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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 05.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 30.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1715 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
NA EN n. 5, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 195,
presso lo Studio dell'Avv. Cecilia ONNIS, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – Cagliari, presso i cui
Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato ex lege;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“in via istruttoria principale affinché la causa sia rimessa in istruttoria e s'insiste
nella ammissione della c.t.u. e della prova testimoniale dedotte nel ricorso
introduttivo;
nel merito in via principale accertare che la condotta assunta dal Direttore
ha comportato un abuso delle funzioni del proprio ufficio Persona_1
impartendo ordini non rientranti tra le competenze, funzioni e mansioni del
ricorrente e accertare che il in persona del Ministro Controparte_1
protempore non ha vigilato su tale comportamento;
per l'effetto condannare il al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali subiti e subendi dal Signor Pt_1
a seguito del mancato rispetto da parte del delle Sue
[...] Parte_2
funzioni nella misura di €. 427.565,00, fino ad un massimo di €. 526.249,00 così
come calcolati o nella maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di
causa.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse del resistente:
“l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
voglia respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e
comunque infondato, in fatto ed in diritto, occorrendo anche in applicazione
dell'art. 1227 cod. civ.; in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale
delle avverse domande, scomputare dal dovuto tutto quanto ex adverso ricevuto
e/o dovuto a controparte dall' o da altri enti in conseguenza dei medesimi CP_2
pagina 2 fatti;
In via subordinata istruttoria si chiede l'escussione degli ulteriori testi
indicati dall'Amm.ne; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del , al fine di domandare il risarcimento Controparte_1
dei danni subiti quale dipendente civile presso il . CP_3
In specie, egli ha rappresentato:
− di essere dipendente civile presso il SE.RI.MANT (acr. SEZIONE DI
RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO presso la caserma ) in Persona_2
Cagliari, con funzioni di assistente ai servizi di vigilanza e con qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché dirigente sindacale territoriale, presso lo stesso
SE.RI.MANT di Cagliari, del sindacato federazione Coordinamento e CP_4
difesa;
− di avere il diritto, in base alla propria qualifica e funzioni, di utilizzare l'arma per difesa personale;
senonché dal 2010, l'Amministrazione aveva precluso, sia a lui che a tutti coloro che rivestivano le sue funzioni, l'utilizzo dell'arma;
− che, al termine del 2015, aveva preso servizio presso la suddetta caserma il LL con funzioni di direttore, il quale era solito Persona_1
impartire comandi al personale civile del SE.RI.MANT adibito al servizio di vigilanza, mai avvalendosi di ordini di servizio, ma sempre verbalmente, comandi comportanti attività e funzioni non comprese nelle mansioni di lui ricorrente e di tutti i lavoratori direttamente interessati dagli ordini e, nello specifico, di antiterrorismo, soprattutto quando lo stato di allerta era salito con codice di imminente e probabile attentato terroristico nelle basi militari;
pagina 3 − che, infatti, il LL veva impartito una serie di ordini Per_1
che presupponevano la loro esecuzione solo ed esclusivamente dietro appositi corsi di specializzazione e con dotazione dell'arma, tra cui in particolare il servizio esterno alla postazione di guardiania di lui ricorrente, non dovendosi egli limitare a effettuare un controllo puro e semplice sulla identità personale, ma dovendo svolgere ispezioni sia sulla persona che sull'eventuale mezzo in entrata e/o in uscita dalla caserma, ossia i controlli a tappeto di borse, valigie, borselli,
pacchi, qualsiasi bagaglio del personale sia dipendente che non, con ingresso e uscita pedonale, il controllo in ingresso e in uscita degli automezzi non militari,
nel vano motore, sotto la scocca, alla ricerca di potenziale ordigno, controllo dei vani di carico e relativo carico: tali servizi presupponevano l'uso dell'arma a fini strettamente personali;
− di avere subito, a causa della situazione creatasi, ripercussioni soprattutto a livello prevalentemente fisico e psichico;
− di avere, già dal febbraio 2016, quale dirigente sindacale territoriale del sindacato federazione CONFSAL Coordinamento e difesa, effettuato, insieme anche ai responsabili di altre sigle sindacali, diverse comunicazioni in cui aveva manifestato il disagio e il pericolo che poteva derivare ai lavoratori dallo svolgimento di tali mansioni;
− che il LL veva presentato formale querela nei suoi Per_1
confronti ritenendolo responsabile di aver diffuso informazioni riservate e che dalla denuncia del fatto era scaturito il procedimento penale n. 5339/2018
R.G.N.R., 6592/2018 G.I.P., conclusosi con un'archiviazione su richiesta del
Pubblico Ministero;
− di non avere, infatti, mai divulgato alcun elemento che potesse mettere in pericolo la sicurezza dell'edificio militare, ma di essersi rivolto al proprio
pagina 4 sindacato all'esclusivo fine di segnalare e far segnalare immediatamente alcune problematiche attinenti al servizio di vigilanza e, pertanto, con il legittimo intento di far valere i propri diritti;
− che a causa del procedimento penale avviato nei suoi confronti la propria situazione psicofisica era deteriorata fino a quando lo specialista a cui si era rivolto gli aveva diagnosticato un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore
depresso”;
− che il LL on è più il Direttore del da Per_1 CP_3
circa metà ottobre 2018, essendo stato sostituito dal LL , Parte_3
e che, a seguito del trasferimento del primo, non si sono più verificate situazioni di disagio come quelle lamentate, le relazioni sindacali sono state ripristinate e le parti stanno portando avanti un dialogo al fine di risolvere definitivamente le questioni relative alle mansioni dei soggetti addetti al servizio di vigilanza;
− che il in qualità di direttore del servizio, e la Pubblica Per_1
Amministrazione ( ), a cui egli ricorrente era addetto, Controparte_1
avevano il compito di garantire e tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore ed
è pacifico che ciò non sia stato fatto, ma il loro comportamento, risultato altresì
ingiustificato, è stato la causa primaria di tale danno in capo a sé e, poiché,
appunto, il danno riportato è direttamente riconducibile all'ambiente lavorativo, in quanto causato da un comportamento del superiore gerarchico, di avere diritto a richiedere, al suo datore di lavoro, il risarcimento del danno medesimo,
risarcimento di tipo morale,
biologico, esistenziale e patrimoniale.
2. Il si è costituito in giudizio, domandando Controparte_1
il rigetto del ricorso.
In specie, esso ha rappresentato:
pagina 5 − che il ricorrente è dipendente civile del , Controparte_1
in servizio presso il di Cagliari, con il profilo professionale di CP_3
assistente ai servizi di vigilanza (cfr. CCNL, nonché il Nuovo Sistema di
Classificazione del Personale Civile) e che i contenuti del profilo prevedono che il lavoratore provveda “all'espletamento delle attività relative alla sorveglianza e
custodia delle installazioni e/o di varchi di accesso, secondo le prescrizioni di
leggi, regolamenti e disposizioni interne (consegne). Svolge servizio di vigilanza,
eventualmente armato, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e secondo
le prescrizioni di legge”, per cui l'Amministrazione di impiego, in questo quadro,
definisce mansioni, compiti e consegne;
in linea generale, nonché presso quindi, avuto particolare riguardo alla vigilanza di un'installazione CP_3
militare, le disposizioni interne per il personale ivi impiegato derivano da un documento, evidentemente riservato, denominato Piano ES SE, che, a partire dal 2008, detto Piano ES SE, a maggior tutela del personale civile, aveva limitato al personale militare i computi di difesa attiva e armata delle installazioni militari, con la conseguenza che il personale civile resta preposto alla sorveglianza non attiva, né armata;
− che non incide, in questo quadro, la titolarità della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che può (e non deve) essere attribuita anche al personale civile, ma solo in relazione ai compiti di vigilanza armata, del tutto differenti da quelli riferiti finanche da controparte;
− che, diversamente da quanto vorrebbe far credere controparte, le mansioni dei dipendenti non sono ritraibili, tanto meno in via esclusiva, da tale documento, finalizzato alla valutazione di taluni compiti inerenti alle funzioni,
senza esaurirne le mansioni, anche perché tale elencazione di consegne, dunque,
non individua, in via esclusiva, le mansioni del con conseguente Pt_1
pagina 6 infondatezza della suggestione che vorrebbe farsi derivare circa la denunciata ultroneità e inesigibilità di ogni altro compito affidato al dipendente;
− che la dotazione dell'arma da fuoco al personale civile è connessa, in via esclusiva, al tipo di mansioni assegnate e non deriva, in via automatica, dalla titolarità della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per cui non corrisponde al vero che il per la qualifica e le funzioni, avrebbe avuto il diritto di Pt_1
utilizzare l'arma.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati tutti i precedenti provvedimenti istruttori, ivi compresi quelli con cui non sono stati ammessi i capi formulati, trattandosi di capi in parte attinenti a fatti documentali, in parti a fatti pacifici in causa (cfr. ordinanza resa all'esito della trattazione scritta del
02.12.2021); in ogni caso, i capi non ammessi sono irrilevanti ai fini del decidere.
Ancora, deve ritenersi, ad avviso del Tribunale, che la sufficienza degli elementi probatori acquisiti comporti la valutazione di superfluità di ogni ulteriore attività
istruttoria e segnatamente che non vi sia necessità di espletamento di C.T.U. in applicazione del principio generale secondo cui il Giudice ben può ritenere la superfluità delle stesse prove richieste dalle parti quando ritenga di aver raggiunto,
in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.
5. La domanda di risarcimento dei danni proposta da è Parte_1
infondata e deve essere rigettata.
La domanda del ricorrente punta ad accertare che la condotta assunta dall'allora direttore del Servizio presso cui questi opera avesse integrato “un abuso delle
funzioni del proprio ufficio”, nella misura in cui il direttore impartito comandi al
pagina 7 personale civile, compreso il del , adibito al servizio di Pt_1 CP_3
vigilanza, implicanti “attività e funzioni non comprese nelle mansioni” del ricorrente medesimo e di tutti i lavoratori direttamente interessati dagli ordini, così
precisando: “Il servizio che pretendeva nello specifico era di antiterrorismo,
soprattutto quando lo stato di allerta era salito con codice di imminente e
probabile attentato terroristico nelle basi militari, ed egli [il direttore del
Servizio, ndr.] impartì una serie di ordini che presupponevano la loro esecuzione
solo ed esclusivamente dietro appositi corsi di specializzazione e con dotazione
dell'arma”.
L'assunto di parte ricorrente, ad avviso del Tribunale, è, intanto, privo di aderenza rispetto all'inquadramento giuslaburistico della posizione da lui ricoperta nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del datore di lavoro;
inoltre, detto assunto non ha trovato alcun riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio.
Giova premettere la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Come documentalmente provato e comunque pacifico tra le parti in causa, il
è dipendente civile del resistente, in Pt_1 Controparte_1
servizio presso il di Cagliari, con il profilo professionale di CP_3
assistente ai servizi di vigilanza (doc. 34-38, prodotti con la memoria di costituzione).
Come emerge dalla contrattazione collettiva di riferimento (doc. 1-3, prodotti con la memoria di costituzione) e dalla circolare recante “Nuovo sistema di
classificazione del personale civile (NSC)”, l'assistente ai servizi di vigilanza,
Area 2°, fasce retributive F2-F6, “Nell'ambito di indirizzi definiti provvede
all'espletamento delle attività relative alla sorveglianza e custodia delle
installazioni e/o di varchi di accesso, secondo le prescrizioni di leggi, regolamenti
pagina 8 e disposizioni interne (consegne). Svolge servizio di vigilanza, eventualmente
armato, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e secondo le prescrizioni
di legge” (pag. 34, doc. 2.1, prodotto con la memoria di costituzione).
A ciò si aggiunga che, presso ., avuto particolare riguardo alla CP_3
vigilanza di un'installazione militare, le disposizioni interne per il personale ivi impiegato derivano da un documento, evidentemente riservato, denominato Piano
ES SE (doc. 52, 54-56, prodotti con la memoria di costituzione).
A partire dal 2008 il Piano ES SE aveva limitato al personale militare i computi di difesa attiva e armata delle installazioni militari e il personale civile,
dunque, resta preposto alla sorveglianza né attiva, né armata (doc. 52, prodotto con la memoria di costituzione).
Ex adverso, ad avviso del Tribunale, è del tutto irrilevante, ai fini dell'inquadramento della posizione lavorativa del ricorrente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dedotta dal ricorrente, che può e non deve essere attribuita anche al personale civile, ma solo in relazione ai compiti di vigilanza armata.
Parimenti irrilevante, ai fini della individuazione delle proprie mansioni, è la scheda di valutazione del personale non dirigente, che non definisce comunque in maniera esaustiva le mansioni dei dipendenti e che ha lo scopo di valutazione di taluni compiti inerenti alle funzioni, senza esaurirne le mansioni (doc. 22,
prodotto col ricorso introduttivo), nonché il documento recante “Consegne per la
sorveglianza della ””, trattandosi dell'“edizione gennaio Parte_4
2004” e, pertanto, ampiamente superato anche all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio (doc. 1, prodotto col ricorso introduttivo).
Per altro verso, l'elemento della dotazione dell'arma da fuoco al personale civile non è decisivo poiché esso è legato al tipo di mansioni assegnate e non deriva automaticamente, dalla titolarità della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
pagina 9 Non coglie nel segno, dunque, l'argomentazione di parte ricorrente per cui il come pure i suoi colleghi, avrebbe dovuto essere dotato dell'arma, Pt_1
proprio perché non coerente con la disciplina delle funzioni di vigilanza svolte presso . dal personale civile alle dipendenze del CP_3 [...]
. CP_1
E, invero, all'odierno ricorrente, come si vedrà, erano sempre stati attribuiti compiti di mera vigilanza non armata, ossia azioni di controllo, non implicanti obbligo di difesa attiva dell'installazione, essendosi tradotta la predetta attività,
anche nel periodo a cui si riferiscono le doglianze del ricorrente, nella sorveglianza di aree, accessi, varchi e persone e, qualora le circostanze lo avessero richiesto, nell'allertare i soggetti preposti alla difesa armata dell'installazione.
Detto in altri termini, ritiene questo Giudice che l'istruttoria condotta nel presente giudizio non abbia fornito riscontro probatorio alcuno alle allegazioni di parte ricorrente.
Sui presunti comportamenti abusivi del e, segnatamente, sulle Parte_5
modalità e i contenuti degli ordini impartiti, dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria si evince che tutte le attività richieste al ricorrente non avessero mai travalicato i confini dei compiti propri del profilo lavorativo del essendosi sempre trattato di incombenze di vigilanza non armata del Pt_1
tutto coerenti con la sua posizione lavorativa.
I compiti assegnati, peraltro, oltre che pienamente esigibili, erano sempre stati in linea pure con il Piano di ES SE e con le prescrizioni dei vertici gerarchici nazionali dell'Amministrazione, in considerazione del grado di allerta di volta in volta riscontrato nel Paese.
Si vedano, in questa direzione, in particolare, le dichiarazioni circostanziate e tecnicamente ineccepibili del teste rese nel corso Testimone_1
pagina 10 dell'udienza del 04.04.2023, il quale ha chiarito che “a settembre 2015 ha preso
servizio presso la il colonnello in qualità di Direttore. Il Parte_4 Per_1
LL dopo il suo arrivo si è impegnato per fare dei lavori per rendere più
agevole il servizio di guardiania”, nonché “il settore di videosorveglianza”, e che
“al termine del mandato ad ottobre 2018 il colonnello è stato sostituito Per_1
dal LL Le riunioni con le rappresentanze sindacali non sono state Pt_3
mai sospese. Non mi risulta che con l'arrivo del LL ci sia stato Pt_3
qualche cambiamento relativo al servizio vigilanza. Preciso soltanto che dopo un
anno dall'arrivo del LL a causa del pensionamento di vari civili Pt_3
che facevano il servizio di guardiania, sono stati introdotti nel servizio di
guardiania dei militari non armati per coprire tale servizio. Era sempre un
servizio di sorveglianza anche se espletato da militari non armati perché era un
servizio di sorveglianza in cui non è prevista l'arma”.
Ancora, il teste ha riferito che “tutti i compiti vengono dati sempre Tes_1
per iscritto, sono sempre stati formalizzati sia dal LL che dal Per_1
LL Lo stato di allertamento a livello nazionale si è abbassato Pt_3
prima del cambio del Direttore. Da allora fino ad adesso ha avuto nuovamente
degli innalzamenti o abbassamenti in base alla situazione nazionale [...] nel
periodo 2015/2018 ci trovavamo in uno stato di allertamento A Plus dove tutte le
caserme facevano controlli su ingresso e uscite di borse, zaini di tutto il personale
sia militare che civile e venivano controllati i mezzi civili in ingresso per vedere i
materiali trasportati. Non si trattava di ordini specifici del LL Per_1
ma erano ordini dello Stato Maggiore a livello nazionale inseriti in una circolare
che definisce le varie attività sulla base dello stato di allerta. Il provvedimento ha
carattere riservato”.
pagina 11 Infine, il medesimo teste ha rammentato che “Venivano aperti tutti i Tes_1
portelli solo delle auto civili in ingresso, per verificare che non venisse portato in
caserma del materiale non previsto, non autorizzato [...] Non è vero che tali
compiti avevano lo scopo di rilevare cariche esplosive ma servivano solo per
verificare che non venissero introdotte e portati fuori materiali non previsti”.
Nella stessa coerente direzione, si sono poste le dichiarazioni dei testi Tes_2
, capo Servizio amministrativo ., il quale ha ricordato che “il
[...] CP_3
ha sempre svolto il compito di guardiania” e segnatamente compiti che Pt_1
“rientrano nella vigilanza non armata”, aggiungendo di conoscere tale circostanza “in quanto la vigilanza armata veniva svolta dal personale militare in
particolare dal sottoufficiale di ispezione” (udienza del 08.11.2022), e già ufficiale dell'Esercito (udienza del 04.04.2023). Controparte_5
Si tratta di testimoni disinteressati, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la loro coerenza, per la loro diretta e dettagliata conoscenza dell'attività complessiva del . e di quella nello specifico svolta dal CP_3
essendo stati essi ufficiali dell'Esercito o capo del Servizio Pt_1
amministrativo del datore di lavoro dell'odierno ricorrente e per avere, dunque, in particolare il , constatato direttamente i fatti su cui hanno deposto. Tes_1
Tutto ciò premesso in fatto, deve rammentarsi in punto di diritto quanto di seguito, posto che, dall'esame del tenore complessivo del ricorso, si evince che il ricorrente abbia inteso domandare il risarcimento dei danni a lui asseritamente derivati da una sorta di comportamento mobbizzante perpetrato nei suoi confronti,
come emerge anche dal reiterato richiamo del disposto dell'art. 2087 c.c.
Giova rammentare, in proposito, che il Giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma
pagina 12 deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può
considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum e alla
causa petendi (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, 14.03.2019, ord. n. 7322).
Quindi, qualificata nei termini appena descritti la domanda di risarcimento dei danni proposta in relazione ai comportamenti, asseritamente posti in essere dal
MINISTERO in violazione dell'art. 2087 c.c., deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della
configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di
comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati
singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima
in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte
del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti,
sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della
personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte
condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica
e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio
unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. civ., Sez. L., 06.08.2014, n.
17698).
La fattispecie del mobbing, che si inquadra in una possibile ipotesi di costrittività
organizzativa, caratterizzata dall'intenzionalità della condotta datoriale, si concretizza, allora, in una condotta, posta in essere dal datore lavoro, dal superiore gerarchico o da suoi dipendenti, ricorrente e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico
pagina 13 e del complesso della sua personalità e, quindi, della sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni, in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (cfr. Cass.
civ., Sez. L., 10.11.2017, ord. n. 26684: “Ai fini della configurabilità del mobbing
lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di
avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli
atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei
provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori
di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve
sorreggere la condotta, unitariamente considerata;
parimenti la conflittualità
delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di
intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento
delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i
provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la
dignità del lavoratore”; Cass. civ., Sez. L., 17.02.2009, n. 3785; Cass. civ., Sez.
L., 09.09.2008 n. 22858).
Detto in altri termini, costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro,
sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza e intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo (Cass. civ., Sez. L., 07.08.2013, n.
18836, che, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, come adeguatamente motivato dalla corte territoriale, non ricorressero gli estremi della condotta mobbizzante nella mera denegata partecipazione ai corsi professionali, in sé gestiti con metodo clientelare, nonché nell'omessa dotazione di supporti informatici per lo
pagina 14 svolgimento dell'attività professionale e nella messa a disposizione di ambienti di lavoro particolarmente ristretti, attesa l'assenza della prova di una esplicita volontà
del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio).
Alla luce di queste condivisibili definizioni di origine giurisprudenziale del
mobbing, ritiene questo Giudice che, nella vicenda scrutinata, non sia possibile configurare tale fattispecie in danno del ricorrente, né altre fattispecie di danno,
più attenuate rispetto a quella di mobbing, collegate comunque alla violazione dell'art. 2087 c.c.
Invero, la Corte di Cassazione, nell'interpretazione delle fattispecie di responsabilità del datore di lavoro, ammessa anche la astratta applicabilità di tale fattispecie di responsabilità al caso che ci occupa, ha osservato che “In tema di
responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche
ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un
intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti
pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il
datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente
stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere
comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o
stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri
comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità
del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” (Cass. civ., Sez. L.,
07.02.2023, ord. n. 3692).
Le risultanze processuali, nel caso che ci occupa nel presente giudizio, appaiono univoche nel senso di una totale infondatezza delle condotte complessive che integrerebbero, a detta del ricorrente, tanto i sistematici e reiterati abusi, idonei a
pagina 15 configurare il cosiddetto terrorismo psicologico tipico del mobbing, quanto le condotte più blande riconducibili alla forma attenuata di mobbing, c.d. straining,
quanto ancora una qualche violazione dell'art. 2087 c.c.
Anzitutto, nel corso del processo è emerso che l'ambiente di lavoro, in cui si era trovato a operare il ricorrente, non fosse a lui ostile e che comunque la direzione del non avesse segnato un peggioramento, ma, anzi, sotto certi Parte_5
aspetti, un miglioramento dell'attività anche del . CP_3
Pure l'avvio e la evidentemente corretta conclusione, con l'archiviazione, del procedimento penale a carico del non può ricondursi, una volta Pt_1
ricostruito congruamente, come fatto in questa sede, il contesto lavorativo complessivo, ad alcuna condotta vessatoria perpetrata dal nei Parte_5
confronti dell'odierno ricorrente.
Più in dettaglio ancora, non può prescindersi dalla considerazione che la denuncia di un fatto penalmente rilevante, anche astrattamente, costituisce un preciso dovere del pubblico ufficiale, quale, nel contesto specifico in cui era stata fatta la denuncia, il Col. allora Comandante della SE “ ” in Per_1 Persona_2
Cagliari (art. 331 c.p.p.).
Ferma restando, poi, la non diretta e immediata pertinenza della doglianza di parte ricorrente, avente a oggetto lo svolgimento delle relazioni sindacali nel periodo di direzione del Col. CORDONI, neppure è emerso in questo ambito un qualche comportamento anomalo o abusivo ai danni del ricorrente e dei suoi colleghi.
Infatti, sul punto, dai documenti acquisiti agli atti di causa, non emerge la prova di una qualche criticità nella condotta dell'allora direttore del ., bensì, CP_3
al contrario, emerge, in specie nel periodo d'incarico del Col. un Pt_6
sistema di relazioni sindacali stabile e connotato da diverse occasioni di confronto tra parte datoriale e soggetti sindacali: si vedano, in questo senso, i verbali della
pagina 16 riunioni periodiche con la R.S.U. locale e le OO.SS. territoriali (doc. 4-10,
prodotti con la memoria di costituzione).
Inoltre, non ha trovato riscontro, all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio l'allegazione di parte ricorrente – estremamente generica ex se e, come tale, insuscettibile di essere colmata anche con i poteri ufficiosi del Giudice del
Lavoro ai sensi dell'art. 421 c.p.c.1 –, allegazione secondo cui il servizio che il vrebbe preteso fosse di “antiterrorismo, soprattutto quando lo stato Per_1
di allerta era salito con codice di imminente e probabile attentato terroristico
nelle basi militari” e che questi “impartì una serie di ordini che presupponevano
la loro esecuzione solo ed esclusivamente dietro appositi corsi di specializzazione
e con dotazione dell'arma”.
Ad avviso del Tribunale, non risulta per nulla dirimente e comunque significativa la deposizione del teste (udienza del 08.11.2022), il quale, già Tes_3
coordinatore del Servizio di vigilanza all'epoca dei fatti, ha parlato di una chiamata telefonica da lui ricevuta da parte del il quale aveva Per_1
ordinato anche a loro, facenti parte del personale dipendente civile, compiti di controllo dei mezzi in entrata e in uscita, di borse, borsoni e valigie.
E, invero, neppure i testi di parte ricorrente sono stati in grado di riferire sullo svolgimento di compiti che esorbitassero quelli di mera sorveglianza non integrante difesa attiva, non risultando contraddetto, anzi provato, come detto più
sopra, che i computi di difesa attiva e armata delle installazioni militari fosse riservato al personale militare.
pagina 17 Ex adverso, è rimasto del tutto indimostrato l'assunto dello svolgimento di compiti implicanti attività di antiterrorismo, fermo restando che per antiterrorismo si intende “una complessa attività informativa di prevenzione, volta a prevenire le
minacce alle istituzioni democratiche”, che comportano, “oltre al contrasto
interno, di cui in Italia si occupa il ministero dell'Interno in collaborazione con
l'intelligence, anche strategie comuni a livello dell'Unione europea e
internazionale”2 (fonte:
https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/antiterrorismo; sull'accesso diretto 2 Ancora, così si legge: “Con la Legge 438/2001 sono state adottate misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto dei reati commessi per finalità di terrorismo internazionale e è stata introdotta la nuova fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 bis del Codice Penale). Le norme prescrivono una collaborazione in base alla quale i servizi di intelligence sono tenuti a 'fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati'. Agenti e ufficiali di polizia giudiziaria hanno anche l'obbligo di 'fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei servizi'”. Si veda anche il sito istituzionale con indirizzo
&contentId=SAN30791#: “DDL di conversione in legge del DL 144/2005 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale – Relazione Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante: "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" L'iniziativa legislativa si prefigge, innanzi tutto, di rendere più ampia ed efficace l'azione di contrasto del terrorismo internazionale, mediante specifiche e mirate misure volte a perfezionare norme ed istituti già in vigore, nonché a potenziare gli strumenti d'indagine e di controllo. In questo contesto rivestono particolare importanza le nuove norme che prevedono il rilascio di permessi di soggiorno per fini investigativi, quelle concernenti l'espulsione per motivi di terrorismo e quelle che estendono ai Servizi di intelligence la possibilità di effettuare «intercettazioni preventive». Sul piano delle investigazioni penali, l'articolo 5 del provvedimento, partendo dalla considerazione dell'ottimo lavoro fin qui svolto dai servizi di polizia giudiziaria delle Forze di polizia e dal rischio che, mediante la costituzione di organismi nuovi, possa derivare un accavallamento di competenze o la dispersione del patrimonio investigativo comune, prevede la costituzione di unità di polizia giudiziaria specializzate per le indagini antiterrorismo, secondo una formula organizzativa analoga a quella adottata con successo per il contrasto dei sequestri di persona. Sempre nell'ambito degli strumenti di indagine e di controllo, un secondo gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia, per un periodo determinato, dei dati essenziali relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche, all'integrazione dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, più in generale, alle misure amministrative utili per controllare attività «sensibili» ai fini di terrorismo (esercizi di internet point e simili, attività di volo, attività inerenti agli esplosivi). Calibrati interventi sono stati previsti anche in materia di fermo e di arresto, nei limiti propri di un provvedimento d'urgenza, ed in materia di identificazione delle persone, sia a fini giudiziari che di pubblica sicurezza, nell'intento di conseguire un'azione sempre più mirata dell'apparato investigativo e penale. Si evidenziano, in questo contesto, le norme volte a perfezionare, anche mediante accertamenti biologici a basso livello di invasività, gli strumenti di identificazione delle persone indagate ed il nuovo articolo 497-bis del codice penale, volto a punire adeguatamente il possesso e la fabbricazione di documenti falsi”.
pagina 18 del Giudice ai documenti tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ.,
Sez. L, 28.08.2014, n. 18418 e Cass. civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810).
In definitiva, gli assunti di parte ricorrente, già ampiamente inconsistenti sul piano assertorio, sono rimasti anche del tutto indimostrati sul piano probatorio.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto da Parte_1
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Pt_1
deve essere condannato a rifondere il , in
[...] Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, secondo i medi tariffari, ad eccezione che per le fasi introduttiva e decisionale, liquidate secondo i minimi, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere il Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, delle spese del presente giudizio,
[...]
che liquida in complessivi euro 7.200,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 30.10.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 19
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L., 30.03.2006, n. 7543).