CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1038/ 2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. SILVIA PAGANESSI, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 6 24122 BERGAMO presso il difensore avv. PAGANESSI SILVIA
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO RIVA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA SANTALESSANDRO 3 24122 BERGAMO presso il difensore avv. RIVA ALBERTO
APPELLATO pagina 1 di 37 e posta in decisione all'udienza collegiale del 08/01/2025, avente ad oggetto:
Arricchimento senza causa
In punto: appello ad ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Bergamo in data 05/08/2021 con il n.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e respinta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
In via principale e nel merito
1. Per i motivi di cui in narrativa revocarsi e annullarsi ogni statuizione dell'ordinanza di primo grado impugnata inerente il rigetto delle domande di condanna svolte dalla sig.ra e poi dal sig. Parte_2 Parte_1
quale unico successore della medesima, nei confronti della sig.ra
[...]
e, per l'effetto, Controparte_1
2a. accertare e stabilire che la sig.ra avesse mutuato alla Parte_2
sig.ra rispettivamente nel 2013 e nel 2014, le somme Controparte_1
di € 30.000,00.= ed € 51.400,00.= e che i termini per la restituzione dei predetti mutui di € 30.000,00.= ed € 51.400,00.= siano scaduti alla data di richiesta di restituzione delle somme mutuate formulata da parte della sig.ra alla Pt_2
sig.ra o in altra e diversa data che l'ill.mo Giudice riterrà di individuare CP_1
e/o indicare e, per l'effetto,
pagina 2 di 37 2b. condannare la sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
predette somme ed al pagamento degli interessi che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulle predette somme mutuate, dal momento della dazione alla restituzione.
3a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle eventuali donazioni delle somme di cui al punto 2a che precede e, comunque, di qualsivoglia somma risulterà
conferita a titolo di donazione, all'esito del giudizio, dalla sig.ra Parte_2
alla sig.ra e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
3b. condannare la sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
predette somme ed al pagamento degli interessi che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulle predette somme conferite, dal momento della dazione alla restituzione.
In ogni caso:
4. Condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, di primo grado e d'appello, oltre al rimborso forfettario di legge, gravati degli accessori di legge;
con distrazione delle spese a favore dell'avv. Silvia
Paganessi ex art. 93 c.p.c. (istituto non incompatibile con il gratuito patrocinio;
cfr. SS.UU. Cass. Civ. n. 8561/2021).
5. Condannare controparte al risarcimento a favore della sig.ra Parte_2
e relativo erede dei danni – da liquidarsi in via equitativa – per lite
[...]
pagina 3 di 37 temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento all'esponente di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-
6. Rigettare ogni diversa istanza, deduzione, conclusione formulata da parte appellata e segnatamente:
7. dichiarare, in via pregiudiziale e/o preliminare, inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, rigettare le domande svolte dalla sig.ra
[...]
nei confronti della sig.ra e relativo erede Controparte_1 Parte_2
per difetto di legittimazione attiva della sig.ra e, Controparte_1
comunque, delle condizioni di ammissibilità e/o procedibilità dell'azione per i motivi di cui in narrativa.
8. Accertare e dichiarare, in via subordinata, l'inesistenza o, in subordine,
l'invalidità del ricorso/appello incidentale e delle domande svolte relativamente a titoli di competenza della minore per le Persona_1
ragioni di cui in narrativa.
9. Per i motivi di cui in narrativa, ivi compresa l'eventuale nullità delle dazioni ai nipoti, nonché, se del caso, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai successivi punti, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o, comunque,
rigettare, anche nel merito, tutte le domande svolte nei confronti della sig.ra e relativo erede per le ragioni esposte in narrativa. Parte_2
10a. Accertare e stabilire, in via subordinata e/o riconvenzionale, che la sig.ra avesse mutuato alla sig.ra nel 2011, Parte_2 Controparte_1
pagina 4 di 37 la somma di € 50.000,00.= e che il termine per la restituzione del predetto mutuo di € 50.000,00.= sia scaduto alla data di effettiva restituzione della somma dalla alla o in altra e diversa data che l'ill.mo Giudice CP_1 Pt_2
riterrà di individuare e/o indicare;
10b. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
11a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'asserita donazione del 2011 della somma di € 50.000,00.= dedotta da controparte e, comunque, di qualsivoglia somma risulterà conferita a titolo di donazione, all'esito del giudizio, dalla sig.ra alla sig.ra e, per l'effetto, Parte_2 Controparte_1
11b. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra e relativo Parte_2
erede a trattenere la dazione di denaro ricevuta dalla sig.ra Controparte_1
nel giugno 2015, nonché frutti ed interessi eventualmente percepiti;
[...]
11c. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
12. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria:
13a. Ammettersi prova testimoniale sui capitoli formulati in comparsa pagina 5 di 37 costitutiva di primo grado dalla sig.ra con tutti i testi ivi indicati e non Pt_2
escussi.
13b. Ammettersi prova per interpello e testimoniale sul capitolo n. 3 formulato in comparsa costitutiva di primo grado dalla sig.ra Pt_2
13c. Ammettersi prova testimoniale a prova contraria su tutti i capitoli formulati dalla controparte con i testi indicati dalla sig.ra Pt_2
13d. Disporsi gli ordini di esibizione richiesti dalla sig.ra in memoria Pt_2
costitutiva di primo grado.
13e. Disporsi l'acquisizione del fascicolo del procedimento di primo grado sub n. 6620/2017 R.G. del Tribunale di Bergamo.
Dell'appellata, e appellante incidentale
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, disattesa ogni istanza,
eccezione, difesa e conclusione dell'appellante, a parziale modifica dell'Ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 3093/2021 di Rep. in data
05.08.2021 emessa nel procedimento n. 6620/2017 R.G., così provvedere:
In principalità e nel merito
- accertare e dichiarare che in data 16.06.2015 ha Controparte_1
trasferito a favore di n.
5.000 titoli UB> Parte_2
- condannare e per essa a restituire in favore Parte_2 Parte_1
di i 5.000 titoli della UB>; Controparte_1
pagina 6 di 37 - ordinare alla parte ricorrente di consegnare i due libretti a risparmio al portatore emessi da UB>
In ogni caso
Spese del doppio grado di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis e segg. Controparte_1
ha promosso azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Bergamo nei
[...]
confronti di rassegnando nei confronti di quest'ultima le Parte_2
seguenti conclusioni:
<< Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione
e conclusione, così provvedere:
In principalità:
- accertare e dichiarare che in data 15.06.2015 ha Controparte_1
trasferito a favore di n.
5.000 titoli UB > Parte_2
- condannare a restituire in favore di Parte_2 Controparte_1
i 50.000 titoli della UB Banca Popolare di Bergamo del valore
[...]
nominale di €. 50.000,00 ovvero il tantundem in denaro. Interessi dalla messa
in mora al saldo effettivo;
- ordinare alla convenuta di consegnare i due libretti a risparmio al portatore
pagina 7 di 37 emessi da UB >< Banca Popolare di Bergamo n. 00008001143 e n.
000080065254 intestati a e;
Parte_3 Persona_1
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per interpello e per testimoni della convenuta sulle
circostanze di cui in premessa da intendersi numerate, trascritte e precedute
dalle parole “vero che”. Si indicano a testimoni: 1) di Cenate Tes_1
Sotto, Via Manzoni n. 31; 2) di Cenate Sopra, Via Europa n. Parte_3
4/A.>>
A tal fine ha esposto:
- di aver in data 10/10/1991 contratto matrimonio concordatario con T_
, nato a [...] il [...], e che dall'unione sono nati i
[...]
figli e , rispettivamente di anni venti e quindici al momento Pt_3 Per_1
dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
- che la convenuta , suocera della ricorrente, nel corso degli Parte_2
anni aveva eseguito a favore dei due figli, e , e dei Parte_4 Parte_1
membri delle loro famiglie, conferimenti di beni, denaro e titoli, imputando tali disposizioni in conto ereditario, secondo quanto enunciato dalla medesima signora nel documento olografo in data 5 giugno 2006 (doc.3 Parte_2
ricorrente);
- che con tale scrittura (rigo da 12 a 20) la convenuta aveva dato atto di aver pagina 8 di 37 conferito a beneficio di di e di Controparte_1 Parte_3
100.000.000 di vecchie lire, per ciascuno di essi;
Persona_1
- che una parte delle suddette dazioni erano state investite in titoli di cui al deposito titoli a custodia n. 200476 intestato a presso Controparte_1
la Banca Popolare di Bergamo, filiale di Trescore Balneario (doc. 4: copia documento delega per servizio deposito titoli UB >< Banca Popolare di
Bergamo n. 410.200476 in data 28.07- 03.08.2011);
- che l'unione tra la ricorrente ed il marito era entrata in crisi e Parte_1
che in data 4 aprile 2014 il marito aveva mandato fuori di casa, Parte_1
da Cenate Sopra, Via Gaverini n. 2, la moglie ed i due figli minori (come da narrativa del ricorso per separazione giudiziale depositato il 24.09.2015 avanti il Tribunale di Bergamo n. 9964/2015 R.G: doc. 5);
- che la ricorrente ed i due figli erano stati ospitati dalla suocera, signora
[...]
in due stanze -una camera da letto divisa in tre e la cucina- e, in Parte_2
adiacenza, un bagno, accessibili dal box al piano terra della casa della signora in Cenate Sopra (Bg), Via Padre Belotti n. 2 (doc. 6 e 7: copia certificato Pt_2
di residenza e stato di famiglia di , Parte_2 Parte_3 Per_1
e , in Cenate Sopra, Via Padre Belotti n. 2;
[...] Controparte_1
copia certificato residenza di in Cenate Sopra, Via Gaverini n. Parte_1
2);
pagina 9 di 37 - che la ricorrente ed i figli avevano vissuto in situazione di precarietà, senza contatti col marito e padre e senza alcun sostegno materiale e Parte_1
morale da parte dello stesso, e ciò per oltre un anno, quando, nei primi giorni del giugno del 2015, la signora disse alla OR che doveva Parte_2
“mettere a posto delle cose” e che le serviva momentaneamente denaro;
- che, infatti, la signora chiese alla ricorrente di trasferirle Parte_2
temporaneamente i titoli in deposito presso la Banca Popolare di Bergamo -
Filiale di Trescore Balneario, del valore nominale di €. 50.000,00;
- che la ricorrente, sia per il fatto che attraversava un periodo assai critico, sia per la fiducia che nutriva verso la suocera sia, non ultimo, per la posizione dominante della signora che l'aveva beneficiata e ancora Parte_2
ospitava lei ed i figli, nulla obiettò;
- che su indicazione della signora la ricorrente si recò il 16.06.2015 alla Pt_2
filiale della Popolare di Bergamo di Trescore Balneario dove era pronta da firmare la richiesta di trasferimento di titoli del valore di €. 50.000,00 in favore di che fu sottoscritta il 16.06.2015 e regolarmente Parte_2
contabilizzata; (doc. 8 e 9: Copia ordine di trasferimento deposito titoli in data
15.06.2015 / UB >; Copia contabile 30.06.2015 Controparte_1
UB>< Banca Popolare di Bergamo / ); Controparte_1
- che dopo aver inteso le intenzioni della signora di riprendersi quanto Pt_2
pagina 10 di 37 aveva liberamente intestato alla ricorrente, la ricorrente aveva formalizzato la richiesta di restituzione da parte della convenuta signora dei Parte_2
50.000 euro in titoli (doc. n. 10, 11 e 12: Copia e-mail avv. Pedinelli /Avv.
