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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4258/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLO Parte_2 C.F._2
MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1-I coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per la figlia minore;
Per_1
2-l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Q.re Salvator Allende n. 8 di proprietà della Sig.ra rimane assegnata a quest'ultima che vi abiterà con i figli. Il Sig. ha già rilasciato Parte_2 Pt_1 tale immobile, trasferendosi nell'abitazione locata sita in Viareggio frazione Torre del Lago Puccini Via San Giuseppe n. 9, recando con sé i propri effetti personali ed i beni di proprietà comune come concordato con la moglie. Il Sig. si impegna a spostare la propria residenza dalla casa Pt_1
1 coniugale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3-la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza Per_1 presso l'abitazione materna. Considerata l'età della ragazza, il padre la vedrà e terrà con sé presso la propria abitazione liberamente, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche. Durante le festività natalizie e pasquali sarà seguito il criterio dell'alternanza per i giorni festivi ed il rimanente periodo, così come quello delle vacanze estive, sarà concordato con la figlia di volta in volta. Anche i figli maggiorenni si recheranno presso l'abitazione del padre e vi permarranno ogni qualvolta lo desiderino;
4-stante i rispettivi impegni di spesa e la libera frequentazione dei figli con entrambi i genitori, questi ultimi provvederanno al loro mantenimento ordinario in modo diretto e senza scambio di assegno reciproco. Tutte le spese straordinarie saranno sostenute nell'interesse dei figli dai genitori in ragione della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
-libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
-spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
-attività ludico-ricreative (centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. L'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie per i figli godranno entrambi i coniugi in
2 ragione della metà ciascuno;
allo stesso modo, entrambi i coniugi avranno diritto ad usufruire delle eventuali agevolazioni derivanti dalla normativa di cui alla Legge n. 104/92, in accordo tra le parti;
per ciò che attiene alla deduzione fiscale derivante dai lavori straordinari effettuati all'immobile di proprietà d'ora in poi, stante il venir meno della convivenza, ne godrà esclusivamente la Parte_2 proprietaria;
5-la Sig.ra continuerà a gestire le indennità percepite dall'INPS dal figlio e le Parte_2 Per_2 utilizzerà per le necessità del ragazzo che con la medesima convive per il tempo prevalente (ivi comprese a titolo esemplificativo, pagamento della spesa, pagamento di bollette e quant'altro necessario), con il solo obbligo di rendiconto al Sig. ogni tre mesi. La Sig.ra Pt_1 Parte_2 continuerà anche ad utilizzare i buoni per l'acquisto dei generi alimentari di cui beneficiano i figli e , provvedendo a consegnare al marito quanto necessario per i pasti che i Per_2 Per_1 medesimi consumeranno da lui;
6-l'autovettura Toyota Aygo trg. FB569MA e lo scooter Aprilia SC rimangono intestati alla Sig.ra mentre l'autovettura Hunday i10 trg. GW833KG rimarrà intestata al Sig. , Parte_2 Pt_1 il quale continuerà a pagare il finanziamento acceso. La Sig.ra ha provveduto Parte_2 personalmente all'estinzione del finanziamento intestato al Sig. con Deutsche Bank per la Pt_1 ristrutturazione della facciata condominiale dell'abitazione coniugale, liberando quest'ultimo da ogni obbligazione al riguardo e rinunciando espressamente a richiedere al marito la metà della somma versata all'istituto di credito. I bollettini relativi al finanziamento acceso per l'acquisto del depuratore dell'acqua intestati al Sig. saranno pagati dal medesimo che porterà l'apparecchio Pt_1 nella propria abitazione e lo utilizzerà in via esclusiva;
7-il rimborso fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi 2024 percepito dal Sig. e pari a Pt_1
€ 900,00 ed è stato ripartito tra i coniugi in ragione della metà;
8-avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al loro mantenimento e dichiarano che, a seguito dell'adempimento dei patti e delle condizioni di cui ai precedenti cap. 5, 6, 7, avranno risolto ogni questione economica nascente dal matrimonio tra di loro incorsa;
9-i coniugi riconoscono di non aver presentato alcun atto di denuncia-querela l'uno nei confronti dell'altro. In ogni caso, i coniugi si obbligano reciprocamente a rinunciare a depositare atti di denuncia-querela per fatti assertivamente avvenuti sino al deposito del presente ricorso e comunque a rimettere eventuali atti di denuncia-querela depositati l'uno nei confronti dell'altro e ad accettarne la remissione;
10-i coniugi si impegnano al reciproco oblio relativo a tutte le foto e/o contenuti che possano essere presenti e/o caricabili in rete;
11-le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative sin dal momento della sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 14/1/2001, dal quale sono nati i tre figli (nata il [...]), (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_3 Per_2 economicamente autosufficienti, e (nata il [...]), ancora minorenne - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 14/1/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4 c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLO Parte_2 C.F._2
MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1-I coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per la figlia minore;
Per_1
2-l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Q.re Salvator Allende n. 8 di proprietà della Sig.ra rimane assegnata a quest'ultima che vi abiterà con i figli. Il Sig. ha già rilasciato Parte_2 Pt_1 tale immobile, trasferendosi nell'abitazione locata sita in Viareggio frazione Torre del Lago Puccini Via San Giuseppe n. 9, recando con sé i propri effetti personali ed i beni di proprietà comune come concordato con la moglie. Il Sig. si impegna a spostare la propria residenza dalla casa Pt_1
1 coniugale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3-la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza Per_1 presso l'abitazione materna. Considerata l'età della ragazza, il padre la vedrà e terrà con sé presso la propria abitazione liberamente, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche. Durante le festività natalizie e pasquali sarà seguito il criterio dell'alternanza per i giorni festivi ed il rimanente periodo, così come quello delle vacanze estive, sarà concordato con la figlia di volta in volta. Anche i figli maggiorenni si recheranno presso l'abitazione del padre e vi permarranno ogni qualvolta lo desiderino;
4-stante i rispettivi impegni di spesa e la libera frequentazione dei figli con entrambi i genitori, questi ultimi provvederanno al loro mantenimento ordinario in modo diretto e senza scambio di assegno reciproco. Tutte le spese straordinarie saranno sostenute nell'interesse dei figli dai genitori in ragione della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data 7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
-libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
-spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
-attività ludico-ricreative (centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. L'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie per i figli godranno entrambi i coniugi in
2 ragione della metà ciascuno;
allo stesso modo, entrambi i coniugi avranno diritto ad usufruire delle eventuali agevolazioni derivanti dalla normativa di cui alla Legge n. 104/92, in accordo tra le parti;
per ciò che attiene alla deduzione fiscale derivante dai lavori straordinari effettuati all'immobile di proprietà d'ora in poi, stante il venir meno della convivenza, ne godrà esclusivamente la Parte_2 proprietaria;
5-la Sig.ra continuerà a gestire le indennità percepite dall'INPS dal figlio e le Parte_2 Per_2 utilizzerà per le necessità del ragazzo che con la medesima convive per il tempo prevalente (ivi comprese a titolo esemplificativo, pagamento della spesa, pagamento di bollette e quant'altro necessario), con il solo obbligo di rendiconto al Sig. ogni tre mesi. La Sig.ra Pt_1 Parte_2 continuerà anche ad utilizzare i buoni per l'acquisto dei generi alimentari di cui beneficiano i figli e , provvedendo a consegnare al marito quanto necessario per i pasti che i Per_2 Per_1 medesimi consumeranno da lui;
6-l'autovettura Toyota Aygo trg. FB569MA e lo scooter Aprilia SC rimangono intestati alla Sig.ra mentre l'autovettura Hunday i10 trg. GW833KG rimarrà intestata al Sig. , Parte_2 Pt_1 il quale continuerà a pagare il finanziamento acceso. La Sig.ra ha provveduto Parte_2 personalmente all'estinzione del finanziamento intestato al Sig. con Deutsche Bank per la Pt_1 ristrutturazione della facciata condominiale dell'abitazione coniugale, liberando quest'ultimo da ogni obbligazione al riguardo e rinunciando espressamente a richiedere al marito la metà della somma versata all'istituto di credito. I bollettini relativi al finanziamento acceso per l'acquisto del depuratore dell'acqua intestati al Sig. saranno pagati dal medesimo che porterà l'apparecchio Pt_1 nella propria abitazione e lo utilizzerà in via esclusiva;
7-il rimborso fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi 2024 percepito dal Sig. e pari a Pt_1
€ 900,00 ed è stato ripartito tra i coniugi in ragione della metà;
8-avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al loro mantenimento e dichiarano che, a seguito dell'adempimento dei patti e delle condizioni di cui ai precedenti cap. 5, 6, 7, avranno risolto ogni questione economica nascente dal matrimonio tra di loro incorsa;
9-i coniugi riconoscono di non aver presentato alcun atto di denuncia-querela l'uno nei confronti dell'altro. In ogni caso, i coniugi si obbligano reciprocamente a rinunciare a depositare atti di denuncia-querela per fatti assertivamente avvenuti sino al deposito del presente ricorso e comunque a rimettere eventuali atti di denuncia-querela depositati l'uno nei confronti dell'altro e ad accettarne la remissione;
10-i coniugi si impegnano al reciproco oblio relativo a tutte le foto e/o contenuti che possano essere presenti e/o caricabili in rete;
11-le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative sin dal momento della sua sottoscrizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 14/1/2001, dal quale sono nati i tre figli (nata il [...]), (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_3 Per_2 economicamente autosufficienti, e (nata il [...]), ancora minorenne - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 14/1/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4 c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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