Decreto cautelare 25 marzo 2020
Ordinanza cautelare 9 aprile 2020
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00544/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2020, proposto da
Sette H S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Erroi e Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, Vico Giambattista del Tufo, n. 9;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il Municipio;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’atto del Comune di Lecce, del 12 febbraio 2020, successivamente conosciuto, di inefficacia della S.C.I.A.;
- ove occorra, dell’atto del 20 gennaio 2020 del Comune di Lecce e dell’atto del 9 marzo del 2020 della Camera di Commercio di Lecce;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il provvedimento del Comune di Lecce del 12 febbraio 2020, di divieto di prosecuzione di attività di cui alla S.C.I.A. commerciale del 27 dicembre 2019, relativa all’attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, preparati nel laboratorio di pertinenza - bar, avente a oggetto “ Chiusura della pratica con esito negativo - Divieto prosecuzione Attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, preparati nel laboratorio di pertinenza - BAR - Formazione di inefficacia degli effetti delle SCIA supro 102985/27-12-2019 e 21 nonies L. 241/90. Locale in Via Adua 62” ;
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 - Difetto di istruttoria - Erronea presupposizione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge regionale n. 24/2015 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Lecce - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Illogicità - Contraddittorietà;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge regionale Puglia n. 48/2017 - Eccesso di potere per erronea presupposizione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23- ter del d.P.R. n. 380/2001;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies , legge n. 241/1990, difetto di motivazione -Eccesso di potere per difetto istruttorio - Contradditorietà - Erronea presupposizione - Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, buona fede e correttezza - Violazione del principio del legittimo affidamento;
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Lecce - Erronea presupposizione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23- ter del d.P.R. n. 380/2001;
6) Violazione del principio di proporzionalità - Violazione art. 3 della Costituzione - Irragionevolezza dell’azione amministrativa;
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 223/2006 - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell’art. 41 della Costituzione.
1.1 - Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2 - Con ordinanza 9 aprile 2020, n. 250, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente presentata dalla Società ricorrente.
1.3 - Con Memoria difensiva del 14 giugno 2021, il Comune di Lecce ha fatto presente che:
“ Rispetto alle previsioni di PRG relative alle destinazioni ammissibili nel centro storico l’Amministrazione comunale - a seguito di vari contenziosi insorti e delle pronunce giurisdizionali - ha ritenuto di intervenire con l’adozione della delibera C.C. 65/2020, anche al fine di evitare il proliferare di nuovi ricorsi e, comunque, al fine di risolvere in via amministrativa la problematica attinente i cambi di destinazione dei locali commerciali nel centro storico della Città di Lecce, abbia ritenuto di integrare l’art. 43 NTA “Tipi di intervento consentiti nella zona A1” delle NTA di PRG inserendo all’interno degli interventi ammessi di restauro e risanamento conservativo dopo il capoverso g) (pag 60) il seguente testo:
<<l) nelle more dell’approvazione dei piani particolareggiati di ciascun settore, sono consentiti i mutamenti d’uso che non comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale per come individuate al co. 1 dell’art. 4 della legge regionale n 48/2017. In particolare, all’interno della destinazione urbanistica “commerciale”, per tutti i locali commerciali che siano in possesso di titoli abilitativi (Permessi, Concessioni, Autorizzazioni, Licenze, SCIA Agibilità) che attestino con assoluta certezza l’originaria destinazione “commerciale” (Certificato storico della Camera di Commercio, Contratti di affitto o eventuali Atti Amministrativi Sanitari/Comunali inerenti le attività svolte....) prima della data di adozione del PRG (1983), potranno svolgersi anche attività di somministrazione assistita purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente per il settore ed in particolare quanto stabilito dall'art. 7 dell’Ordinanza del 3 aprile 2002 e specificati dalla D.G.R. n. 891 del 9 maggio 2012.»
Con deliberazione C.C. n. 2/2021 l’Amministrazione comunale, esaminate le osservazioni medio tempore pervenute, ha approvato in via definitiva l’adottata variante.
Ad oggi il Settore Attività Economiche e Produttive in ragione di dette delibere ha chiuso favorevolmente la pratica relativa alla SCIA del 27/12/2019.
Tale circostanza consente di ritenere cessata la materia del contendere tra l’Amministrazione comunale e la società ricorrente o comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ”; ha chiesto, infine, la compensazione delle spese di lite.
Il civico Ente ha, inoltre, depositato in giudizio la nota prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0048780 dell’11 giugno 2021, avente a oggetto “ Comunicazione SUAP pratica n.05051620754-27122019-1927 - SUAP 2162 - 05051620754 SETTE H S.R.L” - “Rif. pratica SUAP: 05051620754-27122019-1927 Prot. 0102985 del 27/12/2019 ”, del seguente tenore:
<< Con riferimento alla chiusura della pratica preso atto della sentenza del TAR, si comunica la chiusura definitiva del procedimento con esito positivo preso atto delle Deliberazioni di C.C. 65 del 30.06.2020 e Deliberazione di C.C. n 2 del 26.01.2021 inerenti “Specificazione normativa in ordine all’intervento di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 43 “Tipi di intervento consentiti nella zona a1” delle N.T.A. di P.R.G. - Approvazione definitiva di variante ai sensi dell’art. 12 co. 3 lett. e) l.r. 20/2001”>> .
1.4 - All’udienza pubblica del 14 dicembre 2021, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese; indi la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul ricorso in esame è intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, Cod. Proc. Amm..
2.1 - Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente offerta dalle successive favorevoli determinazioni assunte dalla parte resistente, sicchè:
“ a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638)” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191).
2.2 - Ciò premesso, nella fattispecie concreta in esame, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione delle circostanze innanzi esposte (si veda il precedente punto 1.3) e come dichiarato dalla difesa di parte ricorrente, essendo sopravvenuta nel corso del giudizio la piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente e avendo, pertanto, quest’ultima ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso.
3. - Sussistono i presupposti di legge (la complessità delle questioni trattate e la complessiva evoluzione della vicenda in questione) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO