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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 26/11/2025, alle ore 12,21 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. SACHELI LUISA RITA in sostituzione dell'Avv. NOCENT
TO per la parte ricorrente e l'Avv. LEMBECK GIORGIO AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Sacheli si riporta al proprio atto introduttivo rilevando che dalla CTU è emerso per l'anno 2020 una differenza a favore del ricorrente di € 180,80, non essendo stata formulata da parte resistente alcuna eccezione di compensazione con le eventuali eccedenze degli anni passati, chiede il pagamento di tale importo.
Parte resistente insiste come nei propri atti e ribadisce che quella che viene qualificata come eccezione di compensazione e/o domanda riconvenzionale è in realtà una mera difesa sull'esistenza del credito. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate
1 dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,27. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 272 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. NOCENT TO
CONTRO
Controparte_1 rappresentato dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2024 Parte_1 deducendo di aver svolto attività lavorativa presso gli istituti penitenziari ove è stato detenuto dall'anno 2018 fino a dicembre 2022, percependo compensi inferiori rispetto a
2 quelli dovuti, chiedeva il pagamento dell'importo di € 7988,60
a titolo di differenze retributive.
Parte ricorrente lamentava che dai cedolini paga era emersa la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL con riguardo alle concrete mansioni svolte ed in ragione alla quantità e qualità del lavoro, nonché la mancata corresponsione della indennità di contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, del TFR e l'indebita trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento.
Con memoria datata 7/06/2024 si costituiva in giudizio il deducendo di aver corrisposto al Controparte_1 detenuto/lavoratore la corretta retribuzione, parametrata in base al CCNL applicato, decurtata di 1/3, comprensiva di tutte le maggiorazioni rivendicate dal ricorrente, nonché di contributi e di copertura assicurativa in forza di convenzione stipulata dal con . CP_1 CP_2
Parte resistente riconosceva un errore di calcolo nella determinazione della retribuzione con una differenza a favore del detenuto pari ad € 98,75, chiedendo la limitazione della condanna a tale importo e il rigetto del ricorso.
I - LA NORMATIVA
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L. 354/75 che, nel testo introdotto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 prevedeva al I comma: 1.
Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione
3 e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un Controparte_3 delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n.124, attualmente l'art. 22 prevede: “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”
II - ADEGUAMENTO DELLE REMENUNERAZIONI. CCNL APPLICABILE
L' Amministrazione ha già provveduto, a far data dal mese di ottobre 2017, all'adeguamento delle remunerazioni per i detenuti lavoratori (v. nota GDAP n. 282390 del 6.9.2017, nota
GDAP n. 13626 dell'1.06.2021).
Dai cedolini in atti si evince l'inserimento delle voci relative all' indennità di contingenza, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR e della indennità di anzianità, nonché all'indennità per i giorni di ferie lavorati.
Nei cedolini prodotti in giudizio (sub doc.
1-49 di parte ricorrente) sono indicate le mansioni svolte dal ricorrente ed in particolare:
- dal mese di maggio 2018 sino a dicembre 2018 (con la sola esclusione del mese di aprile per cui non è stato prodotto in giudizio il relativo statino) con mansioni di apprendista, addetto alle lavorazioni tessili;
4 - da gennaio 2019 a settembre 2020 (con esclusione di marzo
2019) continuativamente con mansioni di aiuto tessitore;
- da ottobre 2020 sino ad agosto 2021 (con esclusione di maggio 2021) con le mansioni di manovale;
- da settembre 2021 fino a settembre 2022 (con esclusione di luglio 2022) con mansioni di muratore qualificato.
Dalle produzioni offerte da parte resistente emerge che il ricorrente è stato inquadrato:
- da maggio 2018 a dicembre 2018 come apprendista (per il conseguimento del II livello) alle lavorazioni tessili, con applicazione del CCNL tessili, aziende industriali;
- da gennaio 2019 sino a settembre 2020 come aiuto tessitore con applicazione del CCNL tessili, aziende industriali, livello 2;
- da ottobre 2020 sino ad agosto 2021 come manovale con applicazione del CCNL edilizia, Aziende Industriali, livello
2;
- da settembre 2021 sino a settembre 2022 come muratore qualificato, con applicazione del CCNL edilizia, Aziende
Industriali, livello 3.
E' da evidenziare che il ricorrente non ha dato alcuna motivazione circa l'applicazione di CCNL diversi da quelli tenuti in considerazione dall'amministrazione (nella specie il
, né ha allegato e chiesto di provare alcunché in Parte_2 relazione alle mansioni svolte all'interno dell'Istituto penitenziario, né ha contestato quanto risulta dai cedolini, per cui non vi è motivo per discostarsi dalle indicazioni contenute negli stessi.
III – QUOTE DI MANTENIMENTO
Le quote di mantenimento, ai sensi dell'art. 145 c.p., devono essere prelevate dalla remunerazione per il lavoro prestato.
Quanto all'invocata SENTENZA N. 49/1992 della Corte
Costituzionale, questa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n.
5 354(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Parte_3
e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti
[...] locali (province e comuni). Tale pronuncia non riguarda le quote di mantenimento.
Peraltro, parte resistente non è stata in grado di quantificare tali quote, che andranno defalcate dall'eventuale credito vantato dal ricorrente.
IV – QUANTUM
Parte ricorrente nelle proprie conclusioni chiede l'accertamento dell'effettivo credito maturato per gli anni di lavoro svolti all'interno del carcere, producendo all'uopo conteggi, dai quali deriverebbe un credito a suo favore per un importo pari ad € 7.988,60, in cui non è stata operata la decurtazione di 1/3.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU nella persona del
Dott. al fine di quantificare gli eventuali Persona_2 crediti del ricorrente in base ai titoli indicati nell'atto introduttivo.
In una prima bozza il CTU ha predisposto due ipotesi: una senza applicare la decurtazione di 1/3 dei compensi, con credito a favore del ricorrente pari ad € 17.027,10 e un'altra con la riduzione di 1/3, con debito del ricorrente pari ad €
617,78.
A fronte delle contestazioni sollevate delle parti il CTU è stato riconvocato a chiarimenti, con espressa specificazione della necessità di operare la riduzione di 1/3 sulle retribuzioni, così come disposto dall'art. 22 dell'Ordinamento
Giudiziario.
In data 11/08/2025 il dott. depositava integrazione Per_2 della propria perizia giungendo alla seguente conclusione:
6 “ritiene in assoluta coscienza e buona fede che il ricorrente non può vantare alcun credito per i titoli rivendicati nell'atto introduttivo (anzi risulta un credito di parte convenuta per € 617,78)…”.
Il Consulente nominato ha motivato le proprie conclusioni specificando di aver effettuato i calcoli utilizzando i CCNL, mansioni e inquadramento previsto negli statini prodotti in giudizio, comprensivi di tredicesima, quattordicesima, ferie, rol e TFR, tenendo conto di un rapporto di lavoro part time, in cui la percentuale di part time discende, mese per mese, dalle ore effettivamente lavorate.
Non sussistono valide motivazioni per discostarsi dagli esiti della CTU che appare logica e esente di errori.
Quanto alla richiesta odierna di condannare l'amministrazione alla differenza a credito del lavoratore per l'anno 2020 di €
180,80, non essendo stata formulata da parte resistente alcuna eccezione di compensazione con le eventuali eccedenze degli anni passati, si rileva che non viene in rilievo una compensazione in senso tecnico, ma un mero saldo tra poste attive e passive derivante dal medesimo rapporto, rilevabile d'ufficio, Cfr., ex multis, Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024: In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale....
V. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022: In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria
(o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve
7 in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.
Pertanto, non sussistendo alcun credito a favore del ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
Considerato che in base ai cedolini non è agevole risalire ai
CCNL applicati ed agli inquadramenti riconosciuti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa, respinge il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di
CTU liquidate come in atti.
Massa, 26/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
8
TO per la parte ricorrente e l'Avv. LEMBECK GIORGIO AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Sacheli si riporta al proprio atto introduttivo rilevando che dalla CTU è emerso per l'anno 2020 una differenza a favore del ricorrente di € 180,80, non essendo stata formulata da parte resistente alcuna eccezione di compensazione con le eventuali eccedenze degli anni passati, chiede il pagamento di tale importo.
Parte resistente insiste come nei propri atti e ribadisce che quella che viene qualificata come eccezione di compensazione e/o domanda riconvenzionale è in realtà una mera difesa sull'esistenza del credito. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate
1 dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,27. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 272 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. NOCENT TO
CONTRO
Controparte_1 rappresentato dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2024 Parte_1 deducendo di aver svolto attività lavorativa presso gli istituti penitenziari ove è stato detenuto dall'anno 2018 fino a dicembre 2022, percependo compensi inferiori rispetto a
2 quelli dovuti, chiedeva il pagamento dell'importo di € 7988,60
a titolo di differenze retributive.
Parte ricorrente lamentava che dai cedolini paga era emersa la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL con riguardo alle concrete mansioni svolte ed in ragione alla quantità e qualità del lavoro, nonché la mancata corresponsione della indennità di contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, del TFR e l'indebita trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento.
Con memoria datata 7/06/2024 si costituiva in giudizio il deducendo di aver corrisposto al Controparte_1 detenuto/lavoratore la corretta retribuzione, parametrata in base al CCNL applicato, decurtata di 1/3, comprensiva di tutte le maggiorazioni rivendicate dal ricorrente, nonché di contributi e di copertura assicurativa in forza di convenzione stipulata dal con . CP_1 CP_2
Parte resistente riconosceva un errore di calcolo nella determinazione della retribuzione con una differenza a favore del detenuto pari ad € 98,75, chiedendo la limitazione della condanna a tale importo e il rigetto del ricorso.
I - LA NORMATIVA
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L. 354/75 che, nel testo introdotto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 prevedeva al I comma: 1.
Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione
3 e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un Controparte_3 delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n.124, attualmente l'art. 22 prevede: “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”
II - ADEGUAMENTO DELLE REMENUNERAZIONI. CCNL APPLICABILE
L' Amministrazione ha già provveduto, a far data dal mese di ottobre 2017, all'adeguamento delle remunerazioni per i detenuti lavoratori (v. nota GDAP n. 282390 del 6.9.2017, nota
GDAP n. 13626 dell'1.06.2021).
Dai cedolini in atti si evince l'inserimento delle voci relative all' indennità di contingenza, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR e della indennità di anzianità, nonché all'indennità per i giorni di ferie lavorati.
Nei cedolini prodotti in giudizio (sub doc.
1-49 di parte ricorrente) sono indicate le mansioni svolte dal ricorrente ed in particolare:
- dal mese di maggio 2018 sino a dicembre 2018 (con la sola esclusione del mese di aprile per cui non è stato prodotto in giudizio il relativo statino) con mansioni di apprendista, addetto alle lavorazioni tessili;
4 - da gennaio 2019 a settembre 2020 (con esclusione di marzo
2019) continuativamente con mansioni di aiuto tessitore;
- da ottobre 2020 sino ad agosto 2021 (con esclusione di maggio 2021) con le mansioni di manovale;
- da settembre 2021 fino a settembre 2022 (con esclusione di luglio 2022) con mansioni di muratore qualificato.
Dalle produzioni offerte da parte resistente emerge che il ricorrente è stato inquadrato:
- da maggio 2018 a dicembre 2018 come apprendista (per il conseguimento del II livello) alle lavorazioni tessili, con applicazione del CCNL tessili, aziende industriali;
- da gennaio 2019 sino a settembre 2020 come aiuto tessitore con applicazione del CCNL tessili, aziende industriali, livello 2;
- da ottobre 2020 sino ad agosto 2021 come manovale con applicazione del CCNL edilizia, Aziende Industriali, livello
2;
- da settembre 2021 sino a settembre 2022 come muratore qualificato, con applicazione del CCNL edilizia, Aziende
Industriali, livello 3.
E' da evidenziare che il ricorrente non ha dato alcuna motivazione circa l'applicazione di CCNL diversi da quelli tenuti in considerazione dall'amministrazione (nella specie il
, né ha allegato e chiesto di provare alcunché in Parte_2 relazione alle mansioni svolte all'interno dell'Istituto penitenziario, né ha contestato quanto risulta dai cedolini, per cui non vi è motivo per discostarsi dalle indicazioni contenute negli stessi.
III – QUOTE DI MANTENIMENTO
Le quote di mantenimento, ai sensi dell'art. 145 c.p., devono essere prelevate dalla remunerazione per il lavoro prestato.
Quanto all'invocata SENTENZA N. 49/1992 della Corte
Costituzionale, questa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n.
5 354(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Parte_3
e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti
[...] locali (province e comuni). Tale pronuncia non riguarda le quote di mantenimento.
Peraltro, parte resistente non è stata in grado di quantificare tali quote, che andranno defalcate dall'eventuale credito vantato dal ricorrente.
IV – QUANTUM
Parte ricorrente nelle proprie conclusioni chiede l'accertamento dell'effettivo credito maturato per gli anni di lavoro svolti all'interno del carcere, producendo all'uopo conteggi, dai quali deriverebbe un credito a suo favore per un importo pari ad € 7.988,60, in cui non è stata operata la decurtazione di 1/3.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU nella persona del
Dott. al fine di quantificare gli eventuali Persona_2 crediti del ricorrente in base ai titoli indicati nell'atto introduttivo.
In una prima bozza il CTU ha predisposto due ipotesi: una senza applicare la decurtazione di 1/3 dei compensi, con credito a favore del ricorrente pari ad € 17.027,10 e un'altra con la riduzione di 1/3, con debito del ricorrente pari ad €
617,78.
A fronte delle contestazioni sollevate delle parti il CTU è stato riconvocato a chiarimenti, con espressa specificazione della necessità di operare la riduzione di 1/3 sulle retribuzioni, così come disposto dall'art. 22 dell'Ordinamento
Giudiziario.
In data 11/08/2025 il dott. depositava integrazione Per_2 della propria perizia giungendo alla seguente conclusione:
6 “ritiene in assoluta coscienza e buona fede che il ricorrente non può vantare alcun credito per i titoli rivendicati nell'atto introduttivo (anzi risulta un credito di parte convenuta per € 617,78)…”.
Il Consulente nominato ha motivato le proprie conclusioni specificando di aver effettuato i calcoli utilizzando i CCNL, mansioni e inquadramento previsto negli statini prodotti in giudizio, comprensivi di tredicesima, quattordicesima, ferie, rol e TFR, tenendo conto di un rapporto di lavoro part time, in cui la percentuale di part time discende, mese per mese, dalle ore effettivamente lavorate.
Non sussistono valide motivazioni per discostarsi dagli esiti della CTU che appare logica e esente di errori.
Quanto alla richiesta odierna di condannare l'amministrazione alla differenza a credito del lavoratore per l'anno 2020 di €
180,80, non essendo stata formulata da parte resistente alcuna eccezione di compensazione con le eventuali eccedenze degli anni passati, si rileva che non viene in rilievo una compensazione in senso tecnico, ma un mero saldo tra poste attive e passive derivante dal medesimo rapporto, rilevabile d'ufficio, Cfr., ex multis, Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024: In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale....
V. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022: In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria
(o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve
7 in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.
Pertanto, non sussistendo alcun credito a favore del ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
Considerato che in base ai cedolini non è agevole risalire ai
CCNL applicati ed agli inquadramenti riconosciuti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa, respinge il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di
CTU liquidate come in atti.
Massa, 26/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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