Decreto cautelare 30 dicembre 2015
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 7 luglio 2016
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2021
Decreto collegiale 27 agosto 2021
Decreto decisorio 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 22/02/2021, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2021
N. 01813/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Gianniotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Viale Ancona, 43/Int. 6;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale mandatario della -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelo Guadagnino, Aldo Tagliente e Saveria Attardi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/D;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-OMISSIS-, relativo alla -OMISSIS-, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio di ruolo aggiunto del giorno 10 febbraio 2021 - svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, come specificato nel verbale – la dott. Maddalena Filippi;
Rilevato che - con atto depositato in giudizio il -OMISSIS-- l’INPS ha rappresentato che “ -OMISSIS- ”;
Rilevato altresì che, in relazione a questa circostanza, la parte resistente ha dichiarato, nel medesimo atto, che è venuta meno la materia del contendere;
Rilevato peraltro che, a seguito di tale dichiarazione, la ricorrente non ha depositato memorie o note di udienza e neppure è intervenuta all’odierna camera di consiglio di ruolo aggiunto, fissata al solo fine di verificare il permanere dell’interesse alla decisione del merito del ricorso;
Ritenuto, di conseguenza, di rinviare la causa alla camera di consiglio di ruolo aggiunto del 14 luglio 2021 al solo fine di verificare se, a seguito di quanto rappresentato dalla parte resistente, permane l’interesse della-OMISSIS- ricorrente alla decisione nel merito del ricorso;
Ritenuto altresì di anticipare che nel caso in cui la ricorrente non si pronunci sul punto la causa verrà cancellata dal ruolo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio di ruolo aggiunto del 14 luglio 2021 al solo fine di verificare il permanere dell’interesse alla decisione del merito da parte della ricorrente-OMISSIS-.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.