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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/11/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:
dott.ssa Giusi Ianni Presidente
dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1774 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VA ZE;
ricorrente e
Controparte_1
resistente contumace nonché
, nella qualità di curatore per la minore (C.F.: Controparte_2 Persona_1
; C.F._2
Pubblico Ministero;
interventore necessario
1 Oggetto: Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver intrattenuto, nell'anno 2019, una frequentazione Parte_1
con sfociato in un occasionale incontro di natura sessuale, che, Controparte_1
successivamente, nell'aprile 2020, la convenuta gli rappresentava di essere incinta, che la minore veniva riconosciuta dal , che, nel giugno 2022, a seguito di una Per_1 Pt_1
riunione fra amici, il ricorrente veniva a conoscenza della circostanza per cui, ben prima della comunicazione del concepimento, la aveva intrattenuto una relazione CP_1
sentimentale con tale adiva questo Tribunale al fine di ottenere Persona_2
l'accertamento del fatto che egli non fosse il padre biologico di . Persona_1
non si costituiva. Controparte_1
Si costituiva, nella qualità di curatore speciale della minore , l'avv. Persona_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni “"Voglia l'On.le Tribunale adìto CP_2
accertare la reale paternità della minore e, quindi, disporre le opportune Persona_1
indagini genetiche-immunoematologiche, attraverso la nomina di un CTU, disponendo ogni altro provvedimento in ordine all'espletamento delle modalità di esercizio della
Genitorialità”.
La domanda, di cui si impone una preliminare riqualificazione, è infondata.
Preliminarmente, occorre osservare come l'azione instaurata dal , a prescindere Pt_1
dalla dizione utilizzata nell'atto introduttivo, esuli dalla previsione di cui all'art. 243 bis c.c., postulante un rapporto matrimoniale tra i genitori;
il quadro fattuale delineato nell'atto medesimo, tuttavia, consente la riqualificazione della stessa come azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
2 A norma dell'art. 263 c.c. tale iniziativa può essere assunta dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno dell'annotazione di tale incombente sull'atto di nascita, ovvero dall'acquisita consapevolezza della propria impotenza;
la Corte
Costituzionale, con sent. 133/21, ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'articolo
263, comma 3, del codice civile, come modificato dall'articolo 28, comma 1, del Dlgs
28 dicembre 2013 n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219), per contrasto con l'articolo
3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità”.
Nel caso per cui è controversia, la minore è nata nel 2020; il ha dichiarato di Pt_1
aver acquisito contezza dell'inesistenza del rapporto di paternità nel giugno 2022, per come riscontrato anche dall'istruttoria orale, ed il presente procedimento è stato instaurato nel maggio 2023, sicchè risulta tempestivo rispetto al termine annuale stabilito dall' art. 263 c.c. con riferimento all'autore del riconoscimento.
Quanto al merito della pretesa, l'insussistenza di una relazione biologica tra il ricorrente e non ha trovato conforto nell'indagine tecnica espletata dalla c.t.u., Persona_1
dott.ssa , nel corso del procedimento, essendo emerso che “le indagini genetiche Per_3
effettuate sul DNA estratto dal tampone buccale di e di Parte_1 Persona_1
hanno consentito di rilevare che è padre biologico di Parte_1 Persona_1
(probabilità di paternità: , LR=7.85x106)” (cfr. pag. 6 della relazione di NumeroDiC_1
perizia).
Attesa la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione della resistente non occorre delibare tra queste parti sulle spese di lite, mentre il ricorrente deve essere
3 condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti del curatore speciale, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
concretamente espletata, essendo la relativa costituzione onere processuale causalmente imputabile allo stesso, ponendo definitivamente a carico dal le spese di c.t.u.. Pt_1
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti del curatore Parte_1
della minore, che liquida in euro 4.226,50, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, da versarsi all'Erario, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico di
[...]
. Parte_1
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
4
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:
dott.ssa Giusi Ianni Presidente
dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1774 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VA ZE;
ricorrente e
Controparte_1
resistente contumace nonché
, nella qualità di curatore per la minore (C.F.: Controparte_2 Persona_1
; C.F._2
Pubblico Ministero;
interventore necessario
1 Oggetto: Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver intrattenuto, nell'anno 2019, una frequentazione Parte_1
con sfociato in un occasionale incontro di natura sessuale, che, Controparte_1
successivamente, nell'aprile 2020, la convenuta gli rappresentava di essere incinta, che la minore veniva riconosciuta dal , che, nel giugno 2022, a seguito di una Per_1 Pt_1
riunione fra amici, il ricorrente veniva a conoscenza della circostanza per cui, ben prima della comunicazione del concepimento, la aveva intrattenuto una relazione CP_1
sentimentale con tale adiva questo Tribunale al fine di ottenere Persona_2
l'accertamento del fatto che egli non fosse il padre biologico di . Persona_1
non si costituiva. Controparte_1
Si costituiva, nella qualità di curatore speciale della minore , l'avv. Persona_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni “"Voglia l'On.le Tribunale adìto CP_2
accertare la reale paternità della minore e, quindi, disporre le opportune Persona_1
indagini genetiche-immunoematologiche, attraverso la nomina di un CTU, disponendo ogni altro provvedimento in ordine all'espletamento delle modalità di esercizio della
Genitorialità”.
La domanda, di cui si impone una preliminare riqualificazione, è infondata.
Preliminarmente, occorre osservare come l'azione instaurata dal , a prescindere Pt_1
dalla dizione utilizzata nell'atto introduttivo, esuli dalla previsione di cui all'art. 243 bis c.c., postulante un rapporto matrimoniale tra i genitori;
il quadro fattuale delineato nell'atto medesimo, tuttavia, consente la riqualificazione della stessa come azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
2 A norma dell'art. 263 c.c. tale iniziativa può essere assunta dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno dell'annotazione di tale incombente sull'atto di nascita, ovvero dall'acquisita consapevolezza della propria impotenza;
la Corte
Costituzionale, con sent. 133/21, ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'articolo
263, comma 3, del codice civile, come modificato dall'articolo 28, comma 1, del Dlgs
28 dicembre 2013 n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219), per contrasto con l'articolo
3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità”.
Nel caso per cui è controversia, la minore è nata nel 2020; il ha dichiarato di Pt_1
aver acquisito contezza dell'inesistenza del rapporto di paternità nel giugno 2022, per come riscontrato anche dall'istruttoria orale, ed il presente procedimento è stato instaurato nel maggio 2023, sicchè risulta tempestivo rispetto al termine annuale stabilito dall' art. 263 c.c. con riferimento all'autore del riconoscimento.
Quanto al merito della pretesa, l'insussistenza di una relazione biologica tra il ricorrente e non ha trovato conforto nell'indagine tecnica espletata dalla c.t.u., Persona_1
dott.ssa , nel corso del procedimento, essendo emerso che “le indagini genetiche Per_3
effettuate sul DNA estratto dal tampone buccale di e di Parte_1 Persona_1
hanno consentito di rilevare che è padre biologico di Parte_1 Persona_1
(probabilità di paternità: , LR=7.85x106)” (cfr. pag. 6 della relazione di NumeroDiC_1
perizia).
Attesa la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione della resistente non occorre delibare tra queste parti sulle spese di lite, mentre il ricorrente deve essere
3 condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti del curatore speciale, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
concretamente espletata, essendo la relativa costituzione onere processuale causalmente imputabile allo stesso, ponendo definitivamente a carico dal le spese di c.t.u.. Pt_1
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti del curatore Parte_1
della minore, che liquida in euro 4.226,50, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, da versarsi all'Erario, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico di
[...]
. Parte_1
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
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