Riva in data 3 settembre 2015; Copia e-mail Avv.Riva / Avv. Pedinelli in data
29.09.2015; Copia e-mail Avv. Riva / Avv. Pedinelli in data 22.02.206) oltre ai due libretti a risparmio al portatore UB >< Banca Popolare di Bergamo n.
00008001143 e n. 000080065254 intestati a e Parte_3 Per_1
e che le relative richieste di restituzione erano rimaste prive di
[...]
riscontro (doc. 13: Copia racc. Avv. in data Persona_2
20.07.2016);
- che la ricorrente aveva svolto domanda di mediazione in data 31.01.2017 ai sensi di legge, senza ottenere riscontro dalla signora (doc. Parte_2
14: Copia racc. Avv Riva / in data 31.01.2017). Parte_2
***
Iscritto a ruolo generale il fascicolo in data 05/07/2017, in data 19/07/2017 il giudice designato ha fissato udienza di comparizione delle parti per la data del
3/11/2017.
***
In data 24/10/2017 si è costituita la convenuta resistendo Parte_2
alle pretese attoree e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale.
pagina 11 di 37 Queste le conclusioni di parte convenuta:
<Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e
respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
1. Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, rigettare le
domande svolte dalla sig.ra nei confronti della sig.ra Controparte_1
per difetto di legittimazione attiva dell'Attrice e, comunque, Parte_2
delle condizioni di ammissibilità e/o procedibilità dell'azione per i motivi di
cui in narrativa.
2. Accertare e dichiarare, in via subordinata, l'inesistenza o, in subordine,
l'invalidità del ricorso e delle domande svolte relativamente a titoli di
competenza della minore per le ragioni di cui in narrativa. Persona_1
In via principale e di merito
3. Per i motivi di cui in narrativa, ivi compresa l'eventuale nullità delle
dazioni ai nipoti, nonché, se del caso, per effetto dell'accoglimento delle
domande di cui ai successivi punti, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o,
comunque, rigettare, anche nel merito, tutte le domande svolte nei confronti
della sig.ra per le ragioni esposte in narrativa. Parte_2
In via subordinata e/o riconvenzionale
4a. Accertare e stabilire che il termine per la restituzione del mutuo di € pagina 12 di 37 50.000,00.= erogato dalla sig.ra alla sig.ra Parte_2 [...]
nel 2011 sia scaduto alla data di effettiva restituzione da Controparte_1
parte della Convenuta all'Attrice della somma mutuatale, o in altra e diversa
data che l'ill.mo Giudice riterrà di individuare e/o indicare;
4b. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma
conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
5a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la
nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'asserita donazione del 2011 della
somma di € 50.000,00.= dedotta da controparte e, comunque, di qualsivoglia
somma risulterà conferita, all'esito del giudizio, dalla sig.ra Parte_2
alla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1
5b. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a trattenere Parte_2
la dazione di denaro ricevuta dalla sig.ra nel giugno Controparte_1
2015, nonché frutti ed interessi eventualmente percepiti;
5c. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma
conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
6a. Accertare e stabilire che il termine per la restituzione dei mutui di €
30.000,00.= ed € 51.400,00.= erogati dalla sig.ra alla sig.ra Parte_2
pagina 13 di 37 rispettivamente nel 2013 e nel 2014 siano scaduti alla Controparte_1
data di richiesta di restituzione da parte della Convenuta all'Attrice delle
somme mutuate, o in altra e diversa data che l'ill.mo Giudice riterrà di
individuare e/o indicare e, per l'effetto,
6b. condannare la sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
predette somme ed al pagamento degli interessi che non risultassero essere
stati corrisposti da controparte sulle predette somme mutuate, dal momento
della dazione alla restituzione.
7a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la
nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle eventuali donazioni delle somme di
cui al punto 6a che precede e, comunque, di qualsivoglia somma risulterà
conferita, all'esito del giudizio, dalla sig.ra alla sig.ra Parte_2
e, per l'effetto, Controparte_1
7b. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulle predette
somme conferite, dal momento della dazione alla restituzione.
In ogni caso:
8. Condannare parte attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di
causa, oltre al rimborso forfettario di legge, gravati degli accessori di legge.
9. Condannare parte attrice al risarcimento a favore della sig.ra Parte_2
pagina 14 di 37 dei danni – da liquidarsi in via equitativa – per lite temeraria ex art. 96 Pt_2
c.p.c., nonché al pagamento all'esponente di una somma equitativamente
determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-
10. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria:
11a.Si chiede di essere ammessi a fornire prova per testi e per interpello sui
seguenti capitoli: 1) Vero che nella prima metà del 2011 la sig.ra Parte_2
dichiarò di aver prestato € 50.000,00.= alla OR ? 2) Vero che
[...] CP_1
il suddetto prestito veniva eseguito mediante girata dalla alla dei Pt_2 CP_1
titoli di cui ai docc. n. 4 della e n. 4 avversario, che si rammostrano? 3) Pt_2
Vero che la sig.ra ha percepito interessi tra il 2011 ed il Parte_2
2015 sul rapporto di deposito titoli presso Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
di cui al doc. n. 4 avversario che si rammostra? 4) Vero che nel giugno 2015
la sig.ra chiese alla OR la restituzione del Parte_2 CP_1
suddetto prestito di € 50.000,00.=, dichiarando alla OR di necessitarne? 5)
Vero che all'inizio del 2013 e nel settembre 2014 la sig.ra Parte_2
dichiarò di aver prestato rispettivamente € 30.000,00.= ed € 51.400,00.= alla
OR ? 6) Vero che tra maggio 2015 e febbraio 2016 la sig.ra CP_1
chiese ripetutamente alla OR, anche per il tramite Parte_2
dell'avv. Federico Pedinelli, la restituzione dei suddetti prestiti di €
30.000,00.= ed € 51.400,00.=? pagina 15 di 37 Si indicano quali testimoni sui capitoli che precedono i sigg.ri: - Parte_4
residente a [...], su tutti i capitoli;
-
residente a [...]
18, su tutti i capitoli;
- residente a [...]
(BG), Via Volpata, su tutti i capitoli;
- residente a [...]
Sopra (BG), Via Padre Belotti n. 2, su tutti i capitoli;
- dott. c/o Testimone_5
filiale UB Banca di Trescore Balneario (BG), su tutti i capitoli;
- avv.
Federico Pedinelli di Trento, su tutti i capitoli.
11b.In ogni caso, per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova
ex adverso eventualmente dedotti, l'odierna esponente chiede sin d'ora di
essere ammessa a fornire prova contraria su tutti i capitoli formulati da
controparte, con i testi sopra indicati e che si riserva d'indicare.
11c. Si eccepisce sin d'ora l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del
sig. in quanto avente evidentemente un interesse in causa, Parte_3
stante le pretese azionate dalla madre in relazione a interessi del figlio
medesimo.
12. Si chiede che l'ill.mo Giudice voglia ordinare a:
- filiale di Trescore, l'esibizione della documentazione Controparte_2
attestante: - girata titoli obbligazionari BE nel 2011 [cfr. docc. 4
e n. 4 controparte], - il percepimento di interessi da parte della sui Pt_2 Pt_2
pagina 16 di 37 predetti titoli UB, - emissione assegno circolare BE (operazione n.
0410C00078) del 22/09/2014 , - dazione di € 30.000,00= alla a inizio CP_1
2013 per l'emissione di libretto postale di pari importo;
- l'esibizione della documentazione attestante: - interessi Controparte_3
percepiti dalla sull'investimento di € 50.000,00.= oggetto di Pt_2
riconvenzionale, - eventuale operatività della sul libretto postale su cui Pt_2
risultano depositati € 30.00,00.=, oggetto di riconvenzionale.>>
Il convenuto ha anzitutto eccepito il difetto di legittimazione dell'attrice in relazione alla pretesa restituzione dei libretti a risparmio intestati ai figli,
essendo questi ultimi soltanto ad esser legittimati a richiedere la restituzione dei libretti di risparmio loro intestati, e l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, sancito dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Ha poi eccepito il difetto di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, comma 3, c.c., per il caso in cui si dovesse ritenere che la abbia agito in rappresentanza della CP_1
figlia minore.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa restitutoria della in CP_1
relazione alla dazione della somma di € 50.000,00. Ciò perché:
- la pretesa di parte attrice si basava sulla scrittura 5/06/2006 (doc.3 , CP_1
definita “testamento”, con la quale la convenuta aveva dichiarato che intendeva pagina 17 di 37 lasciare, tra l'altro, £ 100.000.000.= al proprio nipote £ Parte_3
100.000.000.= alla propria nipote e £ 100.000.000.= alla Persona_1
propria OR Controparte_1
- l'erogazione di € 50.000,00 a quest'ultima aveva avuto luogo cinque anni più
tardi, nel 2011, circostanza quest'ultima comprovata dal fatto che dalla contabile bancaria e dalla documentazione contrattuale prodotta da parte attrice sub doc. 4 si evince:
a) che la aveva sottoscritto in data 24/01/2011 titoli obbligazionari con Pt_2
Banca Popolare di Bergamo spa per un totale di € 50.000,00;
b) che in data 27/07/2011-03/08/2011 la aveva costituito un deposito CP_1
titoli a custodia ed amministrazione presso la predetta banca mediante girata a proprio favore da parte della suocera dei titoli obbligazionari di cui al Pt_2
punto a);
- contestualmente alla costituzione di tale rapporto la - in conformità CP_1
all'art. 4 del contratto di deposito titoli (rubricato “Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza”) – autorizzava la a rappresentarla Pt_2
“in relazione al deposito stesso nonché alle operazioni relative sia a titoli,
strumenti finanziari e altri valori depositati o che verranno depositati sia a
diritti a questi connessi”, “autorizzando altresì tali persone ad utilizzare, per le
connesse operazioni di accredito e/o addebito, il conto o i conti correnti
pagina 18 di 37 indicati per il regolamento contabile delle operazioni relative a titoli,
strumenti finanziari e valori immessi o da immettere nel deposito a custodia e
amministrazione”
- sennonché il testamento era stato poi revocato dalla convenuta e Pt_2
pertanto non era più efficace.
Pertanto, per le ragioni dianzi esposte, si era in presenza:
1) di una dazione di denaro, mediante girata di titoli, dalla alla Pt_2 CP_1
nel 2011 (doc.4);
2) della contestuale (27/07/2011 – 03/08/2011) costituzione da parte della di un deposito titoli per il medesimo importo ricevuto, con CP_1
conferimento di pieni poteri di rappresentanza sul rapporto alla e con Pt_2
percepimento da parte di quest'ultima degli interessi sui predetti titoli;
3) della restituzione alla nel giugno 2015 (doc. 8 della dazione Pt_2 CP_1
di denaro ricevuta nel 2011 dalla e ciò nel periodo in cui quest'ultima CP_1
era stata accolta nella casa della suocera e da questa sovvenzionata, con i figli,
a seguito dell'allontanamento dal marito e dalla casa coniugale (doc.5 e CP_1
doc. 5 . Pt_2
Per le anzidette ragioni la convenuta ha sostenuto che il caso in esame dovesse esser sussunto nella fattispecie del mutuo, vale a dire del “contratto col quale
una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre
pagina 19 di 37 cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità” (art. 1813 c.c.). Ha in ogni caso rilevato che, a voler ravvisare la fattispecie della donazione nel rapporto intercorso, come affermato dalla stessa parte attrice, si tratterebbe comunque di negozio nullo, perché privo della forma solenne prescritta ad substantiam actus dall'art. 782 c.c.
