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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile di primo grado iscritto al n. 1838 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, instaurato da:
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Sani ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
nonché di dott. CP_2
convenuti contumaci
***
Conclusioni della ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, acquisito l'intero fascicolo contenente la CTU espletata in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Legge 24/2017 nel procedimento
R.G. 2206/2023 Tribunale della Spezia, accertata e dichiarata la responsabilità dei resistenti per i titoli esposti in narrativa, per l'effetto
- dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore e la IG.ra e, per l'effetto, condannare la Parte_1
1 predetta società alla restituzione della somma versata dalla IG.ra di € 2.160,00, o quella Pt_1 diversa a seguito di espletanda istruttoria;
- dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare sede operativa Controparte_4 di in persona del legale rappresentante pro tempore, il dott. in via Controparte_4 CP_2 tra loro solidale e/o alternativa e/o concorrente, al risarcimento e/o al rimborso e/o alla restituzione, in favore della IG.ra , dei danni tutti subiti e così di seguito indicati- Parte_1
1) dell'invalidità temporanea e dell'invalidità permanente subita, anche sotto l'aspetto del danno biologico, 2% (€ 1.740,19), invalidità temporanea gg. 15 al 75% (€ 621,45), gg. 15 al 50% (€ 414,30)
e gg. 60 al 25% (€ 828,60) per complessivi € 3.604,54, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore da stabilirsi a seguito di espletanda istruttoria,
2) delle spese mediche necessarie per la completa riabilitazione orale della ricorrente e quantificate in € 4.100,00, salvo quella somma maggiore o minore da stabilirsi a seguito di espletanda istruttoria;
3) delle spese mediche sostenute per la CTU nel procedimento per ATP n. 2206/2023 RG. del
Tribunale della Spezia, pari ad € 4.880,00,
4) oltre al rimborso della spesa per la consulenza tecnica di parte, pari ad € 3.233,00;
- Condannare, altresì, sede operativa di in Controparte_4 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, il dott. in via tra loro solidale e/o CP_2 alternativa e/o concorrente, al pagamento in favore dell'attrice di un ulteriore importo da stabilirsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese e competenze professionali sia della fase di accertamento tecnico preventivo che della presente fase di merito, Spese Generali 15% e Cpa come per Legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa costituisce giudizio di merito istaurato a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. azionato dall'odierna ricorrente dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.
2206/2023), il cui fascicolo, ai sensi dell'art. 696 bis, comma 5, c.p.c., è stato acquisito agli atti di questo processo.
In particolare, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. espone di essersi Parte_1 sottoposta, tra il mese di ottobre 2021 ed il mese di settembre 2023, a terapie implantoprotesiche presso lo studio odontoiatrico in Massa, sede operativa-locale di CP_1 [...]
. CP_4
Gli interventi di estrazione di elementi dentari e sostituzione implantoprotesica degli stessi sono stati eseguiti dal dott. n maniera imperita, cagionando infiammazione e dolori e rendendo CP_2
2 necessaria la rimozione di alcuni impianti, con danno biologico da perdita ossea parzialmente emendabile con alcuni trattamenti rigenerativi, come accertato dal collegio peritale nominato nel procedimento per ATP.
Sulla scorta della conclusioni della predetta perizia, la ricorrente conclude per la condanna in solido di e di al risarcimento dei danni da invalidità temporanea e CP_1 CP_2 permanente, oltre al pagamento delle spese mediche necessarie per la riabilitazione orale ed alla restituzione delle spese sostenute per il pagamento del compenso del CTU e del proprio CTP nel procedimento per ATP;
la ricorrente chiede inoltre la restituzione dell'importo di euro 2.160,00 versato alla struttura, previa declaratoria di risoluzione del contratto.
I convenuti, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento.
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. esperito ante causam, il Collegio peritale ha osservato come “vi sia stata manifestazione di erronea attività professionale da parte del sanitario resistente a riguardo delle procedure implanto-protesiche eseguite in sede 24.25.36.46, ravvisandosi comportamenti imperiti (…). Gli interventi, anche chirurgici cui la ricorrente dovrà sottoporsi si identificano nella rimozione delle strutture implanto protesiche 24 e 25, in interventi di rigenerazione ossea con utilizzo di membrana in tutte le sedi
24.25.36.46, con plastica mucogengivale in sede 36 e 46; le spese necessarie che la IG.ra Pt_1 dovrà sostenere per il trattamento odontoiatrico in emenda e per la sua completa riabilitazione orale sono indicabili in € 4.100,00 complessivi (…).I danni tutti subiti dalla ricorrente, tenendo conto di eventuali profili di ripercussione dinamico relazionale e psicologica sulla vita della paziente, sono quantificabili quale danno biologico nel modo seguente: • inabilità temporanea definibile in complessivi giorni 90, di cui 15 al 75%, 15 al 50% e 60 al 25 %; • postumi permanenti quantificabili nella misura del 5% (cinque per cento)”.
La perizia continuava accertando che, eseguiti gli interventi di riabilitazione (per complessivi €
4.100,00), sarebbero comunque rimasti postumi permanenti nella misura (ridotta) del 2% e concludeva, con riguardo agli importi versati dalla ricorrente alla clinica odontoiatrica (documentati attraverso la produzione delle fatture in allegato al ricorso introduttivo) come “siano state necessarie
e utili per la somma di € 840,00 relativamente al posizionamento della struttura implanto-protesica
47 e alle avulsioni dei residui radicolari 24,36.46; necessarie ma non utili, per la somma di €
2.160,00, relativamente al posizionamento delle strutture implanto-protesiche 24.25.36.46”.
3 Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e non contestate dai convenuti (né nel contraddittorio peritale ante causam, né nel presente giudizio di merito, nel quale struttura e medico sono rimasti contumaci), possono essere condivise ed acquisite.
Ne consegue, anzitutto, che il contratto stipulato tra paziente e clinica Controparte_3
è da dichiararsi risolto per inadempimento, atteso che la prestazione corrispettiva al
[...] versamento del prezzo, costituita dall'esecuzione degli interventi odontoiatrici a regola d'arte, non è stata realizzata correttamente.
È pertanto da accogliere la domanda attorea volta alla restituzione del prezzo versato, limitatamente alla quota relativa agli interventi giudicati inutili a fini terapeutici dal Collegio peritale, per complessivi euro 2.160,00.
Mentre tale addebito è da riferirsi soltanto alla struttura clinica in quanto parte di un rapporto contrattuale che l'ha direttamente impegnata nei confronti della paziente, vanno svolte diverse considerazioni in ordine al danno biologico cagionato dalla prestazione del medico, che, operando nella clinica e per conto di essa, ha materialmente eseguito gli interventi rivelatisi imperiti (il Dott.
. CP_2
In adesione alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (per cui “nel caso di responsabilità medica, la struttura presso cui si è svolta l'operazione, che ha cagionato il danno alla paziente, è solidalmente responsabile con il medico, esecutore dell'intervento chirurgico”: v. Cass., ord. 27 settembre 2019, n. 24167) ed al disposto dell'art. 7 legge n. 24/2017 (secondo cui la struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose del medico della cui prestazione si avvale, mentre quest'ultimo risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.), il danno biologico – derivante da colpa grave del sanitario – è da imputarsi in via solidale ad entrambi i convenuti.
Questi ultimi dovranno pertanto risarcire alla ricorrente gli importi relativi al danno biologico, temporaneo e permanente, nella misura accertata dal collegio peritale quale residuo a seguito delle terapie riabilitative, importi quantificati, in applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni
(attualizzate ad aprile 2024), in capitali euro 3.604,54 (di cui euro 1.740,19 a titolo di danno permanente ed euro 1.864,35 per invalidità temporanea).
Non si ritiene di applicare maggiorazioni per danno morale o alla vita di relazione, in quanto aspetti già valutati dai periti ed inclusi nella valutazione globale del danno subito dalla paziente.
Dovranno inoltre essere risarcite alla ricorrente le somme necessarie alle cure riparative e riabilitative, quantificate dai periti nella misura di euro 4.100,00.
Con riferimento alla domanda di refusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate dal Giudice del procedimento per accertamento tecnico preventivo, in accordo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui ”le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam
4 devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Sezione seconda Civile, Ordinanza n. 21085 pubblicata il 19.07.2023), essa è da accogliere ponendo l'onere in via solidale a carico dei convenuti nella misura a suo tempo liquidata di euro 4.880,00, del cui pagamento la ricorrente ha fornito prova documentale [v. all. 15].
Per le medesime ragioni, va accolta la domanda relativa alla refusione delle spese del consulente tecnico di parte Dott. pari ad euro 3.233,00 di cui la ricorrente ha prodotto le fatture [v. all Per_1
17]. Il consulente tecnico di parte svolge infatti un ruolo di assistenza nella difesa della parte che lo nomina, esercitando specifiche potestà difensive previste dal codice di rito (art. 194, comma 2, e art. 195, comma 3, c.p.c.). Tale ruolo è funzionale al corretto svolgimento delle indagini tecniche durante il processo, soprattutto se questo è per sua natura volto a cristallizzare un'indagine tecnica come il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. azionato dalla ricorrente nei confronti degli odierni convenuti.
L'opera prestata dal Dott. stata necessaria e utile a fini processuali e la relativa spesa congrua Per_1 rispetto al lavoro effettivamente svolto.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite,
17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di aprile
2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale spettano, quanto alle spese già sostenute (compensi del CTU e del proprio
CTP), interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo. Quanto invece al danno
5 pari alle spese necessarie per gli interventi di ripristino, liquidato con somma attualizzata alla data odierna, spettano gli interessi legali dalla data della pronuncia e sino al saldo.
Sul compenso da restituire per le prestazioni non correttamente eseguite spettano gli interessi legali dalla domanda e sino al saldo, trattandosi di ripetizione di indebito soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c..
I convenuti vanno pertanto condannati in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di euro 15.817,54 (di cui euro 3.604,54 a titolo di danno non patrimoniale ed euro
12.213,00 a titolo di danno patrimoniale, comprensivo delle spese tecniche), oltre accessori come sopra indicati, mentre la sola struttura va condannata alla restituzione di parte dei compensi pagati dalla paziente, per la somma di euro 2.160,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Va infine respinta la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. in quanto la ricorrente non ha fornito prova né dell'altrui malafede o colpa grave nel resistere in giudizio, né del danno subito.
Del resto il Giudice non può neppure trarre argomenti di prova dal mero contegno processuale delle parti, atteso che è scelta non opinabile delle stesse restare contumaci nel giudizio di merito nonostante fattiva partecipazione a quello per accertamento tecnico preventivo, così come è del tutto ammissibile, poiché previsto dallo stesso art. 696 bis c.p.c., che le parti non abbiano raggiunto un accordo conciliativo e una di esse abbia azionato il successivo giudizio di merito.
Le spese di lite della ricorrente, comprensive del procedimento per ATP, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, ex art. 5, comma 1, DM
n, 55/2014, rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per il procedimento per ATP e con diminuzione di giustizia dei compensi per la presente fase di merito, stante la mancata resistenza in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara risolto per inadempimento il contratto intercorso tra Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condanna CP_1 quest'ultima alla restituzione della somma di euro 2.160,00 in favore della ricorrente, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo;
6 2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il dott. CP_1
in solido tra loro, al risarcimento in favore della ricorrente della somma CP_2 capitale di euro 15.817,54, oltre i seguenti accessori:
- sul danno non patrimoniale, interessi sul capitale devalutato fino alla data dell'intervento e via via rivalutato, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia e fino al soddisfo;
- sulle spese sostenute, interessi e rivalutazione dai singoli esborsi e sino al saldo;
- sulle spese da sostenersi, interessi legali dalla data della pronuncia e sino al saldo;
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.337,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA per la fase di accertamento tecnico preventivo ed euro 264,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio di merito.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 28 luglio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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