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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15142/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Di Vittorio N. 133 80019 Qualiano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002185583000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22131/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 23-05-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.220,05.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione del credito erariale,
omessa notifica degli atti prodromici;
omessa motivazione;
inapplicabilità degli interessi di mora, per effetto della mancata notificazione degli atti presupposti.
L'ADE-R si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva per l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'eccezione di prescrizione.
Nondimeno il controinteressato afferma che l'atto è debitamente motivato.
La Regione Campania, ente impositore, non risulta costituita in giudizio
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici deve essere accolta, in applicazione del c. 5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92, stante l'omessa esibizione in giudizio della prova documentale della regolarità della notifica. Del pari l'eccezione di prescrizione, in assenza di prova di regolare notifica di atti interruttivi, non può essere disattesa.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15142/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Di Vittorio N. 133 80019 Qualiano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002185583000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22131/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 23-05-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.220,05.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione del credito erariale,
omessa notifica degli atti prodromici;
omessa motivazione;
inapplicabilità degli interessi di mora, per effetto della mancata notificazione degli atti presupposti.
L'ADE-R si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva per l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'eccezione di prescrizione.
Nondimeno il controinteressato afferma che l'atto è debitamente motivato.
La Regione Campania, ente impositore, non risulta costituita in giudizio
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici deve essere accolta, in applicazione del c. 5 bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92, stante l'omessa esibizione in giudizio della prova documentale della regolarità della notifica. Del pari l'eccezione di prescrizione, in assenza di prova di regolare notifica di atti interruttivi, non può essere disattesa.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.