Quanto, poi, alle pretese azionate dalla sig.ra in relazione ai libretti CP_1
intestati ai figli, ferma l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la convenuta ne ha comunque contestato la fondatezza, a) per difetto di prova dei rapporti indicati da parte attrice;
b) perché nessun libretto intestato ai nipoti risultava essere nella sua disponibilità; c) perché i nipoti avrebbero potuto segnalare lo smarrimento dei libretti alla banca e richiedere il rilascio di duplicato;
d) perché in ogni caso ogni dazione di denaro dalla sig.ra ai Pt_2
nipoti doveva dichiararsi nulla per difetto di forma solenne prescritta ad substantiam actus dall'art. 782 c.c.
Con riferimento, quindi, alle ulteriori dazioni effettuate dalla sig.ra alla Pt_2
sig.ra la convenuta, rilevato che nella missiva inviata in data CP_1
20/07/2016 le era stato comunicato quanto segue: “La informo altresì che la
signora si ritiene libera da ogni impegno morale nei Suoi CP_1
riguardi, in relazione ai due depositi di Buoni Postali fruttiferi di €. 50.000,00
e €. 30.000,00” (doc.13 , ha prodotto sub doc.7: a) contabile bancaria CP_1
attestante l'emissione in data 22/09/2014 di assegno circolare per €
pagina 20 di 37 51.400,00.= dalla all'ordine della b) polizza assicurativa postale Pt_2 CP_1
con premio di € 51.400,00.= contratta dalla sig.ra in data 01/10/2014 ed CP_1
avente quale beneficiaria la stessa c) contabile postale relativa al libretto Pt_2
nominativo intestato ed emesso alla in data 25/02/2013 mediante CP_1
dazione di € 30.000,00.= da parte della Pt_2
Anche per le suddette somme di € 51.400,00.= ed € 30.000,00 valevano pertanto le considerazioni precedentemente svolte per l'erogazione della somma di danaro, di € 50.000,00, effettuata mediante girata di titoli, dalla alla nel 2011, e cioè trattarsi di mutuo, in relazione alla quale con Pt_2 CP_1
mail del 22/02/2016 il precedente legale della aveva richiesto la Pt_2
restituzione delle suddette dazioni (doc. 6 . Con riferimento alle quali la Pt_2
convenuta ha chiesto ordinarsi la restituzione di capitale ed interessi dei mutui in esame, indicando, se del caso, il termine per la restituzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1817 c.c. Anche in questo caso instando, per il caso di ritenuta qualificazione della fattispecie come donazione, per l'accertamento della relativa nullità per difetto della forma solenne prescritta ad substantiam actus dall'art. 782 c.c.
La convenuta ha infine chiesto accertarsi i presupposti della responsabilità
aggravata per lite temeraria, di cui all'art.96 cpc, ai sensi del primo o del terzo comma.
*** pagina 21 di 37 La causa è stata istruita con l'ammissione e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti, cui ha fatto seguito la (parziale) ammissione dei mezzi di prova orale dedotti dalle parti, con fissazione dell'udienza di prova;
comunicato dall'avv. Silvia Paganessi l'intervenuto decesso della convenuta, il giudice ha dichiarato interrotto il giudizio;
a seguito della relativa riassunzione,
con la costituzione in giudizio di , quale erede di Parte_1 [...]
ha avuto luogo l'assunzione delle prove orali ammesse;
all'esito Parte_2
della fase istruttoria il giudice istruttore ha assegnato alle parti termine per il deposito di note riassuntive. Nella sua comparsa conclusionale l'attrice ha anzitutto eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali per tardività
della costituzione in giudizio, e ciò in quanto il provvedimento di fissazione dell'udienza del 03.11.2017 disponeva la costituzione della parte convenuta
“non oltre dieci giorni prima dell'udienza”; la costituzione in giudizio doveva pertanto essere effettuata entro il 23/10/2017, mentre l'atto, pur datato
23/10/2017, era stato depositato nel fascicolo telematico solo il 24/10/2017; in replica all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha poi affermato, per quanto concerne la restituzione dei due libretti al portatore intestati ai figli, che la relativa domanda era stata proposta da lei perché era stata lei stessa ad affidare i due libretti alla custodia della suocera ed è solo a lei, quindi, che quest'ultima avrebbe dovuto restituirli.
***
pagina 22 di 37 La causa stata quindi definita con ordinanza ex art.702 ter cpc in data
04/08/2021 con la quale il Tribunale di Bergamo così ha disposto:
<< il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria
domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
- respinge le domande di parte ricorrente;
- respinge la domanda riconvenzionale di parte resistente;
-dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente procedura.>>
Il Tribunale di Bergamo ha anzitutto ritenuto infondata la pretesa attorea volta ad ottenere la restituzione di euro 50.000,00: dagli atti e dai documenti di causa si poteva evincere che la dazione di denaro del sopra citato importo era avvenuta, nel 2011, mediante girata di titoli, dalla signora , Parte_2
deceduta in corso di causa in data 29 aprile 2018, alla signora CP_1
odierna ricorrente, che all'epoca dei fatti erano, rispettivamente, suocera e
OR (doc. n. 4 di parte ricorrente e di parte resistente); costituito in tale anno un deposito titoli per il medesimo importo ricevuto, venivano conferiti dalla alla pieni poteri di rappresentanza, oltre al diritto al percepimento CP_1 Pt_2
dei relativi interessi (doc. 4 di parte ricorrente); nel giugno 2015 la CP_1
restituiva o consegnava alla signora la somma sopra citata, fatto che, Pt_2
secondo la tesi di quest'ultima sarebbe da configurarsi come restituzione di un prestito fra privati, mentre secondo la tesi di parte ricorrente come dazione pagina 23 di 37 momentanea, per permettere alla signora un trasferimento del suo Pt_2
patrimonio immobiliare. Il teste ritenuto dal Tribunale unico Testimone_4
teste indifferente per rapporti di parentela, escusso all'udienza del 21 ottobre
2020, aveva dichiarato che la signora gli aveva chiesto “di andare a Pt_2
parlare con farle restituire i soldi”, che erano “circa 130.000 euro, di CP_1
cui 50.000 già restituiti”. Dichiarava altresì che “la signora le aveva CP_1
riferito di sapere che i soldi erano di ma che il suo avvocato Parte_2
le aveva detto di non firmare, avendo la firma congiunta, per l'eventuale
riscossione”. Il Tribunale ha ritenuto quindi esser circostanza pacifica che sulla dazione di € 50.000,00 gli interessi erano stati percepiti dalla che per Pt_2
tale importo la restituzione aveva avuto luogo all'atto della richiesta e senza necessità di diffide o comunque di intervento di legali ed infine che solo per tale somma era risultato il conferimento di pieni poteri di rappresentanza alla signora Pt_2
Il giudice di prime cure, quanto alla restituzione del restante importo – riferito:
a) alla dazione di euro 51.400,00 del 2014, mediante emissione, in data 22
settembre 2014 di assegno circolare dalla signora alla signora Pt_2 CP_1
con stipula, in data 1 ottobre di polizza assicurativa della e b) alla CP_1
dazione di euro 30.000,00 del febbraio 2013, con sottoscrizione di buoni postali a nome della (doc. 7 di parte convenuta) - ha invece riscontrato CP_1
non esser documentate richieste prima dell'instaurazione del presente giudizio,
pagina 24 di 37 perché il precedente difensore della signora a mezzo e mail del 22 Pt_2
febbraio 2016, nel contestare il diritto dell'odierna attrice a vedersi restituito l'importo di euro 50.000,00, si era limitato a precisare che la signora si Pt_2
sarebbe riservata “di agire per la restituzione di quanto somministrato”, senza alcuna specifica di importi o di causali (doc. 6 di parte convenuta). Per tale motivo il Tribunale ha ritenuto che anche la domanda riconvenzionale non potesse trovare accoglimento.
Il giudice di prime cure ha infatti concluso affermando che, premessa l'impossibilità di decidere una causa solo con le dichiarazioni di un teste, era ragionevole ritenere, valutati quindi anche la documentazione in atti ed il comportamento delle parti, che l'importo di euro 50.000,00 fosse stato corrisposto a titolo di prestito mente il restante importo a titolo di donazione indiretta. La polizza sulla vita, sopra menzionata, aveva inoltre, come beneficiaria la stessa signora Pt_2
Per quanto concerne la domanda di parte attrice, volta alla restituzione di due libretti a risparmio al portatore UB Banca Popolare di Bergamo n.
00008001143 e n. 000080065254 intestati a e Parte_3 Per_1
”, il Tribunale ha ritenuto che ex art. 81 c.p.c. emergesse il difetto di
[...]
legittimazione attiva dell'attrice, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta dagli intestatari dei libretti in questione o, in caso di minorenni, dalla stessa ma in qualità di esercente la potestà genitoriale, non in proprio. CP_1
pagina 25 di 37 In ragione della particolare natura della presente causa, data dai rapporti di parentela fra le parti, nonché del mancato accoglimento anche della domanda di riconvenzionale di parte resistente, ha infine ritenuto equo disporre la compensazione fra le parti delle spese della presente procedura.
***
Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello ex art.702 quater cpc
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono.
costituendosi in giudizio, ha resistito al gravame Controparte_1
avversario proponendo a sua volta appello incidentale, previa riproposizione ex art.346 cpc dell'eccezione di inammissibilità per tardività della riconvenzionale avversaria, non esaminata dal giudice di prime cure;
con riferimento alla domanda di restituzione dei due libretti al portatore intestati ai figli, ha precisato che la legittimazione all'esercizio di tale azione le derivava dal possesso dei due libretti e dal fatto che era stata lei ad affidarli in deposito alla custodia della suocera, per cui lei era titolata ad agire in quanto soggetto depositante ex art.1766 c.c., e ciò a prescindere alla proprietà (della banca) o dall'intestazione dei titolari.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2025, con termini di legge per il deposito di pagina 26 di 37 comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sul piano processuale va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale del la T_
comparsa di costituzione e risposta è stata infatti depositata in data 24/10/2017,
e cioè nel decimo giorno a ritroso rispetto alla data d'udienza del 3/11/2017, e perciò in termini secondo il disposto di cui al terzo comma dell'art.702 bis cpc.
Sempre sul piano processuale va dichiarata l'inammissibilità per novità della prospettazione di parte appellata (ed appellante incidentale) secondo cui ella avrebbe avuto titolo per chiedere la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore dei libretti al portatore intestati ai figli in virtù del fatto che ne era depositaria. Nell'atto introduttivo del giudizio nulla al riguardo era stato allegato e deve ritenersi nuova, e perciò tardiva, l'allegazione, in comparsa conclusionale (di primo grado), secondo cui era stata ella stessa ad affidare i due libretti alla custodia della suocera così che solo a lei, quindi, la convenuta avrebbe dovuto restituirli;
è evidente, infatti, che la controparte non era a quel punto più in condizioni per poter efficacemente contrastare tale nuova prospettazione.
Nel merito l'appellante (principale) lamenta anzitutto erronea e contraddittoria valutazione degli esiti dell'istruttoria quanto alla richiesta di restituzione delle pagina 27 di 37 ulteriori dazioni di € 51.400,00 e di € 30.000,00, cui – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – andava riferita la comunicazione e.mail del
22/02/2016 del precedente legale della che avrebbe trovato conferma Pt_2
nella deposizione del teste nonché della teste Parte_4 [...]
ed ancora del teste rileva, inoltre, che a non Tes_2 Testimone_4
diversa conclusione dovrebbe pervenirsi anche qualificando le dazioni stesse come donazioni, risultando chiaramente dimostrato trattarsi di donazione diretta e non indiretta, e così richiedendosi il requisito di forma di cui all'art.782 cpc.
lamenta, con gravame incidentale, l'erroneità della CP_1
qualificazione dell'erogazione in suo favore della somma di € 50.000,00 come mutuo, risultando chiara dall'atto sottoscritto dalla la relativa volontà di Pt_2
attribuire 100 milioni di lire a lei, ed altri 100 rispettivamente ai nipoti e , manifesta essendo l'intenzione di effettuare conferimenti Pt_3 Per_1
in denaro e non prestiti.
Effettivamente l'erogazione della somma di € 50.000,00 non nasce da un accordo di finanziamento ma costituisce adempimento, seppur anticipato, di un'erogazione originariamente concepita come lascito, e cioè come legato, nel quadro di un atto che, sia per la sua configurazione formale (atto scritto,
sottoscritto e datato a mano del testatore), sia per il suo stesso contenuto,
presenta i caratteri del testamento olografo, e come tale, del resto, si definisce.
pagina 28 di 37 Non si tratta, dunque, di un mutuo, bensì di un'erogazione di una somma di denaro che trae titolo da un atto destinato ad aver effetto soltanto al tempo dell'apertura della successione, e la cui eventuale precedente attuazione in tanto potrà ritenersi definitivamente realizzata in quanto intatte permangano le relative statuizioni al momento del decesso del de cuius. Il che nella specie non si è verificato, incontestata risultando l'asserzione della difesa di T_
secondo la quale la documentata accettazione, sia pure con beneficio di
[...]
inventario, da parte sua all'eredità della madre avrebbe fatto Parte_2
riferimento all'ultimo testamento di quest'ultima che l'avrebbe nominato erede universale. Né risulta esservi contestazione in ordine all'affermazione secondo cui ne deriverebbe l'implicita revoca, per incompatibilità, delle precedenti disposizioni testamentarie, tra cui appunto quella dell'attribuzione alla OR
del predetto lascito. Controparte_1
La infatti, ben lungi dal contestare tale assunto, gli contrappone il CP_1
carattere immediato dell'effetto traslativo, assumendo trattarsi non di lascito –
la cui efficacia sarebbe condizionata alla permanenza degli effetti del testamento da cui deriva – bensì di atto traslativo a carattere liberale, che assume doversi qualificare come donazione indiretta, come tale non soggetta ai requisiti di forma di cui all'art.782 cc, in quanto realizzata in forma indiretta,
mediante girata di titoli, come tale non soggetta agli oneri di forma, di cui all'art.782 cc.
pagina 29 di 37 La tesi non è tuttavia condivisibile. Non solo perché con ogni evidenza il titolo sulla base del quale traeva origine l'attribuzione era costituito da scheda testamentaria (testamento olografo), come tale revocabile, e in effetti revocata,
con la conseguenza che la restituzione dell'erogazione, provvisoriamente anticipata, non può ritenersi indebita, ma anche perché a non diversa conclusione condurrebbe la sussunzione della fattispecie in esame nell'alveo dei trasferimenti determinati da causa di liberalità, dovendosi in tal caso pervenire ad una qualificazione della situazione nei termini della donazione diretta, e non di quella indiretta, con le ovvie conseguenze in termini di oneri di forma.
Come chiarito da Cass.sez. U - , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017, < In tema
di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del
disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante
a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura
una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto
pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite
un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante
un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria
tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto
accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo
realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale
pagina 30 di 37 circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo,
considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito”
tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo
attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di
credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.>>, ed ancora <il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà
luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire,
attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico
da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo
diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta,
soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens"
e l'"accipiens">> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021).
Sulla base di tale principio appare chiaro trattarsi di erogazione diretta in favore del beneficiario, attuata mediante la cessione alla del deposito CP_1
titoli della c/o la Banca Popolare di Bergamo. Pt_2
Ne consegue la necessità, ad substantiam, della presenza dei requisiti formali di legge, costituiti dalla formazione del negozio mediante atto pubblico alla presenza di due testimoni, in attuazione del disposto di cui all'art. 782, 1° co.,
in combinato disposto con l'art. 48, 1° co., l. 16 febbraio 1913, n. 89, il quale,
in materia di attività notarile, prevede, con riferimento a tale atto, il divieto di rinunciare all'assistenza dei testimoni.
pagina 31 di 37 Inutile aggiungere che l'entità dell'importo erogato (€ 50.000,00), tenuto conto della qualità dei contraenti (persone fisiche che non risultano esser state esercenti di importanti attività economiche e/o finanziarie), è incompatibile con la ricostruzione dell'atto in discorso come donazione di modico valore,
come tale esclusa dal rispetto degli anzidetti oneri di forma.
Conseguentemente, comunque la si configuri, vuoi come anticipo su disposizione testamentaria poi revocata, vuoi come atto di liberalità,
l'erogazione in discorso non può ritenersi produttiva di effetti definitivi ed irreversibili, in una prospettiva in virtù dell'inefficacia della disposizione testamentaria, nell'altra in conseguenza della nullità dell'atto negoziale traslativo per difetto di forma. In ogni caso, quindi, la restituzione da parte della della somma di denaro (€ 50.000,00), in tal modo ottenuta CP_1
(nell'anno 2011), e quindi resa alla controparte (nell'anno 2015), non può
ritenersi indebita o ingiustificata. Non sussistono quindi i presupposti per accogliere la domanda di condanna alla restituzione in favore della CP_1
della somma di € 50.000,00 dalla stessa restituita nel 2015 alla e la Pt_2
sentenza sul punto va pertanto confermata, sia pure con diversa motivazione
(con conseguente rigetto dell'impugnazione incidentale).
Le considerazioni svolte in tema di configurazione della fattispecie come donazione diretta, e non indiretta, e di non modico valore, valgono, mutatis
mutandis, per le dazioni di € 51.400,00.= ed € 30.000.00.
pagina 32 di 37 Infatti, quanto a quella di € 51.400,00.=, con il doc. n. 7 l'appellante ha provato la dazione diretta di denaro mediante emissione in data 22/09/2014 di assegno circolare di pari importo dalla alla (circostanza non contestata) e Pt_2 CP_1
la (solo) successiva stipula in data 01/10/2014 di polizza assicurativa da parte della quanto alla dazione di € 30.000,00 del febbraio 2013 con il doc. CP_1
n. 7 è dimostrata, e non risulta comunque contestata, la dazione della somma in denaro dalla alla per la successiva sottoscrizione di buoni postali Pt_2 CP_1
a nome della Nessun dubbio può sussistere, peraltro, quanto alla CP_1
sussistenza dell'intento liberale (animus donandi), reso evidente dalla generosa condotta della per come descritta dalla difesa della stessa e Pt_2 CP_1
dall'assenza di qualsiasi altra ragionevole giustificazione delle erogazioni in discorso. Trattandosi di donazioni dirette, e certo di non modico valore (per le medesime considerazioni sopra esposte), valgono anche qui le considerazioni sopra espresse in tema di oneri di forma, non soddisfatti. Con conseguente accertamento della nullità degli atti liberali in esame. E conseguente condanna dell'appellata alla condanna alla restituzione dei predetti importi, in parziale riforma sul punto della sentenza di primo grado.
Quanto, infine, alla domanda riferita agli accessori sul credito, mentre, per quanto concerne la somma di € 50.000,00 già oggetto di restituzione, è pacifico il percepimento da parte di degli interessi maturati per tutto Parte_2
il tempo a decorrere dal momento dell'erogazione (nel 2011) sino a quello pagina 33 di 37 della restituzione del capitale (nel 2015), per quanto concerne, invece la corresponsione della somma di € 51.400,00.=, mediante emissione di assegno circolare in data 22/09/2014, con successiva stipula in data 01/10/2014 di polizza assicurativa da parte della nonché di quella di € 30.000,00 del CP_1
febbraio 2013, si è già detto sopra che il diritto alla relativa restituzione è
correlato all'accertamento dell'invalidità per difetto di forma dei corrispondenti atti negoziali (ritenuti donazioni dirette), così che trova applicazione la disciplina in tema di ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 cc;
ne consegue che, non essendovi elementi per affermare la mala fede dell'accipiens, gli interessi al tasso legale spettano con decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino a quella del saldo.
Per quanto concerne le pretese risarcitorie, e segnatamente quella relativa all'accertamento della responsabilità aggravata, di cui all'art.96 cpc, la parte appellante non ha fornito al riguardo alcun apprezzabile elemento di riscontro.
Conclusivamente, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale
di Bergamo, e respinta ogni ulteriore richiesta di entrambe le parti, va disposta in favore dell'appellante e a carico dell'appellata la condanna al pagamento della somma di € 81.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo.
Le spese di lite, per ambo i gradi di giudizio, seguono la prevalente soccombenza . pagina 34 di 37 Per quanto concerne il primo grado, le stesse, che si liquidano come da nota spese, in complessivi € 14.241,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva,
di cui € 2.430,00 per studio della controversia, € 1.550,00 per fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per fase istruttoria, e/o di trattazione, € 4.050,00 per fase decisionale ed € 811,00 per anticipazioni (€ 759,00 c.u. ed € 52,00 per intimazione testi), vanno poste a carico di ed a favore di CP_1 T_
, con distrazione ex art.93 cpc a favore dell'avv. Silvia Paganessi, che si
[...]
è dichiarata antistataria.
Per quanto concerne il presente grado d'appello, data l'ammissione di T_
al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite ex art.133 dpr 115/2002
[...]
vanno poste a carico di ed a favore dello Stato. Controparte_1
L'invocata pronuncia della SC (SS.UU. Cass. Civ. n. 8561/2021) non comprova la compatibilità dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(che è diritto della parte) con l'applicazione dell'istituto della distrazione (che
è diritto del suo difensore), ma solo l'esclusione dell'implicita rinuncia al primo per effetto della dichiarazione di cui all'art.93 cpc. L'istituto della distrazione, qui invocato dal difensore dell'appellante anche per il grado d'appello, non è infatti suscettibile di accoglimento per tale fase, attesa l'evidente insussistenza di alcun anticipo di spesa da parte del difensore dell'appellante (tenuto conto della disciplina di cui agli articoli 131 e segg.
c.c.). La liquidazione delle spese per il grado d'appello viene effettuata pagina 35 di 37 pertanto a favore dello Stato per l'intero, e senza alcuna distrazione a favore del procuratore, mentre nel provvedere, con separato decreto, alla liquidazione del compenso in favore di quest'ultimo si procederà alla relativa dimidiazione,
ai sensi dell'art.130 del medesimo decreto. La liquidazione del dovuto in favore dello Stato si effettua sulla base delle tabelle di cui al DM n.147 del
13/08/2022, valore della causa da € 52.001 ad € 260.000, parametri medi per studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase conclusionale,
valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione, così ottenendosi la determinazione del compenso professionale tabellare in € 12.154,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti, di cui € 2.977,00 per studio della controversia, € 1.911,00 per fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
5.103,00 per fase decisionale, valore medio.
Sussistono i presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002
come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma dell'impugnata ordinanza 05/08/2021 in RG n.6620/2017
pagina 36 di 37 del Tribunale di Bergamo, che conferma nel resto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o conclusione, condanna l'appellata CP_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
[...] Parte_1
81.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo;
la condanna altresì a rifondere a le spese di lite del Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 14.241,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva, con distrazione ex art.93 cpc a favore dell'avv.
Silvia Paganessi, che si è dichiarata antistataria, e a rifondere ex art.133 dpr
115/2002 allo Stato le spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Dichiara sussistere i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11/06/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 37 di 37
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1038/ 2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. SILVIA PAGANESSI, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 6 24122 BERGAMO presso il difensore avv. PAGANESSI SILVIA
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO RIVA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA SANTALESSANDRO 3 24122 BERGAMO presso il difensore avv. RIVA ALBERTO
APPELLATO pagina 1 di 37 e posta in decisione all'udienza collegiale del 08/01/2025, avente ad oggetto:
Arricchimento senza causa
In punto: appello ad ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Bergamo in data 05/08/2021 con il n.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e respinta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
In via principale e nel merito
1. Per i motivi di cui in narrativa revocarsi e annullarsi ogni statuizione dell'ordinanza di primo grado impugnata inerente il rigetto delle domande di condanna svolte dalla sig.ra e poi dal sig. Parte_2 Parte_1
quale unico successore della medesima, nei confronti della sig.ra
[...]
e, per l'effetto, Controparte_1
2a. accertare e stabilire che la sig.ra avesse mutuato alla Parte_2
sig.ra rispettivamente nel 2013 e nel 2014, le somme Controparte_1
di € 30.000,00.= ed € 51.400,00.= e che i termini per la restituzione dei predetti mutui di € 30.000,00.= ed € 51.400,00.= siano scaduti alla data di richiesta di restituzione delle somme mutuate formulata da parte della sig.ra alla Pt_2
sig.ra o in altra e diversa data che l'ill.mo Giudice riterrà di individuare CP_1
e/o indicare e, per l'effetto,
pagina 2 di 37 2b. condannare la sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
predette somme ed al pagamento degli interessi che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulle predette somme mutuate, dal momento della dazione alla restituzione.
3a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle eventuali donazioni delle somme di cui al punto 2a che precede e, comunque, di qualsivoglia somma risulterà
conferita a titolo di donazione, all'esito del giudizio, dalla sig.ra Parte_2
alla sig.ra e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
3b. condannare la sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
predette somme ed al pagamento degli interessi che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulle predette somme conferite, dal momento della dazione alla restituzione.
In ogni caso:
4. Condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, di primo grado e d'appello, oltre al rimborso forfettario di legge, gravati degli accessori di legge;
con distrazione delle spese a favore dell'avv. Silvia
Paganessi ex art. 93 c.p.c. (istituto non incompatibile con il gratuito patrocinio;
cfr. SS.UU. Cass. Civ. n. 8561/2021).
5. Condannare controparte al risarcimento a favore della sig.ra Parte_2
e relativo erede dei danni – da liquidarsi in via equitativa – per lite
[...]
pagina 3 di 37 temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento all'esponente di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-
6. Rigettare ogni diversa istanza, deduzione, conclusione formulata da parte appellata e segnatamente:
7. dichiarare, in via pregiudiziale e/o preliminare, inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, rigettare le domande svolte dalla sig.ra
[...]
nei confronti della sig.ra e relativo erede Controparte_1 Parte_2
per difetto di legittimazione attiva della sig.ra e, Controparte_1
comunque, delle condizioni di ammissibilità e/o procedibilità dell'azione per i motivi di cui in narrativa.
8. Accertare e dichiarare, in via subordinata, l'inesistenza o, in subordine,
l'invalidità del ricorso/appello incidentale e delle domande svolte relativamente a titoli di competenza della minore per le Persona_1
ragioni di cui in narrativa.
9. Per i motivi di cui in narrativa, ivi compresa l'eventuale nullità delle dazioni ai nipoti, nonché, se del caso, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai successivi punti, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o, comunque,
rigettare, anche nel merito, tutte le domande svolte nei confronti della sig.ra e relativo erede per le ragioni esposte in narrativa. Parte_2
10a. Accertare e stabilire, in via subordinata e/o riconvenzionale, che la sig.ra avesse mutuato alla sig.ra nel 2011, Parte_2 Controparte_1
pagina 4 di 37 la somma di € 50.000,00.= e che il termine per la restituzione del predetto mutuo di € 50.000,00.= sia scaduto alla data di effettiva restituzione della somma dalla alla o in altra e diversa data che l'ill.mo Giudice CP_1 Pt_2
riterrà di individuare e/o indicare;
10b. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
11a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'asserita donazione del 2011 della somma di € 50.000,00.= dedotta da controparte e, comunque, di qualsivoglia somma risulterà conferita a titolo di donazione, all'esito del giudizio, dalla sig.ra alla sig.ra e, per l'effetto, Parte_2 Controparte_1
11b. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra e relativo Parte_2
erede a trattenere la dazione di denaro ricevuta dalla sig.ra Controparte_1
nel giugno 2015, nonché frutti ed interessi eventualmente percepiti;
[...]
11c. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
12. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria:
13a. Ammettersi prova testimoniale sui capitoli formulati in comparsa pagina 5 di 37 costitutiva di primo grado dalla sig.ra con tutti i testi ivi indicati e non Pt_2
escussi.
13b. Ammettersi prova per interpello e testimoniale sul capitolo n. 3 formulato in comparsa costitutiva di primo grado dalla sig.ra Pt_2
13c. Ammettersi prova testimoniale a prova contraria su tutti i capitoli formulati dalla controparte con i testi indicati dalla sig.ra Pt_2
13d. Disporsi gli ordini di esibizione richiesti dalla sig.ra in memoria Pt_2
costitutiva di primo grado.
13e. Disporsi l'acquisizione del fascicolo del procedimento di primo grado sub n. 6620/2017 R.G. del Tribunale di Bergamo.
Dell'appellata, e appellante incidentale
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, disattesa ogni istanza,
eccezione, difesa e conclusione dell'appellante, a parziale modifica dell'Ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 3093/2021 di Rep. in data
05.08.2021 emessa nel procedimento n. 6620/2017 R.G., così provvedere:
In principalità e nel merito
- accertare e dichiarare che in data 16.06.2015 ha Controparte_1
trasferito a favore di n.
5.000 titoli UB> Parte_2
- condannare e per essa a restituire in favore Parte_2 Parte_1
di i 5.000 titoli della UB>; Controparte_1
pagina 6 di 37 - ordinare alla parte ricorrente di consegnare i due libretti a risparmio al portatore emessi da UB>
In ogni caso
Spese del doppio grado di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis e segg. Controparte_1
ha promosso azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Bergamo nei
[...]
confronti di rassegnando nei confronti di quest'ultima le Parte_2
seguenti conclusioni:
<< Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione
e conclusione, così provvedere:
In principalità:
- accertare e dichiarare che in data 15.06.2015 ha Controparte_1
trasferito a favore di n.
5.000 titoli UB > Parte_2
- condannare a restituire in favore di Parte_2 Controparte_1
i 50.000 titoli della UB Banca Popolare di Bergamo del valore
[...]
nominale di €. 50.000,00 ovvero il tantundem in denaro. Interessi dalla messa
in mora al saldo effettivo;
- ordinare alla convenuta di consegnare i due libretti a risparmio al portatore
pagina 7 di 37 emessi da UB >< Banca Popolare di Bergamo n. 00008001143 e n.
000080065254 intestati a e;
Parte_3 Persona_1
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per interpello e per testimoni della convenuta sulle
circostanze di cui in premessa da intendersi numerate, trascritte e precedute
dalle parole “vero che”. Si indicano a testimoni: 1) di Cenate Tes_1
Sotto, Via Manzoni n. 31; 2) di Cenate Sopra, Via Europa n. Parte_3
4/A.>>
A tal fine ha esposto:
- di aver in data 10/10/1991 contratto matrimonio concordatario con T_
, nato a [...] il [...], e che dall'unione sono nati i
[...]
figli e , rispettivamente di anni venti e quindici al momento Pt_3 Per_1
dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
- che la convenuta , suocera della ricorrente, nel corso degli Parte_2
anni aveva eseguito a favore dei due figli, e , e dei Parte_4 Parte_1
membri delle loro famiglie, conferimenti di beni, denaro e titoli, imputando tali disposizioni in conto ereditario, secondo quanto enunciato dalla medesima signora nel documento olografo in data 5 giugno 2006 (doc.3 Parte_2
ricorrente);
- che con tale scrittura (rigo da 12 a 20) la convenuta aveva dato atto di aver pagina 8 di 37 conferito a beneficio di di e di Controparte_1 Parte_3
100.000.000 di vecchie lire, per ciascuno di essi;
Persona_1
- che una parte delle suddette dazioni erano state investite in titoli di cui al deposito titoli a custodia n. 200476 intestato a presso Controparte_1
la Banca Popolare di Bergamo, filiale di Trescore Balneario (doc. 4: copia documento delega per servizio deposito titoli UB >< Banca Popolare di
Bergamo n. 410.200476 in data 28.07- 03.08.2011);
- che l'unione tra la ricorrente ed il marito era entrata in crisi e Parte_1
che in data 4 aprile 2014 il marito aveva mandato fuori di casa, Parte_1
da Cenate Sopra, Via Gaverini n. 2, la moglie ed i due figli minori (come da narrativa del ricorso per separazione giudiziale depositato il 24.09.2015 avanti il Tribunale di Bergamo n. 9964/2015 R.G: doc. 5);
- che la ricorrente ed i due figli erano stati ospitati dalla suocera, signora
[...]
in due stanze -una camera da letto divisa in tre e la cucina- e, in Parte_2
adiacenza, un bagno, accessibili dal box al piano terra della casa della signora in Cenate Sopra (Bg), Via Padre Belotti n. 2 (doc. 6 e 7: copia certificato Pt_2
di residenza e stato di famiglia di , Parte_2 Parte_3 Per_1
e , in Cenate Sopra, Via Padre Belotti n. 2;
[...] Controparte_1
copia certificato residenza di in Cenate Sopra, Via Gaverini n. Parte_1
2);
pagina 9 di 37 - che la ricorrente ed i figli avevano vissuto in situazione di precarietà, senza contatti col marito e padre e senza alcun sostegno materiale e Parte_1
morale da parte dello stesso, e ciò per oltre un anno, quando, nei primi giorni del giugno del 2015, la signora disse alla OR che doveva Parte_2
“mettere a posto delle cose” e che le serviva momentaneamente denaro;
- che, infatti, la signora chiese alla ricorrente di trasferirle Parte_2
temporaneamente i titoli in deposito presso la Banca Popolare di Bergamo -
Filiale di Trescore Balneario, del valore nominale di €. 50.000,00;
- che la ricorrente, sia per il fatto che attraversava un periodo assai critico, sia per la fiducia che nutriva verso la suocera sia, non ultimo, per la posizione dominante della signora che l'aveva beneficiata e ancora Parte_2
ospitava lei ed i figli, nulla obiettò;
- che su indicazione della signora la ricorrente si recò il 16.06.2015 alla Pt_2
filiale della Popolare di Bergamo di Trescore Balneario dove era pronta da firmare la richiesta di trasferimento di titoli del valore di €. 50.000,00 in favore di che fu sottoscritta il 16.06.2015 e regolarmente Parte_2
contabilizzata; (doc. 8 e 9: Copia ordine di trasferimento deposito titoli in data
15.06.2015 / UB >; Copia contabile 30.06.2015 Controparte_1
UB>< Banca Popolare di Bergamo / ); Controparte_1
- che dopo aver inteso le intenzioni della signora di riprendersi quanto Pt_2
pagina 10 di 37 aveva liberamente intestato alla ricorrente, la ricorrente aveva formalizzato la richiesta di restituzione da parte della convenuta signora dei Parte_2
50.000 euro in titoli (doc. n. 10, 11 e 12: Copia e-mail avv. Pedinelli /Avv.
Riva in data 3 settembre 2015; Copia e-mail Avv.Riva / Avv. Pedinelli in data
29.09.2015; Copia e-mail Avv. Riva / Avv. Pedinelli in data 22.02.206) oltre ai due libretti a risparmio al portatore UB >< Banca Popolare di Bergamo n.
00008001143 e n. 000080065254 intestati a e Parte_3 Per_1
e che le relative richieste di restituzione erano rimaste prive di
[...]
riscontro (doc. 13: Copia racc. Avv. in data Persona_2
20.07.2016);
- che la ricorrente aveva svolto domanda di mediazione in data 31.01.2017 ai sensi di legge, senza ottenere riscontro dalla signora (doc. Parte_2
14: Copia racc. Avv Riva / in data 31.01.2017). Parte_2
***
Iscritto a ruolo generale il fascicolo in data 05/07/2017, in data 19/07/2017 il giudice designato ha fissato udienza di comparizione delle parti per la data del
3/11/2017.
***
In data 24/10/2017 si è costituita la convenuta resistendo Parte_2
alle pretese attoree e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale.
pagina 11 di 37 Queste le conclusioni di parte convenuta:
<Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e
respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
1. Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, rigettare le
domande svolte dalla sig.ra nei confronti della sig.ra Controparte_1
per difetto di legittimazione attiva dell'Attrice e, comunque, Parte_2
delle condizioni di ammissibilità e/o procedibilità dell'azione per i motivi di
cui in narrativa.
2. Accertare e dichiarare, in via subordinata, l'inesistenza o, in subordine,
l'invalidità del ricorso e delle domande svolte relativamente a titoli di
competenza della minore per le ragioni di cui in narrativa. Persona_1
In via principale e di merito
3. Per i motivi di cui in narrativa, ivi compresa l'eventuale nullità delle
dazioni ai nipoti, nonché, se del caso, per effetto dell'accoglimento delle
domande di cui ai successivi punti, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o,
comunque, rigettare, anche nel merito, tutte le domande svolte nei confronti
della sig.ra per le ragioni esposte in narrativa. Parte_2
In via subordinata e/o riconvenzionale
4a. Accertare e stabilire che il termine per la restituzione del mutuo di € pagina 12 di 37 50.000,00.= erogato dalla sig.ra alla sig.ra Parte_2 [...]
nel 2011 sia scaduto alla data di effettiva restituzione da Controparte_1
parte della Convenuta all'Attrice della somma mutuatale, o in altra e diversa
data che l'ill.mo Giudice riterrà di individuare e/o indicare;
4b. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma
conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
5a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la
nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'asserita donazione del 2011 della
somma di € 50.000,00.= dedotta da controparte e, comunque, di qualsivoglia
somma risulterà conferita, all'esito del giudizio, dalla sig.ra Parte_2
alla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1
5b. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a trattenere Parte_2
la dazione di denaro ricevuta dalla sig.ra nel giugno Controparte_1
2015, nonché frutti ed interessi eventualmente percepiti;
5c. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulla somma
conferita di € 50.000,00.=, dal momento della dazione alla restituzione.
6a. Accertare e stabilire che il termine per la restituzione dei mutui di €
30.000,00.= ed € 51.400,00.= erogati dalla sig.ra alla sig.ra Parte_2
pagina 13 di 37 rispettivamente nel 2013 e nel 2014 siano scaduti alla Controparte_1
data di richiesta di restituzione da parte della Convenuta all'Attrice delle
somme mutuate, o in altra e diversa data che l'ill.mo Giudice riterrà di
individuare e/o indicare e, per l'effetto,
6b. condannare la sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
predette somme ed al pagamento degli interessi che non risultassero essere
stati corrisposti da controparte sulle predette somme mutuate, dal momento
della dazione alla restituzione.
7a. Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni di cui in narrativa, la
nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle eventuali donazioni delle somme di
cui al punto 6a che precede e, comunque, di qualsivoglia somma risulterà
conferita, all'esito del giudizio, dalla sig.ra alla sig.ra Parte_2
e, per l'effetto, Controparte_1
7b. condannare la sig.ra al pagamento degli interessi Controparte_1
che non risultassero essere stati corrisposti da controparte sulle predette
somme conferite, dal momento della dazione alla restituzione.
In ogni caso:
8. Condannare parte attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di
causa, oltre al rimborso forfettario di legge, gravati degli accessori di legge.
9. Condannare parte attrice al risarcimento a favore della sig.ra Parte_2
pagina 14 di 37 dei danni – da liquidarsi in via equitativa – per lite temeraria ex art. 96 Pt_2
c.p.c., nonché al pagamento all'esponente di una somma equitativamente
determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-
10. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria:
11a.Si chiede di essere ammessi a fornire prova per testi e per interpello sui
seguenti capitoli: 1) Vero che nella prima metà del 2011 la sig.ra Parte_2
dichiarò di aver prestato € 50.000,00.= alla OR ? 2) Vero che
[...] CP_1
il suddetto prestito veniva eseguito mediante girata dalla alla dei Pt_2 CP_1
titoli di cui ai docc. n. 4 della e n. 4 avversario, che si rammostrano? 3) Pt_2
Vero che la sig.ra ha percepito interessi tra il 2011 ed il Parte_2
2015 sul rapporto di deposito titoli presso Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
di cui al doc. n. 4 avversario che si rammostra? 4) Vero che nel giugno 2015
la sig.ra chiese alla OR la restituzione del Parte_2 CP_1
suddetto prestito di € 50.000,00.=, dichiarando alla OR di necessitarne? 5)
Vero che all'inizio del 2013 e nel settembre 2014 la sig.ra Parte_2
dichiarò di aver prestato rispettivamente € 30.000,00.= ed € 51.400,00.= alla
OR ? 6) Vero che tra maggio 2015 e febbraio 2016 la sig.ra CP_1
chiese ripetutamente alla OR, anche per il tramite Parte_2
dell'avv. Federico Pedinelli, la restituzione dei suddetti prestiti di €
30.000,00.= ed € 51.400,00.=? pagina 15 di 37 Si indicano quali testimoni sui capitoli che precedono i sigg.ri: - Parte_4
residente a [...], su tutti i capitoli;
-
residente a [...]
18, su tutti i capitoli;
- residente a [...]
(BG), Via Volpata, su tutti i capitoli;
- residente a [...]
Sopra (BG), Via Padre Belotti n. 2, su tutti i capitoli;
- dott. c/o Testimone_5
filiale UB Banca di Trescore Balneario (BG), su tutti i capitoli;
- avv.
Federico Pedinelli di Trento, su tutti i capitoli.
11b.In ogni caso, per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova
ex adverso eventualmente dedotti, l'odierna esponente chiede sin d'ora di
essere ammessa a fornire prova contraria su tutti i capitoli formulati da
controparte, con i testi sopra indicati e che si riserva d'indicare.
11c. Si eccepisce sin d'ora l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del
sig. in quanto avente evidentemente un interesse in causa, Parte_3
stante le pretese azionate dalla madre in relazione a interessi del figlio
medesimo.
12. Si chiede che l'ill.mo Giudice voglia ordinare a:
- filiale di Trescore, l'esibizione della documentazione Controparte_2
attestante: - girata titoli obbligazionari BE nel 2011 [cfr. docc. 4
e n. 4 controparte], - il percepimento di interessi da parte della sui Pt_2 Pt_2
pagina 16 di 37 predetti titoli UB, - emissione assegno circolare BE (operazione n.
0410C00078) del 22/09/2014 , - dazione di € 30.000,00= alla a inizio CP_1
2013 per l'emissione di libretto postale di pari importo;
- l'esibizione della documentazione attestante: - interessi Controparte_3
percepiti dalla sull'investimento di € 50.000,00.= oggetto di Pt_2
riconvenzionale, - eventuale operatività della sul libretto postale su cui Pt_2
risultano depositati € 30.00,00.=, oggetto di riconvenzionale.>>
Il convenuto ha anzitutto eccepito il difetto di legittimazione dell'attrice in relazione alla pretesa restituzione dei libretti a risparmio intestati ai figli,
essendo questi ultimi soltanto ad esser legittimati a richiedere la restituzione dei libretti di risparmio loro intestati, e l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, sancito dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Ha poi eccepito il difetto di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, comma 3, c.c., per il caso in cui si dovesse ritenere che la abbia agito in rappresentanza della CP_1
figlia minore.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa restitutoria della in CP_1
relazione alla dazione della somma di € 50.000,00. Ciò perché:
- la pretesa di parte attrice si basava sulla scrittura 5/06/2006 (doc.3 , CP_1
definita “testamento”, con la quale la convenuta aveva dichiarato che intendeva pagina 17 di 37 lasciare, tra l'altro, £ 100.000.000.= al proprio nipote £ Parte_3
100.000.000.= alla propria nipote e £ 100.000.000.= alla Persona_1
propria OR Controparte_1
- l'erogazione di € 50.000,00 a quest'ultima aveva avuto luogo cinque anni più
tardi, nel 2011, circostanza quest'ultima comprovata dal fatto che dalla contabile bancaria e dalla documentazione contrattuale prodotta da parte attrice sub doc. 4 si evince:
a) che la aveva sottoscritto in data 24/01/2011 titoli obbligazionari con Pt_2
Banca Popolare di Bergamo spa per un totale di € 50.000,00;
b) che in data 27/07/2011-03/08/2011 la aveva costituito un deposito CP_1
titoli a custodia ed amministrazione presso la predetta banca mediante girata a proprio favore da parte della suocera dei titoli obbligazionari di cui al Pt_2
punto a);
- contestualmente alla costituzione di tale rapporto la - in conformità CP_1
all'art. 4 del contratto di deposito titoli (rubricato “Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza”) – autorizzava la a rappresentarla Pt_2
“in relazione al deposito stesso nonché alle operazioni relative sia a titoli,
strumenti finanziari e altri valori depositati o che verranno depositati sia a
diritti a questi connessi”, “autorizzando altresì tali persone ad utilizzare, per le
connesse operazioni di accredito e/o addebito, il conto o i conti correnti
pagina 18 di 37 indicati per il regolamento contabile delle operazioni relative a titoli,
strumenti finanziari e valori immessi o da immettere nel deposito a custodia e
amministrazione”
- sennonché il testamento era stato poi revocato dalla convenuta e Pt_2
pertanto non era più efficace.
Pertanto, per le ragioni dianzi esposte, si era in presenza:
1) di una dazione di denaro, mediante girata di titoli, dalla alla Pt_2 CP_1
nel 2011 (doc.4);
2) della contestuale (27/07/2011 – 03/08/2011) costituzione da parte della di un deposito titoli per il medesimo importo ricevuto, con CP_1
conferimento di pieni poteri di rappresentanza sul rapporto alla e con Pt_2
percepimento da parte di quest'ultima degli interessi sui predetti titoli;
3) della restituzione alla nel giugno 2015 (doc. 8 della dazione Pt_2 CP_1
di denaro ricevuta nel 2011 dalla e ciò nel periodo in cui quest'ultima CP_1
era stata accolta nella casa della suocera e da questa sovvenzionata, con i figli,
a seguito dell'allontanamento dal marito e dalla casa coniugale (doc.5 e CP_1
doc. 5 . Pt_2
Per le anzidette ragioni la convenuta ha sostenuto che il caso in esame dovesse esser sussunto nella fattispecie del mutuo, vale a dire del “contratto col quale
una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre
pagina 19 di 37 cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità” (art. 1813 c.c.). Ha in ogni caso rilevato che, a voler ravvisare la fattispecie della donazione nel rapporto intercorso, come affermato dalla stessa parte attrice, si tratterebbe comunque di negozio nullo, perché privo della forma solenne prescritta ad substantiam actus dall'art. 782 c.c.
Quanto, poi, alle pretese azionate dalla sig.ra in relazione ai libretti CP_1
intestati ai figli, ferma l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la convenuta ne ha comunque contestato la fondatezza, a) per difetto di prova dei rapporti indicati da parte attrice;
b) perché nessun libretto intestato ai nipoti risultava essere nella sua disponibilità; c) perché i nipoti avrebbero potuto segnalare lo smarrimento dei libretti alla banca e richiedere il rilascio di duplicato;
d) perché in ogni caso ogni dazione di denaro dalla sig.ra ai Pt_2
nipoti doveva dichiararsi nulla per difetto di forma solenne prescritta ad substantiam actus dall'art. 782 c.c.
Con riferimento, quindi, alle ulteriori dazioni effettuate dalla sig.ra alla Pt_2
sig.ra la convenuta, rilevato che nella missiva inviata in data CP_1
20/07/2016 le era stato comunicato quanto segue: “La informo altresì che la
signora si ritiene libera da ogni impegno morale nei Suoi CP_1
riguardi, in relazione ai due depositi di Buoni Postali fruttiferi di €. 50.000,00
e €. 30.000,00” (doc.13 , ha prodotto sub doc.7: a) contabile bancaria CP_1
attestante l'emissione in data 22/09/2014 di assegno circolare per €
pagina 20 di 37 51.400,00.= dalla all'ordine della b) polizza assicurativa postale Pt_2 CP_1
con premio di € 51.400,00.= contratta dalla sig.ra in data 01/10/2014 ed CP_1
avente quale beneficiaria la stessa c) contabile postale relativa al libretto Pt_2
nominativo intestato ed emesso alla in data 25/02/2013 mediante CP_1
dazione di € 30.000,00.= da parte della Pt_2
Anche per le suddette somme di € 51.400,00.= ed € 30.000,00 valevano pertanto le considerazioni precedentemente svolte per l'erogazione della somma di danaro, di € 50.000,00, effettuata mediante girata di titoli, dalla alla nel 2011, e cioè trattarsi di mutuo, in relazione alla quale con Pt_2 CP_1
mail del 22/02/2016 il precedente legale della aveva richiesto la Pt_2
restituzione delle suddette dazioni (doc. 6 . Con riferimento alle quali la Pt_2
convenuta ha chiesto ordinarsi la restituzione di capitale ed interessi dei mutui in esame, indicando, se del caso, il termine per la restituzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1817 c.c. Anche in questo caso instando, per il caso di ritenuta qualificazione della fattispecie come donazione, per l'accertamento della relativa nullità per difetto della forma solenne prescritta ad substantiam actus dall'art. 782 c.c.
La convenuta ha infine chiesto accertarsi i presupposti della responsabilità
aggravata per lite temeraria, di cui all'art.96 cpc, ai sensi del primo o del terzo comma.
*** pagina 21 di 37 La causa è stata istruita con l'ammissione e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti, cui ha fatto seguito la (parziale) ammissione dei mezzi di prova orale dedotti dalle parti, con fissazione dell'udienza di prova;
comunicato dall'avv. Silvia Paganessi l'intervenuto decesso della convenuta, il giudice ha dichiarato interrotto il giudizio;
a seguito della relativa riassunzione,
con la costituzione in giudizio di , quale erede di Parte_1 [...]
ha avuto luogo l'assunzione delle prove orali ammesse;
all'esito Parte_2
della fase istruttoria il giudice istruttore ha assegnato alle parti termine per il deposito di note riassuntive. Nella sua comparsa conclusionale l'attrice ha anzitutto eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali per tardività
della costituzione in giudizio, e ciò in quanto il provvedimento di fissazione dell'udienza del 03.11.2017 disponeva la costituzione della parte convenuta
“non oltre dieci giorni prima dell'udienza”; la costituzione in giudizio doveva pertanto essere effettuata entro il 23/10/2017, mentre l'atto, pur datato
23/10/2017, era stato depositato nel fascicolo telematico solo il 24/10/2017; in replica all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha poi affermato, per quanto concerne la restituzione dei due libretti al portatore intestati ai figli, che la relativa domanda era stata proposta da lei perché era stata lei stessa ad affidare i due libretti alla custodia della suocera ed è solo a lei, quindi, che quest'ultima avrebbe dovuto restituirli.
***
pagina 22 di 37 La causa stata quindi definita con ordinanza ex art.702 ter cpc in data
04/08/2021 con la quale il Tribunale di Bergamo così ha disposto:
<< il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria
domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
- respinge le domande di parte ricorrente;
- respinge la domanda riconvenzionale di parte resistente;
-dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente procedura.>>
Il Tribunale di Bergamo ha anzitutto ritenuto infondata la pretesa attorea volta ad ottenere la restituzione di euro 50.000,00: dagli atti e dai documenti di causa si poteva evincere che la dazione di denaro del sopra citato importo era avvenuta, nel 2011, mediante girata di titoli, dalla signora , Parte_2
deceduta in corso di causa in data 29 aprile 2018, alla signora CP_1
odierna ricorrente, che all'epoca dei fatti erano, rispettivamente, suocera e
OR (doc. n. 4 di parte ricorrente e di parte resistente); costituito in tale anno un deposito titoli per il medesimo importo ricevuto, venivano conferiti dalla alla pieni poteri di rappresentanza, oltre al diritto al percepimento CP_1 Pt_2
dei relativi interessi (doc. 4 di parte ricorrente); nel giugno 2015 la CP_1
restituiva o consegnava alla signora la somma sopra citata, fatto che, Pt_2
secondo la tesi di quest'ultima sarebbe da configurarsi come restituzione di un prestito fra privati, mentre secondo la tesi di parte ricorrente come dazione pagina 23 di 37 momentanea, per permettere alla signora un trasferimento del suo Pt_2
patrimonio immobiliare. Il teste ritenuto dal Tribunale unico Testimone_4
teste indifferente per rapporti di parentela, escusso all'udienza del 21 ottobre
2020, aveva dichiarato che la signora gli aveva chiesto “di andare a Pt_2
parlare con farle restituire i soldi”, che erano “circa 130.000 euro, di CP_1
cui 50.000 già restituiti”. Dichiarava altresì che “la signora le aveva CP_1
riferito di sapere che i soldi erano di ma che il suo avvocato Parte_2
le aveva detto di non firmare, avendo la firma congiunta, per l'eventuale
riscossione”. Il Tribunale ha ritenuto quindi esser circostanza pacifica che sulla dazione di € 50.000,00 gli interessi erano stati percepiti dalla che per Pt_2
tale importo la restituzione aveva avuto luogo all'atto della richiesta e senza necessità di diffide o comunque di intervento di legali ed infine che solo per tale somma era risultato il conferimento di pieni poteri di rappresentanza alla signora Pt_2
Il giudice di prime cure, quanto alla restituzione del restante importo – riferito:
a) alla dazione di euro 51.400,00 del 2014, mediante emissione, in data 22
settembre 2014 di assegno circolare dalla signora alla signora Pt_2 CP_1
con stipula, in data 1 ottobre di polizza assicurativa della e b) alla CP_1
dazione di euro 30.000,00 del febbraio 2013, con sottoscrizione di buoni postali a nome della (doc. 7 di parte convenuta) - ha invece riscontrato CP_1
non esser documentate richieste prima dell'instaurazione del presente giudizio,
pagina 24 di 37 perché il precedente difensore della signora a mezzo e mail del 22 Pt_2
febbraio 2016, nel contestare il diritto dell'odierna attrice a vedersi restituito l'importo di euro 50.000,00, si era limitato a precisare che la signora si Pt_2
sarebbe riservata “di agire per la restituzione di quanto somministrato”, senza alcuna specifica di importi o di causali (doc. 6 di parte convenuta). Per tale motivo il Tribunale ha ritenuto che anche la domanda riconvenzionale non potesse trovare accoglimento.
Il giudice di prime cure ha infatti concluso affermando che, premessa l'impossibilità di decidere una causa solo con le dichiarazioni di un teste, era ragionevole ritenere, valutati quindi anche la documentazione in atti ed il comportamento delle parti, che l'importo di euro 50.000,00 fosse stato corrisposto a titolo di prestito mente il restante importo a titolo di donazione indiretta. La polizza sulla vita, sopra menzionata, aveva inoltre, come beneficiaria la stessa signora Pt_2
Per quanto concerne la domanda di parte attrice, volta alla restituzione di due libretti a risparmio al portatore UB Banca Popolare di Bergamo n.
00008001143 e n. 000080065254 intestati a e Parte_3 Per_1
”, il Tribunale ha ritenuto che ex art. 81 c.p.c. emergesse il difetto di
[...]
legittimazione attiva dell'attrice, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta dagli intestatari dei libretti in questione o, in caso di minorenni, dalla stessa ma in qualità di esercente la potestà genitoriale, non in proprio. CP_1
pagina 25 di 37 In ragione della particolare natura della presente causa, data dai rapporti di parentela fra le parti, nonché del mancato accoglimento anche della domanda di riconvenzionale di parte resistente, ha infine ritenuto equo disporre la compensazione fra le parti delle spese della presente procedura.
***
Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello ex art.702 quater cpc
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono.
costituendosi in giudizio, ha resistito al gravame Controparte_1
avversario proponendo a sua volta appello incidentale, previa riproposizione ex art.346 cpc dell'eccezione di inammissibilità per tardività della riconvenzionale avversaria, non esaminata dal giudice di prime cure;
con riferimento alla domanda di restituzione dei due libretti al portatore intestati ai figli, ha precisato che la legittimazione all'esercizio di tale azione le derivava dal possesso dei due libretti e dal fatto che era stata lei ad affidarli in deposito alla custodia della suocera, per cui lei era titolata ad agire in quanto soggetto depositante ex art.1766 c.c., e ciò a prescindere alla proprietà (della banca) o dall'intestazione dei titolari.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2025, con termini di legge per il deposito di pagina 26 di 37 comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sul piano processuale va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale del la T_
comparsa di costituzione e risposta è stata infatti depositata in data 24/10/2017,
e cioè nel decimo giorno a ritroso rispetto alla data d'udienza del 3/11/2017, e perciò in termini secondo il disposto di cui al terzo comma dell'art.702 bis cpc.
Sempre sul piano processuale va dichiarata l'inammissibilità per novità della prospettazione di parte appellata (ed appellante incidentale) secondo cui ella avrebbe avuto titolo per chiedere la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore dei libretti al portatore intestati ai figli in virtù del fatto che ne era depositaria. Nell'atto introduttivo del giudizio nulla al riguardo era stato allegato e deve ritenersi nuova, e perciò tardiva, l'allegazione, in comparsa conclusionale (di primo grado), secondo cui era stata ella stessa ad affidare i due libretti alla custodia della suocera così che solo a lei, quindi, la convenuta avrebbe dovuto restituirli;
è evidente, infatti, che la controparte non era a quel punto più in condizioni per poter efficacemente contrastare tale nuova prospettazione.
Nel merito l'appellante (principale) lamenta anzitutto erronea e contraddittoria valutazione degli esiti dell'istruttoria quanto alla richiesta di restituzione delle pagina 27 di 37 ulteriori dazioni di € 51.400,00 e di € 30.000,00, cui – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – andava riferita la comunicazione e.mail del
22/02/2016 del precedente legale della che avrebbe trovato conferma Pt_2
nella deposizione del teste nonché della teste Parte_4 [...]
ed ancora del teste rileva, inoltre, che a non Tes_2 Testimone_4
diversa conclusione dovrebbe pervenirsi anche qualificando le dazioni stesse come donazioni, risultando chiaramente dimostrato trattarsi di donazione diretta e non indiretta, e così richiedendosi il requisito di forma di cui all'art.782 cpc.
lamenta, con gravame incidentale, l'erroneità della CP_1
qualificazione dell'erogazione in suo favore della somma di € 50.000,00 come mutuo, risultando chiara dall'atto sottoscritto dalla la relativa volontà di Pt_2
attribuire 100 milioni di lire a lei, ed altri 100 rispettivamente ai nipoti e , manifesta essendo l'intenzione di effettuare conferimenti Pt_3 Per_1
in denaro e non prestiti.
Effettivamente l'erogazione della somma di € 50.000,00 non nasce da un accordo di finanziamento ma costituisce adempimento, seppur anticipato, di un'erogazione originariamente concepita come lascito, e cioè come legato, nel quadro di un atto che, sia per la sua configurazione formale (atto scritto,
sottoscritto e datato a mano del testatore), sia per il suo stesso contenuto,
presenta i caratteri del testamento olografo, e come tale, del resto, si definisce.
pagina 28 di 37 Non si tratta, dunque, di un mutuo, bensì di un'erogazione di una somma di denaro che trae titolo da un atto destinato ad aver effetto soltanto al tempo dell'apertura della successione, e la cui eventuale precedente attuazione in tanto potrà ritenersi definitivamente realizzata in quanto intatte permangano le relative statuizioni al momento del decesso del de cuius. Il che nella specie non si è verificato, incontestata risultando l'asserzione della difesa di T_
secondo la quale la documentata accettazione, sia pure con beneficio di
[...]
inventario, da parte sua all'eredità della madre avrebbe fatto Parte_2
riferimento all'ultimo testamento di quest'ultima che l'avrebbe nominato erede universale. Né risulta esservi contestazione in ordine all'affermazione secondo cui ne deriverebbe l'implicita revoca, per incompatibilità, delle precedenti disposizioni testamentarie, tra cui appunto quella dell'attribuzione alla OR
del predetto lascito. Controparte_1
La infatti, ben lungi dal contestare tale assunto, gli contrappone il CP_1
carattere immediato dell'effetto traslativo, assumendo trattarsi non di lascito –
la cui efficacia sarebbe condizionata alla permanenza degli effetti del testamento da cui deriva – bensì di atto traslativo a carattere liberale, che assume doversi qualificare come donazione indiretta, come tale non soggetta ai requisiti di forma di cui all'art.782 cc, in quanto realizzata in forma indiretta,
mediante girata di titoli, come tale non soggetta agli oneri di forma, di cui all'art.782 cc.
pagina 29 di 37 La tesi non è tuttavia condivisibile. Non solo perché con ogni evidenza il titolo sulla base del quale traeva origine l'attribuzione era costituito da scheda testamentaria (testamento olografo), come tale revocabile, e in effetti revocata,
con la conseguenza che la restituzione dell'erogazione, provvisoriamente anticipata, non può ritenersi indebita, ma anche perché a non diversa conclusione condurrebbe la sussunzione della fattispecie in esame nell'alveo dei trasferimenti determinati da causa di liberalità, dovendosi in tal caso pervenire ad una qualificazione della situazione nei termini della donazione diretta, e non di quella indiretta, con le ovvie conseguenze in termini di oneri di forma.
Come chiarito da Cass.sez. U - , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017, < In tema
di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del
disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante
a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura
una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto
pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite
un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante
un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria
tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto
accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo
realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale
pagina 30 di 37 circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo,
considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito”
tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo
attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di
credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.>>, ed ancora <il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà
luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire,
attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico
da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo
diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta,
soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens"
e l'"accipiens">> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021).
Sulla base di tale principio appare chiaro trattarsi di erogazione diretta in favore del beneficiario, attuata mediante la cessione alla del deposito CP_1
titoli della c/o la Banca Popolare di Bergamo. Pt_2
Ne consegue la necessità, ad substantiam, della presenza dei requisiti formali di legge, costituiti dalla formazione del negozio mediante atto pubblico alla presenza di due testimoni, in attuazione del disposto di cui all'art. 782, 1° co.,
in combinato disposto con l'art. 48, 1° co., l. 16 febbraio 1913, n. 89, il quale,
in materia di attività notarile, prevede, con riferimento a tale atto, il divieto di rinunciare all'assistenza dei testimoni.
pagina 31 di 37 Inutile aggiungere che l'entità dell'importo erogato (€ 50.000,00), tenuto conto della qualità dei contraenti (persone fisiche che non risultano esser state esercenti di importanti attività economiche e/o finanziarie), è incompatibile con la ricostruzione dell'atto in discorso come donazione di modico valore,
come tale esclusa dal rispetto degli anzidetti oneri di forma.
Conseguentemente, comunque la si configuri, vuoi come anticipo su disposizione testamentaria poi revocata, vuoi come atto di liberalità,
l'erogazione in discorso non può ritenersi produttiva di effetti definitivi ed irreversibili, in una prospettiva in virtù dell'inefficacia della disposizione testamentaria, nell'altra in conseguenza della nullità dell'atto negoziale traslativo per difetto di forma. In ogni caso, quindi, la restituzione da parte della della somma di denaro (€ 50.000,00), in tal modo ottenuta CP_1
(nell'anno 2011), e quindi resa alla controparte (nell'anno 2015), non può
ritenersi indebita o ingiustificata. Non sussistono quindi i presupposti per accogliere la domanda di condanna alla restituzione in favore della CP_1
della somma di € 50.000,00 dalla stessa restituita nel 2015 alla e la Pt_2
sentenza sul punto va pertanto confermata, sia pure con diversa motivazione
(con conseguente rigetto dell'impugnazione incidentale).
Le considerazioni svolte in tema di configurazione della fattispecie come donazione diretta, e non indiretta, e di non modico valore, valgono, mutatis
mutandis, per le dazioni di € 51.400,00.= ed € 30.000.00.
pagina 32 di 37 Infatti, quanto a quella di € 51.400,00.=, con il doc. n. 7 l'appellante ha provato la dazione diretta di denaro mediante emissione in data 22/09/2014 di assegno circolare di pari importo dalla alla (circostanza non contestata) e Pt_2 CP_1
la (solo) successiva stipula in data 01/10/2014 di polizza assicurativa da parte della quanto alla dazione di € 30.000,00 del febbraio 2013 con il doc. CP_1
n. 7 è dimostrata, e non risulta comunque contestata, la dazione della somma in denaro dalla alla per la successiva sottoscrizione di buoni postali Pt_2 CP_1
a nome della Nessun dubbio può sussistere, peraltro, quanto alla CP_1
sussistenza dell'intento liberale (animus donandi), reso evidente dalla generosa condotta della per come descritta dalla difesa della stessa e Pt_2 CP_1
dall'assenza di qualsiasi altra ragionevole giustificazione delle erogazioni in discorso. Trattandosi di donazioni dirette, e certo di non modico valore (per le medesime considerazioni sopra esposte), valgono anche qui le considerazioni sopra espresse in tema di oneri di forma, non soddisfatti. Con conseguente accertamento della nullità degli atti liberali in esame. E conseguente condanna dell'appellata alla condanna alla restituzione dei predetti importi, in parziale riforma sul punto della sentenza di primo grado.
Quanto, infine, alla domanda riferita agli accessori sul credito, mentre, per quanto concerne la somma di € 50.000,00 già oggetto di restituzione, è pacifico il percepimento da parte di degli interessi maturati per tutto Parte_2
il tempo a decorrere dal momento dell'erogazione (nel 2011) sino a quello pagina 33 di 37 della restituzione del capitale (nel 2015), per quanto concerne, invece la corresponsione della somma di € 51.400,00.=, mediante emissione di assegno circolare in data 22/09/2014, con successiva stipula in data 01/10/2014 di polizza assicurativa da parte della nonché di quella di € 30.000,00 del CP_1
febbraio 2013, si è già detto sopra che il diritto alla relativa restituzione è
correlato all'accertamento dell'invalidità per difetto di forma dei corrispondenti atti negoziali (ritenuti donazioni dirette), così che trova applicazione la disciplina in tema di ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 cc;
ne consegue che, non essendovi elementi per affermare la mala fede dell'accipiens, gli interessi al tasso legale spettano con decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino a quella del saldo.
Per quanto concerne le pretese risarcitorie, e segnatamente quella relativa all'accertamento della responsabilità aggravata, di cui all'art.96 cpc, la parte appellante non ha fornito al riguardo alcun apprezzabile elemento di riscontro.
Conclusivamente, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale
di Bergamo, e respinta ogni ulteriore richiesta di entrambe le parti, va disposta in favore dell'appellante e a carico dell'appellata la condanna al pagamento della somma di € 81.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo.
Le spese di lite, per ambo i gradi di giudizio, seguono la prevalente soccombenza . pagina 34 di 37 Per quanto concerne il primo grado, le stesse, che si liquidano come da nota spese, in complessivi € 14.241,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva,
di cui € 2.430,00 per studio della controversia, € 1.550,00 per fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per fase istruttoria, e/o di trattazione, € 4.050,00 per fase decisionale ed € 811,00 per anticipazioni (€ 759,00 c.u. ed € 52,00 per intimazione testi), vanno poste a carico di ed a favore di CP_1 T_
, con distrazione ex art.93 cpc a favore dell'avv. Silvia Paganessi, che si
[...]
è dichiarata antistataria.
Per quanto concerne il presente grado d'appello, data l'ammissione di T_
al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite ex art.133 dpr 115/2002
[...]
vanno poste a carico di ed a favore dello Stato. Controparte_1
L'invocata pronuncia della SC (SS.UU. Cass. Civ. n. 8561/2021) non comprova la compatibilità dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(che è diritto della parte) con l'applicazione dell'istituto della distrazione (che
è diritto del suo difensore), ma solo l'esclusione dell'implicita rinuncia al primo per effetto della dichiarazione di cui all'art.93 cpc. L'istituto della distrazione, qui invocato dal difensore dell'appellante anche per il grado d'appello, non è infatti suscettibile di accoglimento per tale fase, attesa l'evidente insussistenza di alcun anticipo di spesa da parte del difensore dell'appellante (tenuto conto della disciplina di cui agli articoli 131 e segg.
c.c.). La liquidazione delle spese per il grado d'appello viene effettuata pagina 35 di 37 pertanto a favore dello Stato per l'intero, e senza alcuna distrazione a favore del procuratore, mentre nel provvedere, con separato decreto, alla liquidazione del compenso in favore di quest'ultimo si procederà alla relativa dimidiazione,
ai sensi dell'art.130 del medesimo decreto. La liquidazione del dovuto in favore dello Stato si effettua sulla base delle tabelle di cui al DM n.147 del
13/08/2022, valore della causa da € 52.001 ad € 260.000, parametri medi per studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase conclusionale,
valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione, così ottenendosi la determinazione del compenso professionale tabellare in € 12.154,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti, di cui € 2.977,00 per studio della controversia, € 1.911,00 per fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
5.103,00 per fase decisionale, valore medio.
Sussistono i presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002
come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma dell'impugnata ordinanza 05/08/2021 in RG n.6620/2017
pagina 36 di 37 del Tribunale di Bergamo, che conferma nel resto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o conclusione, condanna l'appellata CP_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
[...] Parte_1
81.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo;
la condanna altresì a rifondere a le spese di lite del Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 14.241,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva, con distrazione ex art.93 cpc a favore dell'avv.
Silvia Paganessi, che si è dichiarata antistataria, e a rifondere ex art.133 dpr
115/2002 allo Stato le spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Dichiara sussistere i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11/06/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 37 di 37