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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est. dott. Alessandro Carra - Giudice dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2326/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Marseglia, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mormando e Alessandro D'Oria, come Parte_2 da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 21.3.2008;
− di non aver generato prole;
− di essere stati destinatari del decreto di omologa della separazione n. 14916/2022 reso dal
Tribunale di Lecce in data 18.11.2022 R.G. n. 4641/2022; − di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1.-I coniugi continueranno a vivere separati ed a tal fine essi si danno reciproca libertà di fissare ove meglio ritengano la loro dimora e/o residenza;
2.-il sig. continuerà ad abitare l'immobile sito in Lecce alla via Taranto Parte_2 n. 253, mentre la sig.ra vive in un altro immobile che conduce in locazione Parte_1 sito in Lecce alla via dei Figuli n°21;
3.-il sig. corrisponderà in favore della sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1 divorzile di Euro 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal 10 maggio 2025 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa il cui codice IBAN è il seguente: IT48 C360 8105 1382 1821 0018 220;
4.-l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026 e avrà valenza anche ai fini della pensione di reversibilità;
5.-entrambi i coniugi, sin da ora, si scambiano l'autorizzazione all'espatrio ed al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 21.3.2008 in Lecce e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 14 parte I anno 2008, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 29.7.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo