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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8928 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 52149/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato dall'amministratore di sostegno CP_1 Parte 1
Avv. Francesca Bovi
E
CP 2
avv.ti Marco Straccia e Chiara Ziliani
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la dimora coniugale di proprietà per il 50% del sig. Pt_1 e per il 50% della sig.ra
CP 1 ubicata nel Comune di Roma, Via Temistocle Calisti 16, viene assegnata alla sig.ra CP 2 la quale, alla luce di tale circostanza, nel mese di agosto 2023, allorquando il sig. Pt 1 si è allontanato dalla casa familiare, gli ha corrisposto, a titolo di contributo volontario per spese di affitto, la somma forfettaria di € 40.000,00
(quarantamila/00), su espressa autorizzazione del giudice tutelare (all.10 atto introduttivo);
3) la sig.ra CP_1 inoltre, cederà gratuitamente al marito la propria quota parte (50%) del box pertinente dell'abitazione. Il sig. Pt 1 si onorerà delle spese relative alla predetta cessione;
4) la sig.ra CP 2 effettuerà il passaggio di proprietà della propria autovettura
Fiat Panda tg FM688YF al Sig. Parte 1 al contempo, quest'ultimo effettuerà il passaggio di proprietà della propria autovettura Hyundai Kona Kauai tg GH661ZT alla moglie entro e non oltre il 31.12.2023. Ciascuno sosterrà le relative spese afferenti l'autovettura che andrà ad intestarsi;
5) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
Controparte_3 MA
SOTTOPOSTO A ADS
6) il figlio Persona 1 resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione.
7) il figlio CP 3 rimarrà collocato presso l'istituzione Residenziale per disabili, sita in Roma, Via Giannina Milli n.
6. La retta mensile, pari ad € 2.500,00 sarà parzialmente pagata con l'attuale pensione di CP 3 pari ad € 1.200,00 mentre il restante importo, pari ad € 1.300,00 (milletrecento/00) verrà suddiviso tra i due genitori imputando il 75% a carico della sig.ra CP_1 ed il 25% a carico del sig. Pt 1 Il sig. Pt 1 pertanto, verserà mensilmente alla sig.ra CP_1 entro e non oltre il 5 di ogni mese la somma di € 325,00 a copertura della sua quota parte della retta di CP 3
8) anche le eventuali spese straordinarie, purchè debitamente documentate e preventivamente comunicate e concordate con l'ADS del sig. Parte 1 saranno ripartite nella quota del 75% a carico della sig.ra CP 1 e 25% a carico del sig. Pt_1
9) i periodi di frequentazione tra il sig. Pt 1 ed il figlio CP 3 viste le condizioni di salute di ambo le parti, verranno concordate di volta in volta tra le parti con l'ausilio dei rispettivi amministratori di sostegno, ma in ogni caso al padre dovrà essere garantita almeno una visita mensile.", come precisate nelle note a chiarimento: “clausola dell'accordo relativa all'assegnazione della casa coniugale, si evidenzia che il termine
"assegnazione" erroneamente utilizzato nel ricorso introduttivo deve in realtà
intendersi come libero godimento dell'immobile", con la limitazione, quanto all'affidamento e frequentazione del figlio, alla sola clausola relativa alla frequentazione, essendo il ragazzo già sottoposto ad amministrazione di sostegno;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 14.7.1996
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996 parte
II, atto n. 00138 serie BO );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva e come ivi precisate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 6.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 52149/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato dall'amministratore di sostegno CP_1 Parte 1
Avv. Francesca Bovi
E
CP 2
avv.ti Marco Straccia e Chiara Ziliani
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la dimora coniugale di proprietà per il 50% del sig. Pt_1 e per il 50% della sig.ra
CP 1 ubicata nel Comune di Roma, Via Temistocle Calisti 16, viene assegnata alla sig.ra CP 2 la quale, alla luce di tale circostanza, nel mese di agosto 2023, allorquando il sig. Pt 1 si è allontanato dalla casa familiare, gli ha corrisposto, a titolo di contributo volontario per spese di affitto, la somma forfettaria di € 40.000,00
(quarantamila/00), su espressa autorizzazione del giudice tutelare (all.10 atto introduttivo);
3) la sig.ra CP_1 inoltre, cederà gratuitamente al marito la propria quota parte (50%) del box pertinente dell'abitazione. Il sig. Pt 1 si onorerà delle spese relative alla predetta cessione;
4) la sig.ra CP 2 effettuerà il passaggio di proprietà della propria autovettura
Fiat Panda tg FM688YF al Sig. Parte 1 al contempo, quest'ultimo effettuerà il passaggio di proprietà della propria autovettura Hyundai Kona Kauai tg GH661ZT alla moglie entro e non oltre il 31.12.2023. Ciascuno sosterrà le relative spese afferenti l'autovettura che andrà ad intestarsi;
5) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
Controparte_3 MA
SOTTOPOSTO A ADS
6) il figlio Persona 1 resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione.
7) il figlio CP 3 rimarrà collocato presso l'istituzione Residenziale per disabili, sita in Roma, Via Giannina Milli n.
6. La retta mensile, pari ad € 2.500,00 sarà parzialmente pagata con l'attuale pensione di CP 3 pari ad € 1.200,00 mentre il restante importo, pari ad € 1.300,00 (milletrecento/00) verrà suddiviso tra i due genitori imputando il 75% a carico della sig.ra CP_1 ed il 25% a carico del sig. Pt 1 Il sig. Pt 1 pertanto, verserà mensilmente alla sig.ra CP_1 entro e non oltre il 5 di ogni mese la somma di € 325,00 a copertura della sua quota parte della retta di CP 3
8) anche le eventuali spese straordinarie, purchè debitamente documentate e preventivamente comunicate e concordate con l'ADS del sig. Parte 1 saranno ripartite nella quota del 75% a carico della sig.ra CP 1 e 25% a carico del sig. Pt_1
9) i periodi di frequentazione tra il sig. Pt 1 ed il figlio CP 3 viste le condizioni di salute di ambo le parti, verranno concordate di volta in volta tra le parti con l'ausilio dei rispettivi amministratori di sostegno, ma in ogni caso al padre dovrà essere garantita almeno una visita mensile.", come precisate nelle note a chiarimento: “clausola dell'accordo relativa all'assegnazione della casa coniugale, si evidenzia che il termine
"assegnazione" erroneamente utilizzato nel ricorso introduttivo deve in realtà
intendersi come libero godimento dell'immobile", con la limitazione, quanto all'affidamento e frequentazione del figlio, alla sola clausola relativa alla frequentazione, essendo il ragazzo già sottoposto ad amministrazione di sostegno;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 14.7.1996
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996 parte
II, atto n. 00138 serie BO );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva e come ivi precisate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 6.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi