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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 48/2024 promossa da:
, nata il [...], passaporto con domicilio in Parte_1 Numero_1
Bolivar 724, Reconquista, Santa Fe;
nata l'[...], passaporto Parte_2
con domicilio in Bolivar 724, Reconquista, Santa Fe;
nato Numero_1 Parte_3
il 12 aprile 1992, passaporto con domicilio in Araujo 529, Buenos Aires;
Numero_2 Pt_4
, nata il [...], passaporto con domicilio in Gazeta de Buenos
[...] Numero_2
Aires 3981, Ciudadela, Tres de Febrero, Buenos Aires;
, nato il 29 settembre Parte_5
1992, passaporto con domicilio in Gazeta de Buenos Aires 3981, Ciudadela, partito de Numero_3
tres de febrero, Buenos Aires;
nato il [...], passaporto Parte_6
argentino e , nata il [...], passaporto Numero_4 Parte_7
entrambi con domicilio in Azcuenaga 971, Monte Grande, Esteban Echeverria, Buenos Numero_5
Aires;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marta Pignatiello (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliati presso il suo studio sito in Torino, Via Passalacqua n. 10; PEC: Email_1
come da procure notarili in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
pagina 1 di 9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano (alias Persona_1 [...]
) nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC) il giorno 6 agosto 1910 (cfr. Per_2
doc. in atti n. 2) il quale era emigrato in Argentina ove aveva sposato (cfr. doc. Persona_3
in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia in data 18 novembre Persona_4
1935 (cfr. doc. in atti n. 3). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, era morto in data 14 settembre 1964 (cfr. doc. in atti n. 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio in data Persona_4
15 novembre 1956 con (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione sono nate: in Persona_5
data 18 dicembre 1967 la figlia e in data 23 aprile 1966 la figlia Persona_6 Pt_4
- odierne ricorrenti;
[...]
con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio in data 4 Persona_6
maggio 1990 con separati di fatto dal 1998 con successivo divorzio avvenuto in Persona_7
data 14 marzo 2022, (cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione sono nati i figli in Parte_3
data 12 aprile 1992 (cfr. doc. in atti nn. 4 e 7) - odierno ricorrente e in data 30 Persona_8
novembre 1990 (cfr. doc. in atti n. 9) il quale in data 7 dicembre 2016 ha contratto matrimonio con
(cfr. doc. in atti n. 9) – odierna ricorrente; in data 8 dicembre 2001 Parte_7 Per_6
ha dato alla luce la figlia (cfr. doc. in atti n. 8) – odierna ricorrente;
[...] Parte_2
con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio in data 7 Parte_4
dicembre 1990 con dal quale si è poi separata di fatto e ha divorziato dal 5 Persona_9
febbraio 2001, (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione è nato il figlio in data Persona_10
pagina 2 di 9 29 settembre 1992 (cfr. doc. in atti n. 6) – odierno ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 5 giugno
2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.06.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestavano le eccezioni e difese avversarie, evidenziando che sono state depositate le prove delle prenotazioni fallite mentre, in ordine al merito, che il loro avo italiano, IU AP, non è stato naturalizzato per cui ha trasmesso la cittadinanza ai suoi discendenti.
La causa veniva rinviata ed assunta in decisione il 27 gennaio 2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'avo capostipite in luogo di sia stato Persona_1
generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima Persona_2
persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la
Per_ discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale ( corrisponde a tant'è che nel certificato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si Per_1
Per_ riportano entrambi i nomi e Per_1 pagina 3 di 9 Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema pagina 4 di 9 di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno documentato di avere tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato italiano in Argentina attraverso il portale ministeriale a ciò dedicato
Prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 1), che da marzo 2023 rappresenta l'unica modalità ammessa di trasmissione di queste richieste. Tuttavia, nei ripetuti accessi (screenshot di accessi alla piattaforma dell'11.07.2023; del 13.07.2023; del 16.07.2023; dell'08.08.2023; del 23.08.2023; del 24.08.2023; del
13.06.2024; del 14.06.2024) volti all'ottenimento di un appuntamento, il sistema ha generato automaticamente il seguente messaggio: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. È consigliabile ricontrollare frequentemente in quanto nuovi appuntamenti prenotabili vengono aggiunti ogni settimana”.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il
, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico Parte_8
l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
pagina 5 di 9 Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, mai acquisito la cittadinanza argentina per Persona_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale che attesta che “presso il
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per scelta maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è iscritto fino a questa data
, nato il 06 d'Agosto 1910 in ITALIA – Reggio Calabria – Melicuccà. Persona_11
Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1
propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, con esclusione della ricorrente coniuge del ricorrente cittadini italiani iure Parte_7 Parte_6 sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Con riferimento, invece, al richiesto riconoscimento iure matrimonii della cittadinanza italiana nei confronti della ricorrente nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 9), in Parte_7
quanto coniuge del ricorrente con lui sposatasi con matrimonio celebrato Parte_6
il 07.12.2016 (cfr. doc. in atti n. 9) si rappresenta che, allo stato, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento. Nella specie, non è dimostrato che la ricorrente abbia adito preliminarmente la via amministrativa, inoltrando la propria richiesta alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del . Sul punto, si rappresenta che la predetta richiesta di cittadinanza Controparte_1
doveva avere come necessario presupposto la dichiarata cittadinanza italiana del marito che formalmente verrà adottata in questa sede in via giudiziale per le ragioni ampiamente argomentate.
Inoltre, solo per completezza espositiva si rammenta che per presentare la domanda è necessario che ricorrano i seguenti ed ulteriori requisiti: 1) la residenza legale, continuativa e ininterrotta;
2) la pagina 6 di 9 conoscenza della lingua italiana provata da uno titolo valido – come richiesto dalla legge di conversione n. 132/2018 del D.L. n. 113/2018 – ; 3) il matrimonio o unione civile se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del competente Comune italiano;
4) al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere, quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale. Una volta incardinato il procedimento amministrativo così come previsto per legge, la pubblica amministrazione potrà rigettare la domanda oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica o in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' 6 della legge n. 91/1992.
È vero che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi;
ma è anche vero, a parere di questo Tribunale, che il coniuge ricorrente sarà titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, Parte_7
solo nel momento in cui il marito verrà dichiarato cittadino italiano e la pubblica amministrazione non eserciti il suo potere discrezionale, valutando l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica che ostino a detto acquisto. Sul punto, si precisa che l'unica causa preclusiva, demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett.
c), L. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica” precisando che, per giurisprudenza costante, la pretesa di un diritto soggettivo risulterà affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
In tutti gli altri casi, la causa va instaurata dinanzi al giudice civile.
Si precisa, altresì, che l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, in base a tale disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché è necessario l'intervento formalmente espresso da parte dell'amministrazione, la quale dovrà verificare il concorso di tali requisiti, che dovranno essere non valutati, ma semplicemente accertati. Va da sé che l'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che ostino al riconoscimento della cittadinanza. Solo nel momento in cui la predetta procedura verrà avviata e la pubblica amministrazione risulterà silente alla legittima richiesta della parte interessata, ci sarà la pagina 7 di 9 violazione di un diritto soggettivo facendo sorgere, così, un interesse ad agire per la via giudiziaria.
Pertanto, nel caso di specie, con riferimento alla sola ricorrente nata il Parte_7
31.03.1988 coniuge del ricorrente il ricorso dovrà essere rigettato perché Parte_6
allo stato non sussiste in capo alla predetta l'interesse ad agire. Infatti, per legge la richiesta della parte dovrà essere preliminarmente vagliata ed evasa in via amministrativa, anche circa il profilo della non sussistenza di comprovati motivi di sicurezza, allegando alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria, così come richiesta dalla legislazione italiana. Documentazione che nell'ambito del presente procedimento non veniva allegata.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_1
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...]; nata l'[...]; Parte_2 Parte_3
nato il [...]; nata il [...];
[...] Parte_4 Pt_5
nato il [...] e nato il 30 novembre
[...] Parte_6
1990, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigetta il ricorso nei confronti della ricorrente nata il 31 marzo Parte_7
1988 a Buenos Aires, Argentina;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 23.03.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 48/2024 promossa da:
, nata il [...], passaporto con domicilio in Parte_1 Numero_1
Bolivar 724, Reconquista, Santa Fe;
nata l'[...], passaporto Parte_2
con domicilio in Bolivar 724, Reconquista, Santa Fe;
nato Numero_1 Parte_3
il 12 aprile 1992, passaporto con domicilio in Araujo 529, Buenos Aires;
Numero_2 Pt_4
, nata il [...], passaporto con domicilio in Gazeta de Buenos
[...] Numero_2
Aires 3981, Ciudadela, Tres de Febrero, Buenos Aires;
, nato il 29 settembre Parte_5
1992, passaporto con domicilio in Gazeta de Buenos Aires 3981, Ciudadela, partito de Numero_3
tres de febrero, Buenos Aires;
nato il [...], passaporto Parte_6
argentino e , nata il [...], passaporto Numero_4 Parte_7
entrambi con domicilio in Azcuenaga 971, Monte Grande, Esteban Echeverria, Buenos Numero_5
Aires;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marta Pignatiello (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliati presso il suo studio sito in Torino, Via Passalacqua n. 10; PEC: Email_1
come da procure notarili in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
pagina 1 di 9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano (alias Persona_1 [...]
) nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC) il giorno 6 agosto 1910 (cfr. Per_2
doc. in atti n. 2) il quale era emigrato in Argentina ove aveva sposato (cfr. doc. Persona_3
in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia in data 18 novembre Persona_4
1935 (cfr. doc. in atti n. 3). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, era morto in data 14 settembre 1964 (cfr. doc. in atti n. 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio in data Persona_4
15 novembre 1956 con (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione sono nate: in Persona_5
data 18 dicembre 1967 la figlia e in data 23 aprile 1966 la figlia Persona_6 Pt_4
- odierne ricorrenti;
[...]
con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio in data 4 Persona_6
maggio 1990 con separati di fatto dal 1998 con successivo divorzio avvenuto in Persona_7
data 14 marzo 2022, (cfr. doc. in atti n. 4) e dalla loro unione sono nati i figli in Parte_3
data 12 aprile 1992 (cfr. doc. in atti nn. 4 e 7) - odierno ricorrente e in data 30 Persona_8
novembre 1990 (cfr. doc. in atti n. 9) il quale in data 7 dicembre 2016 ha contratto matrimonio con
(cfr. doc. in atti n. 9) – odierna ricorrente; in data 8 dicembre 2001 Parte_7 Per_6
ha dato alla luce la figlia (cfr. doc. in atti n. 8) – odierna ricorrente;
[...] Parte_2
con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio in data 7 Parte_4
dicembre 1990 con dal quale si è poi separata di fatto e ha divorziato dal 5 Persona_9
febbraio 2001, (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione è nato il figlio in data Persona_10
pagina 2 di 9 29 settembre 1992 (cfr. doc. in atti n. 6) – odierno ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 5 giugno
2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.06.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestavano le eccezioni e difese avversarie, evidenziando che sono state depositate le prove delle prenotazioni fallite mentre, in ordine al merito, che il loro avo italiano, IU AP, non è stato naturalizzato per cui ha trasmesso la cittadinanza ai suoi discendenti.
La causa veniva rinviata ed assunta in decisione il 27 gennaio 2025.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'avo capostipite in luogo di sia stato Persona_1
generalizzato come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima Persona_2
persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la
Per_ discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale ( corrisponde a tant'è che nel certificato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si Per_1
Per_ riportano entrambi i nomi e Per_1 pagina 3 di 9 Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema pagina 4 di 9 di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno documentato di avere tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato italiano in Argentina attraverso il portale ministeriale a ciò dedicato
Prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 1), che da marzo 2023 rappresenta l'unica modalità ammessa di trasmissione di queste richieste. Tuttavia, nei ripetuti accessi (screenshot di accessi alla piattaforma dell'11.07.2023; del 13.07.2023; del 16.07.2023; dell'08.08.2023; del 23.08.2023; del 24.08.2023; del
13.06.2024; del 14.06.2024) volti all'ottenimento di un appuntamento, il sistema ha generato automaticamente il seguente messaggio: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. È consigliabile ricontrollare frequentemente in quanto nuovi appuntamenti prenotabili vengono aggiunti ogni settimana”.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il
, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico Parte_8
l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
pagina 5 di 9 Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, mai acquisito la cittadinanza argentina per Persona_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale che attesta che “presso il
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per scelta maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è iscritto fino a questa data
, nato il 06 d'Agosto 1910 in ITALIA – Reggio Calabria – Melicuccà. Persona_11
Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1
propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, con esclusione della ricorrente coniuge del ricorrente cittadini italiani iure Parte_7 Parte_6 sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Con riferimento, invece, al richiesto riconoscimento iure matrimonii della cittadinanza italiana nei confronti della ricorrente nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 9), in Parte_7
quanto coniuge del ricorrente con lui sposatasi con matrimonio celebrato Parte_6
il 07.12.2016 (cfr. doc. in atti n. 9) si rappresenta che, allo stato, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento. Nella specie, non è dimostrato che la ricorrente abbia adito preliminarmente la via amministrativa, inoltrando la propria richiesta alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del . Sul punto, si rappresenta che la predetta richiesta di cittadinanza Controparte_1
doveva avere come necessario presupposto la dichiarata cittadinanza italiana del marito che formalmente verrà adottata in questa sede in via giudiziale per le ragioni ampiamente argomentate.
Inoltre, solo per completezza espositiva si rammenta che per presentare la domanda è necessario che ricorrano i seguenti ed ulteriori requisiti: 1) la residenza legale, continuativa e ininterrotta;
2) la pagina 6 di 9 conoscenza della lingua italiana provata da uno titolo valido – come richiesto dalla legge di conversione n. 132/2018 del D.L. n. 113/2018 – ; 3) il matrimonio o unione civile se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del competente Comune italiano;
4) al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere, quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale. Una volta incardinato il procedimento amministrativo così come previsto per legge, la pubblica amministrazione potrà rigettare la domanda oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica o in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' 6 della legge n. 91/1992.
È vero che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 91 del 1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi;
ma è anche vero, a parere di questo Tribunale, che il coniuge ricorrente sarà titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, Parte_7
solo nel momento in cui il marito verrà dichiarato cittadino italiano e la pubblica amministrazione non eserciti il suo potere discrezionale, valutando l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica che ostino a detto acquisto. Sul punto, si precisa che l'unica causa preclusiva, demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett.
c), L. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica” precisando che, per giurisprudenza costante, la pretesa di un diritto soggettivo risulterà affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
In tutti gli altri casi, la causa va instaurata dinanzi al giudice civile.
Si precisa, altresì, che l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, in base a tale disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché è necessario l'intervento formalmente espresso da parte dell'amministrazione, la quale dovrà verificare il concorso di tali requisiti, che dovranno essere non valutati, ma semplicemente accertati. Va da sé che l'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che ostino al riconoscimento della cittadinanza. Solo nel momento in cui la predetta procedura verrà avviata e la pubblica amministrazione risulterà silente alla legittima richiesta della parte interessata, ci sarà la pagina 7 di 9 violazione di un diritto soggettivo facendo sorgere, così, un interesse ad agire per la via giudiziaria.
Pertanto, nel caso di specie, con riferimento alla sola ricorrente nata il Parte_7
31.03.1988 coniuge del ricorrente il ricorso dovrà essere rigettato perché Parte_6
allo stato non sussiste in capo alla predetta l'interesse ad agire. Infatti, per legge la richiesta della parte dovrà essere preliminarmente vagliata ed evasa in via amministrativa, anche circa il profilo della non sussistenza di comprovati motivi di sicurezza, allegando alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria, così come richiesta dalla legislazione italiana. Documentazione che nell'ambito del presente procedimento non veniva allegata.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_1
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...]; nata l'[...]; Parte_2 Parte_3
nato il [...]; nata il [...];
[...] Parte_4 Pt_5
nato il [...] e nato il 30 novembre
[...] Parte_6
1990, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigetta il ricorso nei confronti della ricorrente nata il 31 marzo Parte_7
1988 a Buenos Aires, Argentina;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 23.03.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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