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Articolo 4 della Legge 11 marzo 2025, n. 38
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Legge 11 marzo 2025, n. 38
Articolo 4 della Legge 11 marzo 2025, n. 38
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30 marzo 2025
Art. 4. Abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475 .
Entrata in vigore il 30 marzo 2025
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