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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/02/2024, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata Agraria
Composta da:
Dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente
Dott. Elena ROSSI Consigliere est.
Dott. Adele SAVASTANO Consigliere
Dott. Nicola MARCONCINI Esperto
Dott. Giulio VOLPI Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 649/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato domiciliatario MAZZOCCO SILVIA, con studio in
VIA G. ZANZOTTO N 14 INT 2 PIEVE DI SOLIGO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. TORRESIN GIAMPAOLO, con studio in VIALE
MONFENERA N. 2 TREVISO
PARTE APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1594/2022 del Tribunale di
Treviso Sezione Specializzata Agraria, emessa in data 17.10.2022
Conclusioni
Appellante: Parte_1
in via principale:
1) accertata e dichiarata la validità, efficacia ed opponibilità del titolo della signora giusti contratto di affitto di fondo Parte_1
rustico ex art. 45 della legge n. 203 del 1982 datato 11/11/2014 e registrato a Conegliano il 24/02/2015 al n. 577, serie 3T, perfezionato tra il signor e signor Parte_2 Parte_3
relativo ai fondi siti a Follina, censiti al catasto terreni del
[...]
medesimo Comune ed identificati al foglio 19, part. 155, 535 e 758 per un totale di 7.707 mq e contratto di sub-affitto dei medesimi fondi perfezionato tra il signor e la signora Parte_3
in data 08/03/2021, condannarsi il signor Parte_1
alla restituzione degli immobili. Controparte_1
2) Condannarsi il signor al risarcimento dei danni subiti CP_1
dalla signora per l'illegittima appropriazione e Parte_1
commercializzazione dell'uva prodotta dalla ricorrente nel 2021 ossia al rimborso delle spese sostenute per la coltivazione dei fondi (circa €
6.000,00) e per il mancato incasso derivante dalla vendita dell'uva pag. 2/16 relativamente all'annata 2021 (circa € 11.625,00) nella misura che risulterà di giustizia.
3) Condannarsi il signor a corrispondere i danni derivati CP_1
dal mancato guadagno relativo alle annate dal 2022 fino al momento della effettiva restituzione dei fondi, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di totale o parziale mancato accoglimento della domanda in via principale di cui sub 1),
condannarsi in ogni caso il signor al risarcimento dei CP_1
danni subiti dalla signora per l' illegittima Parte_1
appropriazione e commercializzazione dell'uva prodotta dalla ricorrente nel 2021 ossia al rimborso delle spese sostenute per la coltivazione dei fondi (€ 6.638,44) e per il mancato incasso derivante dalla vendita dell'uva relativamente all'annata 2021 (circa €
11.625,00) o nella diversa misura che risulterà di giustizia. In via ulteriormente subordinata: indennizzarsi la signora Parte_1
per l'indebito arricchimento conseguito dal signor
[...]
per essersi appropriato senza titolo alcuno Controparte_1
dell'uva prodotta dalla ricorrente nell'anno 2021 nella misura corrispondente al mancato guadagno ovvero € 11.625,00 e per le spese sostenute di circa € 6.638,44 per la manutenzione e la coltivazione dei fondi, come specificato nella narrativa dell'atto, o pag. 3/16 nella diversa maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: si chiede fin d'ora l'audizione del signor Tes_1
residente a [...], del sig. residente a
[...] CP_2
Valdobbiadene, del signor residente a [...]di Soligo, Tes_2
dirigente della cantina e del sig. residente Org_1 Parte_2
a Follina sulle seguenti circostanze:
1. vero che la signora Pt_1
personalmente e con l'aiuto di amici e parenti nel periodo da marzo
2021 a settembre 2021 ha curato i vigneti concimandoli, eseguendo i trattamenti, le potature, gli sfalci dell'erba e la vendemmia? 2. Vero che nei primi giorni di settembre 2021 il signor Controparte_1
accedeva all'ufficio del signor , sostenendo di essere Parte_2
proprietario degli immobili e che si sarebbe attivato in ogni modo per impedire alla signor di utilizzare i beni e di Parte_1
commercializzare l'uva prodotta? 3. Vero che il signor Parte_2
, in quell'occasione, riferiva di aver autorizzato il subaffitto dei
[...]
fondi oggetto di causa? 4. Vero che il 21 settembre 2021 mentre l'uva stava per essere trasferita alla cantina “ di Valdobbiadene, Org_1
un incaricato del signor bloccava il trattore e faceva Parte_4
intervenire le forze dell'ordine? 5. Vero che l'incaricato del signor affermava che l'uva era di proprietà del signor CP_1 CP_1
e che non doveva essere trasferita in nessun posto? 6. Vero che la pag. 4/16 signora suggeriva di portare i frutti in cantina e Parte_1
manifestava la sua disponibilità a trovare in un momento successivo la soluzione anche in via transattiva della questione? 7. Vero che nel settembre 2021 la ricorrente invitava il titolare della cantina Org_1
a procedere con le lavorazioni? 8. Vero che a fine settembre
[...]
2021 il signor riferiva al signor di essere CP_1 Tes_2
proprietario dei fondi oggetto di causa e che l'uva era sua? 9. Vero che a novembre 2021 il signor riferiva al signor CP_1 Tes_2
che il contratto di affitto tra i signori e era Parte_2 Parte_3
stato risolto e che l'uva era stata caricata da sul suo schedario CP_3
e scaricata da quello della signora 10. Vero che nel maggio Pt_1
2022 la cantina di Valdobbiadene ha pagato l'uva Org_1
vendemmiata a settembre 2021 dalla signora al signor Pt_1
Con riserva di capitolare altre circostanze e di indicare CP_1
ulteriori testi. Si insiste per l'ammissione di CTU volta a quantificare le spese sostenute per la coltivazione dei fondi e il prezzo dell'uva per l'anno 2021 e per le annate successive fino alla restituzione degli stessi.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado.
Appellato Controparte_1
pag. 5/16 nel merito: rigettare l'appello promosso dalla signora Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
[...]
Treviso, Sezione specializzata agraria, n. n. 1594/2022, pronunciata all'udienza del 7 ottobre 2022 e pubblicata il 17 ottobre 2022, nella causa r.g. numero 2650/2022; - in istruttoria: per quanto di necessità, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il giusto valore del canone d'affitto dei terreni oggetto del contratto di affitto di cui trattasi;
- spese e compenso professionale per il grado d'appello integralmente rifusi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 17.10.2022 la Sezione
Specializzata Agraria del Tribunale di Treviso, rigettava l'opposizione e tutte le domande svolte dalla parte ricorrente e la condannava alla rifusione delle spese Parte_1
di lite a favore della parte resistente , Controparte_1
liquidate nell'importo di € 1.618,00 a titolo di compenso, oltre accessori. aveva agito al fine di far Parte_1
accertare efficacia ed opponibilità nei confronti di
[...]
del contratto di subaffitto dalla medesima CP_1
stipulato con l'affittuario , a sua volta Parte_3
pag. 6/16 affittuario in forza di contratto stipulato con l'esecutato
(marito della ricorrente) e, Parte_2
conseguentemente, di ottenere la riconsegna dei fondi che ne erano oggetto, nonché la condanna di Controparte_1
al risarcimento del danno da lei asseritamente patito per spese di gestione della vigna sopportate inutilmente e per il valore dell'uva vendemmiata nel 2021 di cui il si sarebbe CP_1
illegittimamente appropriato o comunque al versamento di indennità ex art. 2041 c.c.. In particolare il Tribunale affermava:
a) Che il contratto di subaffitto di fondo rustico dalla stessa stipulato con il conduttore del fondo (che lo aveva Parte_3
affittato da poi esecutato, in base a contratto Parte_2
concluso antecedentemente al pignoramento degli immobili di cui si discute e, dunque, opponibile all'acquirente ex art. 2923
c.c.) era datato 8.3.2021 e, dunque, di gran lunga successivo all'intervenuto pignoramento degli immobili interessati.
b) Che nel corso di una procedura esecutiva, l'esecutato perde qualsiasi potere di compiere atti dispositivi e negoziali sul bene pignorato, ai sensi dell'art. 560 c.p.c. e che, una volta nominato il custode, l'esecutato debitore non può continuare ad abitare nell'immobile pignorato né, tanto meno, concederlo in pag. 7/16 locazione, se non con l'autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione.
c) Che dunque in assenza di tale autorizzazione (non intervenuta nel caso di specie), il contratto di subaffitto non poteva ritenersi opponibile alla procedura e, quindi, al , che CP_1
nell'ambito di essa era risultato aggiudicatario degli immobili subaffittati.
d) Che, in particolare, non poteva assumere rilievo la circostanza che il locatore principale/proprietario e debitore esecutato fosse intervenuto nella redazione del contratto Parte_2
di subaffitto (doc. 16) così rinunciando a far valere la violazione del divieto di subaffitto prevista dall'art. 21 della l.
203/1982, con conseguente subentro del subaffittuario nella posizione giuridica dell'affittuario, in base alla medesima norma, poiché, avviata la procedura esecutiva, il debitore esecutato aveva perso il potere di compiere atti dispositivi e negoziali sul bene che nel caso di specie, avrebbero richiesto autorizzazione del GE e partecipazione al contratto del custode già nominato.
e) Che dovevano ritenersi inconferenti le doglianze inerenti la presunta violazione del termine di 4 mesi entro il quale far valere la violazione del divieto di subaffitto ai sensi dell'art. 21
pag. 8/16 della legge n. 203/1982 per la prevalente ragione che il contratto di subaffitto non era comunque opponibile alla procedura esecutiva.
2. Contro la sentenza proponeva appello per i Parte_1
seguenti motivi:
a) L'appellante afferma che il sub-affitto era un contratto bilaterale tra il sub affittante ) e il sub-affittuario Parte_3
e, a differenza della cessione, non avrebbe Pt_1
aggravato il vincolo giuridico già esistente alla data del pignoramento né sotto il profilo della durata (per entrambi fino al 10.11.2029) né sotto il profilo patrimoniale (per entrambi il canone di affitto era del medesimo importo).
Pertanto, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale, il debitore esecutato non avrebbe compiuto Parte_2
atti dispositivi o negoziali in pendenza di procedura esecutiva essendo egli solo intervenuto nel contratto di subaffitto esprimendo di essere a conoscenza “di quanto esposto nel contratto e di condividere l'operazione” e ciò ai soli fini di cui all'art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e quindi della rimozione del divieto di subaffitto contrattualmente previsto.
Sotto tale profilo quindi essendo l'originario contratto di pag. 9/16 affitto opponibile al analogamente lo sarebbe il CP_1
contratto di subaffitto.
a1) Il motivo va rigettato. Come si evince dalla lettura dell'art. 21 l.203/1982 la condotta del locatore consistente tanto nella mancata contestazione della violazione del divieto di sublocazione quanto, a fortiori, come nel caso di specie, nella manifestazione del proprio espresso “assenso” alla conclusione del subcontratto ( cfr doc. 16 appellante) contrariamente a quanto affermato dall'appellante, costituisce una libera manifestazione di volontà negoziale, con diretta rilevanza sul contratto di subaffitto in quanto produttiva dell'effetto giuridico previsto dall' art. 21 co 3, vale a dire del subentro del subaffittuario nella posizione giuridica dell'affittuario. Non è inoltre sostenibile come afferma l'appellante che il subaffitto sia contratto la cui stipula sarebbe di per sé indifferente per il creditore in considerazione del fatto che i canoni e la scadenza erano rimasti invariati. Occorre infatti considerare che la scelta del subaffittuario è dato non irrilevante per il locatore altrimenti non si comprenderebbe perché vi sia un generale divieto di subaffitto e la possibilità, espressamente prevista normativamente, per il locatore di opporsi alla stipula del pag. 10/16 contratto nei quattro mesi dalla conoscenza del subaffitto in violazione dell'art. 21 .
a2) La dichiarazione di “assenso” resa dal , che era Parte_2
debitore esecutato all'atto della stipula del subaffitto, essendo stata resa in epoca successiva all'inizio dell'esecuzione, non può quindi essere qualificata come mera “presa d'atto”, cioè come afferma l'appellante atto per cosi dire “neutro”, ma come un vero e proprio atto dispositivo e negoziale comportando la rinuncia ad avvalersi del divieto di subaffitto normativamente previsto e determinando quindi le conseguenze giuridiche normativamente disciplinate ( e ben si può immaginare nel caso di specie anche volute dal debitore)
a3) correttamente quindi Tribunale di primo grado ha affermato l'inopponibilità del contratto di subaffitto al in CP_1
quanto “solo la partecipazione al contratto del custode e la previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione avrebbero potuto, consentire, un efficace esercizio della rinuncia a far valere la violazione del divieto di subaffitto”. Trattandosi di contratto stipulato dopo l'inizio dell'esecuzione l'esecutato ai sensi dell'art. 560 co 2 c.p.c. aveva infatti perduto Parte_2
il potere di compiere atti dispositivi e negoziali sul bene pignorato.
pag. 11/16 a4) alla data del 6 settembre 2021 ( data di emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario
) come correttamente affermato dal Giudice Controparte_1
di primo grado l'unico contratto a lui opponibile ex art. 2923
c.c. era dunque l'affitto di fondo rustico, registrato presso l' di Conegliano, il 24 Organizzazione_2
febbraio 2015 al n. 577, serie 3, non trascritto, intercorrente tra i signori e e non anche Parte_2 Parte_3
il contratto di subaffitto stipulato in data 8 marzo 2021 ( in epoca largamente successiva alla procedura esecutiva) tra il signor e la signora . Parte_3 Parte_1
b) Con il secondo motivo d'appello, censura Parte_1
la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che sarebbe stato totalmente omesso l'esame delle domande risarcitorie formulate in via subordinata e in via ulteriormente subordinata la domanda di corresponsione di indennizzo ex art. 2041 c.c. per la vendita, ritenuta illegittima, dell'uva vendemmiata nell'anno 2021 dopo che la aveva coltivato la vigna con aiuto di terzi e con Pt_1
dispendio economico proprio ed aveva vendemmiato ai fini del conferimento alla cantina, uva che invece le era stata “tolta” per l'intervento del sia presso la che CP_1 Org_3
pag. 12/16 presso . L'appellante afferma che partendo dalla CP_3
premessa che il contratto di affitto tra e Parte_2 Parte_3
era opponibile ed efficace nei confronti dell'aggiudicatario fino alla sua naturale scadenza (10.11.2029) ovvero fino alla risoluzione (secondo la avvenuta il 29.10.2021, Pt_1
quando però secondo l'appellante l'uva era già stata vendemmiata e trasferita in cantina) il non aveva CP_1
nessun titolo per fare propri i frutti della vendemmia. Anche
dopo l'aggiudicazione la detenzione dei fondi rimaneva in capo al affittuario, munito di titolo opponibile al terzo. Parte_3
Il motivo di appello va rigettato: occorre in primo luogo considerare che il contratto di subaffitto non era opponibile all'aggiudicatario e che dunque nessuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti di quest'ultimo in assenza di un titolo valido nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece i rapporti tra e ( affittuario) risulta provato CP_1 Parte_3
documentalmente ( doc 5) che in data 7 settembre 2021, vi fu la sottoscrizione da parte di quest'ultimo di accordo di risoluzione anticipata del contratto di affitto. Pertanto l'uva vendemmiata in assenza di altri accordi era a partire da quella data di proprietà del A seguito del provvedimento CP_1
di AVEPA di scarico coattivo dei fondi divenuti di CP_1
pag. 13/16 dalla consistenza territoriale dal suo fascicolo aziendale, provvedimento che la non ha impugnato, essa non Pt_1
avrebbe potuto legittimamente commercializzare l'uva per la trasformazione ed quindi, in ogni caso, la signora si Pt_1
sarebbe trovata nell'impossibilità di procedere alla commercializzazione della uva prodotta. Correttamente quindi l'appellato proprio alla luce del provvedimento di afferma CP_3
l'assenza del danno ingiusto posto che quello che la Pt_1
afferma essere danno derivante dalla condotta del CP_1
deriva in realtà da un provvedimento amministrativo esplicante effetti nei suoi confronti e mai impugnato .
b) Va rigettato anche il motivo di appello con il quale l'appellante afferma la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2041 c.c. Considerata infatti la scansione temporale e le stesse affermazioni dell'appellante, che afferma di avere regolarmente pagato il canone di subaffitto al , e Parte_3
che lo stesso avrebbe altresì “nascosto” la risoluzione del contratto di affitto sottoscritta il 7 settembre 2021, a ridosso della vendemmia, e tenendo presente il carattere sussidiario e residuale dell'azione, l'appellante avrebbe dovuto svolgere l'azione verso l'affittuario subaffittante che aveva percepito il canone del subaffitto .
pag. 14/16 c) Nessun elemento diverso potrebbe trarsi dall'attività istruttoria richiesta posto che la questione è strettamente giuridica. Quanto alla CTU essa avrebbe carattere esclusivamente esplorativo d) In definitiva tutti i motivi di appello vanno rigettati con conferma della sentenza di primo grado e) Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
f) Sussistono le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1594/2022 resa dalla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
Treviso, così pronuncia: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 grado nei confronti di che liquida in € 3966,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi pag. 15/16 dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17.
Venezia, 6.12.2023
Il Presidente
Dott. Giovanna Sanfratello
Il Consigliere relatore
Dott. Adele Savastano
pag. 16/16
Sezione Specializzata Agraria
Composta da:
Dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente
Dott. Elena ROSSI Consigliere est.
Dott. Adele SAVASTANO Consigliere
Dott. Nicola MARCONCINI Esperto
Dott. Giulio VOLPI Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 649/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato domiciliatario MAZZOCCO SILVIA, con studio in
VIA G. ZANZOTTO N 14 INT 2 PIEVE DI SOLIGO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. TORRESIN GIAMPAOLO, con studio in VIALE
MONFENERA N. 2 TREVISO
PARTE APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1594/2022 del Tribunale di
Treviso Sezione Specializzata Agraria, emessa in data 17.10.2022
Conclusioni
Appellante: Parte_1
in via principale:
1) accertata e dichiarata la validità, efficacia ed opponibilità del titolo della signora giusti contratto di affitto di fondo Parte_1
rustico ex art. 45 della legge n. 203 del 1982 datato 11/11/2014 e registrato a Conegliano il 24/02/2015 al n. 577, serie 3T, perfezionato tra il signor e signor Parte_2 Parte_3
relativo ai fondi siti a Follina, censiti al catasto terreni del
[...]
medesimo Comune ed identificati al foglio 19, part. 155, 535 e 758 per un totale di 7.707 mq e contratto di sub-affitto dei medesimi fondi perfezionato tra il signor e la signora Parte_3
in data 08/03/2021, condannarsi il signor Parte_1
alla restituzione degli immobili. Controparte_1
2) Condannarsi il signor al risarcimento dei danni subiti CP_1
dalla signora per l'illegittima appropriazione e Parte_1
commercializzazione dell'uva prodotta dalla ricorrente nel 2021 ossia al rimborso delle spese sostenute per la coltivazione dei fondi (circa €
6.000,00) e per il mancato incasso derivante dalla vendita dell'uva pag. 2/16 relativamente all'annata 2021 (circa € 11.625,00) nella misura che risulterà di giustizia.
3) Condannarsi il signor a corrispondere i danni derivati CP_1
dal mancato guadagno relativo alle annate dal 2022 fino al momento della effettiva restituzione dei fondi, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di totale o parziale mancato accoglimento della domanda in via principale di cui sub 1),
condannarsi in ogni caso il signor al risarcimento dei CP_1
danni subiti dalla signora per l' illegittima Parte_1
appropriazione e commercializzazione dell'uva prodotta dalla ricorrente nel 2021 ossia al rimborso delle spese sostenute per la coltivazione dei fondi (€ 6.638,44) e per il mancato incasso derivante dalla vendita dell'uva relativamente all'annata 2021 (circa €
11.625,00) o nella diversa misura che risulterà di giustizia. In via ulteriormente subordinata: indennizzarsi la signora Parte_1
per l'indebito arricchimento conseguito dal signor
[...]
per essersi appropriato senza titolo alcuno Controparte_1
dell'uva prodotta dalla ricorrente nell'anno 2021 nella misura corrispondente al mancato guadagno ovvero € 11.625,00 e per le spese sostenute di circa € 6.638,44 per la manutenzione e la coltivazione dei fondi, come specificato nella narrativa dell'atto, o pag. 3/16 nella diversa maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: si chiede fin d'ora l'audizione del signor Tes_1
residente a [...], del sig. residente a
[...] CP_2
Valdobbiadene, del signor residente a [...]di Soligo, Tes_2
dirigente della cantina e del sig. residente Org_1 Parte_2
a Follina sulle seguenti circostanze:
1. vero che la signora Pt_1
personalmente e con l'aiuto di amici e parenti nel periodo da marzo
2021 a settembre 2021 ha curato i vigneti concimandoli, eseguendo i trattamenti, le potature, gli sfalci dell'erba e la vendemmia? 2. Vero che nei primi giorni di settembre 2021 il signor Controparte_1
accedeva all'ufficio del signor , sostenendo di essere Parte_2
proprietario degli immobili e che si sarebbe attivato in ogni modo per impedire alla signor di utilizzare i beni e di Parte_1
commercializzare l'uva prodotta? 3. Vero che il signor Parte_2
, in quell'occasione, riferiva di aver autorizzato il subaffitto dei
[...]
fondi oggetto di causa? 4. Vero che il 21 settembre 2021 mentre l'uva stava per essere trasferita alla cantina “ di Valdobbiadene, Org_1
un incaricato del signor bloccava il trattore e faceva Parte_4
intervenire le forze dell'ordine? 5. Vero che l'incaricato del signor affermava che l'uva era di proprietà del signor CP_1 CP_1
e che non doveva essere trasferita in nessun posto? 6. Vero che la pag. 4/16 signora suggeriva di portare i frutti in cantina e Parte_1
manifestava la sua disponibilità a trovare in un momento successivo la soluzione anche in via transattiva della questione? 7. Vero che nel settembre 2021 la ricorrente invitava il titolare della cantina Org_1
a procedere con le lavorazioni? 8. Vero che a fine settembre
[...]
2021 il signor riferiva al signor di essere CP_1 Tes_2
proprietario dei fondi oggetto di causa e che l'uva era sua? 9. Vero che a novembre 2021 il signor riferiva al signor CP_1 Tes_2
che il contratto di affitto tra i signori e era Parte_2 Parte_3
stato risolto e che l'uva era stata caricata da sul suo schedario CP_3
e scaricata da quello della signora 10. Vero che nel maggio Pt_1
2022 la cantina di Valdobbiadene ha pagato l'uva Org_1
vendemmiata a settembre 2021 dalla signora al signor Pt_1
Con riserva di capitolare altre circostanze e di indicare CP_1
ulteriori testi. Si insiste per l'ammissione di CTU volta a quantificare le spese sostenute per la coltivazione dei fondi e il prezzo dell'uva per l'anno 2021 e per le annate successive fino alla restituzione degli stessi.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado.
Appellato Controparte_1
pag. 5/16 nel merito: rigettare l'appello promosso dalla signora Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
[...]
Treviso, Sezione specializzata agraria, n. n. 1594/2022, pronunciata all'udienza del 7 ottobre 2022 e pubblicata il 17 ottobre 2022, nella causa r.g. numero 2650/2022; - in istruttoria: per quanto di necessità, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il giusto valore del canone d'affitto dei terreni oggetto del contratto di affitto di cui trattasi;
- spese e compenso professionale per il grado d'appello integralmente rifusi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 17.10.2022 la Sezione
Specializzata Agraria del Tribunale di Treviso, rigettava l'opposizione e tutte le domande svolte dalla parte ricorrente e la condannava alla rifusione delle spese Parte_1
di lite a favore della parte resistente , Controparte_1
liquidate nell'importo di € 1.618,00 a titolo di compenso, oltre accessori. aveva agito al fine di far Parte_1
accertare efficacia ed opponibilità nei confronti di
[...]
del contratto di subaffitto dalla medesima CP_1
stipulato con l'affittuario , a sua volta Parte_3
pag. 6/16 affittuario in forza di contratto stipulato con l'esecutato
(marito della ricorrente) e, Parte_2
conseguentemente, di ottenere la riconsegna dei fondi che ne erano oggetto, nonché la condanna di Controparte_1
al risarcimento del danno da lei asseritamente patito per spese di gestione della vigna sopportate inutilmente e per il valore dell'uva vendemmiata nel 2021 di cui il si sarebbe CP_1
illegittimamente appropriato o comunque al versamento di indennità ex art. 2041 c.c.. In particolare il Tribunale affermava:
a) Che il contratto di subaffitto di fondo rustico dalla stessa stipulato con il conduttore del fondo (che lo aveva Parte_3
affittato da poi esecutato, in base a contratto Parte_2
concluso antecedentemente al pignoramento degli immobili di cui si discute e, dunque, opponibile all'acquirente ex art. 2923
c.c.) era datato 8.3.2021 e, dunque, di gran lunga successivo all'intervenuto pignoramento degli immobili interessati.
b) Che nel corso di una procedura esecutiva, l'esecutato perde qualsiasi potere di compiere atti dispositivi e negoziali sul bene pignorato, ai sensi dell'art. 560 c.p.c. e che, una volta nominato il custode, l'esecutato debitore non può continuare ad abitare nell'immobile pignorato né, tanto meno, concederlo in pag. 7/16 locazione, se non con l'autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione.
c) Che dunque in assenza di tale autorizzazione (non intervenuta nel caso di specie), il contratto di subaffitto non poteva ritenersi opponibile alla procedura e, quindi, al , che CP_1
nell'ambito di essa era risultato aggiudicatario degli immobili subaffittati.
d) Che, in particolare, non poteva assumere rilievo la circostanza che il locatore principale/proprietario e debitore esecutato fosse intervenuto nella redazione del contratto Parte_2
di subaffitto (doc. 16) così rinunciando a far valere la violazione del divieto di subaffitto prevista dall'art. 21 della l.
203/1982, con conseguente subentro del subaffittuario nella posizione giuridica dell'affittuario, in base alla medesima norma, poiché, avviata la procedura esecutiva, il debitore esecutato aveva perso il potere di compiere atti dispositivi e negoziali sul bene che nel caso di specie, avrebbero richiesto autorizzazione del GE e partecipazione al contratto del custode già nominato.
e) Che dovevano ritenersi inconferenti le doglianze inerenti la presunta violazione del termine di 4 mesi entro il quale far valere la violazione del divieto di subaffitto ai sensi dell'art. 21
pag. 8/16 della legge n. 203/1982 per la prevalente ragione che il contratto di subaffitto non era comunque opponibile alla procedura esecutiva.
2. Contro la sentenza proponeva appello per i Parte_1
seguenti motivi:
a) L'appellante afferma che il sub-affitto era un contratto bilaterale tra il sub affittante ) e il sub-affittuario Parte_3
e, a differenza della cessione, non avrebbe Pt_1
aggravato il vincolo giuridico già esistente alla data del pignoramento né sotto il profilo della durata (per entrambi fino al 10.11.2029) né sotto il profilo patrimoniale (per entrambi il canone di affitto era del medesimo importo).
Pertanto, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale, il debitore esecutato non avrebbe compiuto Parte_2
atti dispositivi o negoziali in pendenza di procedura esecutiva essendo egli solo intervenuto nel contratto di subaffitto esprimendo di essere a conoscenza “di quanto esposto nel contratto e di condividere l'operazione” e ciò ai soli fini di cui all'art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e quindi della rimozione del divieto di subaffitto contrattualmente previsto.
Sotto tale profilo quindi essendo l'originario contratto di pag. 9/16 affitto opponibile al analogamente lo sarebbe il CP_1
contratto di subaffitto.
a1) Il motivo va rigettato. Come si evince dalla lettura dell'art. 21 l.203/1982 la condotta del locatore consistente tanto nella mancata contestazione della violazione del divieto di sublocazione quanto, a fortiori, come nel caso di specie, nella manifestazione del proprio espresso “assenso” alla conclusione del subcontratto ( cfr doc. 16 appellante) contrariamente a quanto affermato dall'appellante, costituisce una libera manifestazione di volontà negoziale, con diretta rilevanza sul contratto di subaffitto in quanto produttiva dell'effetto giuridico previsto dall' art. 21 co 3, vale a dire del subentro del subaffittuario nella posizione giuridica dell'affittuario. Non è inoltre sostenibile come afferma l'appellante che il subaffitto sia contratto la cui stipula sarebbe di per sé indifferente per il creditore in considerazione del fatto che i canoni e la scadenza erano rimasti invariati. Occorre infatti considerare che la scelta del subaffittuario è dato non irrilevante per il locatore altrimenti non si comprenderebbe perché vi sia un generale divieto di subaffitto e la possibilità, espressamente prevista normativamente, per il locatore di opporsi alla stipula del pag. 10/16 contratto nei quattro mesi dalla conoscenza del subaffitto in violazione dell'art. 21 .
a2) La dichiarazione di “assenso” resa dal , che era Parte_2
debitore esecutato all'atto della stipula del subaffitto, essendo stata resa in epoca successiva all'inizio dell'esecuzione, non può quindi essere qualificata come mera “presa d'atto”, cioè come afferma l'appellante atto per cosi dire “neutro”, ma come un vero e proprio atto dispositivo e negoziale comportando la rinuncia ad avvalersi del divieto di subaffitto normativamente previsto e determinando quindi le conseguenze giuridiche normativamente disciplinate ( e ben si può immaginare nel caso di specie anche volute dal debitore)
a3) correttamente quindi Tribunale di primo grado ha affermato l'inopponibilità del contratto di subaffitto al in CP_1
quanto “solo la partecipazione al contratto del custode e la previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione avrebbero potuto, consentire, un efficace esercizio della rinuncia a far valere la violazione del divieto di subaffitto”. Trattandosi di contratto stipulato dopo l'inizio dell'esecuzione l'esecutato ai sensi dell'art. 560 co 2 c.p.c. aveva infatti perduto Parte_2
il potere di compiere atti dispositivi e negoziali sul bene pignorato.
pag. 11/16 a4) alla data del 6 settembre 2021 ( data di emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario
) come correttamente affermato dal Giudice Controparte_1
di primo grado l'unico contratto a lui opponibile ex art. 2923
c.c. era dunque l'affitto di fondo rustico, registrato presso l' di Conegliano, il 24 Organizzazione_2
febbraio 2015 al n. 577, serie 3, non trascritto, intercorrente tra i signori e e non anche Parte_2 Parte_3
il contratto di subaffitto stipulato in data 8 marzo 2021 ( in epoca largamente successiva alla procedura esecutiva) tra il signor e la signora . Parte_3 Parte_1
b) Con il secondo motivo d'appello, censura Parte_1
la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che sarebbe stato totalmente omesso l'esame delle domande risarcitorie formulate in via subordinata e in via ulteriormente subordinata la domanda di corresponsione di indennizzo ex art. 2041 c.c. per la vendita, ritenuta illegittima, dell'uva vendemmiata nell'anno 2021 dopo che la aveva coltivato la vigna con aiuto di terzi e con Pt_1
dispendio economico proprio ed aveva vendemmiato ai fini del conferimento alla cantina, uva che invece le era stata “tolta” per l'intervento del sia presso la che CP_1 Org_3
pag. 12/16 presso . L'appellante afferma che partendo dalla CP_3
premessa che il contratto di affitto tra e Parte_2 Parte_3
era opponibile ed efficace nei confronti dell'aggiudicatario fino alla sua naturale scadenza (10.11.2029) ovvero fino alla risoluzione (secondo la avvenuta il 29.10.2021, Pt_1
quando però secondo l'appellante l'uva era già stata vendemmiata e trasferita in cantina) il non aveva CP_1
nessun titolo per fare propri i frutti della vendemmia. Anche
dopo l'aggiudicazione la detenzione dei fondi rimaneva in capo al affittuario, munito di titolo opponibile al terzo. Parte_3
Il motivo di appello va rigettato: occorre in primo luogo considerare che il contratto di subaffitto non era opponibile all'aggiudicatario e che dunque nessuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti di quest'ultimo in assenza di un titolo valido nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece i rapporti tra e ( affittuario) risulta provato CP_1 Parte_3
documentalmente ( doc 5) che in data 7 settembre 2021, vi fu la sottoscrizione da parte di quest'ultimo di accordo di risoluzione anticipata del contratto di affitto. Pertanto l'uva vendemmiata in assenza di altri accordi era a partire da quella data di proprietà del A seguito del provvedimento CP_1
di AVEPA di scarico coattivo dei fondi divenuti di CP_1
pag. 13/16 dalla consistenza territoriale dal suo fascicolo aziendale, provvedimento che la non ha impugnato, essa non Pt_1
avrebbe potuto legittimamente commercializzare l'uva per la trasformazione ed quindi, in ogni caso, la signora si Pt_1
sarebbe trovata nell'impossibilità di procedere alla commercializzazione della uva prodotta. Correttamente quindi l'appellato proprio alla luce del provvedimento di afferma CP_3
l'assenza del danno ingiusto posto che quello che la Pt_1
afferma essere danno derivante dalla condotta del CP_1
deriva in realtà da un provvedimento amministrativo esplicante effetti nei suoi confronti e mai impugnato .
b) Va rigettato anche il motivo di appello con il quale l'appellante afferma la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2041 c.c. Considerata infatti la scansione temporale e le stesse affermazioni dell'appellante, che afferma di avere regolarmente pagato il canone di subaffitto al , e Parte_3
che lo stesso avrebbe altresì “nascosto” la risoluzione del contratto di affitto sottoscritta il 7 settembre 2021, a ridosso della vendemmia, e tenendo presente il carattere sussidiario e residuale dell'azione, l'appellante avrebbe dovuto svolgere l'azione verso l'affittuario subaffittante che aveva percepito il canone del subaffitto .
pag. 14/16 c) Nessun elemento diverso potrebbe trarsi dall'attività istruttoria richiesta posto che la questione è strettamente giuridica. Quanto alla CTU essa avrebbe carattere esclusivamente esplorativo d) In definitiva tutti i motivi di appello vanno rigettati con conferma della sentenza di primo grado e) Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
f) Sussistono le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1594/2022 resa dalla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
Treviso, così pronuncia: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 grado nei confronti di che liquida in € 3966,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi pag. 15/16 dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.17.
Venezia, 6.12.2023
Il Presidente
Dott. Giovanna Sanfratello
Il Consigliere relatore
Dott. Adele Savastano
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