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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9711/2023 promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fa- Parte_1 bio Romanenghi
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Nicola Maragna
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 19 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio la so- Parte_1 cietà al fine di vedere accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione della convenzio- Controparte_1 ne stipulata tra le parti in data 18.12.2014. In via di subordine, parte attrice chiedeva, previo ac- certamento del grave inadempimento imputabile alla società convenuta, la pronuncia di una sen-
1 tenza costitutiva volta alla risoluzione di detta convenzione. In entrambi i casi avanzava richiesta risarcitoria per i danni patiti, quantificati in euro 4.022.641,84.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva che:
- nel 2013 la società aveva partecipato, in A.T.I. con alla Controparte_2 Controparte_3 procedura di affidamento di una concessione della durata di 23 anni per l'ampliamento, la riquali- ficazione, l'effettuazione di lavori accessori, la gestione e la manutenzione della piscina comunale sita nel comune di;
Pt_1
- all'esito della gara l' era risultata aggiudicataria;
CP_4
- il 13.03.2014 il Comune prendeva atto della trasformazione dell nella società di progetto CP_4
(nel prosieguo, semplicemente, “ ); Controparte_1 CP_1
- in data 18.12.2014 le parti avevano stipulato apposita convenzione che prevedeva, da un lato,
l'obbligo per la società concessionaria di corrispondere al un canone annuo di euro Pt_1
30.333 e, dall'altro, l'impegno del di versare alla concessionaria la somma di 804.000 eu- Pt_1 ro al termine dei lavori accessori di ampliamento e riqualificazione della struttura dalla stessa ef- fettuati;
- in data 17.12.2015 aveva stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo un contratto CP_1 di mutuo avente ad oggetto l'erogazione di una somma pari ad euro 2.451.962 da restituire in 20 anni;
- come da impegno specificamente assunto in sede negoziale, il Comune si era costituito fideius- sore della mutuataria;
- conclusi i lavori da parte di il Comune aveva proceduto al collaudo della struttura e il CP_1
31.10.2017 aveva versato il prezzo pattuito di 804.000 euro alla società che, quindi, ne iniziava la gestione;
- durante il periodo pandemico la piscina comunale era rimasta chiusa;
- tuttavia, quando la normativa emergenziale aveva consentito la riapertura al pubblico degli im- pianti sportivi, la concessionaria, ingiustificatamente, non aveva riaperto;
- il 07.06.2021 il Comune aveva inviato, mediante pec, formale diffida ad adempiere, intimando ad i procedere alla immediata riapertura della piscina;
CP_1
- stante il perdurare dell'inadempimento di oltre il termine di tolleranza indicato, il CP_1 aveva deliberato la risoluzione, per grave inadempimento contrattuale, della convezione, Pt_1 con contestuale decadenza della società dalla concessione;
2 - il 01.07.2021 veva riconsegnato al Comune l'impianto che si presentava da subito in CP_1 cattivo stato;
- al Comune, in qualità di fideiussore del mutuo erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo in fa- vore di era stato richiesto il pagamento dell'importo residuo del finanziamento, ride- CP_1 terminato in euro 2.493.095,75;
- per coprire il debito, il Comune si era visto costretto ad estinguere il vecchio contratto di mutuo e a contrarne uno nuovo, con funzione solutoria, impegnandosi all'erogazione di 451.760,20 euro a titolo di interessi.
2. – i costituiva contestando la prospettazione avversaria e chiedendo, di conseguenza, CP_1 il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
3. – Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva discussa oralmente e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
4. – L'azione proposta da parte attrice, volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione contrat- tuale ai sensi dell'art. 1454 c.c., merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – L'oggetto della convenzione stipulata tra le parti consisteva nella gestione economico- funzionale della piscina comunale;
nella manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti;
nell'inserimento degli arredi e delle attrezzature;
nell'aggiornamento della progettazione ed esecu- zione dei lavori accessori di riqualificazione ed ampliamento;
nella realizzazione di nuovi spazi ad uso fitness ed interventi sugli impianti di filtraggio, riscaldamento e trattamento aria, igienico sani- tario ed elettrico (art. 2 dell'all. 7 fasc. attore).
È pacifico e non contestato che bbia concluso i lavori accessori e che abbia ricevuto, a CP_1 seguito del collaudo, il prezzo convenzionalmente stabilito, pari ad euro 804.000 (all. 11 fasc. at- tore).
Il profilo di grave inadempienza censurato da parte attrice attiene piuttosto alla mancata riapertu- ra, ingiustificata e arbitraria, della piscina comunale dopo il 15.05.2021, quando la legislazione emergenziale ormai consentiva nuovamente l'accesso del pubblico agli impianti natatori (art. 6,
D.L. 56/2021).
Ai sensi dell'art. 10 della convenzione, “l'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessi- vamente inteso di pubblico interesse che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore. In caso di arbitrario ed immotivato abbandono e sospensione del servizio il Concedente potrà sosti- tuirsi (…) al Concessionario stesso in alcune o tutte le attività di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle penali
3 […] e la facoltà di disporre la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 15”.
L'art. 15 stabilisce che “Per quanto attiene la gestione del servizio, è facoltà del risolvere il contratto, Pt_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi: - chiusura ingiustificata dell'impianto o parte di esso per più di 5 giorni nel corso di un anno di concessione […]”.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'impianto, chiuso nel mese di marzo 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, non è stato più riaperto, benché – come detto – la normativa emergenziale lo consentisse a far data dal 15.05.2021.
A fronte di ciò, l'ente sceglieva di non avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art 15 della convenzione, prediligendo invece la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.: con diffida ad adempiere inviata a mezzo pec in data 07.06.2021 (all. 12 fasc. attore), il Comune intimava alla convenuta la riapertura dell'impianto senza ulteriore ritardo, pena la risoluzione ipso iure del con- tratto. Ciò nonostante, decorso il termine di tolleranza indicato nella diffida, la convenuta persi- steva nel proprio inadempimento.
Il , quindi, ha adeguatamente allegato e provato l'esistenza del titolo negoziale, Parte_1
l'inadempimento della convenuta ai propri obblighi e la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie risolutiva prevista dall'art. 1454 c.c.
A quest'ultimo riguardo, si impone in ogni caso al giudice un attento esame in punto di rilevanza dell'inadempimento della parte: invero, “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situa- zione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adem- pimento.” (Cass. n. 18696/2014; Cass. n. 25703/2023).
Ciò detto, deve ritenersi che nel caso in esame le esigenze di pubblico interesse sottese all'erogazione del servizio, unitamente all'inserimento nella convenzione di una clausola in cui si dava espressamente atto della facoltà per il Comune di risolvere il rapporto in caso di arbitraria chiusura dell'impianto natatorio, giustifichino la conclusione secondo cui la condotta della con- venuta, protrattasi anche dopo una formale intimazione alla riapertura entro 5 giorni (termine questo da ritenersi congruo in relazione alla natura del rapporto e alle esigenze di continuità della prestazione), costituisce inadempimento di non scarsa importanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata la risoluzione ex lege del con- tratto a far data dal 12.06.2021.
4 4.2. – ha invocato a propria discolpa l'indisponibilità del a rinegoziare secon- CP_1 Pt_1 do buona fede i termini dell'accordo, in modo da ripristinare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevedibili (i.e. la pandemia da Covid-19) che avevano profondamente alterato le condizioni operative originarie.
Occorre tuttavia osservare che dall'art. 143 d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato dalla di- fesa della convenuta, non può ricavarsi né un principio generale di obbligatorietà della revisione del piano di equilibrio economico-finanziario della concessione al mero mutamento delle condi- zioni del mercato, né un vero e proprio obbligo per l'amministrazione di rivedere le condizioni nel senso richiesto dal concessionario: lo stesso art. 143, al comma 8, prevede del resto che il concessionario possa recedere dal contratto in mancanza di revisione, con ciò riconoscendo pro- prio l'eventualità di un mancato accordo sulle modifiche da apportare in presenza di eventi per- turbatori sopravvenuti.
Né indicazioni in senso contrario si ricavano dall'art. 216 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n.
77/2020, il quale, nel prevedere la possibilità di rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite tra le parti di rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici, contempla ugualmente la facoltà di recesso in ipotesi di mancato accordo.
In termini più generali va poi rammentato che “l'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove tratta- tive e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo. Pertanto, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequili- brative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto, ma non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente.
Può al contrario parlarsi di inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell'accordo, poiché l'inosservanza dell'obbligo in questione dimora solamente nel rifiuto di in- traprendere il confronto oppure nel condurre trattative maliziose, senza cioè alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto.
Del resto, per giurisprudenza costante, i canoni della solidarietà contrattuale, fondati sulla buona fede, prescrivono di salvaguardare l'interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico
5 a carico della parte non colpita dall'evento perturbatore” (in questo senso, Trib. Milano, sez. XIV civile, ordinanza 08.11.2024).
Nel caso in esame, ha contestato al Comune non di essersi interamente sottratto CP_1 all'obbligo di rinegoziare i termini della convenzione, ma di avere subordinato la formalizzazione di un accordo sul punto ad una condizione (il subentro di Sport Management s.p.a. nel rapporto concessorio) che la convenuta riteneva non necessaria.
In un simile contesto non può pertanto sostenersi che vi sia stata una ingiustificata chiusura dell'amministrazione comunale ad ogni trattativa finalizzata alla conservazione del contratto.
5. – Il ha allegato di aver subito consistenti danni di natura patrimoniale in Parte_1 conseguenza dell'inadempimento della concessionaria e della susseguente risoluzione contrattua- le. Tali danni sarebbero dipesi:
a) dall'omessa attività manutentiva del complesso sportivo;
b) dal mancato versamento dei canoni pattuiti per il periodo ricompreso tra il 01.07.2018 e il
14.06.2021;
c) dall'escussione della fideiussione prestata a favore di n relazione al mutuo con- CP_1 cluso tra quest'ultima e l'Istituto per il Credito Sportivo e dalla conseguente necessità di accendere un nuovo finanziamento per far fronte al pagamento, con maturazione di in- genti interessi;
d) dall'essersi improvvisamente ritrovato senza il gestore del servizio al quale aveva versato un contributo di euro 804.000 previsto per l'intera durata della concessione.
6. – È certamente provato il lamentato danno da omessa manutenzione della struttura.
Dalle indagini svolte in sede di consulenza tecnica d'ufficio e dall'annessa documentazione foto- grafica è emerso, in particolare: (i) l'avanzato stato di degrado delle strutture in calcestruzzo arma- to (“che avrebbe quantomeno dovuto essere fermato con applicazione di apposito prodotto isolante e inibente della corrosione e successivamente ripristinato onde non compromettere la capacita portante delle strutture del centro nata- torio”); (ii) la diffusione di vegetazione invasiva nelle aree esterne (“che denuncia l'assenza di manuten- zione delle aree scoperte per lungo tempo”); (iii) il degrado degli accessori a servizio delle vasche natato- rie quali canaline di bordo sfioratore, canali di evacuazione acqua, scalette di accesso, rampe;
(iv) il degrado delle pavimentazioni e dei rivestimenti ceramici a servizio delle vasche coperte e sco- perte e dei relativi accessori;
(v) il degrado degli impianti del locale sotterraneo.
Nel proprio elaborato il consulente dell'ufficio, all'esito di accurate indagini e di valutazioni me-
6 todologicamente corrette, ha poi accertato “che i vizi e la carenza di manutenzione dell'impianto (in parte non risolti all'epoca della presente TU) sono effettivamente da attribuirsi ad una inadeguata ed insufficiente atti- vità di manutenzione da parte del concessionario (pag. 5 della relazione). CP_1
Dal canto suo, la convenuta ha eccepito di essersi trovata nell'oggettiva impossibilità di procedere all'effettuazione degli interventi manutentivi a causa della chiusura delle strutture sportive impo- sta dalla legislazione emergenziale.
In senso contrario deve però osservarsi che le discipline succedutesi durante il periodo pandemi- co imponevano soltanto la chiusura al pubblico, senza vietare o limitare in alcun modo l'accesso da parte di lavoratori e addetti alla pulizia, alla manutenzione e al controllo degli impianti.
Tali limitazioni, inoltre, avrebbero potuto incidere al più sugli interventi “di carattere ricorrente e a cadenza breve, come per esempio la manutenzione del verde e lo sfalcio delle piante infestanti, ovvero la tenuta in efficienza in stato di inattività degli impianti di trattamento delle acque delle piscine nel periodo di chiusura di que- ste ultime” (pag. 7, relazione), ma non avrebbero potuto interessare le altre attività di manutenzio- ne a cadenza lunga, le quali “avrebbero già dovuto essere programmate ed eseguite ben prima dell'imprevisto evento pandemico”: del resto, come rimarcato dal consulente, “i fenomeni di degrado che sottendono dette attività di manutenzione sono ad evoluzione lenta e correlata per lo più all'utilizzo della struttura, e pertanto non possono avere subito significativa accelerazione né tantomeno essersi originate nel periodo di chiusure a seguito della pandemia” (pagg. 7 e 8 della relazione).
Può dunque affermarsi che lo stato di degrado in cui versava l'impianto comunale al momento della riconsegna non può essere ricondotto unicamente alla mancanza di interventi nei mesi di chiusura durante il periodo pandemico ma va in realtà ascritto alla negligente, insufficiente e ina- deguata attività di manutenzione del concessionario sin dall'inizio del rapporto e, dunque, ben prima dell'inizio della pandemia.
I costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la connessa attività manutentiva sono, pertanto, danni causalmente imputabili alla convenuta, che è perciò tenuta al relativo risarcimen- to.
Sul punto, la TU ha provveduto alla relativa quantificazione in base ai parametri del D.M.
17.06.2016, previa applicazione della rivalutazione monetaria Istat FOI dalla data del decreto al
4.10.2021, giungendo così all'importo complessivo di euro 183.519,81, già comprensivo di IVA
(pag. 11 della relazione). Tale somma, ad avviso del Tribunale, appare determinata in virtù di un metodo corretto e condivisibile ed è quindi più attendibile di quella indicata da parte attrice, che
7 peraltro non ha formulato al riguardo alcun rilievo in sede di operazioni peritali.
All'importo sopra indicato vanno aggiunte le spese sostenute per l'espletamento della perizia di parte volta a verificare l'entità dei danni riportati dall'impianto, spese che ammontano a euro
30.943,84, IVA compresa, come da fattura versata in atti (all. 23 fasc. attore).
7. – Deve considerarsi, quale ulteriore voce di danno patrimoniale sofferto dal l'omesso Pt_1 versamento da parte di dei canoni di concessione maturati dal 01.07.2018 al CP_1
14.06.2021, per un totale di euro 110.742,05.
Che quei canoni siano rimasti insoluti, è circostanza pacifica e non contestata.
Secondo la convenuta, non sarebbero dovuti i canoni da marzo 2020 a maggio 2021 poiché in quel lasso temporale essa non avrebbe avuto la disponibilità del centro e sarebbe stata impossibi- litata a svolgere l'attività di gestione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia in corso.
È tuttavia da escludere che la grave situazione epidemiologica nonché i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus configurino un caso di impossibilità sopravvenuta;
e ciò sia con riferimento all'obbligazione di pagamento del canone del concessionario (giacché un'obbligazione di pagamento non può diventare obiettiva- mente impossibile, attesa la natura di bene fungibile del denaro, mentre i mancati pagamenti rife- ribili a condizioni soggettive dell'obbligato, quali la sua incapienza patrimoniale, non possono es- sere ritenuti rilevanti ai fini dell'impossibilità sopravvenuta), sia con riferimento all'impossibilità per lo stesso concessionario di utilizzare, in tutto o in parte, la prestazione del concedente, aven- do questi messo a completa disposizione, senza limitazione alcuna, il bene. In particolare, l'art. 1463 c.c., che vale per i contratti sinallagmatici, non risulta applicabile all'ipotesi in esame poiché,
a causa del "factum principis", non è il centro sportivo a essere diventato inidoneo all'uso, ma è
l'attività che vi si svolge a essere stata impedita, e ciò ricade nella sfera di rischio del concessiona- rio.
In altri termini, non si è al cospetto di un'impossibilità oggettiva della prestazione, ma solo di una soggettiva incapacità dell'operatore economico di far fronte ai pagamenti dovuti per effetto dell'improvvisa interruzione dei flussi di cassa.
Quanto alla pretesa copertura del debito rimanente da parte della fideiussione escussa, trattasi di semplice affermazione, oggetto di specifica contestazione ad opera dell'attrice (cfr. pag. 7 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), non sostenuta da idonea prova e dunque del tutto in- dimostrata.
8 8. – Non è, invece, da considerarsi quale voce di danno risarcibile la somma di euro 804.000 cor- risposta dal di alla società convenuta a “titolo di prezzo”, quale “contributo in conto co- Pt_1 Pt_1 struzione” a seguito dell'ultimazione dei lavori accessori ad opera di quest'ultima (art. 4 del doc. prodotto sub all. 7 fasc. attore).
In ossequio alla disciplina in tema di interpretazione del contratto, il combinato disposto degli artt. 1362 comma 2 c.c. e 1363 c.c. impone, a fronte di una clausola di dubbio significato, di inda- gare la comune intenzione delle parti, valutando il loro complessivo comportamento anche a se- guito della stipula del contratto, e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre. Invero,
“in tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre
l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferi- mento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo” (Cass. n. 2945/2021).
Il rimando operato dall'art. 4 della convenzione al verbale di ultimazione dei lavori accessori di cui all'art. 7 lett. b) della convenzione medesima, se valutato unitamente al versamento della somma in esame effettuato da parte attrice a seguito del collaudo dei lavori effettuati dalla con- cessionaria, induce a considerare detta cifra quale corrispettivo per i lavori di riqualificazione e ampliamento effettivamente realizzati dalla convenuta.
Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione la delibera di liquidazione dell'importo a seguito dell'esito positivo del collaudo relativo all'espletamento dei lavori accessori e di riqualifi- cazione della struttura da parte di CP_1
Tale lettura appare inoltre coerente con le espressioni impiegate per qualificare la suddetta eroga- zione di danaro.
Che abbia portato a termine i lavori è circostanza non contestata e, ritenendo tale pa- CP_1 gamento avvenuto a titolo di corrispettivo, ne è ovviamente preclusa la risarcibilità.
9. – Il ha altresì allegato e provato di aver sostenuto un importante esborso di Parte_1 danaro a seguito dell'escussione della fideiussione prestata a garanzia del mutuo contratto da nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo (all. 18 fasc. attore). L'escussione è CP_1 stata attivata dall'Istituto a seguito della risoluzione del contratto di mutuo derivante dal venir meno della disponibilità per la mutuataria ell'area su cui insiste l'impianto sportivo. CP_1
L'importo corrisposto dal Comune all'Istituto in data 15.12.2021 ammonta a euro 2.493.095,75
9 (all. 22 fasc. attore).
La circostanza, adeguatamente documentata, giustifica il regresso del fideiussore che ha quindi di- ritto alla restituzione dell'importo – da cui va detratta la somma di euro 80.000 incassata dal
[...] attraverso l'escussione della garanzia rilasciata da con maggiorazione degli inte- CP_5 CP_1 ressi legali maturati dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 1950 comma 3 c.c.
10. – Per adempiere al proprio impegno di garanzia il ha dovuto contrarre un nuovo Pt_1 mutuo, in relazione al quale si è vincolato al pagamento di interessi per un totale di euro
451.760,20 (all. 21 fasc. attore). Secondo l'attrice, detto esborso, in quanto riconducibile causal- mente all'inadempimento della concessionaria, dovrebbe concorrere nella determinazione del danno sofferto.
Ad avviso del Tribunale, la corresponsione degli interessi sul finanziamento contratto dal fideius- sore per far fronte al pagamento intimatogli dal beneficiario rientra nel concetto di “spesa” che lo stesso fideiussore ha diritto di ripetere dal debitore principale a norma dell'art. 1950, comma 2,
c.c.
Tale spesa, nel caso di specie, è successiva alla nota, indirizzata dall'Istituto per il Credito Sportivo sia all'attore che alla convenuta, contenente le istanze proposte contro il Comune (i.e. la decaden- za del debitore dal beneficio del termine e la conseguente escussione della garanzia: all. 18 fasc. attore), onde il – che ha allegato e provato la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi Pt_1 del proprio diritto – può legittimamente pretenderne la restituzione in via di regresso.
11. – In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare al , a titolo Parte_1 risarcitorio, il complessivo importo di euro 325.205,70.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato all'attualità in base alla varia- zione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza dal 12.06.2021 sino alla data della pre- sente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza si- no al saldo.
La convenuta è inoltre tenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 2.864.855,95 a titolo di re- gresso, oltre interessi in misura legale dal giorno del pagamento ex art. 1950 c.c.
12. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar-
10 do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti po- ste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- accerta e dichiara che la convenzione sottoscritta il 18.12.2014 dal Controparte_6 [...] si è risolta di diritto a far data dal 12.06.2021; CP_7
- condanna parte convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento, la somma di euro
325.205,70, oltre accessori come indicati in parte motiva;
- condanna parte convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di regresso, la somma di euro
2.864.855,95, oltre accessori come indicati in parte motiva;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di TU così come liquidate con de- creto emesso in corso di causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 25.02.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Marta Rossi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9711/2023 promossa
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fa- Parte_1 bio Romanenghi
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Nicola Maragna
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 19 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio la so- Parte_1 cietà al fine di vedere accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione della convenzio- Controparte_1 ne stipulata tra le parti in data 18.12.2014. In via di subordine, parte attrice chiedeva, previo ac- certamento del grave inadempimento imputabile alla società convenuta, la pronuncia di una sen-
1 tenza costitutiva volta alla risoluzione di detta convenzione. In entrambi i casi avanzava richiesta risarcitoria per i danni patiti, quantificati in euro 4.022.641,84.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva che:
- nel 2013 la società aveva partecipato, in A.T.I. con alla Controparte_2 Controparte_3 procedura di affidamento di una concessione della durata di 23 anni per l'ampliamento, la riquali- ficazione, l'effettuazione di lavori accessori, la gestione e la manutenzione della piscina comunale sita nel comune di;
Pt_1
- all'esito della gara l' era risultata aggiudicataria;
CP_4
- il 13.03.2014 il Comune prendeva atto della trasformazione dell nella società di progetto CP_4
(nel prosieguo, semplicemente, “ ); Controparte_1 CP_1
- in data 18.12.2014 le parti avevano stipulato apposita convenzione che prevedeva, da un lato,
l'obbligo per la società concessionaria di corrispondere al un canone annuo di euro Pt_1
30.333 e, dall'altro, l'impegno del di versare alla concessionaria la somma di 804.000 eu- Pt_1 ro al termine dei lavori accessori di ampliamento e riqualificazione della struttura dalla stessa ef- fettuati;
- in data 17.12.2015 aveva stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo un contratto CP_1 di mutuo avente ad oggetto l'erogazione di una somma pari ad euro 2.451.962 da restituire in 20 anni;
- come da impegno specificamente assunto in sede negoziale, il Comune si era costituito fideius- sore della mutuataria;
- conclusi i lavori da parte di il Comune aveva proceduto al collaudo della struttura e il CP_1
31.10.2017 aveva versato il prezzo pattuito di 804.000 euro alla società che, quindi, ne iniziava la gestione;
- durante il periodo pandemico la piscina comunale era rimasta chiusa;
- tuttavia, quando la normativa emergenziale aveva consentito la riapertura al pubblico degli im- pianti sportivi, la concessionaria, ingiustificatamente, non aveva riaperto;
- il 07.06.2021 il Comune aveva inviato, mediante pec, formale diffida ad adempiere, intimando ad i procedere alla immediata riapertura della piscina;
CP_1
- stante il perdurare dell'inadempimento di oltre il termine di tolleranza indicato, il CP_1 aveva deliberato la risoluzione, per grave inadempimento contrattuale, della convezione, Pt_1 con contestuale decadenza della società dalla concessione;
2 - il 01.07.2021 veva riconsegnato al Comune l'impianto che si presentava da subito in CP_1 cattivo stato;
- al Comune, in qualità di fideiussore del mutuo erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo in fa- vore di era stato richiesto il pagamento dell'importo residuo del finanziamento, ride- CP_1 terminato in euro 2.493.095,75;
- per coprire il debito, il Comune si era visto costretto ad estinguere il vecchio contratto di mutuo e a contrarne uno nuovo, con funzione solutoria, impegnandosi all'erogazione di 451.760,20 euro a titolo di interessi.
2. – i costituiva contestando la prospettazione avversaria e chiedendo, di conseguenza, CP_1 il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
3. – Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva discussa oralmente e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
4. – L'azione proposta da parte attrice, volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione contrat- tuale ai sensi dell'art. 1454 c.c., merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – L'oggetto della convenzione stipulata tra le parti consisteva nella gestione economico- funzionale della piscina comunale;
nella manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti;
nell'inserimento degli arredi e delle attrezzature;
nell'aggiornamento della progettazione ed esecu- zione dei lavori accessori di riqualificazione ed ampliamento;
nella realizzazione di nuovi spazi ad uso fitness ed interventi sugli impianti di filtraggio, riscaldamento e trattamento aria, igienico sani- tario ed elettrico (art. 2 dell'all. 7 fasc. attore).
È pacifico e non contestato che bbia concluso i lavori accessori e che abbia ricevuto, a CP_1 seguito del collaudo, il prezzo convenzionalmente stabilito, pari ad euro 804.000 (all. 11 fasc. at- tore).
Il profilo di grave inadempienza censurato da parte attrice attiene piuttosto alla mancata riapertu- ra, ingiustificata e arbitraria, della piscina comunale dopo il 15.05.2021, quando la legislazione emergenziale ormai consentiva nuovamente l'accesso del pubblico agli impianti natatori (art. 6,
D.L. 56/2021).
Ai sensi dell'art. 10 della convenzione, “l'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessi- vamente inteso di pubblico interesse che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore. In caso di arbitrario ed immotivato abbandono e sospensione del servizio il Concedente potrà sosti- tuirsi (…) al Concessionario stesso in alcune o tutte le attività di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle penali
3 […] e la facoltà di disporre la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 15”.
L'art. 15 stabilisce che “Per quanto attiene la gestione del servizio, è facoltà del risolvere il contratto, Pt_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi: - chiusura ingiustificata dell'impianto o parte di esso per più di 5 giorni nel corso di un anno di concessione […]”.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'impianto, chiuso nel mese di marzo 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, non è stato più riaperto, benché – come detto – la normativa emergenziale lo consentisse a far data dal 15.05.2021.
A fronte di ciò, l'ente sceglieva di non avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art 15 della convenzione, prediligendo invece la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.: con diffida ad adempiere inviata a mezzo pec in data 07.06.2021 (all. 12 fasc. attore), il Comune intimava alla convenuta la riapertura dell'impianto senza ulteriore ritardo, pena la risoluzione ipso iure del con- tratto. Ciò nonostante, decorso il termine di tolleranza indicato nella diffida, la convenuta persi- steva nel proprio inadempimento.
Il , quindi, ha adeguatamente allegato e provato l'esistenza del titolo negoziale, Parte_1
l'inadempimento della convenuta ai propri obblighi e la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie risolutiva prevista dall'art. 1454 c.c.
A quest'ultimo riguardo, si impone in ogni caso al giudice un attento esame in punto di rilevanza dell'inadempimento della parte: invero, “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situa- zione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adem- pimento.” (Cass. n. 18696/2014; Cass. n. 25703/2023).
Ciò detto, deve ritenersi che nel caso in esame le esigenze di pubblico interesse sottese all'erogazione del servizio, unitamente all'inserimento nella convenzione di una clausola in cui si dava espressamente atto della facoltà per il Comune di risolvere il rapporto in caso di arbitraria chiusura dell'impianto natatorio, giustifichino la conclusione secondo cui la condotta della con- venuta, protrattasi anche dopo una formale intimazione alla riapertura entro 5 giorni (termine questo da ritenersi congruo in relazione alla natura del rapporto e alle esigenze di continuità della prestazione), costituisce inadempimento di non scarsa importanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata la risoluzione ex lege del con- tratto a far data dal 12.06.2021.
4 4.2. – ha invocato a propria discolpa l'indisponibilità del a rinegoziare secon- CP_1 Pt_1 do buona fede i termini dell'accordo, in modo da ripristinare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevedibili (i.e. la pandemia da Covid-19) che avevano profondamente alterato le condizioni operative originarie.
Occorre tuttavia osservare che dall'art. 143 d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato dalla di- fesa della convenuta, non può ricavarsi né un principio generale di obbligatorietà della revisione del piano di equilibrio economico-finanziario della concessione al mero mutamento delle condi- zioni del mercato, né un vero e proprio obbligo per l'amministrazione di rivedere le condizioni nel senso richiesto dal concessionario: lo stesso art. 143, al comma 8, prevede del resto che il concessionario possa recedere dal contratto in mancanza di revisione, con ciò riconoscendo pro- prio l'eventualità di un mancato accordo sulle modifiche da apportare in presenza di eventi per- turbatori sopravvenuti.
Né indicazioni in senso contrario si ricavano dall'art. 216 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n.
77/2020, il quale, nel prevedere la possibilità di rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite tra le parti di rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici, contempla ugualmente la facoltà di recesso in ipotesi di mancato accordo.
In termini più generali va poi rammentato che “l'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove tratta- tive e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo. Pertanto, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequili- brative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto, ma non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente.
Può al contrario parlarsi di inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell'accordo, poiché l'inosservanza dell'obbligo in questione dimora solamente nel rifiuto di in- traprendere il confronto oppure nel condurre trattative maliziose, senza cioè alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto.
Del resto, per giurisprudenza costante, i canoni della solidarietà contrattuale, fondati sulla buona fede, prescrivono di salvaguardare l'interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico
5 a carico della parte non colpita dall'evento perturbatore” (in questo senso, Trib. Milano, sez. XIV civile, ordinanza 08.11.2024).
Nel caso in esame, ha contestato al Comune non di essersi interamente sottratto CP_1 all'obbligo di rinegoziare i termini della convenzione, ma di avere subordinato la formalizzazione di un accordo sul punto ad una condizione (il subentro di Sport Management s.p.a. nel rapporto concessorio) che la convenuta riteneva non necessaria.
In un simile contesto non può pertanto sostenersi che vi sia stata una ingiustificata chiusura dell'amministrazione comunale ad ogni trattativa finalizzata alla conservazione del contratto.
5. – Il ha allegato di aver subito consistenti danni di natura patrimoniale in Parte_1 conseguenza dell'inadempimento della concessionaria e della susseguente risoluzione contrattua- le. Tali danni sarebbero dipesi:
a) dall'omessa attività manutentiva del complesso sportivo;
b) dal mancato versamento dei canoni pattuiti per il periodo ricompreso tra il 01.07.2018 e il
14.06.2021;
c) dall'escussione della fideiussione prestata a favore di n relazione al mutuo con- CP_1 cluso tra quest'ultima e l'Istituto per il Credito Sportivo e dalla conseguente necessità di accendere un nuovo finanziamento per far fronte al pagamento, con maturazione di in- genti interessi;
d) dall'essersi improvvisamente ritrovato senza il gestore del servizio al quale aveva versato un contributo di euro 804.000 previsto per l'intera durata della concessione.
6. – È certamente provato il lamentato danno da omessa manutenzione della struttura.
Dalle indagini svolte in sede di consulenza tecnica d'ufficio e dall'annessa documentazione foto- grafica è emerso, in particolare: (i) l'avanzato stato di degrado delle strutture in calcestruzzo arma- to (“che avrebbe quantomeno dovuto essere fermato con applicazione di apposito prodotto isolante e inibente della corrosione e successivamente ripristinato onde non compromettere la capacita portante delle strutture del centro nata- torio”); (ii) la diffusione di vegetazione invasiva nelle aree esterne (“che denuncia l'assenza di manuten- zione delle aree scoperte per lungo tempo”); (iii) il degrado degli accessori a servizio delle vasche natato- rie quali canaline di bordo sfioratore, canali di evacuazione acqua, scalette di accesso, rampe;
(iv) il degrado delle pavimentazioni e dei rivestimenti ceramici a servizio delle vasche coperte e sco- perte e dei relativi accessori;
(v) il degrado degli impianti del locale sotterraneo.
Nel proprio elaborato il consulente dell'ufficio, all'esito di accurate indagini e di valutazioni me-
6 todologicamente corrette, ha poi accertato “che i vizi e la carenza di manutenzione dell'impianto (in parte non risolti all'epoca della presente TU) sono effettivamente da attribuirsi ad una inadeguata ed insufficiente atti- vità di manutenzione da parte del concessionario (pag. 5 della relazione). CP_1
Dal canto suo, la convenuta ha eccepito di essersi trovata nell'oggettiva impossibilità di procedere all'effettuazione degli interventi manutentivi a causa della chiusura delle strutture sportive impo- sta dalla legislazione emergenziale.
In senso contrario deve però osservarsi che le discipline succedutesi durante il periodo pandemi- co imponevano soltanto la chiusura al pubblico, senza vietare o limitare in alcun modo l'accesso da parte di lavoratori e addetti alla pulizia, alla manutenzione e al controllo degli impianti.
Tali limitazioni, inoltre, avrebbero potuto incidere al più sugli interventi “di carattere ricorrente e a cadenza breve, come per esempio la manutenzione del verde e lo sfalcio delle piante infestanti, ovvero la tenuta in efficienza in stato di inattività degli impianti di trattamento delle acque delle piscine nel periodo di chiusura di que- ste ultime” (pag. 7, relazione), ma non avrebbero potuto interessare le altre attività di manutenzio- ne a cadenza lunga, le quali “avrebbero già dovuto essere programmate ed eseguite ben prima dell'imprevisto evento pandemico”: del resto, come rimarcato dal consulente, “i fenomeni di degrado che sottendono dette attività di manutenzione sono ad evoluzione lenta e correlata per lo più all'utilizzo della struttura, e pertanto non possono avere subito significativa accelerazione né tantomeno essersi originate nel periodo di chiusure a seguito della pandemia” (pagg. 7 e 8 della relazione).
Può dunque affermarsi che lo stato di degrado in cui versava l'impianto comunale al momento della riconsegna non può essere ricondotto unicamente alla mancanza di interventi nei mesi di chiusura durante il periodo pandemico ma va in realtà ascritto alla negligente, insufficiente e ina- deguata attività di manutenzione del concessionario sin dall'inizio del rapporto e, dunque, ben prima dell'inizio della pandemia.
I costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e la connessa attività manutentiva sono, pertanto, danni causalmente imputabili alla convenuta, che è perciò tenuta al relativo risarcimen- to.
Sul punto, la TU ha provveduto alla relativa quantificazione in base ai parametri del D.M.
17.06.2016, previa applicazione della rivalutazione monetaria Istat FOI dalla data del decreto al
4.10.2021, giungendo così all'importo complessivo di euro 183.519,81, già comprensivo di IVA
(pag. 11 della relazione). Tale somma, ad avviso del Tribunale, appare determinata in virtù di un metodo corretto e condivisibile ed è quindi più attendibile di quella indicata da parte attrice, che
7 peraltro non ha formulato al riguardo alcun rilievo in sede di operazioni peritali.
All'importo sopra indicato vanno aggiunte le spese sostenute per l'espletamento della perizia di parte volta a verificare l'entità dei danni riportati dall'impianto, spese che ammontano a euro
30.943,84, IVA compresa, come da fattura versata in atti (all. 23 fasc. attore).
7. – Deve considerarsi, quale ulteriore voce di danno patrimoniale sofferto dal l'omesso Pt_1 versamento da parte di dei canoni di concessione maturati dal 01.07.2018 al CP_1
14.06.2021, per un totale di euro 110.742,05.
Che quei canoni siano rimasti insoluti, è circostanza pacifica e non contestata.
Secondo la convenuta, non sarebbero dovuti i canoni da marzo 2020 a maggio 2021 poiché in quel lasso temporale essa non avrebbe avuto la disponibilità del centro e sarebbe stata impossibi- litata a svolgere l'attività di gestione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia in corso.
È tuttavia da escludere che la grave situazione epidemiologica nonché i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus configurino un caso di impossibilità sopravvenuta;
e ciò sia con riferimento all'obbligazione di pagamento del canone del concessionario (giacché un'obbligazione di pagamento non può diventare obiettiva- mente impossibile, attesa la natura di bene fungibile del denaro, mentre i mancati pagamenti rife- ribili a condizioni soggettive dell'obbligato, quali la sua incapienza patrimoniale, non possono es- sere ritenuti rilevanti ai fini dell'impossibilità sopravvenuta), sia con riferimento all'impossibilità per lo stesso concessionario di utilizzare, in tutto o in parte, la prestazione del concedente, aven- do questi messo a completa disposizione, senza limitazione alcuna, il bene. In particolare, l'art. 1463 c.c., che vale per i contratti sinallagmatici, non risulta applicabile all'ipotesi in esame poiché,
a causa del "factum principis", non è il centro sportivo a essere diventato inidoneo all'uso, ma è
l'attività che vi si svolge a essere stata impedita, e ciò ricade nella sfera di rischio del concessiona- rio.
In altri termini, non si è al cospetto di un'impossibilità oggettiva della prestazione, ma solo di una soggettiva incapacità dell'operatore economico di far fronte ai pagamenti dovuti per effetto dell'improvvisa interruzione dei flussi di cassa.
Quanto alla pretesa copertura del debito rimanente da parte della fideiussione escussa, trattasi di semplice affermazione, oggetto di specifica contestazione ad opera dell'attrice (cfr. pag. 7 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), non sostenuta da idonea prova e dunque del tutto in- dimostrata.
8 8. – Non è, invece, da considerarsi quale voce di danno risarcibile la somma di euro 804.000 cor- risposta dal di alla società convenuta a “titolo di prezzo”, quale “contributo in conto co- Pt_1 Pt_1 struzione” a seguito dell'ultimazione dei lavori accessori ad opera di quest'ultima (art. 4 del doc. prodotto sub all. 7 fasc. attore).
In ossequio alla disciplina in tema di interpretazione del contratto, il combinato disposto degli artt. 1362 comma 2 c.c. e 1363 c.c. impone, a fronte di una clausola di dubbio significato, di inda- gare la comune intenzione delle parti, valutando il loro complessivo comportamento anche a se- guito della stipula del contratto, e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre. Invero,
“in tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre
l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferi- mento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo” (Cass. n. 2945/2021).
Il rimando operato dall'art. 4 della convenzione al verbale di ultimazione dei lavori accessori di cui all'art. 7 lett. b) della convenzione medesima, se valutato unitamente al versamento della somma in esame effettuato da parte attrice a seguito del collaudo dei lavori effettuati dalla con- cessionaria, induce a considerare detta cifra quale corrispettivo per i lavori di riqualificazione e ampliamento effettivamente realizzati dalla convenuta.
Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione la delibera di liquidazione dell'importo a seguito dell'esito positivo del collaudo relativo all'espletamento dei lavori accessori e di riqualifi- cazione della struttura da parte di CP_1
Tale lettura appare inoltre coerente con le espressioni impiegate per qualificare la suddetta eroga- zione di danaro.
Che abbia portato a termine i lavori è circostanza non contestata e, ritenendo tale pa- CP_1 gamento avvenuto a titolo di corrispettivo, ne è ovviamente preclusa la risarcibilità.
9. – Il ha altresì allegato e provato di aver sostenuto un importante esborso di Parte_1 danaro a seguito dell'escussione della fideiussione prestata a garanzia del mutuo contratto da nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo (all. 18 fasc. attore). L'escussione è CP_1 stata attivata dall'Istituto a seguito della risoluzione del contratto di mutuo derivante dal venir meno della disponibilità per la mutuataria ell'area su cui insiste l'impianto sportivo. CP_1
L'importo corrisposto dal Comune all'Istituto in data 15.12.2021 ammonta a euro 2.493.095,75
9 (all. 22 fasc. attore).
La circostanza, adeguatamente documentata, giustifica il regresso del fideiussore che ha quindi di- ritto alla restituzione dell'importo – da cui va detratta la somma di euro 80.000 incassata dal
[...] attraverso l'escussione della garanzia rilasciata da con maggiorazione degli inte- CP_5 CP_1 ressi legali maturati dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 1950 comma 3 c.c.
10. – Per adempiere al proprio impegno di garanzia il ha dovuto contrarre un nuovo Pt_1 mutuo, in relazione al quale si è vincolato al pagamento di interessi per un totale di euro
451.760,20 (all. 21 fasc. attore). Secondo l'attrice, detto esborso, in quanto riconducibile causal- mente all'inadempimento della concessionaria, dovrebbe concorrere nella determinazione del danno sofferto.
Ad avviso del Tribunale, la corresponsione degli interessi sul finanziamento contratto dal fideius- sore per far fronte al pagamento intimatogli dal beneficiario rientra nel concetto di “spesa” che lo stesso fideiussore ha diritto di ripetere dal debitore principale a norma dell'art. 1950, comma 2,
c.c.
Tale spesa, nel caso di specie, è successiva alla nota, indirizzata dall'Istituto per il Credito Sportivo sia all'attore che alla convenuta, contenente le istanze proposte contro il Comune (i.e. la decaden- za del debitore dal beneficio del termine e la conseguente escussione della garanzia: all. 18 fasc. attore), onde il – che ha allegato e provato la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi Pt_1 del proprio diritto – può legittimamente pretenderne la restituzione in via di regresso.
11. – In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare al , a titolo Parte_1 risarcitorio, il complessivo importo di euro 325.205,70.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato all'attualità in base alla varia- zione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza dal 12.06.2021 sino alla data della pre- sente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza si- no al saldo.
La convenuta è inoltre tenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 2.864.855,95 a titolo di re- gresso, oltre interessi in misura legale dal giorno del pagamento ex art. 1950 c.c.
12. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar-
10 do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vanno parimenti po- ste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- accerta e dichiara che la convenzione sottoscritta il 18.12.2014 dal Controparte_6 [...] si è risolta di diritto a far data dal 12.06.2021; CP_7
- condanna parte convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento, la somma di euro
325.205,70, oltre accessori come indicati in parte motiva;
- condanna parte convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di regresso, la somma di euro
2.864.855,95, oltre accessori come indicati in parte motiva;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di TU così come liquidate con de- creto emesso in corso di causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 25.02.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Marta Rossi
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