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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13978/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, e domiciliato in Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza Giovanni Amendola, 31
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
Resistente
Oggetto: Collocamento mirato L. 68/99
ALL'UDIENZA DEL 1^ luglio 2025 – AI SENSI DELL'ART. 429 – DA' LETTURA DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto ad accedere al collocamento mirato Parte_1
ex L. 69/1999;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00, oltre rimborso spese CP_1
forfetario, CPA ed IVA come per legge e distrae i superiori compensi in favore dell'Avv. Roberta
Sorgi, procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tutte CP_1
le spese della ctu medico-legale, come liquidata con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente, giusta atto depositato il g. 01.10.2024, ha promosso giudizio per avere riconosciuto il diritto ad accedere al collocamento mirato atteso che presenta una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46%.
Ha premesso di avere inoltrato domanda in via amministrativa all' rimasta priva di riscontro. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica affidata al Dott. . Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale,
e la causa è stata posta in decisione.
* * *
Il ricorso va accolto.
Ed invero il Dott. , consulente d'ufficio, dopo avere sottoposto a visita il ricorrente, ha ritenuto Per_1
lo stesso invalido nella misura del 60%. Ha posto la diagnosi di “Disturbo affettivo bipolare, in trattamelo plurifarmacologico giornaliero ed in follow-up specialistico”. Il consulente ha riconosciuto che il ricorrente, di anni 52, “presenta una storia di sofferenza psichica, inquadrata dai sanitari nell'ambito del disturbo affettivo bipolare, a causa del quale il periziato, nel 2020, mise anche in atto un tentativo suicidario. Oggi, la malattia appare in accettabile controllo, grazie anche ai periodici controlli che il Paziente mette in atto presso il presidio territorialmente competente. Tale condizione appare, pertanto, valutabile nella misura del 60 %, con riferimento proporzionale alle previsioni tabellari di cui al codice 2203”.
Stante la percentuale di invalidità riconosciuta, sono sussistenti i requisiti sanitari per l'inserimento di nelle liste di collocamento mirato, avendone diritto chi è riconosciuto invalido Parte_1
in misura superiore al 46%.
Dall'accoglimento del ricorso deriva la condanna dell' alle spese di lite che si liquidano in un CP_1
importo corrispondente a quanto abitualmente liquidato da questa Sezione in tema di a.t.p., apparendo tali compensi congrui in relazione all'assimilazione di questo giudizio all'accertamento tecnico preventivo, ovvero € 1.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 01.07.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13978/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, e domiciliato in Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza Giovanni Amendola, 31
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
Resistente
Oggetto: Collocamento mirato L. 68/99
ALL'UDIENZA DEL 1^ luglio 2025 – AI SENSI DELL'ART. 429 – DA' LETTURA DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto ad accedere al collocamento mirato Parte_1
ex L. 69/1999;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00, oltre rimborso spese CP_1
forfetario, CPA ed IVA come per legge e distrae i superiori compensi in favore dell'Avv. Roberta
Sorgi, procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tutte CP_1
le spese della ctu medico-legale, come liquidata con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente, giusta atto depositato il g. 01.10.2024, ha promosso giudizio per avere riconosciuto il diritto ad accedere al collocamento mirato atteso che presenta una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46%.
Ha premesso di avere inoltrato domanda in via amministrativa all' rimasta priva di riscontro. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica affidata al Dott. . Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale,
e la causa è stata posta in decisione.
* * *
Il ricorso va accolto.
Ed invero il Dott. , consulente d'ufficio, dopo avere sottoposto a visita il ricorrente, ha ritenuto Per_1
lo stesso invalido nella misura del 60%. Ha posto la diagnosi di “Disturbo affettivo bipolare, in trattamelo plurifarmacologico giornaliero ed in follow-up specialistico”. Il consulente ha riconosciuto che il ricorrente, di anni 52, “presenta una storia di sofferenza psichica, inquadrata dai sanitari nell'ambito del disturbo affettivo bipolare, a causa del quale il periziato, nel 2020, mise anche in atto un tentativo suicidario. Oggi, la malattia appare in accettabile controllo, grazie anche ai periodici controlli che il Paziente mette in atto presso il presidio territorialmente competente. Tale condizione appare, pertanto, valutabile nella misura del 60 %, con riferimento proporzionale alle previsioni tabellari di cui al codice 2203”.
Stante la percentuale di invalidità riconosciuta, sono sussistenti i requisiti sanitari per l'inserimento di nelle liste di collocamento mirato, avendone diritto chi è riconosciuto invalido Parte_1
in misura superiore al 46%.
Dall'accoglimento del ricorso deriva la condanna dell' alle spese di lite che si liquidano in un CP_1
importo corrispondente a quanto abitualmente liquidato da questa Sezione in tema di a.t.p., apparendo tali compensi congrui in relazione all'assimilazione di questo giudizio all'accertamento tecnico preventivo, ovvero € 1.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 01.07.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente