Articolo 7 della Legge 27 maggio 1977, n. 284
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 giugno 1977
Art. 7.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 25 per cento.
Entrata in vigore il 26 giugno 1977
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