Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2577/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
,rappresentata e difesa al fine del presente Parte 1 (C.F.: C.F. 1
giudizio, giusta mandato in atti, dall'Avv. Filippo Viscido nel cui studio in Battipaglia (SA) alla via
Fiorignano 29 elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, Controparte 1
legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove in forza di procura generale ad lites per notar Per 1 di Fiumicino del 22.3.2024 rep. n. 37875
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno sociale
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato, in data 11 gennaio 2024, domanda all' CP_2 per conseguire l'Assegno Sociale;
che l' CP_1 rigettava la domanda con provvedimento datato 25.1.2024 perché "Dalla consultazione delle banche dati CP condivise ad da Agenzia delle Entrate Riscossione, e dalle risultanze degli atti di donazione
-
rilevati nell'anno antecedente la presentazione della presente domanda di AS, non si evince lo stato di necessità e bisogno sancito dalla vigente normativa in materia come necessario per accedere alla prestazione invocata. Lo stato di bisogno che lei dichiara mediante la richiesta dell'AS, è conseguente al suo atto volontario di cessione dei propri beni, e alla rinuncia di una possibile fonte di reddito, cancellando o depauperando il proprio Patrimonio"; che avverso siffatto provvedimento la ricorrente presentava, in data 8.2.2024, ricorso al Comitato Provinciale, il quale, tuttavia, con delibera del 22.2.2024, lo rigettava;
tanto premesso, la ricorrente evidenziava però come la più recente giurisprudenza di legittimità aveva sancito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, prevedesse come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, senza che assumesse rilevanza che lo stesso dovesse essere anche incolpevole
(così Cass. Sentenza n. 24954 del 2021 e Cass. Sentenza n° 7235/2023); e, pertanto, adiva il giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione "
dell'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per
.CP le motivazioni tutte espresse in narrativa;
condannare l' al pagamento a favore della ricorrente della prestazione di assegno sociale e dei ratei arretrati con decorrenza dalla data della domanda CP amministrativa; condannare l al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratisi antistatario;
infine, in caso di soccombenza della ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., vorrà l'Ill.mo Giudice adito, astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva 1 CP_2 chiedendo al giudice adito di rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Acquisite informazioni per il tramite della Guardia di Finanza, all'udienza del 10 aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Abbiamo anticipato, nella parte narrativa della presente decisione, che l'CP_2 contesta la sussistenza nella specie, dello stato di bisogno in quanto la ricorrente si sarebbe posta volontariamente in una condizione di bisogno donando ai figli numerosi immobili.
La controversia in esame nasce dalla questione circa la computabilità o meno ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto all'assegno sociale, della capacità reddituale dei beni a prescindere dai comportamenti posti in essere dal richiedente la prestazione.
Nella propria difesa, infatti, 1 CP_2 ribadisce che la ratio della norma istitutiva della pensione sociale
è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile e che tale presupposto non sussisterebbe nel caso in esame atteso che la ricorrente si sarebbe privata di un immobile produttivo di reddito donandolo ai figli.
La ricorrente, invece, sostiene che ciò che conta è la mancata percezione in concreto di reddito, essendo irrilevante i comportamenti posti in essere dall'interessato ed eventualmente causa della mancata percezione dei redditi.
A sostegno di tale tesi invoca il tenore letterale dell'art. 3 comma 6 1. 335/1995 laddove prevede il conguaglio dell'assegno sulla base dei redditi “effettivamente percepiti" nonché una serie di pronunce della Suprema Corte che, da ultimo, hanno ritenuto conforme alla funzione assistenziale dell'assegno la scelta di considerare rilevante un reddito incompatibile soltanto quando sia stato
"effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito".
La ricorrente richiama, in particolare, il recente intervento della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 7235/2023 ha affermato :” Giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, 1. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, 1. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n.
14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito..."
Senonché, ritiene questo giudicante che la predetta pronuncia, sebbene sembrerebbe riferirsi ad una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa.
Il caso esaminato dalla Corte, infatti, si riferiva ad una parte che, avendo la piena proprietà di due immobili, li aveva donati alla figlia, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione.
Ora, a prescindere dalla condivisibilità o meno della pronuncia della Cassazione, quello che importa rilevare è che in tale pronuncia la Corte fa riferimento ad un reddito soltanto potenziale dell'immobile non ritenendolo ostativo alla liquidazione dell'assegno sociale.
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Nel caso che ci occupa, invece, possiamo affermare che la ricorrente ha volontariamente posto in essere un atto fraudolendo, con il solo scopo di porsi in una condizione di incapienza.
Dobbiamo tener presente, infatti, che la ricorrente non si è limitata a donare ai propri figli degli immobili perché gli stessi vi potessero risiedere, ma ha effettuato la donazione anche di immobili produttivi di reddito perché locati a terzi.
In definitiva, pur avendo già stipulato contratti di locazione che le assicuravano una rendita consistente, la ricorrente ha scelto di privarsi dei suddetti immobili in maniera tale da risultare priva di redditi .
E tanto a parere del giudicante può reputarsi un comportamento fraudolento posto in essere al solo scopo di dimostrare la condizione di impossidenza della ricorrente.
Si vuole dire, in sostanza, che la ricorrente non ha falsamente ceduto la proprietà dei propri immobili ma ha posto in essere una serie di azioni volti a creare una condizione di impossidenza,tale da consentire la liquidazione della provvidenza richiesta.
D'altra parte, che la ricorrente non si trovasse in una condizione di bisogno appare evidente anche dalle condizioni patrimoniali stabilite con l'atto di divorzio atteso che la stessa rinunciava al mantenimento da parte dell'ex coniuge, che pure risultava percettore di redditi . E questo senza contare che le indagini anagrafiche hanno evidenziato un persistente stato di convivenza della ricorrente con l'ex coniuge.
Dobbiamo tener presente, infatti, che lo scopo dell'assegno sociale, nell'intenzione del legislatore
, è quello di fornire un sostegno economico a chi si trovi in un reale stato di bisogno che nella '
definizione fornita dalla stessa Suprema Corte “esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del richiedente, tenendo conto di tutte '
le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili di proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie
E, nella specie, possiamo affermare che la ricorrente ha posto in essere un comportamento consapevolmente preordinato a creare uno stato di bisogno.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, ma tuttavia, non vi deve esser stato un intento fraudolento nel preordinare tale stato di bisogno ( Cass. n.24954/21 in motivazione ) perché lo stato di bisogno deve essere effettivo e non apparente.
Nella specie, a parere del giudicante, siamo in presenza di un comportamento fraudolento della ricorrente, che si è spogliata, attraverso un atto di donazione, di tutti gli immobili di sua proprietà
, immobili che le garantivano un entrata costante.
Il ricorso, per come proposto, va pertanto rigettato,
Sussistono tuttavia giusti motivi, per la indubbia controvertibilità della questione trattata, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 10 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio