TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/10/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6061/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6061/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'Avv. Cuomo Carla, domiciliati in Angri alla via Torretta n. 8; C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'Avv. Teresa Mercurio, Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Carpentieri (in Nocera Inferiore al C.so Vittorio
EL II n. 233;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.07.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 6548/2022 emessa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Nocera Inferiore in data 25.10.2022.
In primo grado aveva proposto opposizione avverso l'atto di precetto di Controparte_1 pagamento di euro 3.963,50 ad egli notificato il 19.6.2018 ad istanza di , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Controparte_2
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 866/2016 resa dall'intestato Tribunale,
1 con la quale e venivano condannati al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_3
rispettivamente di 2/3 ed 1/3 delle spese di ctu da quest'ultimo sostenute in Controparte_3 seno al giudizio conclusosi con la citata sentenza, “ove [il condominio] ne dimostri l'avvenuto pagamento con esibizione di regolare fattura” (cfr. la sentenza in atti).
Con il precetto in esame , e (condomini del Parte_1 Parte_2 Controparte_2
avevano intimato a il pagamento delle spese di ctu asseritamente Controparte_3 CP_1 anticipate nell'interesse del condominio, aggiungendo che:
- il 26.11.2016 il debitore aveva consegnato un assegno bancario di euro 2.442,33 (pari a 2/3 delle spese di ctu) a favore del tratto sulla e che non era Controparte_3 Controparte_4 stato possibile incassare lo stesso sia perché gli altri condomini si erano opposti all'apertura di un conto corrente intestato al condominio, sia perché nelle more l'amministratore condominiale era deceduto;
Persona_1
- all'esito dell'esecuzione promossa nei confronti di per il recupero della Parte_3 restante quota di 1/3 e dell'opposizione da questi proposta, con ordinanza del 30.1.2018 il giudice dell'esecuzione aveva accertato che al pagamento delle intere spese di ctu fosse tenuto soltanto . Controparte_1
Con l'atto di opposizione aveva chiesto la declaratoria di nullità del precetto e Controparte_1 di inesistenza del credito in executivis per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione attiva in capo a e Parte_1 Parte_2 CP_2
, in quanto la sentenza n. 866/2016 era stata emessa non già in loro favore, bensì in
[...] favore del Controparte_3
2) inefficacia nei confronti di del provvedimento adottato dal giudice Controparte_1 dell'esecuzione, non avendo l'odierno opponente mai partecipato a quel giudizio.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e dichiarato estinto il credito di euro 2.442,33 per le seguenti ragioni:
1) diversamente da quanto eccepito dai precettanti ed all'esito dell'originario provvedimento di incompetenza per materia pronunciato dall'intestato Tribunale, il giudizio di opposizione a precetto era stato riassunto tempestivamente ex art. 50 c.p.c. da , tenuto anche Controparte_1 conto della sospensione processuale dei termini disposta dalla legislazione emergenziale correlata al covid-19:
2) il debito relativo ai 2/3 delle spese di ctu è stato pagato da con l'assegno Controparte_1 bancario emesso il 21.11.2016. A nulla rileva che lo stesso non sia stato incassato dai precettanti in ragione della presunta inesistenza di un c/c condominiale, non essendovi prova
2 che il titolo sia stato presentato per l'incasso, non conseguendo dall'assenza del c/c l'impossibilità di incassare comunque l'assegno e non essendovi prova che il condominio abbia mai comunicato al debitore l'impossibilità di incassare l'assegno;
3) è irrilevante che l'assegno sia di euro 2.442,33 e dunque di importo inferiore alla sorta capitale del precetto (euro 3.746,52), in quanto la sentenza n. 866/2016 reca la condanna di CP_1
al pagamento di soli 2/3 delle spese di ctu.
[...]
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da in forza dei seguenti motivi: Controparte_1
1) il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione sul mancato incasso dell'assegno bancario, dimenticando che il titolo esecutivo posto a base del precetto era la sentenza n. 866/2016;
2) il Giudice di Pace non ha tenuto conto che era stata provata la mancata autorizzazione di alcuni condominii all'apertura di un c/c intestato al con conseguente impossibilità di CP_3 incassato l'assegno intestato al;
CP_3
3) il Giudice di Pace ha omesso di considerare che l'incasso dell'assegno da parte di un soggetto diverso dal beneficiario è vietato dalla legge, sicché sul punto alcuna prova doveva essere fornita dai precettanti;
4) il Giudice di Pace non ha tenuto conto che l'opponente non ha provato e nemmeno eccepito di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento;
5) il Giudice di Pace non ha tenuto conto delle spese di ctu sostenute dai precettanti e documentalmente provate.
Si è ritualmente costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per Controparte_1
i seguenti motivi:
1) inammissibilità dell'appello, in quanto la sentenza di primo grado ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, per cui andava impugnata con il ricorso in Cassazione;
2) correttezza della decisione.
Tanto premesso, l'appello è ammissibile.
Difatti, le doglianze fatte valere in primo grado da (carenza di legittimazione Controparte_1 attiva dei precettanti ad azionare il titolo esecutivo ed estinzione del credito) integrano motivi di opposizione all'esecuzione e non certo agli atti esecutivi, avendo l'opponente richiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto di agire in executivis nei suoi confronti e non dell'illegittimità del quomodo dell'esecuzione.
Del resto, anche il giudice di primo grado ha qualificato la domanda come “opposizione all'esecuzione” (cfr. pag. due, rigo 23 della sentenza), sicché anche in omaggio al principio di
3 apparenza la decisione è suscettibile di essere appellata.
Passano al merito del giudizio, l'appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Invero, la decisione di primo grado va certamente riformata nella parte in cui ha dichiarato estinto il credito oggetto del precetto, atteso che è pacifico che non abbia corrisposto Controparte_1 le somme al cui pagamento è stato condannato in favore del . CP_3
Sul punto, non può condividersi il ragionamento del Giudice di Pace in ordine alla circostanza che l'opponente abbia emesso un assegno bancario e che lo stesso non sia stato incassato, sicché tale omissione avrebbe l'effetto di estinguere l'obbligazione di pagamento.
Difatti, è incontestato (e comunque documentato: cfr. l'assegno bancario in atti) che il titolo di credito sia stato emesso in favore del e che quest'ultimo non fosse titolare di Controparte_3 alcun rapporto di conto corrente, sicché l'assegno certamente non poteva essere incassato dall'amministratore in proprio mediante accredito sul suo conto corrente personale.
Né l'assegno poteva essere incassato da soggetti diversi dal condominio, posto che il titolo di credito in esame contiene la clausola “non trasferibile” e che ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933
“l'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente”, tanto che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Peraltro, pur qualora il fosse stato titolare di un conto corrente, l'eventuale mancato CP_3 incasso dell'assegno giammai avrebbe potuto l'estinzione del debito rilevando, al più, l'eventuale inerzia del creditore soltanto ai fini del decorso degli interessi.
Il Giudice di Pace avrebbe inoltre dovuto dichiarare l'infondatezza del motivo di opposizione predicativo del difetto di legittimazione dei condomini a far valere il titolo esecutivo ottenuto dal
. CP_3
Difatti, come dedotto dai precettanti e non contestato dalla controparte, il condominio in esame
è costituito dai sei condomini, con conseguente inesistenza dell'obbligo di nominare un amministratore
(cfr. art. 1129 c.c.).
Peraltro, come noto, il è un ente di gestione privo di personalità giuridica, con la CP_3 conseguenza che – in assenza di obbligo di nominare l'amministratore – ciascun condomino può agire per il recupero dei crediti vantati dal e nei limiti della propria quota risultante dalle tabelle CP_3 millesimali.
Ferme le precisazioni finora esposte, il Giudice di Pace avrebbe comunque dovuto accogliere l'opposizione e dichiarare (non già l'estinzione del credito di cui al titolo esecutivo, bensì) l'inesistenza
4 del diritto di , e di agire in executivis nei confronti Parte_1 Parte_2 Controparte_2 di per l'importo precettato di euro 3.963,50, per la dirimente ragione che questi ultimi Controparte_1 non hanno compiutamente provato di aver anticipato i 2/3 delle spese di ctu e, dunque, di aver diritto al rimborso delle stesse.
In particolare, la sentenza n. 866/2016 subordina la condanna di a rimborsare i Controparte_1
2/3 delle spese di ctu alla dimostrazione “dell'avvenuto pagamento con esibizione di regolare fattura”.
Orbene, le fatture allegate già in primo grado dagli odierni appellanti sono tutte intestate al e le contabili di bonifico sono illeggibili sia nella parte relativa all'indicazione Controparte_5 dell'ordinante che del beneficiario.
Da tanto consegue che, non essendovi prova dell'anticipo di 2/3 delle spese da parte dei precettanti, questi ultimi non potevano chiederne il rimborso.
Parimenti, a non poteva essere imputato il pagamento della restante quota di Controparte_1
1/3 e ciò sia perché il titolo ha ad oggetto la condanna alla sola quota di 2/3, sia perché l'ordinanza pronunciata nel 2018 dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta da Parte_3
non spiega alcun effetto nei suoi confronti.
[...]
In conclusione, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Per l'effetto, va dichiarato l'inesistenza del diritto di e Parte_1 Parte_2
di agire in executivis nei confronti di sulla base del precetto opposto. Controparte_2 Controparte_1
Va invece rigettato il motivo di opposizione relativo alla presunta estinzione del credito.
La peculiarità della vicenda e la soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
2) riforma la sentenza di primo grado;
3) dichiara l'inesistenza del diritto di , e di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 agire in executivis nei confronti di sulla base del precetto opposto;
Controparte_1
4) rigetta il motivo di opposizione relativo alla presunta estinzione del credito;
5) compensa le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, 31.10.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6061/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'Avv. Cuomo Carla, domiciliati in Angri alla via Torretta n. 8; C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'Avv. Teresa Mercurio, Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Carpentieri (in Nocera Inferiore al C.so Vittorio
EL II n. 233;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.07.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 6548/2022 emessa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Nocera Inferiore in data 25.10.2022.
In primo grado aveva proposto opposizione avverso l'atto di precetto di Controparte_1 pagamento di euro 3.963,50 ad egli notificato il 19.6.2018 ad istanza di , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Controparte_2
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 866/2016 resa dall'intestato Tribunale,
1 con la quale e venivano condannati al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_3
rispettivamente di 2/3 ed 1/3 delle spese di ctu da quest'ultimo sostenute in Controparte_3 seno al giudizio conclusosi con la citata sentenza, “ove [il condominio] ne dimostri l'avvenuto pagamento con esibizione di regolare fattura” (cfr. la sentenza in atti).
Con il precetto in esame , e (condomini del Parte_1 Parte_2 Controparte_2
avevano intimato a il pagamento delle spese di ctu asseritamente Controparte_3 CP_1 anticipate nell'interesse del condominio, aggiungendo che:
- il 26.11.2016 il debitore aveva consegnato un assegno bancario di euro 2.442,33 (pari a 2/3 delle spese di ctu) a favore del tratto sulla e che non era Controparte_3 Controparte_4 stato possibile incassare lo stesso sia perché gli altri condomini si erano opposti all'apertura di un conto corrente intestato al condominio, sia perché nelle more l'amministratore condominiale era deceduto;
Persona_1
- all'esito dell'esecuzione promossa nei confronti di per il recupero della Parte_3 restante quota di 1/3 e dell'opposizione da questi proposta, con ordinanza del 30.1.2018 il giudice dell'esecuzione aveva accertato che al pagamento delle intere spese di ctu fosse tenuto soltanto . Controparte_1
Con l'atto di opposizione aveva chiesto la declaratoria di nullità del precetto e Controparte_1 di inesistenza del credito in executivis per i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione attiva in capo a e Parte_1 Parte_2 CP_2
, in quanto la sentenza n. 866/2016 era stata emessa non già in loro favore, bensì in
[...] favore del Controparte_3
2) inefficacia nei confronti di del provvedimento adottato dal giudice Controparte_1 dell'esecuzione, non avendo l'odierno opponente mai partecipato a quel giudizio.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e dichiarato estinto il credito di euro 2.442,33 per le seguenti ragioni:
1) diversamente da quanto eccepito dai precettanti ed all'esito dell'originario provvedimento di incompetenza per materia pronunciato dall'intestato Tribunale, il giudizio di opposizione a precetto era stato riassunto tempestivamente ex art. 50 c.p.c. da , tenuto anche Controparte_1 conto della sospensione processuale dei termini disposta dalla legislazione emergenziale correlata al covid-19:
2) il debito relativo ai 2/3 delle spese di ctu è stato pagato da con l'assegno Controparte_1 bancario emesso il 21.11.2016. A nulla rileva che lo stesso non sia stato incassato dai precettanti in ragione della presunta inesistenza di un c/c condominiale, non essendovi prova
2 che il titolo sia stato presentato per l'incasso, non conseguendo dall'assenza del c/c l'impossibilità di incassare comunque l'assegno e non essendovi prova che il condominio abbia mai comunicato al debitore l'impossibilità di incassare l'assegno;
3) è irrilevante che l'assegno sia di euro 2.442,33 e dunque di importo inferiore alla sorta capitale del precetto (euro 3.746,52), in quanto la sentenza n. 866/2016 reca la condanna di CP_1
al pagamento di soli 2/3 delle spese di ctu.
[...]
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da in forza dei seguenti motivi: Controparte_1
1) il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione sul mancato incasso dell'assegno bancario, dimenticando che il titolo esecutivo posto a base del precetto era la sentenza n. 866/2016;
2) il Giudice di Pace non ha tenuto conto che era stata provata la mancata autorizzazione di alcuni condominii all'apertura di un c/c intestato al con conseguente impossibilità di CP_3 incassato l'assegno intestato al;
CP_3
3) il Giudice di Pace ha omesso di considerare che l'incasso dell'assegno da parte di un soggetto diverso dal beneficiario è vietato dalla legge, sicché sul punto alcuna prova doveva essere fornita dai precettanti;
4) il Giudice di Pace non ha tenuto conto che l'opponente non ha provato e nemmeno eccepito di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento;
5) il Giudice di Pace non ha tenuto conto delle spese di ctu sostenute dai precettanti e documentalmente provate.
Si è ritualmente costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per Controparte_1
i seguenti motivi:
1) inammissibilità dell'appello, in quanto la sentenza di primo grado ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, per cui andava impugnata con il ricorso in Cassazione;
2) correttezza della decisione.
Tanto premesso, l'appello è ammissibile.
Difatti, le doglianze fatte valere in primo grado da (carenza di legittimazione Controparte_1 attiva dei precettanti ad azionare il titolo esecutivo ed estinzione del credito) integrano motivi di opposizione all'esecuzione e non certo agli atti esecutivi, avendo l'opponente richiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto di agire in executivis nei suoi confronti e non dell'illegittimità del quomodo dell'esecuzione.
Del resto, anche il giudice di primo grado ha qualificato la domanda come “opposizione all'esecuzione” (cfr. pag. due, rigo 23 della sentenza), sicché anche in omaggio al principio di
3 apparenza la decisione è suscettibile di essere appellata.
Passano al merito del giudizio, l'appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Invero, la decisione di primo grado va certamente riformata nella parte in cui ha dichiarato estinto il credito oggetto del precetto, atteso che è pacifico che non abbia corrisposto Controparte_1 le somme al cui pagamento è stato condannato in favore del . CP_3
Sul punto, non può condividersi il ragionamento del Giudice di Pace in ordine alla circostanza che l'opponente abbia emesso un assegno bancario e che lo stesso non sia stato incassato, sicché tale omissione avrebbe l'effetto di estinguere l'obbligazione di pagamento.
Difatti, è incontestato (e comunque documentato: cfr. l'assegno bancario in atti) che il titolo di credito sia stato emesso in favore del e che quest'ultimo non fosse titolare di Controparte_3 alcun rapporto di conto corrente, sicché l'assegno certamente non poteva essere incassato dall'amministratore in proprio mediante accredito sul suo conto corrente personale.
Né l'assegno poteva essere incassato da soggetti diversi dal condominio, posto che il titolo di credito in esame contiene la clausola “non trasferibile” e che ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933
“l'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente”, tanto che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Peraltro, pur qualora il fosse stato titolare di un conto corrente, l'eventuale mancato CP_3 incasso dell'assegno giammai avrebbe potuto l'estinzione del debito rilevando, al più, l'eventuale inerzia del creditore soltanto ai fini del decorso degli interessi.
Il Giudice di Pace avrebbe inoltre dovuto dichiarare l'infondatezza del motivo di opposizione predicativo del difetto di legittimazione dei condomini a far valere il titolo esecutivo ottenuto dal
. CP_3
Difatti, come dedotto dai precettanti e non contestato dalla controparte, il condominio in esame
è costituito dai sei condomini, con conseguente inesistenza dell'obbligo di nominare un amministratore
(cfr. art. 1129 c.c.).
Peraltro, come noto, il è un ente di gestione privo di personalità giuridica, con la CP_3 conseguenza che – in assenza di obbligo di nominare l'amministratore – ciascun condomino può agire per il recupero dei crediti vantati dal e nei limiti della propria quota risultante dalle tabelle CP_3 millesimali.
Ferme le precisazioni finora esposte, il Giudice di Pace avrebbe comunque dovuto accogliere l'opposizione e dichiarare (non già l'estinzione del credito di cui al titolo esecutivo, bensì) l'inesistenza
4 del diritto di , e di agire in executivis nei confronti Parte_1 Parte_2 Controparte_2 di per l'importo precettato di euro 3.963,50, per la dirimente ragione che questi ultimi Controparte_1 non hanno compiutamente provato di aver anticipato i 2/3 delle spese di ctu e, dunque, di aver diritto al rimborso delle stesse.
In particolare, la sentenza n. 866/2016 subordina la condanna di a rimborsare i Controparte_1
2/3 delle spese di ctu alla dimostrazione “dell'avvenuto pagamento con esibizione di regolare fattura”.
Orbene, le fatture allegate già in primo grado dagli odierni appellanti sono tutte intestate al e le contabili di bonifico sono illeggibili sia nella parte relativa all'indicazione Controparte_5 dell'ordinante che del beneficiario.
Da tanto consegue che, non essendovi prova dell'anticipo di 2/3 delle spese da parte dei precettanti, questi ultimi non potevano chiederne il rimborso.
Parimenti, a non poteva essere imputato il pagamento della restante quota di Controparte_1
1/3 e ciò sia perché il titolo ha ad oggetto la condanna alla sola quota di 2/3, sia perché l'ordinanza pronunciata nel 2018 dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta da Parte_3
non spiega alcun effetto nei suoi confronti.
[...]
In conclusione, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Per l'effetto, va dichiarato l'inesistenza del diritto di e Parte_1 Parte_2
di agire in executivis nei confronti di sulla base del precetto opposto. Controparte_2 Controparte_1
Va invece rigettato il motivo di opposizione relativo alla presunta estinzione del credito.
La peculiarità della vicenda e la soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
2) riforma la sentenza di primo grado;
3) dichiara l'inesistenza del diritto di , e di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 agire in executivis nei confronti di sulla base del precetto opposto;
Controparte_1
4) rigetta il motivo di opposizione relativo alla presunta estinzione del credito;
5) compensa le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, 31.10.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5