Art. 4.
Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55.
La presente legge entra in vigore il gorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55.
La presente legge entra in vigore il gorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.