rifiuto concorrono esperienze codificate a livelli diversi di consapevolezza, di mancata integrazione genitoriale nell'infanzia e successivamente alla separazione: il rapporto con genitori conviventi ma
“separati in casa”, non ha favorito l'interiorizzazione di figure genitoriali integrate che confermano la sicurezza di base e stimolano l'autonomia; alla
pag. 7/15 separazione dei genitori si è confrontata con dinamiche Per_1
destabilizzanti. La lite con il padre del settembre 2023, oltre ad essere di per sé traumatizzante, ha aggregato eventi cumulativi negativi diffusamente presenti nella memoria autobiografica, da cui il distanziamento da una figura paterna codificata come inaccettabile per una generalizzazione emozionale scaturita dall'episodio”;
- il rifiuto della medesima nei confronti della figura paterna “deriva da esperienze frustranti con il Sig. non in grado di proporsi in accordo con la figlia” CP_1
e che “la prescrizione di eventuali incontri, allo stato attuale, è da ritenersi pregiudizievole per lo sviluppo della minore (…) in quanto il Sig. non è CP_1
in grado di garantire una crescita equilibrata della figlia per le tensioni esistenti” e attesa “la difficoltà (del medesimo) di raffigurarsi gli elementi salienti del sentire della figlia, di abbandonare semplificazioni disfunzionali, di sviluppare iniziative che possano raggiungere la sensibilità della figlia preadolescente”.
- “La sig.ra si pone con la figlia in modo affettuoso e sensibile, cura la Parte_1
sua formazione, istruzione e favorisce la socializzazione, preoccupata che non si aggiungano ulteriori stress e disagi in danno allo sviluppo della figlia. Il sig. non riesce ad esprimere il proprio affetto manifestando un'empatia e CP_1
un'intimità che incontrino i codici affettivi della figlia, da cui la dissintonia e i fraintendimenti che hanno costellato il rapporto, fino alla rottura del
26/09/2023 e al rifiuto di incontrarlo. Allo stato attuale il sig. non è in CP_1 grado di garantire una crescita equilibrata della figlia per le tensioni esistenti”;
- “L'attuale non idoneità all'espletamento del ruolo genitoriale da parte del padre deriva dalla difficoltà di raffigurarsi gli elementi salienti del sentire della figlia, di abbandonare semplificazioni disfunzionali, di sviluppare iniziative che possano raggiungere la sensibilità della figlia preadolescente. , dopo Per_1
aver accumulato esperienze frustranti, si è confrontata con un profilo paterno traumatizzante;
il padre, vincolato da modelli interpretativi semplicistici, non ha trovato modo di proporsi con lei in maniera efficace”; e ancora “Per discordanza di sensibilità e di linguaggio, la presenza paterna è venuta a
pag. 8/15 realizzarsi come frustrante e in contrasto con le esigenze di comprensione e di supporto della figlia. Lo scrivente ritiene attualmente controindicata la prescrizione di incontri padre-figlia, in quanto incrementerebbe i vissuti di estraneità e di frustrazione, coartati o esteriorizzati. Ritiene che il sig. CP_1
debba migliorare le proprie competenze comunicative ed empatiche. E' vincolato da schemi semplificati, dalla fissità del punto di vista, da narrative inadeguate del rapporto con la figlia;
ritiene erroneamente di poter evitare di porsi in prima persona con iniziative di avvicinamento a lei”.
Alla luce delle pregresse valutazioni, il CTU ha affermato di ritenere che
“difficilmente il signor da solo riesca a correggere un'impostazione che CP_1
porta a confliggere con la figlia, da cui la necessità di una guida che lo aiuti a riproporsi attivamente. Potrà proporsi con la figlia con brevi scritti esplicativi, con la presenza alle gare sportive della figlia, con offerta di corsi formativi che possono esserle utili, con doni indicativi della sua attenzione alle ricorrenze, possibilmente concordati con la madre. Le possibilità di recupero del rapporto dipendono dalla ricodificazione da parte del sig. degli eventi che hanno determinato il CP_1
rifiuto, con atteggiamenti nuovi che facilitino tale ricodificazione, oltre che dalla evoluzione maturativa della minore, che insieme possono portare alla reinterpretazione del significato degli eventi disturbanti. Il Consultorio Familiare potrà valutare l'esito della revisione del ruolo paterno che il sig. vorrà CP_1
intraprendere, il miglioramento delle forme di comunicazione, la validità della prospezione che può guidare ad iniziative personali. Il Consultorio potrà poi coinvolgere la sig.ra e considerare l'opportunità di alcuni incontri Parte_1
protetti di verifica. All'esito positivo, potranno essere programmati tempi, forme e durata di successivi incontri liberi”. Il perito d'ufficio ha infine suggerito come altamente opportuna, in questa fase, la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
Il Collegio reputa del tutto esaustive le indicazioni fornite dal CTU all'esito delle operazioni peritali svolte, avendo il perito condotto un approfondimento privo di vizi pag. 9/15 logici o motivazionali, anche sorretto dall'adeguata risposta alle osservazioni dei
CCTTPP di parte.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, alla luce delle rilevanti carenze genitoriali individuate nel Dacome sotto il profilo della comunicazione nell'esclusivo interesse di
, e alla luce del possibile e grave stallo che potrebbe verificarsi nelle scelte Per_1 inerenti alla minore, reputa il Collegio che sia opportuna la previsione dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della figlia alla madre, come chiesto dalla madre stessa e dal curatore speciale della minore.
Peraltro, come noto, l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), può essere derogato (“salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 316 quater c.c.) dando così luogo al c.d. affido “super-esclusivo”.
Per quanto sinora esposto, tale deroga appare necessaria ed opportuna nell'interesse di
, per cui si dispone l'affidamento c.d. super esclusivo della minore alla Per_1
madre, con esercizio esclusivo da parte di quest'ultima della responsabilità genitoriale e rimessione alla stessa di tutte le decisioni inerenti alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza abituale.
Tale decisione deriva anche, ad esempio, dal grave stallo verificatosi nella coppia genitoriale per l'individuazione del nominativo di uno psico-terapeuta per la minore, circostanza descritta anche dalla stessa , che ha condotto il Collegio con Per_1
ordinanza in corso di causa del 27.05.2024 ad autorizzare la madre della minore ad avviare, anche in assenza del consenso paterno, un percorso di supporto psico- terapeutico in favore della figlia presso un/una professionista individuata dalla madre stessa.
Per quanto attiene alla disciplina delle visite tra il padre e la figlia, come visto, lo stesso
Consulente tecnico ne ha sconsigliato allo stato l'attuazione e l'imposizione alla minore, suggerendo in ogni caso che ogni tentativo di riavvicinamento del padre alla figlia deve essere preceduto da un percorso di supporto dello stesso volto a “correggere CP_1
pag. 10/15 un'impostazione che porta a confliggere con la figlia, da cui la necessità di una guida che lo aiuti a riproporsi attivamente”.
La domanda del resistente di disporre l'immediata attivazione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare confligge con le chiare valutazioni del Consulente d'ufficio, considerato che l'attivazione del Consultorio familiare è stata indicata solo come necessaria in una fase successiva alla revisione del ruolo e dell'impostazione paterna, al fine di valutare l'esito di tale revisione, il miglioramento delle sue forme di comunicazione, avendo il CTU suggerito che il Consultorio potrà nel futuro coinvolgere la madre della minore e la minore stessa, solo dopo il positivo superamento da parte del di questo personale percorso di revisione. CP_1
Va tuttavia richiamato il principio secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma
2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione” (Cass. n. 13506/2015).
Al contrario, non è nelle facoltà del Tribunale quella di prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n. 18222).
A tale proposito, quindi, il Dacome potrà valutare in via autonoma il percorso da intraprendere in prima persona, di modo che le parti potranno valutare all'esito una complessiva modifica della situazione attualmente in essere.
pag. 11/15 Per ciò che concerne , quindi, non possono allo stato esserle imposti incontri Per_1
con il padre, né in forma libera, né in forma protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti, considerati il chiaro rifiuto in tal senso dalla stessa espresso per tutto il corso del procedimento e l'età della stessa, attualmente di 14 anni e mezzo.
Difatti, la Corte di Cassazione recentemente ha precisato che: “Nella valorizzazione e nel coordinamento delle posizioni coinvolte, il diritto di visita del genitore non collocatario e quindi il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio” (Cass. Civile Ord. 21341/2019).
Ben si comprende quindi come, allo stato attuale, il rifiuto della minore di dare luogo ad una ripresa degli incontri e della frequentazione con il padre possano dirsi derivanti da una scelta consapevole della stessa, radicata e rimasta ferma per tutto il corso del procedimento.
Per l'effetto, tenuto conto della autodeterminazione della minore e delle peculiarità del caso concreto, il diritto della figlia alla bigenitorialità, può essere esercitato anche nella sua accezione negativa, vale a dire, come diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ. n. 11170 del 2019).
Difatti, indipendentemente dalla indagine eziologica relative alle cause che hanno comportato il cristallizzarsi di tale situazione, non può non evidenziarsi che l'imposizione di un affidamento congiunto o di un diritto di visita del padre in maniera continuativa, lederebbe l'interesse e il benessere psicofisico della minore.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'imposizione alla minore di un percorso di riavvicinamento al padre (richiesto dal non risulti conforme al benessere CP_1
psico-fisico della minore, che è risultata consapevole delle proprie valutazioni e le ha espresse in plurime occasioni, sia dinanzi al Collegio, sia al curatore speciale dalla stessa sentita, sia nel corso delle valutazioni del perito d'ufficio.
pag. 12/15 Si dichiarano, quindi, sospese le visite e gli incontri tra il padre e la figlia, fatti salvi i futuri sviluppi che potranno esservi, all'esito del positivo superamento in via individuale di un percorso da parte del secondo le indicazioni fornite dal CTU CP_1
nella propria perizia.
Per quanto attiene alla domanda della ricorrente di aumento del contributo paterno al mantenimento della minore, occorre esaminare i rispettivi redditi delle parti.
La all'udienza del 5.04.2024 ha dichiarato “il mio reddito mensile è di poco Parte_1
meno di 3.000,00 euro, inclusi i miei compensi, la rendita locatizia di 410,00 euro e il
50,00 euro mensili a titolo di assegno unico e universale. La giacenza attualmente presente sul mio conto corrente ammonta a 180.000,00 euro. La casa in cui vivo con mia figlia è di mia proprietà e non sono tenuta al pagamento di alcun mutuo”.
Dal modello 730/2024, è risultato che la stessa abbia percepito nell'anno d'imposta
2023 un reddito netto complessivo di circa 34.000,00 euro.
Per quanto riguarda il lo stesso ha dichiarato: “il mio reddito da agente di CP_1
commercio ammonta a circa 1.500,00 euro al mese. Vivo in una casa di mia proprietà, ho una giacenza sul conto corrente ci circa 40.000,00 euro”, avendo lo stesso dichiarato per l'anno d'imposta 2023 un reddito netto di circa 20.000,00 euro.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Valutata l'età della minore, di quasi 15 anni, e l'attuale assenza di tempi di permanenza della stessa presso il padre, anche alla luce della situazione reddituale delle parti, e della capacità di risparmio delle stesse (sicuramente più elevata in capo alla ricorrente), e pag. 13/15 considerato che con decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del 2.7.2021, era stato previsto a carico del padre della minore un assegno di euro 200,00 euro mensili, si ritiene opportuno prevedere allo stato un contributo paterno al mantenimento di pari a 320,00 euro mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Per_1
Resta ferma la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come già disciplinata nel decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del
2.7.2021.
Inoltre, si prevede che l'assegno unico e universale per la minore sia percepito per l'intero dalla che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il Parte_1
consenso paterno.
Per quanto concerne la domanda avanzata dalla ricorrente di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., la stessa non merita accoglimento, considerato che non si ravvisa una difesa in giudizio da parte del improntata alla mala fede o alla colpa grave. CP_1
Visto l'art. 92 co. 2 c.p.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un quarto, ponendo la quota residua (i tre quarti) a carico del con obbligo di CP_1
refusione delle stesse a favore della Le stesse si liquidano come da Parte_1
dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, e in riferimento ad una casa di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo a tutte le fasi di giudizio.
Per quanto riguarda le spese di CTU, avendo l'accertamento peritale risposto alla necessità di assicurare il benessere psico-fisico della figlia minore della coppia, le stesse, già liquidate nel decreto del 6.02.2025, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, restando a carico da ciascuna parte il costo del proprio CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovigo n. 6458 del 2.7.2021, così provvede:
pag. 14/15 1) DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore Persona_1
alla madre con facoltà della stessa di assumere anche le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
2) DISPONE la sospensione della frequentazione tra il padre e la figlia Persona_1
[...]
3) DICHIARA tenuto a contribuire al mantenimento della figlia CP_1
minore mediante versamento alla madre della stessa entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno di euro 320,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
4) PONE definitivamente le spese di CTU già liquidate nel decreto del 6.02.2025, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto, e
CONDANNA a rifondere ad la quota CP_1 Parte_1 residua (3/4), delle stesse, che si liquidano qui per l'intero in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 15/15