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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Pierandrea Setzu, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 CP_2
Selargius ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Davide Mascia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2785/2023, resa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Civile,
in persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Moi - R.G. n 2380/2013, pubblicata il 23.11.2023,
notificata il 4.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, come precisate nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via principale:
a. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b. accertare e dichiarare che la sig.ra , in nome e per conto della madre Parte_1 [...]
, era tenuta al pagamento della retta solo nella misura di € 3,80 giornalieri e per Parte_2
l'effetto dichiarare l'avvenuto pagamento di tali somme nella misura di €. 2.181,40;
c. per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e convalidarlo limitatamente all'importo di €.
132,80;
d. rigettare ogni avversa pretesa;
in ogni caso:
e. con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte adita voglia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
SUL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.3.2013 propose opposizione avverso il decreto n. Parte_3
227/2013 con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della CP_3
società consortile impegnata nella gestione di strutture assistenziali e di ricovero per anziani e
[...]
disabili, di € 8.048,25, oltre interessi legali, quale corrispettivo ancora dovuto in forza del contratto di inserimento in RSA stipulato il 20.08.2008. A fondamento della opposizione, la deducente espose che:
- tale pattuizione prevedeva l'accesso alla struttura, sita in Sestu e gestita dalla opposta in convenzione con la Asl n. 8 di Cagliari e il Comune di Assemini, di madre della Parte_2
opponente affetta da depressione cronica grave con aspetti psicotici e da vasculopatia cerebrale ischemica;
- a fronte dell'erogazione di prestazioni sociosanitarie e alberghiere in regime ad intensità di base era previsto un onere economico di € 64,00 per ogni giorno di degenza;
- in base alla delibera n. 25/6 del 13.06.2006 la Regione Autonoma della Sardegna aveva stabilito il costo giornaliero per il tipo di servizio erogato dalla era stato fissato in € 128,00, con CP_3
imputazione del 50% a carico delle ASL competenti e il residuo a carico dei Comuni e/o degli utenti in base alla capacità reddituale di questi ultimi;
- con la determinazione n. 1152 del 19.09.2008 il Comune di Assemini aveva inserito Parte_2
in convenzione con livello assistenziale AC, assumendosi l'impegno al pagamento della retta
[...]
giornaliera nella misura di € 60,20, lasciando a carico della beneficiaria i restanti € 3,80 al giorno;
- la convenzione era stata prorogata fino al 2010 e il 17 maggio 2010 aveva Parte_2
lasciato la struttura per esser assistita dalla figlia.
Tanto precisato, l'opponente eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva,
deducendo che, alla luce del combinato degli art. 3 co. 2 ter e dell'art. 2 co. 6 del d.lgs n. 109/1998,
la compartecipazione alle spese per le prestazioni assistenziali, ove consentita, è perimetrata e rivolta al solo reddito dell'utente con esclusione dei suoi familiari, già tenuti ex art. 433 c.c. agli obblighi alimentari esercitabili dal solo soggetto in stato di bisogno.
Nel merito, contestò l'an e il quantum del debito, deducendo che, in ogni caso, il Comune di
Assemini aveva versato € 29.516,44 per le rette dal settembre 2008 al marzo 2010 mentre a proprio carico poteva residuare, al più, un debito di € 132,80 alla luce dei pagamenti effettuati e della spesa complessiva a lei addebitabile in forza della ripartizione contenuta nella determinazione comunale n. 1152 del 19.09.2008.
Secondo l'opponente, quindi, le eventuali somme residue dovevano esser richieste al Comune di
Assemini. Si costituì in giudizio la che, richiamato il contratto di inserimento quale fonte CP_3
dell'impegno economico e personale della opponente al pagamento integrale degli oneri di degenza, dedusse l'assenza di propri rapporti diretti o di convenzioni con il Comune di Assemini, il cui contributo economico era oggetto di un rapporto intercorrente solo tra l'opponente e l'ente comunale.
A conferma dell'assunto, e della conseguente impossibilità di rivolgersi all'ente comunale per l'adempimento, l'opposta rappresentò che, nel corso del periodo di ricovero della (dal Pt_2
13.09.2008 al 17.05.2010), tutti i pagamenti erano stati effettuati direttamente dalla opponente,
diretta percettrice degli importi versati dalla amministrazione e unica destinataria delle fatture;
fatture, peraltro, il cui importo non risultava saldato e per il quale la aveva espressamente Pt_1
compiuto riconoscimento di debito con scrittura privata del 17.05.2010.
Con memoria autorizzata del 19.03.2018, l'opponente ribadì la carenza di legittimazione passiva alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 30 della l. n. 730/1983.
Secondo la deducente, le prestazioni socioassistenziali erogate in favore di Parte_2
dovevano esser poste a totale carico del fondo sanitario nazionale poiché contraddistinte in via prevalente da attività di rilievo sanitario e, in particolare, dalla somministrazione continuativa di trattamenti farmacologici ad un soggetto con grave psicopatologia cronica, come evincibile dalla documentazione medico legale e dalla determinazione n. 1152/2008 del Comune di Assemini.
Istruita la causa con sole produzioni documentali, con sentenza n. 2785/2023 il Tribunale rigettò
l'opposizione, rilevando sia la tardività della eccezione per difetto di titolarità passiva sollevata dall'opponente con la memoria autorizzata, sia l'infondatezza delle contestazioni formulate con l'atto introduttivo.
A tal proposito, il giudice escluse che l'opposta avesse azionato un diritto a una prestazione alimentare ai sensi degli artt. 433 s.s. cod. civ., dovendosi, piuttosto, rinvenire il fondamento della domanda monitoria nel contratto di inserimento con cui l'opponente si era impegnata espressamente, qualora la retta a proprio carico non fosse stata finanziata dal Comune, a corrispondere direttamente e per intero quanto dovuto alla CP_3
Inoltre, il Tribunale evidenziò l'assenza di convenzioni tra l'amministrazione comunale e la società, alla quale, quindi, non poteva esser opposta, giacché afferente al distinto rapporto tra l'opponente e l'ente comunale, la determinazione n. 1151 e la ripartizione delle spese di degenza ivi indicate.
Avverso tale decisione ha proposto appello, cui ha resistito la Parte_1 CP_3
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante ha contestato il rigetto dell'eccezione sollevata con la memoria autorizzata del 18.03.2018, deducendone la natura di mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 co.2 c.p.c. e rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
L'appellante ha sottolineato, in ogni caso, la tempestività della proposizione in quanto volta a sviluppare e meglio argomentare quanto esposto con l'eccezione di difetto di legittimazione passiva introdotta con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 227/2013.
Con un ulteriore motivo, l'appellante ha ribadito che le prestazioni erogate dalla CP_3
rientravano a pieno titolo in quelle che la l. n. 730/1983 pone ad esclusivo carico del sistema sanitario nazionale, in quanto consistenti prevalentemente in trattamenti farmacologici somministrati in struttura residenziale ad una paziente, quale affetta da grave Parte_2
psicopatologia cronica e deterioramento cognitivo documentate negli atti di causa.
Di conseguenza, secondo l'appellante, doveva reputarsi nulla qualsiasi dichiarazione di impegno della opponente al pagamento degli oneri economici per la degenza nella struttura.
Con un terzo motivo l'appellante ha contestato il quantum debeatur, ribadendo l'opponibilità della determinazione comunale nei confronti dell'opposta, con conseguente delimitazione del proprio obbligo al versamento di 3,80 al giorno e, quindi, in base alle ricevute dei pagamenti effettuati, alla somma eventualmente ancora dovuta di € 132,80.
I motivi, tra loro connessi ed esaminabili congiuntamente anche per ragioni di economia processuale, non sono fondati.
A prescindere dalla riconduzione al difetto della legittimazione passiva ovvero alla carenza della titolarità passiva del rapporto e dall'esame in ordine alla tempestività della formulazione,
l'eccezione sollevata in corso di causa dall'odierna appellante è, nel merito, infondata, in quanto le circostanze poste a suo fondamento, allegate per la prima volta solo con la memoria autorizzata del
18.03.2018 e ad istruzione già conclusa, non risultano dimostrate alla luce del compendio probatorio agli atti.
Infatti, dal verbale per la verifica sulla permanenza dei requisiti per l'invalidità civile del CP_4
4.12.2012, emerge sia l'accertamento, da parte della competente commissione medica,
dell'invalidità totale della beneficiaria in ragione delle patologie di “depressione Parte_2
cronica grave con aspetti psicotici e della vasculopatia cerebrale ischemica fronto tempoparietale”,
sia la somministrazione di terapia farmacologica (nella specie Seroquel e En).
Fermo quanto sopra, tuttavia, l'esame del documento da conto, quanto alle patologie, del loro riconoscimento solo a partire dal 19.09.2011, sulla base di accertamenti specialistici effettuati tra il
13.06.2010 e il 28.11.2012 e, rispetto alla terapia farmacologica, della sua somministrazione solo con riferimento alla data di nuova verifica del 03.12.2012.
Di conseguenza, non risulta dimostrato che i presupposti fondamentali su cui si regge la tesi dell'appellante, volta ad affermare la totale imputazione dei costi sia alberghieri che sanitari al fondo sanitario nazionale, fossero effettivamente sussistenti al tempo del ricovero della assistita dimessa dalla struttura il 17.05.2010. Pt_2
Tantomeno, tale lacuna può esser colmata in forza della determinazione comunale n. 1157.
Dall'esame di tale atto, infatti, non è dato evincere alcunché in ordine alle condizioni della o Pt_2
sulla natura delle prestazioni eseguite presso la struttura, ma solo la circostanza che l'impegno del
Comune di Assemini alla corresponsione quasi integrale della retta giornaliera direttamente a favore della beneficiaria è stato modellato sull'inserimento di quest'ultima, previa valutazione di apposita commissione medica, nel regime non ad alta intensità; regime nel quale, in base alla tabella A del
D.P.C.M. 14.02.2001, è prevista una responsabilità economica a carico della ASL solo nella misura del 50% del costo complessivo del servizio (pari ad € 128,00 al giorno in base alla delibera regionale n. 25/6 del 13.6.2006) e l'addebito del residuo agli enti comunali, salvo eventuale compartecipazione dell'utente entro tale quota.
Inoltre, deve anche rimarcarsi che, nel caso di specie, l'impegno del Comune di Assemini è stato assunto solo con riferimento ad un periodo di 60 giorni a far data dal 03.09.2008 senza che, allo stato, sia dato sapere, giacché non documentato, in merito ai periodi delle proroghe del contributo ovvero alle relative misure di partecipazione dell'ente nella retta di € 64,00 indicata in contratto.
Il tutto, peraltro, fermo restando la specifica allegazione dell'odierna appellante con riferimento al pagamento, da parte del Comune, della somma di € 29.516,44; somma direttamente percepita dalla beneficiaria e per suo conto versata all'opposta, come evincibile sia dalla stessa determina n.
1152/2008 del Comune, ove si dà atto che la somma deliberata viene liquidata in favore della signora con quietanza della sia dalle ricevute prodotte, tutte recanti il nome di Pt_2 Pt_1
quale esecutrice dei pagamenti. Parte_2
A fronte di tali circostanze, quindi, non appaiono prospettabili né i presupposti per addivenire ad una imputazione integrale del costo delle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario nazionale né, di conseguenza, profili di nullità del contratto di inserimento del 20.08.2008, con il quale l'odierna appellante si era personalmente obbligata a corrispondere integralmente quanto dovuto, anche nell'eventualità in cui la retta non fosse stata finanziata dal Comune.
Tale pattuizione, come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, rappresenta il fondamento del rapporto intercorrente tra l'appellante e la e del credito azionato con il CP_3
giudizio monitorio, al quale, quindi, non può esser opposta la determinazione comunale n.
1152/2008.
Tale atto, infatti, incide su un rapporto autonomo e rispetto al quale l'opposta risulta totalmente estranea, in assenza di convenzioni che attestino l'esistenza di un obbligo diretto dell'ente comunale nei suoi confronti.
Pertanto, non è lecito prospettare né una legittimazione dell'opposta a pretendere l'adempimento del credito residuo direttamente dal Comune né la possibilità di delimitare l'obbligo dell'odierna appellante al pagamento di un importo come calcolato sulla base della ripartizione contenuta nella determinazione del Comune di Assemini n. 1152.
Da ultimo, deve essere evidenziato che la stessa con scrittura del 17.5.2010, diretta alla Pt_1
, aveva dichiarato di essere a conoscenza “che il debito relativo alla presenza della madre CP_3
(P.D.P.) nella R.S.A. di Sestu, di pertinenza della GERSIA scarl, è di € 8.046,34” e “chiede di poter estinguere il debito con rate mensili, l'ammontare di ciascuna rata da definirsi al più presto”; dichiarazione che ha indubbia natura di riconoscimento del debito sia con riferimento alla propria posizione debitoria che quanto all'ammontare del debito stesso.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante, per effetto della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata; spese che si liquidano come da dispositivo con riferimento allo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 – valore medio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2785/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Pierandrea Setzu, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 CP_2
Selargius ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Davide Mascia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2785/2023, resa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Civile,
in persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Moi - R.G. n 2380/2013, pubblicata il 23.11.2023,
notificata il 4.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, come precisate nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via principale:
a. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b. accertare e dichiarare che la sig.ra , in nome e per conto della madre Parte_1 [...]
, era tenuta al pagamento della retta solo nella misura di € 3,80 giornalieri e per Parte_2
l'effetto dichiarare l'avvenuto pagamento di tali somme nella misura di €. 2.181,40;
c. per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e convalidarlo limitatamente all'importo di €.
132,80;
d. rigettare ogni avversa pretesa;
in ogni caso:
e. con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte adita voglia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
SUL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.3.2013 propose opposizione avverso il decreto n. Parte_3
227/2013 con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della CP_3
società consortile impegnata nella gestione di strutture assistenziali e di ricovero per anziani e
[...]
disabili, di € 8.048,25, oltre interessi legali, quale corrispettivo ancora dovuto in forza del contratto di inserimento in RSA stipulato il 20.08.2008. A fondamento della opposizione, la deducente espose che:
- tale pattuizione prevedeva l'accesso alla struttura, sita in Sestu e gestita dalla opposta in convenzione con la Asl n. 8 di Cagliari e il Comune di Assemini, di madre della Parte_2
opponente affetta da depressione cronica grave con aspetti psicotici e da vasculopatia cerebrale ischemica;
- a fronte dell'erogazione di prestazioni sociosanitarie e alberghiere in regime ad intensità di base era previsto un onere economico di € 64,00 per ogni giorno di degenza;
- in base alla delibera n. 25/6 del 13.06.2006 la Regione Autonoma della Sardegna aveva stabilito il costo giornaliero per il tipo di servizio erogato dalla era stato fissato in € 128,00, con CP_3
imputazione del 50% a carico delle ASL competenti e il residuo a carico dei Comuni e/o degli utenti in base alla capacità reddituale di questi ultimi;
- con la determinazione n. 1152 del 19.09.2008 il Comune di Assemini aveva inserito Parte_2
in convenzione con livello assistenziale AC, assumendosi l'impegno al pagamento della retta
[...]
giornaliera nella misura di € 60,20, lasciando a carico della beneficiaria i restanti € 3,80 al giorno;
- la convenzione era stata prorogata fino al 2010 e il 17 maggio 2010 aveva Parte_2
lasciato la struttura per esser assistita dalla figlia.
Tanto precisato, l'opponente eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva,
deducendo che, alla luce del combinato degli art. 3 co. 2 ter e dell'art. 2 co. 6 del d.lgs n. 109/1998,
la compartecipazione alle spese per le prestazioni assistenziali, ove consentita, è perimetrata e rivolta al solo reddito dell'utente con esclusione dei suoi familiari, già tenuti ex art. 433 c.c. agli obblighi alimentari esercitabili dal solo soggetto in stato di bisogno.
Nel merito, contestò l'an e il quantum del debito, deducendo che, in ogni caso, il Comune di
Assemini aveva versato € 29.516,44 per le rette dal settembre 2008 al marzo 2010 mentre a proprio carico poteva residuare, al più, un debito di € 132,80 alla luce dei pagamenti effettuati e della spesa complessiva a lei addebitabile in forza della ripartizione contenuta nella determinazione comunale n. 1152 del 19.09.2008.
Secondo l'opponente, quindi, le eventuali somme residue dovevano esser richieste al Comune di
Assemini. Si costituì in giudizio la che, richiamato il contratto di inserimento quale fonte CP_3
dell'impegno economico e personale della opponente al pagamento integrale degli oneri di degenza, dedusse l'assenza di propri rapporti diretti o di convenzioni con il Comune di Assemini, il cui contributo economico era oggetto di un rapporto intercorrente solo tra l'opponente e l'ente comunale.
A conferma dell'assunto, e della conseguente impossibilità di rivolgersi all'ente comunale per l'adempimento, l'opposta rappresentò che, nel corso del periodo di ricovero della (dal Pt_2
13.09.2008 al 17.05.2010), tutti i pagamenti erano stati effettuati direttamente dalla opponente,
diretta percettrice degli importi versati dalla amministrazione e unica destinataria delle fatture;
fatture, peraltro, il cui importo non risultava saldato e per il quale la aveva espressamente Pt_1
compiuto riconoscimento di debito con scrittura privata del 17.05.2010.
Con memoria autorizzata del 19.03.2018, l'opponente ribadì la carenza di legittimazione passiva alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 30 della l. n. 730/1983.
Secondo la deducente, le prestazioni socioassistenziali erogate in favore di Parte_2
dovevano esser poste a totale carico del fondo sanitario nazionale poiché contraddistinte in via prevalente da attività di rilievo sanitario e, in particolare, dalla somministrazione continuativa di trattamenti farmacologici ad un soggetto con grave psicopatologia cronica, come evincibile dalla documentazione medico legale e dalla determinazione n. 1152/2008 del Comune di Assemini.
Istruita la causa con sole produzioni documentali, con sentenza n. 2785/2023 il Tribunale rigettò
l'opposizione, rilevando sia la tardività della eccezione per difetto di titolarità passiva sollevata dall'opponente con la memoria autorizzata, sia l'infondatezza delle contestazioni formulate con l'atto introduttivo.
A tal proposito, il giudice escluse che l'opposta avesse azionato un diritto a una prestazione alimentare ai sensi degli artt. 433 s.s. cod. civ., dovendosi, piuttosto, rinvenire il fondamento della domanda monitoria nel contratto di inserimento con cui l'opponente si era impegnata espressamente, qualora la retta a proprio carico non fosse stata finanziata dal Comune, a corrispondere direttamente e per intero quanto dovuto alla CP_3
Inoltre, il Tribunale evidenziò l'assenza di convenzioni tra l'amministrazione comunale e la società, alla quale, quindi, non poteva esser opposta, giacché afferente al distinto rapporto tra l'opponente e l'ente comunale, la determinazione n. 1151 e la ripartizione delle spese di degenza ivi indicate.
Avverso tale decisione ha proposto appello, cui ha resistito la Parte_1 CP_3
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante ha contestato il rigetto dell'eccezione sollevata con la memoria autorizzata del 18.03.2018, deducendone la natura di mera difesa, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 co.2 c.p.c. e rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
L'appellante ha sottolineato, in ogni caso, la tempestività della proposizione in quanto volta a sviluppare e meglio argomentare quanto esposto con l'eccezione di difetto di legittimazione passiva introdotta con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 227/2013.
Con un ulteriore motivo, l'appellante ha ribadito che le prestazioni erogate dalla CP_3
rientravano a pieno titolo in quelle che la l. n. 730/1983 pone ad esclusivo carico del sistema sanitario nazionale, in quanto consistenti prevalentemente in trattamenti farmacologici somministrati in struttura residenziale ad una paziente, quale affetta da grave Parte_2
psicopatologia cronica e deterioramento cognitivo documentate negli atti di causa.
Di conseguenza, secondo l'appellante, doveva reputarsi nulla qualsiasi dichiarazione di impegno della opponente al pagamento degli oneri economici per la degenza nella struttura.
Con un terzo motivo l'appellante ha contestato il quantum debeatur, ribadendo l'opponibilità della determinazione comunale nei confronti dell'opposta, con conseguente delimitazione del proprio obbligo al versamento di 3,80 al giorno e, quindi, in base alle ricevute dei pagamenti effettuati, alla somma eventualmente ancora dovuta di € 132,80.
I motivi, tra loro connessi ed esaminabili congiuntamente anche per ragioni di economia processuale, non sono fondati.
A prescindere dalla riconduzione al difetto della legittimazione passiva ovvero alla carenza della titolarità passiva del rapporto e dall'esame in ordine alla tempestività della formulazione,
l'eccezione sollevata in corso di causa dall'odierna appellante è, nel merito, infondata, in quanto le circostanze poste a suo fondamento, allegate per la prima volta solo con la memoria autorizzata del
18.03.2018 e ad istruzione già conclusa, non risultano dimostrate alla luce del compendio probatorio agli atti.
Infatti, dal verbale per la verifica sulla permanenza dei requisiti per l'invalidità civile del CP_4
4.12.2012, emerge sia l'accertamento, da parte della competente commissione medica,
dell'invalidità totale della beneficiaria in ragione delle patologie di “depressione Parte_2
cronica grave con aspetti psicotici e della vasculopatia cerebrale ischemica fronto tempoparietale”,
sia la somministrazione di terapia farmacologica (nella specie Seroquel e En).
Fermo quanto sopra, tuttavia, l'esame del documento da conto, quanto alle patologie, del loro riconoscimento solo a partire dal 19.09.2011, sulla base di accertamenti specialistici effettuati tra il
13.06.2010 e il 28.11.2012 e, rispetto alla terapia farmacologica, della sua somministrazione solo con riferimento alla data di nuova verifica del 03.12.2012.
Di conseguenza, non risulta dimostrato che i presupposti fondamentali su cui si regge la tesi dell'appellante, volta ad affermare la totale imputazione dei costi sia alberghieri che sanitari al fondo sanitario nazionale, fossero effettivamente sussistenti al tempo del ricovero della assistita dimessa dalla struttura il 17.05.2010. Pt_2
Tantomeno, tale lacuna può esser colmata in forza della determinazione comunale n. 1157.
Dall'esame di tale atto, infatti, non è dato evincere alcunché in ordine alle condizioni della o Pt_2
sulla natura delle prestazioni eseguite presso la struttura, ma solo la circostanza che l'impegno del
Comune di Assemini alla corresponsione quasi integrale della retta giornaliera direttamente a favore della beneficiaria è stato modellato sull'inserimento di quest'ultima, previa valutazione di apposita commissione medica, nel regime non ad alta intensità; regime nel quale, in base alla tabella A del
D.P.C.M. 14.02.2001, è prevista una responsabilità economica a carico della ASL solo nella misura del 50% del costo complessivo del servizio (pari ad € 128,00 al giorno in base alla delibera regionale n. 25/6 del 13.6.2006) e l'addebito del residuo agli enti comunali, salvo eventuale compartecipazione dell'utente entro tale quota.
Inoltre, deve anche rimarcarsi che, nel caso di specie, l'impegno del Comune di Assemini è stato assunto solo con riferimento ad un periodo di 60 giorni a far data dal 03.09.2008 senza che, allo stato, sia dato sapere, giacché non documentato, in merito ai periodi delle proroghe del contributo ovvero alle relative misure di partecipazione dell'ente nella retta di € 64,00 indicata in contratto.
Il tutto, peraltro, fermo restando la specifica allegazione dell'odierna appellante con riferimento al pagamento, da parte del Comune, della somma di € 29.516,44; somma direttamente percepita dalla beneficiaria e per suo conto versata all'opposta, come evincibile sia dalla stessa determina n.
1152/2008 del Comune, ove si dà atto che la somma deliberata viene liquidata in favore della signora con quietanza della sia dalle ricevute prodotte, tutte recanti il nome di Pt_2 Pt_1
quale esecutrice dei pagamenti. Parte_2
A fronte di tali circostanze, quindi, non appaiono prospettabili né i presupposti per addivenire ad una imputazione integrale del costo delle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario nazionale né, di conseguenza, profili di nullità del contratto di inserimento del 20.08.2008, con il quale l'odierna appellante si era personalmente obbligata a corrispondere integralmente quanto dovuto, anche nell'eventualità in cui la retta non fosse stata finanziata dal Comune.
Tale pattuizione, come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, rappresenta il fondamento del rapporto intercorrente tra l'appellante e la e del credito azionato con il CP_3
giudizio monitorio, al quale, quindi, non può esser opposta la determinazione comunale n.
1152/2008.
Tale atto, infatti, incide su un rapporto autonomo e rispetto al quale l'opposta risulta totalmente estranea, in assenza di convenzioni che attestino l'esistenza di un obbligo diretto dell'ente comunale nei suoi confronti.
Pertanto, non è lecito prospettare né una legittimazione dell'opposta a pretendere l'adempimento del credito residuo direttamente dal Comune né la possibilità di delimitare l'obbligo dell'odierna appellante al pagamento di un importo come calcolato sulla base della ripartizione contenuta nella determinazione del Comune di Assemini n. 1152.
Da ultimo, deve essere evidenziato che la stessa con scrittura del 17.5.2010, diretta alla Pt_1
, aveva dichiarato di essere a conoscenza “che il debito relativo alla presenza della madre CP_3
(P.D.P.) nella R.S.A. di Sestu, di pertinenza della GERSIA scarl, è di € 8.046,34” e “chiede di poter estinguere il debito con rate mensili, l'ammontare di ciascuna rata da definirsi al più presto”; dichiarazione che ha indubbia natura di riconoscimento del debito sia con riferimento alla propria posizione debitoria che quanto all'ammontare del debito stesso.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante, per effetto della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata; spese che si liquidano come da dispositivo con riferimento allo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 – valore medio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2785/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu