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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3029/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv.to GRANATO TOMMASO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. MOSCA RAFFAELE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 16/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 25/09/1988, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
MA VE (al N. 151, Parte II, serie A, anno 1998).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (in Napoli il 28/06/1989) Persona_1
e (in Napoli il 16/02/1993) entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 12/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) dichiarare la separazione dei coniugi, i quali vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno con l'obbligo di tempestiva comunicazione;
2) autorizzare essi coniugi a vivere separatamente e con obbligo del mutuo rispetto ai seguenti patti e condizioni consensualmente raggiunti:
3) la casa coniugale in Brusciano alla via Leonardo da Vinci n. 9, identificata al foglio 4, particella 2329, sub 1, categoria A/3 classe 2, sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà corredata dei mobili e delle suppellettili Parte_1
2 che la arredano;
mentre il sig. andrà ad abitare nell'immobile in Brusciano alla via Leonardo Parte_2 da Vinci n. 9, identificato al N. 3 foglio 4, particella 2329, sub 3, categoria A/3 classe 1;
Per_ 4) attualmente, il figli e , entrambi maggiorenni, sono sposati, lavorano e risultano essere Per_1 economicamente autosufficienti, per cui non viene previsto alcun mantenimento in loro favore;
5) disporre a carico del Sig il versamento della somma mensile di € 200,00 ( duecento/00) Parte_2 in favore della coniug e da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, sul Parte_1
c.c. PostePay [...] rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento;
6) coniugi dichiarano di aver bonariamente definito e transatto ogni altro rapporto di diritto civile tra loro pendente
e di non aver nulla a pretendere dall'altro, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione di separazione;
7) i coniugi espressamente acconsentono al rilascio del loro personale passaporto autorizzando sin d'ora le Autorità
Consolari e gli organi di Polizia a tanto;
F) Per quant'altro non previsto, i coniugi si riportano alla normativa vigente in materia.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/07/1963, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a MA VE (NA) il 25/09/1988 (atto n. 151, Parte II, Serie A, anno 1988);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA VE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3029/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv.to GRANATO TOMMASO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. MOSCA RAFFAELE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 16/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 25/09/1988, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
MA VE (al N. 151, Parte II, serie A, anno 1998).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (in Napoli il 28/06/1989) Persona_1
e (in Napoli il 16/02/1993) entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 12/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) dichiarare la separazione dei coniugi, i quali vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno con l'obbligo di tempestiva comunicazione;
2) autorizzare essi coniugi a vivere separatamente e con obbligo del mutuo rispetto ai seguenti patti e condizioni consensualmente raggiunti:
3) la casa coniugale in Brusciano alla via Leonardo da Vinci n. 9, identificata al foglio 4, particella 2329, sub 1, categoria A/3 classe 2, sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà corredata dei mobili e delle suppellettili Parte_1
2 che la arredano;
mentre il sig. andrà ad abitare nell'immobile in Brusciano alla via Leonardo Parte_2 da Vinci n. 9, identificato al N. 3 foglio 4, particella 2329, sub 3, categoria A/3 classe 1;
Per_ 4) attualmente, il figli e , entrambi maggiorenni, sono sposati, lavorano e risultano essere Per_1 economicamente autosufficienti, per cui non viene previsto alcun mantenimento in loro favore;
5) disporre a carico del Sig il versamento della somma mensile di € 200,00 ( duecento/00) Parte_2 in favore della coniug e da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, sul Parte_1
c.c. PostePay [...] rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento;
6) coniugi dichiarano di aver bonariamente definito e transatto ogni altro rapporto di diritto civile tra loro pendente
e di non aver nulla a pretendere dall'altro, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione di separazione;
7) i coniugi espressamente acconsentono al rilascio del loro personale passaporto autorizzando sin d'ora le Autorità
Consolari e gli organi di Polizia a tanto;
F) Per quant'altro non previsto, i coniugi si riportano alla normativa vigente in materia.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/07/1963, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a MA VE (NA) il 25/09/1988 (atto n. 151, Parte II, Serie A, anno 1988);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA VE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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