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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. ARRIGO Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. GIULIA CP_1 C.F._2 BRUTTI;
RESISTENTE con l'intervento dell'
AVV. , quale curatrice speciale dei minori e Controparte_2 Per_1 Per_2 ;
[...]
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: formula come di seguito le conclusioni, ferma la sentenza non definitiva di divorzio n. 846/2024 già pronunciata e passata in giudicato:
NEL MERITO
- dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi, i quali sono autosufficienti dal punto di vista economico;
- rigettarsi la domanda di decadenza del padre dei minori dalla Parte_1 responsabilità genitoriale in quanto priva dei presupposti, infondata in fatto ed in diritto e comunque priva di elementi probatori idonei al suo accoglimento;
- pronunciare le seguenti statuizioni relative ai figli minorenni della coppia Persona_2 e i figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_3 residenza prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere i figli nei fine settimana, quando potrà portarli con sé a Mogliano Veneto (TV) presso l'abitazione di residenza;
il padre potrà trascorrere con i figli i giorni festivi di Natale, Pasqua ed altri giorni di festa in cui i minori non avranno impegni scolastici, ad anni alterni con la madre (es. per il 2024 Natale e AN EF con il padre, per il 2025 Natale e AN EF con la madre, per il 2024 Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre, per il 2025 Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con la madre e così via per i giorni di Carnevale e per le altre festività); il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze scolastiche estive per due settimane intere non consecutive da comunicarsi alla madre entro il giorno 31/05 di ogni anno;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla sig.ra
[...]
dell'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie necessarie ed anticipate dalla madre, previo consenso all'esborso e debitamente documentate;
- l'Assegno Unico Universale per i figli minori sarà ripartito al 50% tra i genitori.
- con vittoria delle spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito formulati:
1. Vero che il sig. nell'anno 2020 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed Parte_1 agosto, si recava presso l'abitazione della sig.ra a Povegliano Veronese CP_1 (VR) chiedendo di poter stare con i figli e , e che la madre rifiutava di Per_1 Per_2 consegnarli.
2. Vero che in data 23/06/2020 il sig. , recatosi presso Parte_1 l'abitazione della coniuge per vedere i figli, veniva aggredito con un pugno e minacciato dal suocero , nonché minacciato dalla suocera .
3. Vero che il sig. Persona_4 CP_3
dal 2020 è stato costantemente disoccupato, con l'eccezione di lavori Parte_1 intermittenti quale aiuto pizzaiolo nei fine settimana.
4. Vero che nel maggio 2024 il sig.
ha ricevuto offerta lavorativa da parte della Autolinee NI LU e figli Parte_1 S.n.c. di AR (BS), e che il medesimo ha iniziato periodo in prova presso detto datore di lavoro. pagina 2 di 11 Si indicano come testimoni: - agenti ed ufficiali di P.G. della Stazione dei Carabinieri di CA D'AN (VR) sui capitoli 1 e 2; - , c.f. , Testimone_1 C.F._3 nata a [...], il [...], residente in [...] - 31021 Mogliano Veneto (TV) sui capitoli 1, 2, 3, 4.
Si chiede altresì l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio mediante consulente psicologo che determini le migliori condizioni di affido dei minori figli delle parti Per_2
e
[...] Persona_3
Si richiamano tutti i documenti dimessi numerati da 1 a 28 per parte ricorrente.”
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis,
In via principale
1) In accoglimento delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, dichiarare ai sensi dell'art. 330 cc la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , CF Parte_1
, residente in [...] int. 3; C.F._1
2) Ferma la sentenza parziale di divorzio n. 846/2024 già pronunciata dall'Intestato Tribunale in ordine allo status:
a) disporre l'affidamento dei figli minori (nato in data [...]) e Persona_3
(nato in data [...]) in via super esclusiva alla madre, che ne curerà Persona_2 l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni nell'interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli qualora dovesse mostrare effettivo interesse in tal senso, secondo le modalità e tempistiche individuate dai servizi sociali più idonee a preservare il benessere psico – fisico dei minori, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti con la figura paterna e previa valutazione della serietà e capacità del convenuto di adempiere agli impegni che intenderà assumere al riguardo.
c) il padre verserà alla madre , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figli e entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Per_2 Per_1
500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
d) l'Assegno Unico Universale sarà attribuito integralmente alla madre CP_1 per entrambi i figli.
In via istruttoria
– Assumere i provvedimenti più opportuni, anche per tramite della polizia tributaria, al fine di accertare la reale situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale nonché abitativa del
pagina 3 di 11 sig. mediante indagini sui redditi, anche nei confronti di terzi, sul Parte_1 patrimonio e sull'effettivo tenore di vita;
– Richiedere alla Procura informazioni circa tutti i procedimenti a carico di , Parte_1 non solo relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p;
– Si chiede essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli di prova di parte avversaria che saranno eventualmente ammessi indicando a testi: , residente in [...]e , residente in [...]. CP_3
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per la curatrice speciale: Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- Dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei figli minori e Parte_1 Persona_3 ; Persona_2
- Confermare l'affido super – esclusivo dei minori alla madre, sig.ra ; CP_1
- Confermare tutti i provvedimenti economici relativi ai minori così come stabiliti dal Tribunale di Verona nell'ambito del Procedimento R.G.V.G. 4347/2020 o come ritenuti di giustizia;
- Disporre per la sig.ra l'attivazione/prosecuzione di un individuale CP_1 supporto psicologico con contestuale attivazione di uno specifico percorso di sostegno alla genitorialità;
- Disporre l'attivazione/prosecuzione di un percorso terapeutico presso la NPI territorialmente competente a favore del minore Persona_3
- Disporre la prosecuzione del servizio di ADM presso la casa materna con finalità di osservazione delle dinamiche familiari, supporto dei minori in attività socializzanti e scolastiche nonché supporto alla sig.ra CP_1
- Subordinare gli incontri padre/figli all'eventuale espressa richiesta del Sig. Pt_1
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i minori, incaricando gli stessi
[...] Servizi Sociali, previa adeguata preparazione dei minori e del sig. , di disciplinarli, Pt_1 sempre in modalità protetta e sempre se non pregiudizievoli per i minori, ampliandoli e/o interrompendoli a seconda del loro andamento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, dando atto dato che dall'unione matrimoniale sono nati i figli il 3.08.2017, e , il Per_1 Per_2 5.08.2019, formulando ulteriori domande accessorie relative ai rapporti con la prole e ai rapporti economici tra le parti.
2. Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti e dichiararsi la pagina 4 di 11 decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli.
3. Sentite le parti, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice Istruttrice ha confermato i provvedimenti assunti con decreto ex art. 710 c.p.c. emesso il 2.02.2023 dal Tribunale di Verona - intervenuto a modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate dal Tribunale di Treviso con decreto in data 16.04.2020, che prevedevano l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento presso la madre e la regolamentazione di visite libere tra padre e figli, oltre ad un assegno di mantenimento di Euro 300,00 complessivi (pari ad Euro 150,00 a figlio) ed il 50% delle spese straordinarie – attribuendo l'affido c.d. “super esclusivo” dei minori alla madre, confermando il loro collocamento presso la stessa e prevedendo che le visite tra padre e figli si sarebbero potute svolgere, con modalità e tempi indicati dai Servizi Sociali, e solo se il padre avesse manifestato in tal senso interesse e comunque previa valutazione dell'interesse minori e della serietà di attenersi agli impegni da essi derivanti, con ulteriore previsione di un assegno di mantenimento omnicomprensivo, ordinario e straordinario, di Euro 500,00 mensili (pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio), e ha nominato l'avv. quale curatrice speciale dei minori ex art. 473 bis.8 c.p.c. Controparte_2
Successivamente, è stata altresì emessa sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
4. All'esito dell'ulteriore istruttoria, le parti hanno dunque precisato le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sullo scioglimento del matrimonio
6. Preliminarmente, deve osservarsi che il vincolo matrimoniale tra le parti risulta già sciolto in forza di sentenza n. 843/2024, emessa il 17.10.2024 e pubblicata il 24.10.2024 dal Tribunale di Mantova.
7. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli
8. Venendo alle domande accessorie, il Collegio rileva che parte resistente, costituendosi, ha formulato domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli - domanda già peraltro formulata con ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, iscritto al n. 1028/2023 R.G., definito con declaratoria di incompetenza del Tribunale specializzato, stante la pendenza del presente procedimento.
In particolare, parte resistente ha allegato l'annosa mancanza di collaborazione del ricorrente con la madre e, in particolare, con i Servizi Sociali, nonostante gli ammonimenti delle varie autorità giudiziarie che hanno disposto negli anni la valutazione della persona del ricorrente;
la pendenza di procedimenti penali per maltrattamenti a carico del ricorrente;
il suo totale disinteresse nei confronti dei figli e il totale inadempimento agli oneri di mantenimento dei minori.
9. La curatrice speciale del minore ha da ultimo aderito alla domanda della resistente.
10. Il ricorrente si è invece opposto, lamentando la condotta ostativa della madre e ostile dei Servizi Sociali quale causa del proprio allontanamento dai figli e negando qualsivoglia condotta maltrattante. pagina 5 di 11 11. Orbene, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i propri doveri ovvero abusi dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. di recente Cass. 24708/2024) ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è “adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).”
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass. 29814/2023).
Esso, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio, non costituendo una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto essendo fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017).
Pertanto, “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (Cass. 24708/2024).
12. Ciò posto, venendo al caso concreto, deve osservarsi come, anche nel corso del presente giudizio, il ricorrente abbia mantenuto un atteggiamento incostante, disinteressato verso i figli e assolutamente non collaborante, peraltro coerente con quello già manifestato nel corso del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione avanti al Tribunale di Verona, conclusosi con decreto del 2.02.2023, in cui più volte egli aveva dichiarato la propria indisponibilità a continuare qualsivoglia percorso di riavvicinamento ai figli (cfr. relazioni trasmesse dai Servizi Sociali COPROSOL e ULSS 2 del 29.03.2023, 6.04.2023, del 12.04.2023 e del 25.07.2023) e aveva manifestato scarsissimo interesse per i percorsi indicati dai Servizi Sociali (cfr. già anche le relazioni dei Servizi Sociali di Leverano (LE) del pagina 6 di 11 5.10.2021 e dei Servizi Sociali COPROSOL del 29.04.2022 e del 5.05.2022, prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte resistente).
La mancanza di disponibilità del ricorrente ha reso di fatto impossibile ai Servizi Sociali medesimi espletare l'incarico di valutazione multidisciplinare affidato loro anche nel corso del presente giudizio, dal momento che il ricorrente ha continuato a mostrarsi sfuggente e inaffidabile, a evadere gli incontri fissati con il Servizio, a mantenere la propria residenza anagrafica presso un luogo ove egli stesso ha dichiarato di non risiedere e a non fornire indicazioni specifiche neppure sul suo attuale domicilio, rendendo di fatto impossibile una effettiva sua presa in carico (cfr. relazioni COPROSOL del 26.06.2024, ULSS2 del 6.11.2024 e COPROSOL del 21.11.2024).
Peraltro, non risulta dalle relazioni in atti che il ricorrente, sebbene ciò fosse previsto dalle statuizioni vigenti, abbia mai chiesto al Servizio Sociale notizie dei figli, e in particolare di
, disabile, o abbia mai formalmente richiesto di attivare un percorso di riavvicinamento Per_2 con i figli o di organizzare incontri protetti.
13. A fronte di tali evidenze, appaiono del tutto strumentali, pretestuose e prive di concreti riscontri le accuse del ricorrente nei confronti della resistente di aver essa stessa ostacolato, quantomeno nell'ultimo triennio, il rapporto tra padre e figli.
In al senso, appare del tutto irrilevante sia la condanna per il reato ex art. 388 c.p. pronunciata il 10.01.2025 dal Tribunale di Verona per mancato rispetto del diritto di visita tra padre e figli concordato in sede di separazione consensuale da parte dell'odierna resistente;
sia la prova orale formulata dal ricorrente, non ammessa e reiterata finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
Entrambe, infatti, riguardano fatti risalenti al 2020 e immediatamente successivi alla separazione consensuale delle parti, che appaiono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, specie alla luce di tutto quanto successivamente emerso, con riferimento alla condotta dell'odierno ricorrente, e ampiamente illustrato nei precedenti capi.
14. Ancora, non è contestato che, come allegato ripetutamente dalla resistente, il ricorrente, abbia negli ultimi anni omesso integralmente di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, così disinteressandosi anche delle esigenze materiali legate alla crescita dei figli.
15. Infine, è documentato che il ricorrente sia imputato in diversi procedimenti penali, non solo per omissione del mantenimento ex art. 570 bis c.p. (N.G.N.R. 5133/2021 e 6936/2020 R.G.N.R. Tribunale di Mantova), ma anche per maltrattamenti nei confronti della resistente ex art. 572 bis c.p. (N.G.R.N. 2503/2020 Tribunale di Venezia).
16. A fronte di ciò, sebbene la condotta paterna sia sicuramente idonea a violare e trascurare i doveri genitoriali dello stesso, sia potenzialmente pregiudizievole per i minori, che indubbiamente risentono profondamente del disinteresse del padre, e sebbene la prognosi circa una ripresa dell'effettiva assunzione delle responsabilità paterne non sia positiva, considerato che ormai da anni il genitore si è dimostrato per nulla collaborante o disposto a seguire percorsi di valutazione e sostegno forniti dai Servizi Sociali, si ritiene non doversi addivenire a una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
pagina 7 di 11 Appare infatti evidente come le attuali statuizioni, che attribuiscono l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre, hanno di fatto neutralizzato il potenziale pregiudizio della condotta del genitore sui minori, dal momento che, fermo il persistente disinteresse morale e materiale del padre per i figli, non risulta che egli abbia agito, quantomeno negli ultimi anni, condotte attivamente ostative nei confronti della madre o comunque concretamente pregiudizievoli per i minori.
Non sussiste ragione, dunque, per ricorrere allo strumento – qualificato, come visto, quale extrema ratio da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità - della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli, posto che gli strumenti di tutela attualmente in essere consentono di garantire in modo adeguato l'interesse primario dei minori.
17. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei minori.
18. Considerato tutto quanto evidenziato e considerato che, diversamente da quella paterna, la figura materna è sempre apparsa collaborante e del tutto idonea a garantire ai figli un contesto di crescita sano e funzionale, il Collegio ritiene opportuno confermare l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio.
19. A tal proposito, deve evidenziarsi come, alla luce di quanto emerso dalle osservazioni dei Servizi Sociali, peraltro reiterate negli anni, appare del tutto superflua ed esplorativa la CTU psico-diagnostica pure sollecitata dal ricorrente, ai fini di assumere definitive statuizioni in merito all'affidamento dei figli.
20. Ferma la collocazione dei minori presso la madre, il Collegio ritiene altresì di confermare la statuizione per cui i contatti con la figura paterna potranno avvenire, previa valutazione della serietà e capacità del convenuto di adempiere agli impegni che intenderà assumere, qualora egli dovesse mostrare effettivo interesse in tal senso, secondo le modalità e tempistiche che verranno individuate dai Servizi Sociali quali più idonee a preservare il benessere psico – fisico dei minori, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti.
21. Deve infine confermarsi la prosecuzione, per almeno un anno, del percorso di sostegno a favore dei minori, specie da parte della NPI a favore di e a favore della madre, Per_1 fornendole supporto psicologico e genitoriale, da parte del Servizio Sociale che già ha in carico il nucleo familiare, nonché la prosecuzione del servizio di ADM presso la casa materna con finalità di supporto dei minori in attività socializzanti e scolastiche e di supporto alla resistente.
Deve infine confermarsi l'incarico ai Servizi Sociali di seguire l'eventuale ripresa delle visite tra padre e figli, subordinate, come sopra indicato, all'eventuale espressa richiesta di Pt_1
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i minori, con espresso incarico a
[...] fornire, nel caso, adeguata preparazione dei minori e del padre, e a disciplinare gli incontri sempre in modalità protetta, con facoltà di ampliarli o ridurli o finanche interromperli se pregiudizievoli, a seconda del loro andamento.
pagina 8 di 11 I Servizi Sociali dovranno infine segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.
22. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli
23. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
24. Il ricorrente, in sede di ricorso, ha allegato di trovarsi in una situazione economicamente complessa, essendo disoccupato dal 2020 e svolgendo esclusivamente lavori precari, specie nel weekend, come pizzaiolo.
Egli ha prodotto una autocertificazione dei redditi percepiti nel 2022 dichiarando di aver percepito redditi complessivi inferiori a 1.000,00 Euro, nonché l'UNICO 2021 (redditi 2020) da cui emergono redditi complessivi pari a Euro 852,00.
All'udienza del 9.07.2024, il ricorrente ha dichiarato di essere prossimo al trasferimento a Varese dove avrebbe ricevuto varie offerte di lavoro come autista e, successivamente (cfr. memorie del 9.12.2024), ha dichiarato di essersi trasferito a Vigevano (PV) e di lavorare per la società S.T.A.V. S.p.a., come autista, operando trasferte tra Milano e Francoforte, avendo stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 6.08.2024 e con retribuzione lorda di 1.681,00 Euro circa per 14 mensilità (doc. 25 - contratto di lavoro STAV S.p.a.).
Non è noto se attualmente il ricorrente sostenga spese abitative, dovendosi presumere che, secondo quanto dallo stesso dichiarato, egli alloggi presso struttura messa gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro (cfr. memorie cit.).
Il ricorrente risulta genitore di altra figlia minore, nata da diversa relazione nel 2020, essendo dunque tenuto anche al mantenimento della predetta.
Parte resistente ha allegato che il ricorrente disporrebbe in realtà di entrate superiori a quelle dichiarate, avendo trasmesso foto con mazzette di denaro alla moglie (cfr. doc. 24 allegato alle note autorizzate del 9.12.2025 della resistente).
25. La resistente, d'altra parte, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa per esigenze legate alla gestione dei figli, pur essendo beneficiaria di introiti mensili a titolo di assegno di inclusione per Euro 1305,00 mensili, di assegno unico per i figli, percepito al 100%, per Euro 520,00 circa mensili, di Misura B1 per Euro 600,00 circa mensili e di indennità di accompagnamento per il figlio per 540,00 Euro circa mensili. Per_2
La stessa ha dichiarato di essere gravata da un canone di locazione per l'immobile in cui vive con i figli di 430,00 Euro mensili.
26. Orbene, considerato che già con decreto del 2.02.2023 del Tribunale di Verona l'assegno di mantenimento ordinario era stato quantificato in Euro 500,00 mensili (pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al riparto del 50% delle spese straordinarie, senza che risulti che la statuizione sia stata oggetto di reclamo;
considerato che
le ragioni poste a fondamento della determinazione, in quella sede, dell'assegno di mantenimento per i figli risultano tutt'ora valide e devono intendersi qui integralmente richiamate;
considerato infine che, rispetto ad allora, la condizione economica e lavorativa del ricorrente risulta oggi essersi stabilizzata – pagina 9 di 11 avendo egli reperito, nel corso del presente giudizio e dall'estate 2024, un'attività lavorativa a tempo indeterminato come autista – non emergono ragioni per non confermare integralmente le predette statuizioni.
A tal fine, si rende infatti superfluo esperire, come pure sollecitato da parte resistente finanche in sede di precisazione delle conclusioni, ulteriori indagini da parte della polizia tributaria, al fine di accertare la reale situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale nonché abitativa del ricorrente.
27. Nessun dubbio, infine, sull'assegnazione dell'assegno unico integralmente alla resistente, esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli.
28. Sulle spese
29. Considerata la reciproca soccombenza delle parti in merito alle domande svolte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre Pt_1
nei confronti dei figli minori e;
[...] Per_2 Persona_3
2) CONFERMA l'affidamento dei minori e in via esclusiva alla Per_2 Persona_3 madre la quale potrà assumere autonomamente e senza il consenso del CP_1 padre anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
3) CONFERMA la collocazione dei minori presso la madre;
4) DISPONE che i contatti dei minori con la figura paterna potranno avvenire, previa valutazione della serietà e capacità del convenuto di adempiere agli impegni che intenderà assumere, qualora egli dovesse mostrare effettivo interesse in tal senso, secondo le modalità e tempistiche che verranno individuate dai Servizi Sociali quali più idonee a preservare il benessere psico – fisico dei minori, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti;
5) DISPONE la prosecuzione, per almeno un anno, del percorso di sostegno a favore dei minori, specie da parte della NPI a favore di e della madre, con supporto Per_1 psicologico e genitoriale, da parte del Servizio Sociale che già ha in carico il nucleo familiare, nonché del servizio di ADM presso la casa materna con finalità di supporto dei minori in attività socializzanti e scolastiche e di supporto alla resistente;
conferma altresì l'incarico ai Servizi Sociali di seguire l'eventuale ripresa delle visite padre – figli, subordinate, come sopra indicato, all'eventuale espressa richiesta di ai Servizi Sociali Parte_1 territorialmente competenti per i minori, con espresso incarico a fornire, nel caso, previa adeguata preparazione dei minori e del padre, e a disciplinare gli incontri sempre in modalità protetta, con facoltà di ampliandoli o ridurli e finanche interromperli se pregiudizievoli, a seconda del loro andamento. pagina 10 di 11 I Servizi Sociali dovranno infine segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente;
6) DISPONE che il ricorrente contribuisca al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 500,00 CP_1 (Euro 250,00 per ciascun figlio), tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
7) DISPONE che l'Assegno Unico Universale per i figli minori sia percepito al 100% dalla resistente CP_1
8) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi al Servizio Tutela Minori di Mantova.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 10/07/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. ARRIGO Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. GIULIA CP_1 C.F._2 BRUTTI;
RESISTENTE con l'intervento dell'
AVV. , quale curatrice speciale dei minori e Controparte_2 Per_1 Per_2 ;
[...]
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: formula come di seguito le conclusioni, ferma la sentenza non definitiva di divorzio n. 846/2024 già pronunciata e passata in giudicato:
NEL MERITO
- dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi, i quali sono autosufficienti dal punto di vista economico;
- rigettarsi la domanda di decadenza del padre dei minori dalla Parte_1 responsabilità genitoriale in quanto priva dei presupposti, infondata in fatto ed in diritto e comunque priva di elementi probatori idonei al suo accoglimento;
- pronunciare le seguenti statuizioni relative ai figli minorenni della coppia Persona_2 e i figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_3 residenza prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere i figli nei fine settimana, quando potrà portarli con sé a Mogliano Veneto (TV) presso l'abitazione di residenza;
il padre potrà trascorrere con i figli i giorni festivi di Natale, Pasqua ed altri giorni di festa in cui i minori non avranno impegni scolastici, ad anni alterni con la madre (es. per il 2024 Natale e AN EF con il padre, per il 2025 Natale e AN EF con la madre, per il 2024 Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre, per il 2025 Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con la madre e così via per i giorni di Carnevale e per le altre festività); il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze scolastiche estive per due settimane intere non consecutive da comunicarsi alla madre entro il giorno 31/05 di ogni anno;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla sig.ra
[...]
dell'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie necessarie ed anticipate dalla madre, previo consenso all'esborso e debitamente documentate;
- l'Assegno Unico Universale per i figli minori sarà ripartito al 50% tra i genitori.
- con vittoria delle spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito formulati:
1. Vero che il sig. nell'anno 2020 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed Parte_1 agosto, si recava presso l'abitazione della sig.ra a Povegliano Veronese CP_1 (VR) chiedendo di poter stare con i figli e , e che la madre rifiutava di Per_1 Per_2 consegnarli.
2. Vero che in data 23/06/2020 il sig. , recatosi presso Parte_1 l'abitazione della coniuge per vedere i figli, veniva aggredito con un pugno e minacciato dal suocero , nonché minacciato dalla suocera .
3. Vero che il sig. Persona_4 CP_3
dal 2020 è stato costantemente disoccupato, con l'eccezione di lavori Parte_1 intermittenti quale aiuto pizzaiolo nei fine settimana.
4. Vero che nel maggio 2024 il sig.
ha ricevuto offerta lavorativa da parte della Autolinee NI LU e figli Parte_1 S.n.c. di AR (BS), e che il medesimo ha iniziato periodo in prova presso detto datore di lavoro. pagina 2 di 11 Si indicano come testimoni: - agenti ed ufficiali di P.G. della Stazione dei Carabinieri di CA D'AN (VR) sui capitoli 1 e 2; - , c.f. , Testimone_1 C.F._3 nata a [...], il [...], residente in [...] - 31021 Mogliano Veneto (TV) sui capitoli 1, 2, 3, 4.
Si chiede altresì l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio mediante consulente psicologo che determini le migliori condizioni di affido dei minori figli delle parti Per_2
e
[...] Persona_3
Si richiamano tutti i documenti dimessi numerati da 1 a 28 per parte ricorrente.”
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis,
In via principale
1) In accoglimento delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, dichiarare ai sensi dell'art. 330 cc la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , CF Parte_1
, residente in [...] int. 3; C.F._1
2) Ferma la sentenza parziale di divorzio n. 846/2024 già pronunciata dall'Intestato Tribunale in ordine allo status:
a) disporre l'affidamento dei figli minori (nato in data [...]) e Persona_3
(nato in data [...]) in via super esclusiva alla madre, che ne curerà Persona_2 l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre tutte le decisioni nell'interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli qualora dovesse mostrare effettivo interesse in tal senso, secondo le modalità e tempistiche individuate dai servizi sociali più idonee a preservare il benessere psico – fisico dei minori, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti con la figura paterna e previa valutazione della serietà e capacità del convenuto di adempiere agli impegni che intenderà assumere al riguardo.
c) il padre verserà alla madre , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figli e entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Per_2 Per_1
500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
d) l'Assegno Unico Universale sarà attribuito integralmente alla madre CP_1 per entrambi i figli.
In via istruttoria
– Assumere i provvedimenti più opportuni, anche per tramite della polizia tributaria, al fine di accertare la reale situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale nonché abitativa del
pagina 3 di 11 sig. mediante indagini sui redditi, anche nei confronti di terzi, sul Parte_1 patrimonio e sull'effettivo tenore di vita;
– Richiedere alla Procura informazioni circa tutti i procedimenti a carico di , Parte_1 non solo relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p;
– Si chiede essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli di prova di parte avversaria che saranno eventualmente ammessi indicando a testi: , residente in [...]e , residente in [...]. CP_3
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per la curatrice speciale: Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- Dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei confronti dei figli minori e Parte_1 Persona_3 ; Persona_2
- Confermare l'affido super – esclusivo dei minori alla madre, sig.ra ; CP_1
- Confermare tutti i provvedimenti economici relativi ai minori così come stabiliti dal Tribunale di Verona nell'ambito del Procedimento R.G.V.G. 4347/2020 o come ritenuti di giustizia;
- Disporre per la sig.ra l'attivazione/prosecuzione di un individuale CP_1 supporto psicologico con contestuale attivazione di uno specifico percorso di sostegno alla genitorialità;
- Disporre l'attivazione/prosecuzione di un percorso terapeutico presso la NPI territorialmente competente a favore del minore Persona_3
- Disporre la prosecuzione del servizio di ADM presso la casa materna con finalità di osservazione delle dinamiche familiari, supporto dei minori in attività socializzanti e scolastiche nonché supporto alla sig.ra CP_1
- Subordinare gli incontri padre/figli all'eventuale espressa richiesta del Sig. Pt_1
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i minori, incaricando gli stessi
[...] Servizi Sociali, previa adeguata preparazione dei minori e del sig. , di disciplinarli, Pt_1 sempre in modalità protetta e sempre se non pregiudizievoli per i minori, ampliandoli e/o interrompendoli a seconda del loro andamento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, dando atto dato che dall'unione matrimoniale sono nati i figli il 3.08.2017, e , il Per_1 Per_2 5.08.2019, formulando ulteriori domande accessorie relative ai rapporti con la prole e ai rapporti economici tra le parti.
2. Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti e dichiararsi la pagina 4 di 11 decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli.
3. Sentite le parti, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice Istruttrice ha confermato i provvedimenti assunti con decreto ex art. 710 c.p.c. emesso il 2.02.2023 dal Tribunale di Verona - intervenuto a modifica delle condizioni di separazione consensuale omologate dal Tribunale di Treviso con decreto in data 16.04.2020, che prevedevano l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento presso la madre e la regolamentazione di visite libere tra padre e figli, oltre ad un assegno di mantenimento di Euro 300,00 complessivi (pari ad Euro 150,00 a figlio) ed il 50% delle spese straordinarie – attribuendo l'affido c.d. “super esclusivo” dei minori alla madre, confermando il loro collocamento presso la stessa e prevedendo che le visite tra padre e figli si sarebbero potute svolgere, con modalità e tempi indicati dai Servizi Sociali, e solo se il padre avesse manifestato in tal senso interesse e comunque previa valutazione dell'interesse minori e della serietà di attenersi agli impegni da essi derivanti, con ulteriore previsione di un assegno di mantenimento omnicomprensivo, ordinario e straordinario, di Euro 500,00 mensili (pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio), e ha nominato l'avv. quale curatrice speciale dei minori ex art. 473 bis.8 c.p.c. Controparte_2
Successivamente, è stata altresì emessa sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
4. All'esito dell'ulteriore istruttoria, le parti hanno dunque precisato le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sullo scioglimento del matrimonio
6. Preliminarmente, deve osservarsi che il vincolo matrimoniale tra le parti risulta già sciolto in forza di sentenza n. 843/2024, emessa il 17.10.2024 e pubblicata il 24.10.2024 dal Tribunale di Mantova.
7. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli
8. Venendo alle domande accessorie, il Collegio rileva che parte resistente, costituendosi, ha formulato domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli - domanda già peraltro formulata con ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, iscritto al n. 1028/2023 R.G., definito con declaratoria di incompetenza del Tribunale specializzato, stante la pendenza del presente procedimento.
In particolare, parte resistente ha allegato l'annosa mancanza di collaborazione del ricorrente con la madre e, in particolare, con i Servizi Sociali, nonostante gli ammonimenti delle varie autorità giudiziarie che hanno disposto negli anni la valutazione della persona del ricorrente;
la pendenza di procedimenti penali per maltrattamenti a carico del ricorrente;
il suo totale disinteresse nei confronti dei figli e il totale inadempimento agli oneri di mantenimento dei minori.
9. La curatrice speciale del minore ha da ultimo aderito alla domanda della resistente.
10. Il ricorrente si è invece opposto, lamentando la condotta ostativa della madre e ostile dei Servizi Sociali quale causa del proprio allontanamento dai figli e negando qualsivoglia condotta maltrattante. pagina 5 di 11 11. Orbene, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i propri doveri ovvero abusi dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. di recente Cass. 24708/2024) ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è “adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).”
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass. 29814/2023).
Esso, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio, non costituendo una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto essendo fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017).
Pertanto, “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (Cass. 24708/2024).
12. Ciò posto, venendo al caso concreto, deve osservarsi come, anche nel corso del presente giudizio, il ricorrente abbia mantenuto un atteggiamento incostante, disinteressato verso i figli e assolutamente non collaborante, peraltro coerente con quello già manifestato nel corso del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione avanti al Tribunale di Verona, conclusosi con decreto del 2.02.2023, in cui più volte egli aveva dichiarato la propria indisponibilità a continuare qualsivoglia percorso di riavvicinamento ai figli (cfr. relazioni trasmesse dai Servizi Sociali COPROSOL e ULSS 2 del 29.03.2023, 6.04.2023, del 12.04.2023 e del 25.07.2023) e aveva manifestato scarsissimo interesse per i percorsi indicati dai Servizi Sociali (cfr. già anche le relazioni dei Servizi Sociali di Leverano (LE) del pagina 6 di 11 5.10.2021 e dei Servizi Sociali COPROSOL del 29.04.2022 e del 5.05.2022, prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte resistente).
La mancanza di disponibilità del ricorrente ha reso di fatto impossibile ai Servizi Sociali medesimi espletare l'incarico di valutazione multidisciplinare affidato loro anche nel corso del presente giudizio, dal momento che il ricorrente ha continuato a mostrarsi sfuggente e inaffidabile, a evadere gli incontri fissati con il Servizio, a mantenere la propria residenza anagrafica presso un luogo ove egli stesso ha dichiarato di non risiedere e a non fornire indicazioni specifiche neppure sul suo attuale domicilio, rendendo di fatto impossibile una effettiva sua presa in carico (cfr. relazioni COPROSOL del 26.06.2024, ULSS2 del 6.11.2024 e COPROSOL del 21.11.2024).
Peraltro, non risulta dalle relazioni in atti che il ricorrente, sebbene ciò fosse previsto dalle statuizioni vigenti, abbia mai chiesto al Servizio Sociale notizie dei figli, e in particolare di
, disabile, o abbia mai formalmente richiesto di attivare un percorso di riavvicinamento Per_2 con i figli o di organizzare incontri protetti.
13. A fronte di tali evidenze, appaiono del tutto strumentali, pretestuose e prive di concreti riscontri le accuse del ricorrente nei confronti della resistente di aver essa stessa ostacolato, quantomeno nell'ultimo triennio, il rapporto tra padre e figli.
In al senso, appare del tutto irrilevante sia la condanna per il reato ex art. 388 c.p. pronunciata il 10.01.2025 dal Tribunale di Verona per mancato rispetto del diritto di visita tra padre e figli concordato in sede di separazione consensuale da parte dell'odierna resistente;
sia la prova orale formulata dal ricorrente, non ammessa e reiterata finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
Entrambe, infatti, riguardano fatti risalenti al 2020 e immediatamente successivi alla separazione consensuale delle parti, che appaiono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, specie alla luce di tutto quanto successivamente emerso, con riferimento alla condotta dell'odierno ricorrente, e ampiamente illustrato nei precedenti capi.
14. Ancora, non è contestato che, come allegato ripetutamente dalla resistente, il ricorrente, abbia negli ultimi anni omesso integralmente di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, così disinteressandosi anche delle esigenze materiali legate alla crescita dei figli.
15. Infine, è documentato che il ricorrente sia imputato in diversi procedimenti penali, non solo per omissione del mantenimento ex art. 570 bis c.p. (N.G.N.R. 5133/2021 e 6936/2020 R.G.N.R. Tribunale di Mantova), ma anche per maltrattamenti nei confronti della resistente ex art. 572 bis c.p. (N.G.R.N. 2503/2020 Tribunale di Venezia).
16. A fronte di ciò, sebbene la condotta paterna sia sicuramente idonea a violare e trascurare i doveri genitoriali dello stesso, sia potenzialmente pregiudizievole per i minori, che indubbiamente risentono profondamente del disinteresse del padre, e sebbene la prognosi circa una ripresa dell'effettiva assunzione delle responsabilità paterne non sia positiva, considerato che ormai da anni il genitore si è dimostrato per nulla collaborante o disposto a seguire percorsi di valutazione e sostegno forniti dai Servizi Sociali, si ritiene non doversi addivenire a una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
pagina 7 di 11 Appare infatti evidente come le attuali statuizioni, che attribuiscono l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre, hanno di fatto neutralizzato il potenziale pregiudizio della condotta del genitore sui minori, dal momento che, fermo il persistente disinteresse morale e materiale del padre per i figli, non risulta che egli abbia agito, quantomeno negli ultimi anni, condotte attivamente ostative nei confronti della madre o comunque concretamente pregiudizievoli per i minori.
Non sussiste ragione, dunque, per ricorrere allo strumento – qualificato, come visto, quale extrema ratio da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità - della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli, posto che gli strumenti di tutela attualmente in essere consentono di garantire in modo adeguato l'interesse primario dei minori.
17. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei minori.
18. Considerato tutto quanto evidenziato e considerato che, diversamente da quella paterna, la figura materna è sempre apparsa collaborante e del tutto idonea a garantire ai figli un contesto di crescita sano e funzionale, il Collegio ritiene opportuno confermare l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio.
19. A tal proposito, deve evidenziarsi come, alla luce di quanto emerso dalle osservazioni dei Servizi Sociali, peraltro reiterate negli anni, appare del tutto superflua ed esplorativa la CTU psico-diagnostica pure sollecitata dal ricorrente, ai fini di assumere definitive statuizioni in merito all'affidamento dei figli.
20. Ferma la collocazione dei minori presso la madre, il Collegio ritiene altresì di confermare la statuizione per cui i contatti con la figura paterna potranno avvenire, previa valutazione della serietà e capacità del convenuto di adempiere agli impegni che intenderà assumere, qualora egli dovesse mostrare effettivo interesse in tal senso, secondo le modalità e tempistiche che verranno individuate dai Servizi Sociali quali più idonee a preservare il benessere psico – fisico dei minori, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti.
21. Deve infine confermarsi la prosecuzione, per almeno un anno, del percorso di sostegno a favore dei minori, specie da parte della NPI a favore di e a favore della madre, Per_1 fornendole supporto psicologico e genitoriale, da parte del Servizio Sociale che già ha in carico il nucleo familiare, nonché la prosecuzione del servizio di ADM presso la casa materna con finalità di supporto dei minori in attività socializzanti e scolastiche e di supporto alla resistente.
Deve infine confermarsi l'incarico ai Servizi Sociali di seguire l'eventuale ripresa delle visite tra padre e figli, subordinate, come sopra indicato, all'eventuale espressa richiesta di Pt_1
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i minori, con espresso incarico a
[...] fornire, nel caso, adeguata preparazione dei minori e del padre, e a disciplinare gli incontri sempre in modalità protetta, con facoltà di ampliarli o ridurli o finanche interromperli se pregiudizievoli, a seconda del loro andamento.
pagina 8 di 11 I Servizi Sociali dovranno infine segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.
22. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli
23. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
24. Il ricorrente, in sede di ricorso, ha allegato di trovarsi in una situazione economicamente complessa, essendo disoccupato dal 2020 e svolgendo esclusivamente lavori precari, specie nel weekend, come pizzaiolo.
Egli ha prodotto una autocertificazione dei redditi percepiti nel 2022 dichiarando di aver percepito redditi complessivi inferiori a 1.000,00 Euro, nonché l'UNICO 2021 (redditi 2020) da cui emergono redditi complessivi pari a Euro 852,00.
All'udienza del 9.07.2024, il ricorrente ha dichiarato di essere prossimo al trasferimento a Varese dove avrebbe ricevuto varie offerte di lavoro come autista e, successivamente (cfr. memorie del 9.12.2024), ha dichiarato di essersi trasferito a Vigevano (PV) e di lavorare per la società S.T.A.V. S.p.a., come autista, operando trasferte tra Milano e Francoforte, avendo stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 6.08.2024 e con retribuzione lorda di 1.681,00 Euro circa per 14 mensilità (doc. 25 - contratto di lavoro STAV S.p.a.).
Non è noto se attualmente il ricorrente sostenga spese abitative, dovendosi presumere che, secondo quanto dallo stesso dichiarato, egli alloggi presso struttura messa gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro (cfr. memorie cit.).
Il ricorrente risulta genitore di altra figlia minore, nata da diversa relazione nel 2020, essendo dunque tenuto anche al mantenimento della predetta.
Parte resistente ha allegato che il ricorrente disporrebbe in realtà di entrate superiori a quelle dichiarate, avendo trasmesso foto con mazzette di denaro alla moglie (cfr. doc. 24 allegato alle note autorizzate del 9.12.2025 della resistente).
25. La resistente, d'altra parte, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa per esigenze legate alla gestione dei figli, pur essendo beneficiaria di introiti mensili a titolo di assegno di inclusione per Euro 1305,00 mensili, di assegno unico per i figli, percepito al 100%, per Euro 520,00 circa mensili, di Misura B1 per Euro 600,00 circa mensili e di indennità di accompagnamento per il figlio per 540,00 Euro circa mensili. Per_2
La stessa ha dichiarato di essere gravata da un canone di locazione per l'immobile in cui vive con i figli di 430,00 Euro mensili.
26. Orbene, considerato che già con decreto del 2.02.2023 del Tribunale di Verona l'assegno di mantenimento ordinario era stato quantificato in Euro 500,00 mensili (pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al riparto del 50% delle spese straordinarie, senza che risulti che la statuizione sia stata oggetto di reclamo;
considerato che
le ragioni poste a fondamento della determinazione, in quella sede, dell'assegno di mantenimento per i figli risultano tutt'ora valide e devono intendersi qui integralmente richiamate;
considerato infine che, rispetto ad allora, la condizione economica e lavorativa del ricorrente risulta oggi essersi stabilizzata – pagina 9 di 11 avendo egli reperito, nel corso del presente giudizio e dall'estate 2024, un'attività lavorativa a tempo indeterminato come autista – non emergono ragioni per non confermare integralmente le predette statuizioni.
A tal fine, si rende infatti superfluo esperire, come pure sollecitato da parte resistente finanche in sede di precisazione delle conclusioni, ulteriori indagini da parte della polizia tributaria, al fine di accertare la reale situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale nonché abitativa del ricorrente.
27. Nessun dubbio, infine, sull'assegnazione dell'assegno unico integralmente alla resistente, esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli.
28. Sulle spese
29. Considerata la reciproca soccombenza delle parti in merito alle domande svolte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre Pt_1
nei confronti dei figli minori e;
[...] Per_2 Persona_3
2) CONFERMA l'affidamento dei minori e in via esclusiva alla Per_2 Persona_3 madre la quale potrà assumere autonomamente e senza il consenso del CP_1 padre anche le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari e alla richiesta e rilascio dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio;
3) CONFERMA la collocazione dei minori presso la madre;
4) DISPONE che i contatti dei minori con la figura paterna potranno avvenire, previa valutazione della serietà e capacità del convenuto di adempiere agli impegni che intenderà assumere, qualora egli dovesse mostrare effettivo interesse in tal senso, secondo le modalità e tempistiche che verranno individuate dai Servizi Sociali quali più idonee a preservare il benessere psico – fisico dei minori, previa valutazione dell'interesse dei minori stessi a riprendere i contatti;
5) DISPONE la prosecuzione, per almeno un anno, del percorso di sostegno a favore dei minori, specie da parte della NPI a favore di e della madre, con supporto Per_1 psicologico e genitoriale, da parte del Servizio Sociale che già ha in carico il nucleo familiare, nonché del servizio di ADM presso la casa materna con finalità di supporto dei minori in attività socializzanti e scolastiche e di supporto alla resistente;
conferma altresì l'incarico ai Servizi Sociali di seguire l'eventuale ripresa delle visite padre – figli, subordinate, come sopra indicato, all'eventuale espressa richiesta di ai Servizi Sociali Parte_1 territorialmente competenti per i minori, con espresso incarico a fornire, nel caso, previa adeguata preparazione dei minori e del padre, e a disciplinare gli incontri sempre in modalità protetta, con facoltà di ampliandoli o ridurli e finanche interromperli se pregiudizievoli, a seconda del loro andamento. pagina 10 di 11 I Servizi Sociali dovranno infine segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente;
6) DISPONE che il ricorrente contribuisca al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 500,00 CP_1 (Euro 250,00 per ciascun figlio), tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
7) DISPONE che l'Assegno Unico Universale per i figli minori sia percepito al 100% dalla resistente CP_1
8) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi al Servizio Tutela Minori di Mantova.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 10/07/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 11 di 11