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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1000/2024 promossa da:
(CF: P. IVA )in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con sede legale a Rimini in Via Parte_1 Portogallo n. 19 ; rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Savelli ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Rimini, C.so Giovanni XXIII n. 80
OPPONENTE contro sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia Romagna;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli E ( ) e Oreste Manzi con domicilio Email_2 eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
OPPOSTO
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
L'opposizione tempestivamente proposta da Parte_1 in data 23\09\2024 avverso l'avviso di addebito n. 437 2024 00002710 89 000 formato dall' in data 09\07\2024 (notificato in data 15\08\2024) CP_1 dell'importo di € 11.181,36 a titolo di omesso pagamento di contributi dovuti alla con lavoratori dipendenti relativi al periodo giugno 2021- Parte_2 maggio 2022 , all'esito della espletata istruttoria è risultata meritevole di integrale accoglimento .
Il recupero a contribuzione , fondato sulle risultanze di cui al verbale ispettivo unico dell'ITL di Rimini n. 26\01-2022 del 2\06\2022 , concerne la posizione dei seguenti lavoratori :
, assunto il 15.02.2022 con un contratto a tempo Persona_1 indeterminato di 30 ore settimanali con la mansione di addetto al volantinaggio liv. 6 , il quale secondo gli ispettori avrebbe sempre lavorato 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana svolgendo la mansione di autista;
, assunto il 01.12.2021 con un contratto a tempo Parte_3 indeterminato di 30 ore settimanali con la qualifica di addetto al volantinaggio liv. 6. , il quale secondo gli ispettori avrebbe lavorato sempre svolto 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana.
Risulta peraltro decisivo come nessuno dei due lavoratori abbia confermato le loro dichiarazioni sulle quali è unicamente fondato l'accertamento ispettivo in quanto non è comparso in aula mentre Parte_3 [...]
in sede di deposizione testimoniale − dopo avere confermato Persona_1 le sue dichiarazioni rese agli ispettori nelle quali si faceva espressa menzione alla pausa pranzo della durata di due ore ( “…la mattina si parte da Rimini, Via Portogallo n. 19 alle ore 9:00, si va a Pesaro e poi, dopo il carico si va in base…Si parte sempre alle 9:00 e si finisce alle 12:00 per pausa pranzo, si ricomincia alle 14:00 fino alle 17:00, finita la distribuzione si torna a casa … lavoriamo per quattro giorni a settimana, qualche volta tre giorni, domenica e sabato riposiamo sempre…L'orario del mattino era sempre quello mentre al pomeriggio il mio orario non finiva sempre alle 17,00 a volte si finiva prima. L'orario a volte era minore e mai maggiore …”) ” ha inoltre precisato : “ …Io non lavoravo sempre 5 giorni , poteva capitare che fossero 3 o 4 giorni …Ho fatto anche i volantini e guidavo anche la macchina e facevo l'autista e trasportavo i volantini…” .
Va allora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. L. n. 9963 del 9\07\2002 rv. 555623 ; conformi stessa sezione n. 12357 del 22/08/2003 Rv. 566172, n. 13927 del 19/09/2003 Rv. 567026 e n. 19833 del 30/12/2003 Rv. 569220) che è ferma nel ritenere come i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti : ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale .
Sul punto Cass. Sez. L. n. 11946 dell'8\06\2005 Rv. 581768-1) , con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, ha ulteriormente chiarito che le circostanze apprese da terzi e in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante - costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri .
In sostanza, i verbali ispettivi – che costituiscono atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. – hanno effettivamente una efficacia probatoria privilegiata, contemplata dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo tuttavia fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. SSUU. n. 12545/1992, cit. C. 7162/2003; C. 3525/2005; C. 14158/2002).
Per la precisione , per “fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata “devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore.
Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche e, in particolare, la loro veridicità , la giurisprudenza dominante conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c..
Conseguentemente le stesse sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto e pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; id. 25 giugno 2003, n. 10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555) .
Nel caso di specie appare allora decisivo che le dichiarazioni rese in fase ispettiva dai due lavoratori e ALI Parte_3 Persona_1
, sulle quali si ripete è unicamente fondato il verbale di accertamento ,
[...] non solo non siano state confermate in aula dalle dirette interessate ma inoltre non siano positivamente riscontrate da alcun elemento probatorio in atti . Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 23\09\2024 , disattesa ogni
[...] altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita del recupero a contribuzione previdenziale , dichiara l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 437 2024 00002710 89 000 formato dall' in data 09\07\2024 (notificato in data CP_1 15\08\2024) dell'importo di € 11.181,36 .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.588,00 ( di cui euro 338,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad € 43,00 per esborsi e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 16\10\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'